Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 54
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il ricorso è stato notificato in data 07.05.2025. L'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 15.09.2025, ben oltre i termini previsti. L'intimazione di pagamento è stata notificata l'08.03.2025, mentre l'opposizione è stata depositata il 15.09.2025.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione

    L'eccezione di incompetenza è ritenuta peregrina in quanto non prevista alcuna norma che commini la nullità in tal senso. La Corte di Cassazione ha equiparato la delega a un istituto di rappresentanza. Inoltre, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2 della legge 241/1990, il vizio non inficia l'atto se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La ricorrente era residente a [...] all'epoca delle notifiche.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di credito

    La prescrizione doveva essere eccepita nel primo atto notificato. L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. Pertanto, l'eccezione di prescrizione non trova sbocco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 54
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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