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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/09/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 829/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(A.S.L. 2 Parte_1
(c.f. e P. Iva , in persona del Direttore Generale Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Quirino Ciccocioppo
appellante-appellata in via incidentale e già (c.f. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 del suo Procuratore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume
appellata-appellante in via incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 215/2024 resa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 8 aprile 2024, nel procedimento n. R.G. 6/2021.
L'udienza dell'8 luglio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante-appellata incidentale:
“Con le presenti note scritte, l' si riporta integralmente Controparte_3
a tutti gli atti e scritti difensivi precedentemente depositati in atti, e contesta integralmente quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte, CP_1
con l'atto di appello incidentale.
[...]
In particolare, l' si richiama integralmente: -alla memoria di replica Parte_1 depositata in data 15 febbraio 2025, con i relativi allegati;
-alle note scritte d'udienza depositate in data 17 febbraio 2025, con i relativi allegati;
-alla comparsa conclusionale depositata in data 11 maggio 2025, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, nei seguenti termini:
pag. 2/23 1)PRELIMINARMENTE, la remissione della causa in istruttoria e la nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio per effettuare nuova perizia tecnico contabile tenendo conto delle eccezioni di cui in premessa;
2) NEL MERITO, riformare integralmente sentenza del Tribunale di Chieti n.215/2024, pubblicata l'8.4.2024, non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto condannare l' al pagamento Controparte_3 della sorte capitale pari ad €. 40.351,11, degli interessi di mora pari ad €. 39.779,27 e delle spese di recupero ex art.
6. comma 2, d.lgs. n. 231/2002, pari ad €. 186,00 (doc.
24 note scritte del 26.4.2025) o come ricalcolate da una nuova C.T.U.;
3)CONDANNARE l'appellata alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Conclusioni dell'appellata-appellante incidentale:
“Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata e difesa, assume le Controparte_1 seguenti Conclusioni, Voglia la corte di Appello:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che in relazione ai crediti per sorte capitale oggetto del giudizio di primo grado di cui all'allegato sub doc. 1 e somme correlate: è già in precedenza intervenuto il decreto ingiuntivo n. 13911/2015 emesso dal Tribunale di
Milano, RG 18853/15, notificato il 03.06.15, passato in giudicato e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 06.07.2020 e notificato in formula esecutiva in data 29/07/2020
(doc. 2)
- accertare e dichiarare che in relazione ai crediti per sorte capitale oggetto del giudizio di primo grado di cui all'allegato sub doc. 3 e somme correlate: è già in precedenza intervenuto un provvedimento giudiziale rappresentato dalla sentenza n.
2628/2020 emesso dal Tribunale di Milano, RG 52573/16, pubblicato il 28/04/2020, passato in giudicato per decorrenza termini (doc. 4)
pag. 3/23 Cont
- che le domande avanzate da in primo grado in relazione a tali crediti e la sentenza emessa in primo grado in relazione a tali crediti hanno costituito una violazione del ne bis in idem
Cont
- l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande avanzate da nel giudizio di primo grado in relazione a tali crediti
- annullare la sentenza di primo grado in relazione a tali crediti per violazione del ne bis in idem.
Cont SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello della in quanto infondato per i motivi di cui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto i Cont Cont crediti di oggetto di appello dell'
Cont Cont IN VIA INCIDENTALE: condannare la a pagare a i seguenti crediti:
Cont
-€ 27.000,00 per sorte capitale di cui alla fattura n. 3/20/0110 ceduta a da
General Medical, relativi all'azl 4216/2020 ivi sub doc 3
- gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lga. N. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
- € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 relativi alla predetta fattura
- gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' limitatamente alle fatture Pt_1 riepilogate nell'elenco che si produce sub doc 5, escluso per la cedente per cui CP_4
pag. 4/23 già sono stati riconosciuti in primo grado: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”)- sino alla data di pagamento (indicata anche nei precedenti elenchi)
- Gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati limitatamente alla fatture per sorte capitale azionata e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' riepilogate nell'elenco che si produce sub doc 5, escluso per la cedente Pt_1
per cui già sono stati riconosciuti in primo grado, che alla data di notifica CP_4 della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ex art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
- € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' riepilogate nell'elenco che si Pt_1 produce sub doc 5, escluso per la cedente per cui già sono stati riconosciuti in CP_4 primo grado, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura
- € 40.669,60 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, nei quali sono analiticamente Cont indicate le fatture cedute a il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora: importo pari alla differenza tra quello di € 49.781,20 richiesto da Cont
e quello di € 9.111,60 riconosciuto dal Tribunale
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alla Nota Debito al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla notifica della
pag. 5/23 citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di interessi scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione
- € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora di cui alle predette Note Debito
- € 71.880 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, Cont portati dalle due fatture a tale titolo emesse da e riepilogate nell'elenco prodotto dub DOC 3.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1
Cont confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta a titolo di capitale, interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
N. 55/14, oltre CPA e successive”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 215/24 pubblicata in data 8 aprile 2024 il
Tribunale di Chieti così provvedeva:
“- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 712.689,53;
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice degli interessi, nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 1.838.866,12, con le diverse decorrenze indicate in motivazione (60° o 30° giorno successivo alla protocollazione delle fatture, a seconda del tipo di prestazione svolta dalla CP_5
;
[...]
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice degli interessi anatocistici prodotti –al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002- dagli interessi indicati al punto che precede, maturati dal giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, purché si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi;
pag. 6/23 - visto l'art. 6 comma 2 d. lgs.n. 231/2002, condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 1.440,00;
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 9.111,60, a titolo di interessi da ritardato pagamento delle fatture originariamente emesse dalla CP_5
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice degli interessi anatocistici prodotti –al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002- dagli interessi indicati al punto che precede, maturati dal giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, purché si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi;
- visto l'art. 6 comma 2 d. lgs.n. 231/2002, condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 1.920,00;
- respinge le ulteriori domande dell'attrice;
- condanna la convenuta a rifondere le spese processuali sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi € 29.194,10 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 1.686,00 per esborsi;
- pone le spese della c.t.u. a carico della convenuta”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda formulata dalla
[...]
(ora diretta a ottenere il pagamento da parte Controparte_2 Controparte_1 della (nel prosieguo della somma di € Parte_2 Pt_2
2.784.761,63, somma che veniva ridotta nel corso del giudizio di primo grado dalla stessa attrice, a seguito di verifiche contabili da questa effettuate motu proprio, dapprima a € 1.561.740,97 per sorte capitale -portate nelle fatture riepilogate nel doc. n.
14- in sede di prima memoria ex art.183, VI c, c.p.c., e successivamente ulteriormente ridotta all'udienza di precisazione delle conclusioni in € 777.541,72 per sorte capitale;
nella prospettazione dell'attrice il credito traeva origine dal mancato pagamento di fatture ed era pervenuto in capo alla società in forza di plurimi atti di cessione pro soluto, stipulati con scritture private autenticate e notificate alla Azienda;
sulla sorte capitale erano maturati interessi moratori ex d.l. n. 231/02 ex artt. 2 e 5, interessi pag. 7/23 anatocistici, penali ex art. 6 d.l. n. 231/02, ulteriori interessi di mora per crediti diversi da quelli azionati per sorte capitale, interessi anatocistici sugli interessi di mora, portati nelle note di debito.
1.2 Si era costituita in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di Pt_2
Cont legittimazione attiva della per violazione delle norme relative alla cessione dei Cont crediti delle pubbliche amministrazioni, non avendo la prestato la propria adesione alle cessioni, e contestando nel merito la pretesa creditoria.
1.3 Nel corso del giudizio era stata espletata una CTU diretta a quantificare l'esatto ammontare del credito e degli interessi moratori, in relazione al minor credito dichiarato con la memoria ex art. 183 co. VI primo termine c.p.c. da parte della
[...]
. CP_2
1.4 Il Tribunale di Chieti procedeva preliminarmente al vaglio delle eccezioni sollevate dalla ritenendole infondate;
in particolare riteneva tardiva l'eccezione di Pt_2 incompetenza per territorio relativa ai crediti ceduti dalla in quanto CP_5 proposta solo con la prima memoria ex art. 183, VI c., c.p.c.
1.5 Sulla sollevata eccezione di prescrizione, in considerazione del fatto che in sede di precisazione delle conclusioni l'allora attrice aveva ridotto il quantum della pretesa creditoria ad € 777.541,72 con dichiarazione di essere creditrice per le sole fatture indicate negli allegati A, B e C -prodotte in sede di precisazione delle conclusioni -, rilevava che le stesse erano state emesse dalle società cedenti come indicate nell'atto introduttivo.
