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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2774/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via M Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12971/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZIONE n. 0037592220201 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 573/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12971/26/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la comunicazione di recupero, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento a titolo di tassazione separata.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione indicata in epigrafe, con la quale l'Agenzia delle entrate rendeva noto l'esito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR numero 600 del 1973, e gli veniva richiesto il rimborso di euro 32.000 a titolo di tassazione separata sulla indennità di 180.000 euro percepita nel 2019 ed indicata nella dichiarazione
2020.
Il ricorrente ha sostenuto che l'Ufficio aveva proceduto erroneamente alla tassazione separata dell'indennità non trattandosi di somme imponibili. Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la tesi ed ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni già dedotte in primo grado.
Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che l'oggetto della tassazione è costituito dall'importo liquidato a Ricorrente_1 dal Tribunale di Roma, con la sentenza numero 7154 del 2019, per la mancata retribuzione rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
Dalla sentenza, che è allegata agli atti, emerge chiaramente che il Tribunale ha condannato Radio dimensione suono SPA al pagamento in favore di Ricorrente_1 dell'ammontare della retribuzione globale per il numero di mensilità dovute dal 2005 al 2010.
Non si tratta, quindi, di somme indennizzate a titolo di danni non patrimoniali, che non sarebbero tassabili.
Pertanto, correttamente, l'Ufficio finanziario ha applicato la tassazione sulla liquidazione, equiparandola a quella del trattamento di fine rapporto di lavoro.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2774/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via M Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12971/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZIONE n. 0037592220201 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 573/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12971/26/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la comunicazione di recupero, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento a titolo di tassazione separata.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione indicata in epigrafe, con la quale l'Agenzia delle entrate rendeva noto l'esito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR numero 600 del 1973, e gli veniva richiesto il rimborso di euro 32.000 a titolo di tassazione separata sulla indennità di 180.000 euro percepita nel 2019 ed indicata nella dichiarazione
2020.
Il ricorrente ha sostenuto che l'Ufficio aveva proceduto erroneamente alla tassazione separata dell'indennità non trattandosi di somme imponibili. Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la tesi ed ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni già dedotte in primo grado.
Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che l'oggetto della tassazione è costituito dall'importo liquidato a Ricorrente_1 dal Tribunale di Roma, con la sentenza numero 7154 del 2019, per la mancata retribuzione rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
Dalla sentenza, che è allegata agli atti, emerge chiaramente che il Tribunale ha condannato Radio dimensione suono SPA al pagamento in favore di Ricorrente_1 dell'ammontare della retribuzione globale per il numero di mensilità dovute dal 2005 al 2010.
Non si tratta, quindi, di somme indennizzate a titolo di danni non patrimoniali, che non sarebbero tassabili.
Pertanto, correttamente, l'Ufficio finanziario ha applicato la tassazione sulla liquidazione, equiparandola a quella del trattamento di fine rapporto di lavoro.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.