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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 519/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona - Via N. Giolfino 13 37133 Verona VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220259001897101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220259001897101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220190024721336000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220220022232622000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine perentorio stabilito dagli artt. 21 e 22, D.lgs. 546/1992, in base al quale il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e depositato nei successivi 30 giorni. Tutti termini notoriamente e pacificamente perentori per espressa disposizione normativa e unanime giurisprudenza.
Segnatamente il ricorso risulta notificato in data 07.05.2025. Allo scadere dei 60 giorni, in data
18.06.2025, la Segreteria della Corte di giustizia tributaria – su richiesta di accesso agli atti - comunicava all'Agente della riscossione la mancata iscrizione a ruolo (vedi doc. 5 versato in atti da ADER).
Perciò l'iscrizione a ruolo è stata fatta solo in data 15.09.2025 (v. doc. 10 versato in atti nel fascicolo), quindi abbondantemente oltre i termini (e cioè entro 30 giorni dalla notifica del ricorso).
In conclusione l'intimazione di pagamento è stata notificata l'08.03.2025, mentre l'opposizione risulta depositata presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria scaligera solo in data 15.09.2025.
Peraltro anche l'eccezione di incompetenza, che pure non andrebbe delibata per la pregiudiziale di inammissibilità del gravame, è peregrina.
L'art. 46 del d.P.R. n. 602/1973 posto ad asserito presidio di uniformità tra ambito territoriale di operatività dell'Agente e il domicilio fiscale del contribuente così recita:” 1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.”
Non vi è quindi alcuna norma che commini la nullità a questa disposizione. La nullità - com'è noto – deve essere espressamente disposta dal legislatore.
La Corte di Cassazione sul punto dice che “… l'istituto sebbene abbia fondamento esclusivo nella legge e non nella volontà degli interessati, rientra pur sempre nell'ampia figura giuridica di rappresentanza, dalla quale trae, quindi, le sue regole e i suoi limiti. Il delegato, cioè, non soltanto agisce nell'interesse dell'esattore, ma è un rappresentante di quest'ultimo. La derivazione della rappresentanza dalla legge porta unicamente all'imposizione di obblighi determinati dalla stessa legge a carico dell'esattore delegato, il quale dovrà quindi rispondere di fronte al delegante e ai terzi interessati per l'inosservanza, ma non ne altera appunto la figura di rappresentante ciò di persona che dichiara la propria volontà con effetti per gli altri” (Cass. 976/1938).
Ad abbundantiam l'art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241/1990 così recita : “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.” Infatti all'epoca di dette notifiche, intervenute tra gli anni 2021 e 2024, la ricorrente era residente a [...](come risulta dal doc. 11 certificato di residenza). Le cartelle sono state formate dall'allora Agente per la riscossione, e il principio di conservazione degli atti non consente al ricorrente di sfuggire alla pretesa fiscale con migrazioni di residenza.
In conclusione il ricorso va respinto siccome inammissibile, la compensazione delle spese si giustifica con il reveiremant, peraltro orami consolidato della Cassazione, sezione tributaria sentenza 6436 dell'11 marzo 2025; “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602.73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) D.lgs. 546.92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria pena la cristallizzazione dell'obbligazione” (vedi Cass. 13329/2025 del 19/5/2025). Infatti la prescrizione andava eccepita nel primo atto notificato, per cui la pur condivisibile asserzione che i bolli auto prescrivono in 3 anni non trova sbocco.
P.Q.M.
visto l'art.47-ter, D.lgs.546/92 - in rito, respinge il ricorso, spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 519/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona - Via N. Giolfino 13 37133 Verona VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220259001897101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220259001897101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220190024721336000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220220022232622000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine perentorio stabilito dagli artt. 21 e 22, D.lgs. 546/1992, in base al quale il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e depositato nei successivi 30 giorni. Tutti termini notoriamente e pacificamente perentori per espressa disposizione normativa e unanime giurisprudenza.
Segnatamente il ricorso risulta notificato in data 07.05.2025. Allo scadere dei 60 giorni, in data
18.06.2025, la Segreteria della Corte di giustizia tributaria – su richiesta di accesso agli atti - comunicava all'Agente della riscossione la mancata iscrizione a ruolo (vedi doc. 5 versato in atti da ADER).
Perciò l'iscrizione a ruolo è stata fatta solo in data 15.09.2025 (v. doc. 10 versato in atti nel fascicolo), quindi abbondantemente oltre i termini (e cioè entro 30 giorni dalla notifica del ricorso).
In conclusione l'intimazione di pagamento è stata notificata l'08.03.2025, mentre l'opposizione risulta depositata presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria scaligera solo in data 15.09.2025.
Peraltro anche l'eccezione di incompetenza, che pure non andrebbe delibata per la pregiudiziale di inammissibilità del gravame, è peregrina.
L'art. 46 del d.P.R. n. 602/1973 posto ad asserito presidio di uniformità tra ambito territoriale di operatività dell'Agente e il domicilio fiscale del contribuente così recita:” 1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.”
Non vi è quindi alcuna norma che commini la nullità a questa disposizione. La nullità - com'è noto – deve essere espressamente disposta dal legislatore.
La Corte di Cassazione sul punto dice che “… l'istituto sebbene abbia fondamento esclusivo nella legge e non nella volontà degli interessati, rientra pur sempre nell'ampia figura giuridica di rappresentanza, dalla quale trae, quindi, le sue regole e i suoi limiti. Il delegato, cioè, non soltanto agisce nell'interesse dell'esattore, ma è un rappresentante di quest'ultimo. La derivazione della rappresentanza dalla legge porta unicamente all'imposizione di obblighi determinati dalla stessa legge a carico dell'esattore delegato, il quale dovrà quindi rispondere di fronte al delegante e ai terzi interessati per l'inosservanza, ma non ne altera appunto la figura di rappresentante ciò di persona che dichiara la propria volontà con effetti per gli altri” (Cass. 976/1938).
Ad abbundantiam l'art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241/1990 così recita : “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.” Infatti all'epoca di dette notifiche, intervenute tra gli anni 2021 e 2024, la ricorrente era residente a [...](come risulta dal doc. 11 certificato di residenza). Le cartelle sono state formate dall'allora Agente per la riscossione, e il principio di conservazione degli atti non consente al ricorrente di sfuggire alla pretesa fiscale con migrazioni di residenza.
In conclusione il ricorso va respinto siccome inammissibile, la compensazione delle spese si giustifica con il reveiremant, peraltro orami consolidato della Cassazione, sezione tributaria sentenza 6436 dell'11 marzo 2025; “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602.73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) D.lgs. 546.92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria pena la cristallizzazione dell'obbligazione” (vedi Cass. 13329/2025 del 19/5/2025). Infatti la prescrizione andava eccepita nel primo atto notificato, per cui la pur condivisibile asserzione che i bolli auto prescrivono in 3 anni non trova sbocco.
P.Q.M.
visto l'art.47-ter, D.lgs.546/92 - in rito, respinge il ricorso, spese compensate.