Il giudice di prime cure rilevava altresì che la aveva eccepito la mancata Pt_2 produzione dei contratti che questa aveva stipulato con le società cedenti e che, per sostenere l'inefficacia delle cessioni dei crediti, aveva essa stessa prodotto sia i contratti stipulati con la per le prestazioni ospedaliere del 2019, sia il contratto CP_5 relativo all'erogazione per l'assistenza Covid 19.
Il Tribunale riteneva, fatta eccezione per la posizione della che la CP_5 mancata produzione dei contratti - onere posto a carico della impediva Controparte_2
pag. 8/23 di verificare sia l'an sia il quantum dei crediti ceduti all'allora attrice ritenendo irrilevanti le considerazioni da questa svolte circa l'indicazione nelle fatture del contratto sottostante in quanto le stesse potevano essere rilevatrici dell'avvenuta conclusione del contratto ma non potevano fornire elementi circa la verifica dell'effettiva esistenza e l'entità dei crediti fatturati e ceduti.
Da tali considerazioni, il Tribunale riteneva di limitare il vaglio dei crediti ceduti solamente ai crediti maturati dalla ritenendo di rigettare l'eccezione di CP_5 prescrizione in quanto crediti sorti a partire dal 2020.
1.6 Il Giudice di prime cure rigettava anche l'eccezione di difetto di legittimazione della dal momento che questa aveva depositato tutti i contratti di Controparte_2
Cont cessione dei crediti vantati dalle società cedenti nei confronti della con le relative Cont comunicazioni tramite pec dell'avvenute cessioni alla debitrice
1.7 Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione sollevata dall'allora convenuta circa l'inefficacia della cessione del credito da parte della in favore dell'allora CP_5 attrice e basata sul mancato consenso da parte della , rigetto Parte_3 dovuto alla circostanza che la validità dell'accordo di cessione subordinato al consenso della Azienda era stato sottoscritto tra queste e la cedente e non poteva Parte_4 essere opponibile alla cessionaria , soggetto terzo rispetto Controparte_6 all'accordo.
Il Giudice di prime cure riteneva, inoltre, non potersi neppure ravvisare l'inefficacia della cessione ai sensi degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, in quanto l'adesione da parte della pubblica amministrazione si rendeva necessaria solo nelle ipotesi di contratti di durata – appalto e somministrazione – e solamente nel caso di crediti vantati nei Cont confronti delle amministrazioni statali e non anche nei confronti delle alla luce dei principi giurisprudenziali di legittimità richiamati in sentenza.
Cont 1.8 A parere del giudicante, inoltre, le argomentazioni svolte dalla convenuta in relazione alla circostanza che le fatture n. 83/2 e 84/2 della , pari ad € CP_4
712.502.00 ciascuna, non potessero essere cedute dal momento che queste erano state Cont rifiutate dalla non essendo state ancora definite le modalità attuative del DL
pag. 9/23 34/2020, non potevano essere accolte in quanto in primo luogo era stato richiesto il pagamento della sola fattura n. 84/2 e in assenza di prova dell'avvenuto pagamento la Cont doveva essere condannata al pagamento dell'importo di € 712.689,53, risultando irrilevante rispetto all'esistenza del credito la relativa fatturazione.
1.9 Quanto agli interessi, il Tribunale riteneva che:
- trovassero applicazione gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002 sulla somma di €
1.838.866,12, quale credito complessivo vantato dalla come risultante CP_5 dall'elenco all. 2, derivando il credito da transazioni commerciali;
- sull'importo indicato € 1.838.866,12 dovevano essere riconosciuti anche gli interessi anatocistici, interessi maturati sugli interessi sulla sorte capitale “a condizione che siano dovuti per almeno sei mesi e con decorrenza dalla domanda giudiziale”.
1.10 Il Tribunale riconosceva altresì in favore della banca il risarcimento previsto dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002 quantificato forfettariamente dalla normativa in € 40 per ciascuna fattura e quindi per ciascuna delle trentasei fatture emesse dalla
, per un totale di € 1.440,00. CP_4
1.11 In relazione alla richiesta di pagamento da parte della di € 49.781,20 a titolo CP_2 di interessi per ritardato pagamento delle fatture emesse dalle cedenti società, il Giudice di prime cure le riconosceva per il minor importo di € 9.111,60, relativo alle sole fatture emesse dalla non essendo stati prodotti per le altre cedenti i contratti CP_5
Cont sottoscritti con la importo ricavato dall'all. n. 3° e relativo a quarantotto fatture, con il riconoscimento anche degli interessi anatocistici sulla somma riconosciuta a titolo di interessi.
1.12 Il Giudice di prime cure nel rappresentare che le fatture della CP_4
Cont originariamente emesse e indicate nell'all. 3A erano nel n. di 48, condannava la al pagamento della somma di € 1920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002.
1.13 Da ultimo il Tribunale rigettava la richiesta di pagamento effettuata dalla CP_2 nella misura di € 71.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002 in relazione ai rapporti Pfizer s.r.l. e Pfizer Italia s.r.l. per fatture diverse da quelle oggetto pag. 10/23 di causa, in considerazione del fatto che non erano stati prodotti i relativi contratti con la Cont e le fatture stesse.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Chieti propone appello la Pt_2 sulla base dei tre seguenti motivi.
2.1 “Erronea quantificazione delle somme dovute e duplicazione della condanna al pagamento delle somme in forza dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/02 nel
PQM.
”
Con il primo motivo l'appellante principale lamenta che:
- la somma per cui è condanna per sorte capitale - € 712.689,53- non sarebbe ricompresa nella CTU con la quale il consulente quantifica in € 1.524.694,08 la Cont somma di cui sarebbe debitrice la
- duplicazione delle somme relative al pagamento di € 40 in relazione a ciascuna fattura pagata in ritardo, risultando indicate nella CTU erano solo CP_4 cinque fatture, mentre il Giudice ne aveva ravvisate nel numero di trentasei e quarantotto;
- l'importo di € 9.111,60 non era contenuto nell'elaborato peritale.
2.2 “Erronea applicazione in fatto e in diritto del d.lgs. n. 231/02”.
Cont Con tale motivo di doglianza, l'appellante impugna la parte motiva della sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto in relazione alle fatture n. 83/2 e 84/2 della
, dell'importo di € 712.502,00 ciascuna, che l'odierna appellata avesse azionato CP_4 solo la n. 84/2 e che la mancata fatturazione di un credito non impedisse la possibilità di cederlo.
Cont L'appellante evidenzia che la quale ente pubblico economico, non può provvedere ai pagamenti se non previa emissione di fattura, con la conseguente impossibilità di provvedere al pagamento delle fatture in contestazione in quanto rifiutate in considerazione del fatto che non erano state ancora definite le modalità di attuazione del
DL 34/2020, con la conseguenza che tali fatture con il relativo credito non potevano essere oggetto di cessione.
pag. 11/23 Parte appellante assume inoltre e di conseguenza che, a causa della mancata Cont fatturazione, la non poteva essere condannata al pagamento, in riferimento alle su menzionate fatture, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 né degli interessi anatocistici prodotti.
2.3 “Errata applicazione in fatto e in diritto dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02”.
Parte appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure Cont nell'applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02, laddove ha condannato la al pagamento di € 1.440,00 in relazione alle trentasei fatture della e alla CP_5 somma di € 1920,00 in relazione alle quarantotto fatture, pagate in ritardo, che avevano generato il credito poi ceduto.
A parere dell'appellante una corretta applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02, che prevede l'applicazione di una penale forfettaria di € 40,00 per i costi sostenuti per il recupero del credito, avrebbe portato all'eventuale riconoscimento di € 160,00 a tale titolo, in quanto somma rapportata alle quattro diffide con le quali erano stati richiesti i pagamenti delle fatture.
3. Si è costituita l'appellata . contestando nel merito il proposto gravame e CP_1 proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti cinque motivi.
Cont 3.1 “Relativo alla sorte capitale di € 27.000,00 portato dalla fattura ceduta a da
General Medical – censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che il sottostante contratto tra la società cedente i crediti e l'azienda avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam per contrasto con la normativa comunitaria”.
Con tale motivo di doglianza, la rappresenta come la decisione del Tribunale CP_1 si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria in forza della quale i contratti conclusi tra imprese e gli enti della PA non necessiterebbero per la loro validità della forma scritta ad substantiam, come al contrario ritenuto dal Tribunale.
A sostegno delle proprie argomentazioni, facendo riferimento alla normativa in materia di interessi moratori così come disciplinata dal d. lgs. n. 231702 e in particolare da quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 2011/7/EU, recepita con il già menzionato pag. 12/23 decreto legislativo, l'appellante assume che nessuna disposizione impone la forma scritta ai fini della validità dei contratti, prevedendo esclusivamente il diritto del creditore a ottenere il pagamento degli interessi moratori nel momento in cui il creditore abbia adempiuto ai propri obblighi, assumendo ulteriormente che anche la giurisprudenza di merito si era espressa in tale direzione in riferimento ai contratti di energia elettrica e secondo la quale non era necessaria la forma scritta del contratto potendo questi essere provato anche mediante presunzioni.
Sulla base di tale argomentazioni, l'appellante incidentale invoca in via pregiudiziale la rimessione “alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della p.a. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese e enti della p.a., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/ec e n. 2011/7/eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della p.a. debbano rivestire la forma scritta” (pag. 7, comparsa di costituzione con appello incidentale).
Prosegue l'appellante in via incidentale nell'evidenziare che il Tribunale avrebbe Cont omesso di valutare, in relazione ai contratti, le produzioni della e le modalità di formalizzazione degli stessi (ndr in relazione al credito portato nella fattura emessa dalla
General Medical) in quanto: - la fattura era stata emessa per un intervento, la stessa conteneva la specificazione del rapporto contrattuale e l'intervento era conseguente Cont all'accettazione del preventivo da parte della
Cont
- le sono assoggettate alle regole civilistiche a seguito della riforma del SSN;
Cont
- la Corte di Cassazione (ord. n. 6351/09) aveva riconosciuto che le si erano trasformate in aziende dotate “di autonoma personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale”, agendo così con atti di diritto privato;
Cont
- i contratti tra le fornitrici e la potevano essere conclusi jure privatorum.
pag. 13/23 Da tali considerazioni, la ritiene che il Tribunale avrebbe potuto riconoscere CP_1 come provato il contratto.
Cont 3.2 “Relativo alla sorte capitale di € 27.000,00 portato dalla fattura ceduta a da
General Medical – censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato da controparte rispetto alla Cont relativa esistenza né mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del contratto munito della forma scritta mediante la relativa produzione in giudizio”.
Cont A parere della la decisione del Tribunale sarebbe errata in quanto ha ritenuto che la prova dell'esistenza del contratto dovesse essere fornita tramite la produzione in Cont giudizio del contratto stesso, onere non ottemperato dalla assumendo al contrario l'appellante che la prova del contratto possa essere fornita anche con equipollenti o comportamenti concludenti secondo anche quanto affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata in comparsa di costituzione.
Cont 3.3 “Relativo a crediti per sorte capitale azionati da e pagati in ritardo dall'azienda – censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto assente la prova in ordine all'esistenza di validi contratti sottostanti”.
Sul presupposto che i crediti azionati in primo grado erano stati pagati solo in parte Cont dalla e in ogni caso pagati in ritardo (doc. 1), l'appellante incidentale lamenta il rigetto delle domande da parte del Tribunale in relazione al mancato riconoscimento degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/02, degli interessi anatocistici e delle penali ex art. 6 del medesimo decreto, effettuato dal Giudice sulla base della mancata prova dell'esistenza dei contratti tra la e le società cedenti. Pt_2
A parere dell'appellante il Tribunale avrebbe omesso di considerare quanto CP_1 previsto e contenuto nei singoli atti di cessione dei crediti nei quali veniva pattuita la Cont cessione anche degli interessi mora relativi alla sorte capitale;
che la aveva indicato per ciascuna fattura la data di scadenza del termine di pagamento, documentato pag. 14/23 mediante il deposito dell'elenco dei crediti nella casella “Data scadenza”; dai prospetti Cont emergeva sia il pagamento tardivo da parte della che tali documenti non erano contestati dalla Pt_5
3.4 “Relativo a crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note di debito oltre relativi interessi anatocistici e importi ex art. 6 d. lgs. n. 231/02 – il Giudizio di primo grado”.
La lamenta il mancato riconoscimento della somma di 40.669,60, a fronte CP_1 della domanda iniziale di € 49.781,20 e riconosciuta dal Giudice solo nella misura di €
9.111,60, per ulteriori interessi di mora maturati per crediti diversi da quelli azioni e contenuti/indicati nelle note di debito prodotte in giudizio, rigetto dovuto alla mancanza di prova dei contratti sottostanti.
A parere dell'appellante anche in questo caso il Tribunale avrebbe omesso di vagliare il contenuto delle note di debito le quali indicano, come meglio descritto in sede di costituzione in appello, le singole fatture per sorte capitale generatrici degli interessi moratori commerciali per le quali sono state emesse le note, con allegato dettaglio del calcolo.
3.5 “Relativo agli ulteriori crediti ex art. 6 d. lgs. n. 231/02”.
Con l'ultimo motivo di doglianza, l'appellante in via incidentale rappresenta che in primo grado aveva richiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 71.880 ai sensi dell'art, 6 comma 2 d. lgs. n. 231/02 (doc. 13), domanda rigettata dal Tribunale anche in questa circostanza per mancanza di prova dei contratti sottostanti;
a confutazione di quanto deciso nella sentenza impugnata, la asserisce che la penale prevista CP_1 dalla citata norma spetta al creditore anche senza la costituzione in mora, in virtù del recepimento della normativa europea diretta a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Cont Sul piano probatorio, la rappresenta che a ciascuna fattura era allegato un foglio di calcolo e quindi per ciascuna fattura era stata applicata la penale di € 40,00.
4) Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
pag. 15/23 4.1 Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata appaiono prive di pregio e non condivisibili.
Le doglianze mosse dalla con il primo motivo di gravame in relazione al fatto che Pt_2 le somme € 712.689,53, quale sorte capitale, ed € 9.111,60, quali interessi moratori, contenute in sentenza non corrispondano a quelle indicate nella CTU espletata in primo grado e basata sul minor credito limitato dalla (€ 1.524.694,08 rispetto a CP_1 quello indicato nell'atto di citazione di primo grado), appaiono ultronee in quanto parte appellante non si avvede della circostanza che la decisione del Giudice di prime cure è stata resa sulla base della documentazione versata dalla allora attrice in sede di CP_2 precisazione delle conclusioni, ma soprattutto dalla dichiarazione da questa resa in sede di precisazione delle conclusioni con la quale aveva ulteriormente ridotto la sorte capitale per cui era causa nell'importo di € 777.541,72, per cui i conteggi contenuti nell'elaborato peritale a firma del CTU non potevano essere presi integralmente in considerazione, proprio in virtù della nuova situazione contabile, riferita alla cedente
Controparte_5
Il primo motivo deve essere rigettato.
4.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
In disparte, come ha rilevato il Giudice di prime cure, che oggetto di cessione sono i crediti vantati a prescindere dalla loro fatturazione o meno, ciò che rileva in questa sede
è che le argomentazioni svolte da parte appellante in relazione al rifiuto da parte di questa delle fatture n. 83/2 e 84/2 di € 712.502,00, ciascuna, - di cui una sola oggetto di condanna- per non essere state nuovamente rimesse dalla – rifiuto basato a CP_5 detta dell'appellante sulla circostanza che non erano state emanate da parte della le modalità attuative del Dl 34/2020 -, sono rimaste allegate ma non provate. Pt_3
Tale motivo di appello si fonda sulla documentazione versata dall'appellante per la prima volta in sede di gravame e allegata alla memoria del 15 febbraio 2025 e come tale tardiva in aperta violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., non trattandosi, inoltre, di documentazione formatasi nelle more tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'impugnazione.
pag. 16/23 Dalla disamina dei documenti prodotti, la Corte rileva che, sebbene parte di essi fosse stata prodotta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, la produzione doveva ritenersi tardiva anche in tale sede, risultando i documenti formati in epoca precedente al maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, VI c., c.p.c..
4.3 Anche l'ultimo motivo di gravame è privo di pregio.
Cont L'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/02 in considerazione del fatto che, a suo parere, la penale prevista debba essere applicata non per ciascuna fattura pagata in ritardo ma per ogni singola diffida relativa alle fatture di cui si richiede il pagamento.
Tale argomentazione a parere di questa Corte si scontra con il dato letterale del disposto di cui all'art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/02, il quale prevede che l'importo forfettario di €
40,00 spetta al creditore “senza che sia necessaria la costituzione in mora”, applicandosi pertanto automaticamente a ciascuna operazione commerciale pagata in ritardo, a prescindere dal numero di lettere di messa in mora.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha affermato con la sentenza del 1° dicembre 2022 n. 370/21, che: “L'articolo 6, paragrafo
1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine,
l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento”.
In adesione a tale orientamento, la Corte ritiene di rigettare anche l'ultimo motivo di appello in quanto infondato in diritto.
5. Passando alla disamina dell'appello incidentale svolto dalla ritiene il CP_1
Collegio di poter procedere all'esame congiunto di tutti e cinque i motivi di appello in quanto strettamente collegati tra loro e diretti, tutti, a contestare il decisum del Tribunale
pag. 17/23 Cont fondato sulla mancanza di prova dei contratti sottostanti conclusi tra la e le società cedenti, appello incidentale che deve essere rigettato in quanto infondato in diritto, condividendo questa Corte gli assunti del Tribunale.
5.1 L'appellante incidentale lamenta, come già rappresentato, il mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle somme richieste, ad accezione di quelle relative al credito della cedente , in quanto non compravate da idoneo contratto CP_4 scritto intercorso tra la e le altre società cedenti, ponendosi la decisone in CP_3 contrasto con la normativa europea che in relazione al ritardo nei pagamenti commerciali non prevede espressamente la forma scritta per le transazioni commerciali, chiedendo altresì, in relazione al credito ceduto dalla General Medical, la rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione relativa alla necessità della forma scritta tra imprese e P.A..
5.2 A parere di questo Collegio, le doglianze mosse alla sentenza del Tribunale di Chieti in punto di necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti tra imprese e P.A. non tengono conto del quadro normativo di riferimento della legislazione italiana in tema di contabilità pubblica e del Codice degli appalti pubblici, ratione temporis applicabili, nonché della giurisprudenza di legittimità formatasi proprio in relazione alla Cont natura delle
Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha ben chiarito il Cont quadro giuridico e normativo proprio in relazione alle anche in tema di forma dei contratti che questi devono rivestire, affermando: “S'è già detto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l' rientri nella pubblica Parte_1 amministrazione in senso lato;
l' , dunque, dopo aver perso il legame strutturale Pt_1 che ne determinava la natura di organo della Regione, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in con personalità giuridica pubblica e Pt_1 autonomia imprenditoriale"). Sulla base dell'appena cennata evoluzione normativa, non
pag. 18/23 mancano in giurisprudenza diversi arresti che, univocamente, recependo spunti dottrinali in tal senso, propugnano la natura di ente pubblico economico dell
[...]
, 9.5.2001, n. 2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Controparte_7
Un., 30.1.2008, n. 2031; v. anche la già citata Cass. n.11088/14). Nello stesso senso, autorevolmente, s'è anche recentemente espresso il giudice delle leggi (Corte cost., ord.,20.3.2013, n. 49). Così stando le cose, può quindi affermarsi che i contratti delle Cont
non sono di per sé assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del
r.d. 18.11.1923, n. 2440, non applicabile agli enti pubblici economici (sulla non applicabilità agli EPE del principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere redatti in forma scritta ad substantiam, v. Cass., 24.6.1975, n. 2511), come nella sostanza ritenuto dal giudice d'appello. Peraltro, deve evidenziarsi come il superiore convincimento non si ponga in contrasto né con l'insegnamento di Cass., Sez. Un.,
22.3.2010, n. 8627, né di Cass., 30.5.2013, n.13656, né infine di Cass., 17.3.2015, n.
5263, che tutte hanno affermato l'applicabilità della legge di contabilità dello Stato anche all'attività negoziale in ambito sanitario, ma in fattispecie in cui il contratto era riferibile alle Gestioni liquidatorie delle ex (che, come detto, hanno natura di Pt_6 ente pubblico non economico) o ad una Università degli studi di inequivoca natura Cont pubblica. 5.3 - Quanto precede, però, non implica affatto che i contratti dell siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l' è comunque Parte_1
"organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis, e oggi nell'art. 3, lett. d, d.lgs.
18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri pag. 19/23 Cont organismi di diritto pubblico. Pertanto, non può che derivarne che i contratti dell , odierna ricorrente, quale "amministrazione aggiudicatrice" (v. art. 3, co. 25, d.lgs. n.
163/06) per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, restassero assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata dalla Parte II, Titolo I, trattandosi di contratto di rilevanza comunitaria, in quanto il relativo importo (C 391.027,10, come da decreto ingiuntivo opposto) eccedeva la soglia di cui all'art. 28, lett. b.1): conseguentemente, avrebbe dovuto procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste dall'art. 54, e il contratto avrebbe dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, co. 13 (nel testo previgente alla novella apportata dall'art. 6, co. 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. con modd. dalla 1.
17.12.2012, n. 221): ossia "mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante"” (Corte Cass. Sen. 24640/2016, in parte motiva).
Nella medesima pronuncia la Corte di Cassazione prosegue nell'affermare che: “Ritiene il Collegio che il complesso normativo sopra evidenziato costituisca un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (per non essersi proceduto alla selezione del contraente e per non aver concluso il contratto nelle forme previste, che sebbene non espressamente dettate a pena di nullità, come adesso stabilisce il vigente art. 11 co. 13 a seguito della citata novella del 2012 - non ammettono equipollenti e non consentono di ritener rispettata la forma ove, come nella specie, vi sia soltanto
l'ordine scritto senza accettazione del fornitore, com'è pacifico, non potendo conseguentemente trovare applicazione l'art. 1327 c.c.) comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, co. l, c.c.” (Corte Cass. Sen.
24640/2016, in parte motiva).
5.3 In un altro arresto giurisprudenziale la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che: “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività
pag. 20/23 amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass.
19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass.
1606/2007; Cass. 22537/2007). Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015;
Cass., 12323/2005)” (Cass. Civ. Ord. n. 8244/2019, in parte motiva).
5.4 Precisati in questi termini i principi di diritto e normativi, che questo Collegio condivide, l'obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti sottoscritti Cont tra imprese e PA, nelle sue articolazioni e con le peculiarità delle in definitiva è posta a tutela del buon andamento dell'attività amministrativa – principio del buon andamento della pubblica amministrazione– è del tutto evidente che l'odierna appellante in via incidentale avrebbe dovuto produrre i sottostanti contratti tra e le altre Pt_2 società cedenti al fine di potersi vedere riconoscere gli interessi moratori, anatocistici e le penali, non apparendo la produzione delle singole fatture delle note di debito, relativi agli interessi moratori per altri crediti non azionati in primo grado, documenti tali da poter sopperire alla prova dell'esistenza del contratto stesso e del suo contenuto, forma scritta, che si ribadisce, è necessaria nell'ambito pubblico, e non solo, a chiarire e indicare, anche in vista della possibile copertura finanziaria, tutti gli aspetti economici Cont che in questo caso la deve sostenere.
Da tali considerazioni, ne consegue il rigetto del primo e secondo, terzo, quarto e quinto motivo.
5.5 In relazione al secondo motivo di appello, che deve anch'esso essere rigettato fermo restando la necessità della forma scritta ai fini della validità del contratto, la Corte rileva in relazione all'asserito credito ceduto da parte della General Medical, alla luce della documentazione versata in atti (doc. 25 General Medical), che, non potendo qualsiasi tipo di contratto con gli enti pubblici concluso per fatti concludenti, come precisato in precedenza dalla Suprema Corte, potrebbero al più rilevare le modalità di conclusione pag. 21/23 del contratto al fine della prova scritta in quanto, trattandosi di contratto inferiore a €
40.000,00, quindi con affidamento diretto (vedasi parere richiesto a Anac, contenuto doc. 25 -General Medical), lo stesso ai fini del rispetto della forma scritta si sarebbe potuto concludere anche mediante lo scambio, tra le parti, della proposta di offerta e di accettazione, che nel caso di specie risulta mancante.
5.6 L'ultima considerazione da svolgere in relazione all'appello incidentale formulato dalla è relativa alle richieste formulate in questa sede con le note in CP_1 sostituzione d'udienza del 7 luglio 2025, con le quali l'istituto ha precisato che su alcuni dei crediti oggetto del giudizio si sarebbe venuto a formare il giudicato stante l'esistenza su di essi di precedenti pronunce passate in giudicato.
Occorre in proposito preliminarmente dichiarare l'inammissibilità delle nuove allegazioni e difese formulate soltanto nelle note di trattazione scritta depositate in vista della assegnazione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c.u.c.
Deve osservarsi in proposito come, sulla base del modulo decisorio introdotto con la riforma cosiddetta Cartabia, l'art. 352 c.p.c. prevede che in sede di rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni sia concesso un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di un successivo termine per comparse conclusionali e memorie di replica, con la conseguenza che ogni attività di allegazione ed ancor più di produzione documentale deve ritenersi preclusa in sede di udienza di decisione o, come nel caso di specie, di note scritte di trattazione sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
A ciò va aggiunto che è onere della parte che deduce il giudicato fornire puntuale prova attraverso la produzione dei titoli corredati da relativa attestazione formale.
Anche sotto tale l'aspetto, l'appello incidentale deve essere rigettato.
6. Le spese di lite vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,
n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una pag. 22/23 ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), ciò in considerazione del rigetto dei proposti appelli, principale e incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
Lanciano-Vasto- Parte_7
Chieti), e sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1
n. 215/2024 resa dal Tribunale di Chieti, emessa in data 8 aprile 2024, ogni altra istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara compensate le spese di lite;
4) dichiara ciascuna parte tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto dell'1 settembre
2025
Consigliere estensore Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 23/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 829/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(A.S.L. 2 Parte_1
(c.f. e P. Iva , in persona del Direttore Generale Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Quirino Ciccocioppo
appellante-appellata in via incidentale e già (c.f. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 del suo Procuratore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume
appellata-appellante in via incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 215/2024 resa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 8 aprile 2024, nel procedimento n. R.G. 6/2021.
L'udienza dell'8 luglio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante-appellata incidentale:
“Con le presenti note scritte, l' si riporta integralmente Controparte_3
a tutti gli atti e scritti difensivi precedentemente depositati in atti, e contesta integralmente quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte, CP_1
con l'atto di appello incidentale.
[...]
In particolare, l' si richiama integralmente: -alla memoria di replica Parte_1 depositata in data 15 febbraio 2025, con i relativi allegati;
-alle note scritte d'udienza depositate in data 17 febbraio 2025, con i relativi allegati;
-alla comparsa conclusionale depositata in data 11 maggio 2025, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, nei seguenti termini:
pag. 2/23 1)PRELIMINARMENTE, la remissione della causa in istruttoria e la nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio per effettuare nuova perizia tecnico contabile tenendo conto delle eccezioni di cui in premessa;
2) NEL MERITO, riformare integralmente sentenza del Tribunale di Chieti n.215/2024, pubblicata l'8.4.2024, non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto condannare l' al pagamento Controparte_3 della sorte capitale pari ad €. 40.351,11, degli interessi di mora pari ad €. 39.779,27 e delle spese di recupero ex art.
6. comma 2, d.lgs. n. 231/2002, pari ad €. 186,00 (doc.
24 note scritte del 26.4.2025) o come ricalcolate da una nuova C.T.U.;
3)CONDANNARE l'appellata alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Conclusioni dell'appellata-appellante incidentale:
“Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata e difesa, assume le Controparte_1 seguenti Conclusioni, Voglia la corte di Appello:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che in relazione ai crediti per sorte capitale oggetto del giudizio di primo grado di cui all'allegato sub doc. 1 e somme correlate: è già in precedenza intervenuto il decreto ingiuntivo n. 13911/2015 emesso dal Tribunale di
Milano, RG 18853/15, notificato il 03.06.15, passato in giudicato e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 06.07.2020 e notificato in formula esecutiva in data 29/07/2020
(doc. 2)
- accertare e dichiarare che in relazione ai crediti per sorte capitale oggetto del giudizio di primo grado di cui all'allegato sub doc. 3 e somme correlate: è già in precedenza intervenuto un provvedimento giudiziale rappresentato dalla sentenza n.
2628/2020 emesso dal Tribunale di Milano, RG 52573/16, pubblicato il 28/04/2020, passato in giudicato per decorrenza termini (doc. 4)
pag. 3/23 Cont
- che le domande avanzate da in primo grado in relazione a tali crediti e la sentenza emessa in primo grado in relazione a tali crediti hanno costituito una violazione del ne bis in idem
Cont
- l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande avanzate da nel giudizio di primo grado in relazione a tali crediti
- annullare la sentenza di primo grado in relazione a tali crediti per violazione del ne bis in idem.
Cont SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello della in quanto infondato per i motivi di cui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto i Cont Cont crediti di oggetto di appello dell'
Cont Cont IN VIA INCIDENTALE: condannare la a pagare a i seguenti crediti:
Cont
-€ 27.000,00 per sorte capitale di cui alla fattura n. 3/20/0110 ceduta a da
General Medical, relativi all'azl 4216/2020 ivi sub doc 3
- gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lga. N. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
- € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 relativi alla predetta fattura
- gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' limitatamente alle fatture Pt_1 riepilogate nell'elenco che si produce sub doc 5, escluso per la cedente per cui CP_4
pag. 4/23 già sono stati riconosciuti in primo grado: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”)- sino alla data di pagamento (indicata anche nei precedenti elenchi)
- Gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati limitatamente alla fatture per sorte capitale azionata e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' riepilogate nell'elenco che si produce sub doc 5, escluso per la cedente Pt_1
per cui già sono stati riconosciuti in primo grado, che alla data di notifica CP_4 della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ex art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
- € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' riepilogate nell'elenco che si Pt_1 produce sub doc 5, escluso per la cedente per cui già sono stati riconosciuti in CP_4 primo grado, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura
- € 40.669,60 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, nei quali sono analiticamente Cont indicate le fatture cedute a il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora: importo pari alla differenza tra quello di € 49.781,20 richiesto da Cont
e quello di € 9.111,60 riconosciuto dal Tribunale
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alla Nota Debito al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla notifica della
pag. 5/23 citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di interessi scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione
- € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora di cui alle predette Note Debito
- € 71.880 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, Cont portati dalle due fatture a tale titolo emesse da e riepilogate nell'elenco prodotto dub DOC 3.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1
Cont confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta a titolo di capitale, interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
N. 55/14, oltre CPA e successive”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 215/24 pubblicata in data 8 aprile 2024 il
Tribunale di Chieti così provvedeva:
“- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 712.689,53;
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice degli interessi, nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 1.838.866,12, con le diverse decorrenze indicate in motivazione (60° o 30° giorno successivo alla protocollazione delle fatture, a seconda del tipo di prestazione svolta dalla CP_5
;
[...]
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice degli interessi anatocistici prodotti –al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002- dagli interessi indicati al punto che precede, maturati dal giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, purché si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi;
pag. 6/23 - visto l'art. 6 comma 2 d. lgs.n. 231/2002, condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 1.440,00;
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 9.111,60, a titolo di interessi da ritardato pagamento delle fatture originariamente emesse dalla CP_5
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice degli interessi anatocistici prodotti –al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002- dagli interessi indicati al punto che precede, maturati dal giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, purché si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi;
- visto l'art. 6 comma 2 d. lgs.n. 231/2002, condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 1.920,00;
- respinge le ulteriori domande dell'attrice;
- condanna la convenuta a rifondere le spese processuali sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi € 29.194,10 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 1.686,00 per esborsi;
- pone le spese della c.t.u. a carico della convenuta”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda formulata dalla
[...]
(ora diretta a ottenere il pagamento da parte Controparte_2 Controparte_1 della (nel prosieguo della somma di € Parte_2 Pt_2
2.784.761,63, somma che veniva ridotta nel corso del giudizio di primo grado dalla stessa attrice, a seguito di verifiche contabili da questa effettuate motu proprio, dapprima a € 1.561.740,97 per sorte capitale -portate nelle fatture riepilogate nel doc. n.
14- in sede di prima memoria ex art.183, VI c, c.p.c., e successivamente ulteriormente ridotta all'udienza di precisazione delle conclusioni in € 777.541,72 per sorte capitale;
nella prospettazione dell'attrice il credito traeva origine dal mancato pagamento di fatture ed era pervenuto in capo alla società in forza di plurimi atti di cessione pro soluto, stipulati con scritture private autenticate e notificate alla Azienda;
sulla sorte capitale erano maturati interessi moratori ex d.l. n. 231/02 ex artt. 2 e 5, interessi pag. 7/23 anatocistici, penali ex art. 6 d.l. n. 231/02, ulteriori interessi di mora per crediti diversi da quelli azionati per sorte capitale, interessi anatocistici sugli interessi di mora, portati nelle note di debito.
1.2 Si era costituita in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di Pt_2
Cont legittimazione attiva della per violazione delle norme relative alla cessione dei Cont crediti delle pubbliche amministrazioni, non avendo la prestato la propria adesione alle cessioni, e contestando nel merito la pretesa creditoria.
1.3 Nel corso del giudizio era stata espletata una CTU diretta a quantificare l'esatto ammontare del credito e degli interessi moratori, in relazione al minor credito dichiarato con la memoria ex art. 183 co. VI primo termine c.p.c. da parte della
[...]
. CP_2
1.4 Il Tribunale di Chieti procedeva preliminarmente al vaglio delle eccezioni sollevate dalla ritenendole infondate;
in particolare riteneva tardiva l'eccezione di Pt_2 incompetenza per territorio relativa ai crediti ceduti dalla in quanto CP_5 proposta solo con la prima memoria ex art. 183, VI c., c.p.c.
1.5 Sulla sollevata eccezione di prescrizione, in considerazione del fatto che in sede di precisazione delle conclusioni l'allora attrice aveva ridotto il quantum della pretesa creditoria ad € 777.541,72 con dichiarazione di essere creditrice per le sole fatture indicate negli allegati A, B e C -prodotte in sede di precisazione delle conclusioni -, rilevava che le stesse erano state emesse dalle società cedenti come indicate nell'atto introduttivo.
Il giudice di prime cure rilevava altresì che la aveva eccepito la mancata Pt_2 produzione dei contratti che questa aveva stipulato con le società cedenti e che, per sostenere l'inefficacia delle cessioni dei crediti, aveva essa stessa prodotto sia i contratti stipulati con la per le prestazioni ospedaliere del 2019, sia il contratto CP_5 relativo all'erogazione per l'assistenza Covid 19.
Il Tribunale riteneva, fatta eccezione per la posizione della che la CP_5 mancata produzione dei contratti - onere posto a carico della impediva Controparte_2
pag. 8/23 di verificare sia l'an sia il quantum dei crediti ceduti all'allora attrice ritenendo irrilevanti le considerazioni da questa svolte circa l'indicazione nelle fatture del contratto sottostante in quanto le stesse potevano essere rilevatrici dell'avvenuta conclusione del contratto ma non potevano fornire elementi circa la verifica dell'effettiva esistenza e l'entità dei crediti fatturati e ceduti.
Da tali considerazioni, il Tribunale riteneva di limitare il vaglio dei crediti ceduti solamente ai crediti maturati dalla ritenendo di rigettare l'eccezione di CP_5 prescrizione in quanto crediti sorti a partire dal 2020.
1.6 Il Giudice di prime cure rigettava anche l'eccezione di difetto di legittimazione della dal momento che questa aveva depositato tutti i contratti di Controparte_2
Cont cessione dei crediti vantati dalle società cedenti nei confronti della con le relative Cont comunicazioni tramite pec dell'avvenute cessioni alla debitrice
1.7 Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione sollevata dall'allora convenuta circa l'inefficacia della cessione del credito da parte della in favore dell'allora CP_5 attrice e basata sul mancato consenso da parte della , rigetto Parte_3 dovuto alla circostanza che la validità dell'accordo di cessione subordinato al consenso della Azienda era stato sottoscritto tra queste e la cedente e non poteva Parte_4 essere opponibile alla cessionaria , soggetto terzo rispetto Controparte_6 all'accordo.
Il Giudice di prime cure riteneva, inoltre, non potersi neppure ravvisare l'inefficacia della cessione ai sensi degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, in quanto l'adesione da parte della pubblica amministrazione si rendeva necessaria solo nelle ipotesi di contratti di durata – appalto e somministrazione – e solamente nel caso di crediti vantati nei Cont confronti delle amministrazioni statali e non anche nei confronti delle alla luce dei principi giurisprudenziali di legittimità richiamati in sentenza.
Cont 1.8 A parere del giudicante, inoltre, le argomentazioni svolte dalla convenuta in relazione alla circostanza che le fatture n. 83/2 e 84/2 della , pari ad € CP_4
712.502.00 ciascuna, non potessero essere cedute dal momento che queste erano state Cont rifiutate dalla non essendo state ancora definite le modalità attuative del DL
pag. 9/23 34/2020, non potevano essere accolte in quanto in primo luogo era stato richiesto il pagamento della sola fattura n. 84/2 e in assenza di prova dell'avvenuto pagamento la Cont doveva essere condannata al pagamento dell'importo di € 712.689,53, risultando irrilevante rispetto all'esistenza del credito la relativa fatturazione.
1.9 Quanto agli interessi, il Tribunale riteneva che:
- trovassero applicazione gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002 sulla somma di €
1.838.866,12, quale credito complessivo vantato dalla come risultante CP_5 dall'elenco all. 2, derivando il credito da transazioni commerciali;
- sull'importo indicato € 1.838.866,12 dovevano essere riconosciuti anche gli interessi anatocistici, interessi maturati sugli interessi sulla sorte capitale “a condizione che siano dovuti per almeno sei mesi e con decorrenza dalla domanda giudiziale”.
1.10 Il Tribunale riconosceva altresì in favore della banca il risarcimento previsto dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002 quantificato forfettariamente dalla normativa in € 40 per ciascuna fattura e quindi per ciascuna delle trentasei fatture emesse dalla
, per un totale di € 1.440,00. CP_4
1.11 In relazione alla richiesta di pagamento da parte della di € 49.781,20 a titolo CP_2 di interessi per ritardato pagamento delle fatture emesse dalle cedenti società, il Giudice di prime cure le riconosceva per il minor importo di € 9.111,60, relativo alle sole fatture emesse dalla non essendo stati prodotti per le altre cedenti i contratti CP_5
Cont sottoscritti con la importo ricavato dall'all. n. 3° e relativo a quarantotto fatture, con il riconoscimento anche degli interessi anatocistici sulla somma riconosciuta a titolo di interessi.
1.12 Il Giudice di prime cure nel rappresentare che le fatture della CP_4
Cont originariamente emesse e indicate nell'all. 3A erano nel n. di 48, condannava la al pagamento della somma di € 1920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002.
1.13 Da ultimo il Tribunale rigettava la richiesta di pagamento effettuata dalla CP_2 nella misura di € 71.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002 in relazione ai rapporti Pfizer s.r.l. e Pfizer Italia s.r.l. per fatture diverse da quelle oggetto pag. 10/23 di causa, in considerazione del fatto che non erano stati prodotti i relativi contratti con la Cont e le fatture stesse.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Chieti propone appello la Pt_2 sulla base dei tre seguenti motivi.
2.1 “Erronea quantificazione delle somme dovute e duplicazione della condanna al pagamento delle somme in forza dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/02 nel
PQM.
”
Con il primo motivo l'appellante principale lamenta che:
- la somma per cui è condanna per sorte capitale - € 712.689,53- non sarebbe ricompresa nella CTU con la quale il consulente quantifica in € 1.524.694,08 la Cont somma di cui sarebbe debitrice la
- duplicazione delle somme relative al pagamento di € 40 in relazione a ciascuna fattura pagata in ritardo, risultando indicate nella CTU erano solo CP_4 cinque fatture, mentre il Giudice ne aveva ravvisate nel numero di trentasei e quarantotto;
- l'importo di € 9.111,60 non era contenuto nell'elaborato peritale.
2.2 “Erronea applicazione in fatto e in diritto del d.lgs. n. 231/02”.
Cont Con tale motivo di doglianza, l'appellante impugna la parte motiva della sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto in relazione alle fatture n. 83/2 e 84/2 della
, dell'importo di € 712.502,00 ciascuna, che l'odierna appellata avesse azionato CP_4 solo la n. 84/2 e che la mancata fatturazione di un credito non impedisse la possibilità di cederlo.
Cont L'appellante evidenzia che la quale ente pubblico economico, non può provvedere ai pagamenti se non previa emissione di fattura, con la conseguente impossibilità di provvedere al pagamento delle fatture in contestazione in quanto rifiutate in considerazione del fatto che non erano state ancora definite le modalità di attuazione del
DL 34/2020, con la conseguenza che tali fatture con il relativo credito non potevano essere oggetto di cessione.
pag. 11/23 Parte appellante assume inoltre e di conseguenza che, a causa della mancata Cont fatturazione, la non poteva essere condannata al pagamento, in riferimento alle su menzionate fatture, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 né degli interessi anatocistici prodotti.
2.3 “Errata applicazione in fatto e in diritto dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02”.
Parte appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure Cont nell'applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02, laddove ha condannato la al pagamento di € 1.440,00 in relazione alle trentasei fatture della e alla CP_5 somma di € 1920,00 in relazione alle quarantotto fatture, pagate in ritardo, che avevano generato il credito poi ceduto.
A parere dell'appellante una corretta applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02, che prevede l'applicazione di una penale forfettaria di € 40,00 per i costi sostenuti per il recupero del credito, avrebbe portato all'eventuale riconoscimento di € 160,00 a tale titolo, in quanto somma rapportata alle quattro diffide con le quali erano stati richiesti i pagamenti delle fatture.
3. Si è costituita l'appellata . contestando nel merito il proposto gravame e CP_1 proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti cinque motivi.
Cont 3.1 “Relativo alla sorte capitale di € 27.000,00 portato dalla fattura ceduta a da
General Medical – censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che il sottostante contratto tra la società cedente i crediti e l'azienda avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam per contrasto con la normativa comunitaria”.
Con tale motivo di doglianza, la rappresenta come la decisione del Tribunale CP_1 si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria in forza della quale i contratti conclusi tra imprese e gli enti della PA non necessiterebbero per la loro validità della forma scritta ad substantiam, come al contrario ritenuto dal Tribunale.
A sostegno delle proprie argomentazioni, facendo riferimento alla normativa in materia di interessi moratori così come disciplinata dal d. lgs. n. 231702 e in particolare da quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 2011/7/EU, recepita con il già menzionato pag. 12/23 decreto legislativo, l'appellante assume che nessuna disposizione impone la forma scritta ai fini della validità dei contratti, prevedendo esclusivamente il diritto del creditore a ottenere il pagamento degli interessi moratori nel momento in cui il creditore abbia adempiuto ai propri obblighi, assumendo ulteriormente che anche la giurisprudenza di merito si era espressa in tale direzione in riferimento ai contratti di energia elettrica e secondo la quale non era necessaria la forma scritta del contratto potendo questi essere provato anche mediante presunzioni.
Sulla base di tale argomentazioni, l'appellante incidentale invoca in via pregiudiziale la rimessione “alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della p.a. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese e enti della p.a., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/ec e n. 2011/7/eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della p.a. debbano rivestire la forma scritta” (pag. 7, comparsa di costituzione con appello incidentale).
Prosegue l'appellante in via incidentale nell'evidenziare che il Tribunale avrebbe Cont omesso di valutare, in relazione ai contratti, le produzioni della e le modalità di formalizzazione degli stessi (ndr in relazione al credito portato nella fattura emessa dalla
General Medical) in quanto: - la fattura era stata emessa per un intervento, la stessa conteneva la specificazione del rapporto contrattuale e l'intervento era conseguente Cont all'accettazione del preventivo da parte della
Cont
- le sono assoggettate alle regole civilistiche a seguito della riforma del SSN;
Cont
- la Corte di Cassazione (ord. n. 6351/09) aveva riconosciuto che le si erano trasformate in aziende dotate “di autonoma personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale”, agendo così con atti di diritto privato;
Cont
- i contratti tra le fornitrici e la potevano essere conclusi jure privatorum.
pag. 13/23 Da tali considerazioni, la ritiene che il Tribunale avrebbe potuto riconoscere CP_1 come provato il contratto.
Cont 3.2 “Relativo alla sorte capitale di € 27.000,00 portato dalla fattura ceduta a da
General Medical – censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato da controparte rispetto alla Cont relativa esistenza né mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del contratto munito della forma scritta mediante la relativa produzione in giudizio”.
Cont A parere della la decisione del Tribunale sarebbe errata in quanto ha ritenuto che la prova dell'esistenza del contratto dovesse essere fornita tramite la produzione in Cont giudizio del contratto stesso, onere non ottemperato dalla assumendo al contrario l'appellante che la prova del contratto possa essere fornita anche con equipollenti o comportamenti concludenti secondo anche quanto affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata in comparsa di costituzione.
Cont 3.3 “Relativo a crediti per sorte capitale azionati da e pagati in ritardo dall'azienda – censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto assente la prova in ordine all'esistenza di validi contratti sottostanti”.
Sul presupposto che i crediti azionati in primo grado erano stati pagati solo in parte Cont dalla e in ogni caso pagati in ritardo (doc. 1), l'appellante incidentale lamenta il rigetto delle domande da parte del Tribunale in relazione al mancato riconoscimento degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/02, degli interessi anatocistici e delle penali ex art. 6 del medesimo decreto, effettuato dal Giudice sulla base della mancata prova dell'esistenza dei contratti tra la e le società cedenti. Pt_2
A parere dell'appellante il Tribunale avrebbe omesso di considerare quanto CP_1 previsto e contenuto nei singoli atti di cessione dei crediti nei quali veniva pattuita la Cont cessione anche degli interessi mora relativi alla sorte capitale;
che la aveva indicato per ciascuna fattura la data di scadenza del termine di pagamento, documentato pag. 14/23 mediante il deposito dell'elenco dei crediti nella casella “Data scadenza”; dai prospetti Cont emergeva sia il pagamento tardivo da parte della che tali documenti non erano contestati dalla Pt_5
3.4 “Relativo a crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note di debito oltre relativi interessi anatocistici e importi ex art. 6 d. lgs. n. 231/02 – il Giudizio di primo grado”.
La lamenta il mancato riconoscimento della somma di 40.669,60, a fronte CP_1 della domanda iniziale di € 49.781,20 e riconosciuta dal Giudice solo nella misura di €
9.111,60, per ulteriori interessi di mora maturati per crediti diversi da quelli azioni e contenuti/indicati nelle note di debito prodotte in giudizio, rigetto dovuto alla mancanza di prova dei contratti sottostanti.
A parere dell'appellante anche in questo caso il Tribunale avrebbe omesso di vagliare il contenuto delle note di debito le quali indicano, come meglio descritto in sede di costituzione in appello, le singole fatture per sorte capitale generatrici degli interessi moratori commerciali per le quali sono state emesse le note, con allegato dettaglio del calcolo.
3.5 “Relativo agli ulteriori crediti ex art. 6 d. lgs. n. 231/02”.
Con l'ultimo motivo di doglianza, l'appellante in via incidentale rappresenta che in primo grado aveva richiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 71.880 ai sensi dell'art, 6 comma 2 d. lgs. n. 231/02 (doc. 13), domanda rigettata dal Tribunale anche in questa circostanza per mancanza di prova dei contratti sottostanti;
a confutazione di quanto deciso nella sentenza impugnata, la asserisce che la penale prevista CP_1 dalla citata norma spetta al creditore anche senza la costituzione in mora, in virtù del recepimento della normativa europea diretta a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Cont Sul piano probatorio, la rappresenta che a ciascuna fattura era allegato un foglio di calcolo e quindi per ciascuna fattura era stata applicata la penale di € 40,00.
4) Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
pag. 15/23 4.1 Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata appaiono prive di pregio e non condivisibili.
Le doglianze mosse dalla con il primo motivo di gravame in relazione al fatto che Pt_2 le somme € 712.689,53, quale sorte capitale, ed € 9.111,60, quali interessi moratori, contenute in sentenza non corrispondano a quelle indicate nella CTU espletata in primo grado e basata sul minor credito limitato dalla (€ 1.524.694,08 rispetto a CP_1 quello indicato nell'atto di citazione di primo grado), appaiono ultronee in quanto parte appellante non si avvede della circostanza che la decisione del Giudice di prime cure è stata resa sulla base della documentazione versata dalla allora attrice in sede di CP_2 precisazione delle conclusioni, ma soprattutto dalla dichiarazione da questa resa in sede di precisazione delle conclusioni con la quale aveva ulteriormente ridotto la sorte capitale per cui era causa nell'importo di € 777.541,72, per cui i conteggi contenuti nell'elaborato peritale a firma del CTU non potevano essere presi integralmente in considerazione, proprio in virtù della nuova situazione contabile, riferita alla cedente
Controparte_5
Il primo motivo deve essere rigettato.
4.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
In disparte, come ha rilevato il Giudice di prime cure, che oggetto di cessione sono i crediti vantati a prescindere dalla loro fatturazione o meno, ciò che rileva in questa sede
è che le argomentazioni svolte da parte appellante in relazione al rifiuto da parte di questa delle fatture n. 83/2 e 84/2 di € 712.502,00, ciascuna, - di cui una sola oggetto di condanna- per non essere state nuovamente rimesse dalla – rifiuto basato a CP_5 detta dell'appellante sulla circostanza che non erano state emanate da parte della le modalità attuative del Dl 34/2020 -, sono rimaste allegate ma non provate. Pt_3
Tale motivo di appello si fonda sulla documentazione versata dall'appellante per la prima volta in sede di gravame e allegata alla memoria del 15 febbraio 2025 e come tale tardiva in aperta violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., non trattandosi, inoltre, di documentazione formatasi nelle more tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'impugnazione.
pag. 16/23 Dalla disamina dei documenti prodotti, la Corte rileva che, sebbene parte di essi fosse stata prodotta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, la produzione doveva ritenersi tardiva anche in tale sede, risultando i documenti formati in epoca precedente al maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, VI c., c.p.c..
4.3 Anche l'ultimo motivo di gravame è privo di pregio.
Cont L'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/02 in considerazione del fatto che, a suo parere, la penale prevista debba essere applicata non per ciascuna fattura pagata in ritardo ma per ogni singola diffida relativa alle fatture di cui si richiede il pagamento.
Tale argomentazione a parere di questa Corte si scontra con il dato letterale del disposto di cui all'art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/02, il quale prevede che l'importo forfettario di €
40,00 spetta al creditore “senza che sia necessaria la costituzione in mora”, applicandosi pertanto automaticamente a ciascuna operazione commerciale pagata in ritardo, a prescindere dal numero di lettere di messa in mora.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha affermato con la sentenza del 1° dicembre 2022 n. 370/21, che: “L'articolo 6, paragrafo
1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine,
l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento”.
In adesione a tale orientamento, la Corte ritiene di rigettare anche l'ultimo motivo di appello in quanto infondato in diritto.
5. Passando alla disamina dell'appello incidentale svolto dalla ritiene il CP_1
Collegio di poter procedere all'esame congiunto di tutti e cinque i motivi di appello in quanto strettamente collegati tra loro e diretti, tutti, a contestare il decisum del Tribunale
pag. 17/23 Cont fondato sulla mancanza di prova dei contratti sottostanti conclusi tra la e le società cedenti, appello incidentale che deve essere rigettato in quanto infondato in diritto, condividendo questa Corte gli assunti del Tribunale.
5.1 L'appellante incidentale lamenta, come già rappresentato, il mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle somme richieste, ad accezione di quelle relative al credito della cedente , in quanto non compravate da idoneo contratto CP_4 scritto intercorso tra la e le altre società cedenti, ponendosi la decisone in CP_3 contrasto con la normativa europea che in relazione al ritardo nei pagamenti commerciali non prevede espressamente la forma scritta per le transazioni commerciali, chiedendo altresì, in relazione al credito ceduto dalla General Medical, la rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione relativa alla necessità della forma scritta tra imprese e P.A..
5.2 A parere di questo Collegio, le doglianze mosse alla sentenza del Tribunale di Chieti in punto di necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti tra imprese e P.A. non tengono conto del quadro normativo di riferimento della legislazione italiana in tema di contabilità pubblica e del Codice degli appalti pubblici, ratione temporis applicabili, nonché della giurisprudenza di legittimità formatasi proprio in relazione alla Cont natura delle
Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha ben chiarito il Cont quadro giuridico e normativo proprio in relazione alle anche in tema di forma dei contratti che questi devono rivestire, affermando: “S'è già detto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l' rientri nella pubblica Parte_1 amministrazione in senso lato;
l' , dunque, dopo aver perso il legame strutturale Pt_1 che ne determinava la natura di organo della Regione, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in con personalità giuridica pubblica e Pt_1 autonomia imprenditoriale"). Sulla base dell'appena cennata evoluzione normativa, non
pag. 18/23 mancano in giurisprudenza diversi arresti che, univocamente, recependo spunti dottrinali in tal senso, propugnano la natura di ente pubblico economico dell
[...]
, 9.5.2001, n. 2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Controparte_7
Un., 30.1.2008, n. 2031; v. anche la già citata Cass. n.11088/14). Nello stesso senso, autorevolmente, s'è anche recentemente espresso il giudice delle leggi (Corte cost., ord.,20.3.2013, n. 49). Così stando le cose, può quindi affermarsi che i contratti delle Cont
non sono di per sé assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del
r.d. 18.11.1923, n. 2440, non applicabile agli enti pubblici economici (sulla non applicabilità agli EPE del principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere redatti in forma scritta ad substantiam, v. Cass., 24.6.1975, n. 2511), come nella sostanza ritenuto dal giudice d'appello. Peraltro, deve evidenziarsi come il superiore convincimento non si ponga in contrasto né con l'insegnamento di Cass., Sez. Un.,
22.3.2010, n. 8627, né di Cass., 30.5.2013, n.13656, né infine di Cass., 17.3.2015, n.
5263, che tutte hanno affermato l'applicabilità della legge di contabilità dello Stato anche all'attività negoziale in ambito sanitario, ma in fattispecie in cui il contratto era riferibile alle Gestioni liquidatorie delle ex (che, come detto, hanno natura di Pt_6 ente pubblico non economico) o ad una Università degli studi di inequivoca natura Cont pubblica. 5.3 - Quanto precede, però, non implica affatto che i contratti dell siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l' è comunque Parte_1
"organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis, e oggi nell'art. 3, lett. d, d.lgs.
18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri pag. 19/23 Cont organismi di diritto pubblico. Pertanto, non può che derivarne che i contratti dell , odierna ricorrente, quale "amministrazione aggiudicatrice" (v. art. 3, co. 25, d.lgs. n.
163/06) per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, restassero assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata dalla Parte II, Titolo I, trattandosi di contratto di rilevanza comunitaria, in quanto il relativo importo (C 391.027,10, come da decreto ingiuntivo opposto) eccedeva la soglia di cui all'art. 28, lett. b.1): conseguentemente, avrebbe dovuto procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste dall'art. 54, e il contratto avrebbe dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, co. 13 (nel testo previgente alla novella apportata dall'art. 6, co. 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. con modd. dalla 1.
17.12.2012, n. 221): ossia "mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante"” (Corte Cass. Sen. 24640/2016, in parte motiva).
Nella medesima pronuncia la Corte di Cassazione prosegue nell'affermare che: “Ritiene il Collegio che il complesso normativo sopra evidenziato costituisca un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (per non essersi proceduto alla selezione del contraente e per non aver concluso il contratto nelle forme previste, che sebbene non espressamente dettate a pena di nullità, come adesso stabilisce il vigente art. 11 co. 13 a seguito della citata novella del 2012 - non ammettono equipollenti e non consentono di ritener rispettata la forma ove, come nella specie, vi sia soltanto
l'ordine scritto senza accettazione del fornitore, com'è pacifico, non potendo conseguentemente trovare applicazione l'art. 1327 c.c.) comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, co. l, c.c.” (Corte Cass. Sen.
24640/2016, in parte motiva).
5.3 In un altro arresto giurisprudenziale la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che: “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività
pag. 20/23 amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass.
19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass.
1606/2007; Cass. 22537/2007). Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015;
Cass., 12323/2005)” (Cass. Civ. Ord. n. 8244/2019, in parte motiva).
5.4 Precisati in questi termini i principi di diritto e normativi, che questo Collegio condivide, l'obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti sottoscritti Cont tra imprese e PA, nelle sue articolazioni e con le peculiarità delle in definitiva è posta a tutela del buon andamento dell'attività amministrativa – principio del buon andamento della pubblica amministrazione– è del tutto evidente che l'odierna appellante in via incidentale avrebbe dovuto produrre i sottostanti contratti tra e le altre Pt_2 società cedenti al fine di potersi vedere riconoscere gli interessi moratori, anatocistici e le penali, non apparendo la produzione delle singole fatture delle note di debito, relativi agli interessi moratori per altri crediti non azionati in primo grado, documenti tali da poter sopperire alla prova dell'esistenza del contratto stesso e del suo contenuto, forma scritta, che si ribadisce, è necessaria nell'ambito pubblico, e non solo, a chiarire e indicare, anche in vista della possibile copertura finanziaria, tutti gli aspetti economici Cont che in questo caso la deve sostenere.
Da tali considerazioni, ne consegue il rigetto del primo e secondo, terzo, quarto e quinto motivo.
5.5 In relazione al secondo motivo di appello, che deve anch'esso essere rigettato fermo restando la necessità della forma scritta ai fini della validità del contratto, la Corte rileva in relazione all'asserito credito ceduto da parte della General Medical, alla luce della documentazione versata in atti (doc. 25 General Medical), che, non potendo qualsiasi tipo di contratto con gli enti pubblici concluso per fatti concludenti, come precisato in precedenza dalla Suprema Corte, potrebbero al più rilevare le modalità di conclusione pag. 21/23 del contratto al fine della prova scritta in quanto, trattandosi di contratto inferiore a €
40.000,00, quindi con affidamento diretto (vedasi parere richiesto a Anac, contenuto doc. 25 -General Medical), lo stesso ai fini del rispetto della forma scritta si sarebbe potuto concludere anche mediante lo scambio, tra le parti, della proposta di offerta e di accettazione, che nel caso di specie risulta mancante.
5.6 L'ultima considerazione da svolgere in relazione all'appello incidentale formulato dalla è relativa alle richieste formulate in questa sede con le note in CP_1 sostituzione d'udienza del 7 luglio 2025, con le quali l'istituto ha precisato che su alcuni dei crediti oggetto del giudizio si sarebbe venuto a formare il giudicato stante l'esistenza su di essi di precedenti pronunce passate in giudicato.
Occorre in proposito preliminarmente dichiarare l'inammissibilità delle nuove allegazioni e difese formulate soltanto nelle note di trattazione scritta depositate in vista della assegnazione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c.u.c.
Deve osservarsi in proposito come, sulla base del modulo decisorio introdotto con la riforma cosiddetta Cartabia, l'art. 352 c.p.c. prevede che in sede di rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni sia concesso un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di un successivo termine per comparse conclusionali e memorie di replica, con la conseguenza che ogni attività di allegazione ed ancor più di produzione documentale deve ritenersi preclusa in sede di udienza di decisione o, come nel caso di specie, di note scritte di trattazione sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
A ciò va aggiunto che è onere della parte che deduce il giudicato fornire puntuale prova attraverso la produzione dei titoli corredati da relativa attestazione formale.
Anche sotto tale l'aspetto, l'appello incidentale deve essere rigettato.
6. Le spese di lite vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,
n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una pag. 22/23 ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), ciò in considerazione del rigetto dei proposti appelli, principale e incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
Lanciano-Vasto- Parte_7
Chieti), e sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1
n. 215/2024 resa dal Tribunale di Chieti, emessa in data 8 aprile 2024, ogni altra istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara compensate le spese di lite;
4) dichiara ciascuna parte tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto dell'1 settembre
2025
Consigliere estensore Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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