TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3786/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FONTANA ANNA Parte_1 C.F._1
PAOLA
UG AO (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GUALDI GIULIANA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
pagina 1 di 5 Per_ 2) I figli minorenni, e , rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 verranno collocati anche ai fini anagrafici presso la madre, nella casa di sua esclusiva proprietà in
RP .Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà parentale sui minori, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Il genitore che li avrà con sé assumerà comunque, in via esclusiva, le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della vita degli stessi.
Entrambi i genitori avranno diritto/dovere di avere e tenere con sé i figli ogni qualvolta gli sarà possibile, previo accordo con l'altro e salvo accordi presi giornalmente.I Il figlio salvo Per_2 differenti accordi trascorrerà una settimana presso il padre ed una presso la madre. Per_ La figlia rimarrà collocata presso la madre ed avrà facoltà di trascorrere con il padre almeno un giorno a fine settimana alternati, salvo intensificazione della predetta regolamentazione in base alla libera facoltà di scelta riconosciuta alla medesima per età e maturità nelle scelte personali.
I figli, potranno altresì trascorrere liberamente almeno 2 pranzi a settimana con il padre in particolare presso la nonna paterna come è loro abitudine consolidata.
I genitori concordano comunque che le esigenze dei figli dovranno sempre essere rispettate tenuto conto della maturità e capacità degli stessi di gestire i propri impegni sui quali le parti concordano.
Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli sette giorni anche non consecutivi per le vacanze scolastiche natalizie e tre per le vacanze pasquali con alternanza tra i genitori per trascorrere con i figli le più significative festività:, Natale, ultimo dell'anno, Pasqua, Pasquetta.
Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive.
In caso di disaccordo tra i genitori, negli anni pari deciderà per prima la sig.ra , negli anni Pt_1 dispari deciderà il sig. LI..
3) In considerazione dei tempi sopra descritti di permanenza dei figli con i genitori, delle esigenze dei medesimi e delle risorse e capacità economiche di ciascun genitore, il sig. LI si impegna ed obbliga Per_ a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia alla sig.ra la somma mensile di € Pt_1
400,00 (quattrocento), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato dalla signora . Tenuto conto della collocazione paritaria di Pt_1
nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per il medesimo, optando le parti per il Per_2 mantenimento diretto durante i periodi di permanenza.
4) Il conto corrente attualmente cointestato sul quale sono versati i risparmi dei figli gemelli pagina 2 di 5 Per_ quanto a pari ad €. 6.800,00 quanto a pari ad €. 5.300,00 Per_2 rimarrà attivo con la medesima intestazione e con facoltà dei genitori di disporre delle somme ivi contenute solo nell'interesse dei medesimi e con firma congiunta.
5) Allo stato in considerazione dei maggiori redditi della signora rispetto al marito, questi Pt_1 contribuirà al pagamento delle spese straordinarie stabilite, come da Protocollo del Tribunale di
Modena, nella misura del 40% mentre resterà a carico della signora il 60% delle stesse: Pt_1
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia, c) viaggi e vacanze.
Il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms,
WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) L'Assegno Unico e Universale per i figli, per preciso accordo tra i genitori, se ed in quanto dovuto verrà versato sul conto corrente cointestato ove sono accantonati i risparmi dei figli gemelli. pagina 3 di 5 7) I signori e LI si impegnano altresì a accedere alla cassetta di sicurezza intestata al Pt_1
Signor LO LI ma contenente valori della Signora che avrà diritto di ritirare Parte_1 quanto in essa contenuta prestando ora per allora il Signor LI assenso alla apertura ed alla consegna
8) La utenza mobile 329.2411870 intestata alla Signora ma in uso al Signor LO Parte_1
LI verrà volturata al medesimo entro 30 gg dalla sottoscrizione della separazione ed in caso di mancato spontaneo adempimento la medesima avrà facoltà di disattivarla.
9) I genitori provvederanno affinché i figli abbiano i documenti per l'espatrio, e, previo accordo da parte di entrambi, potranno viaggiare con un genitore o da soli.
10) I coniugi dichiarano di essere tutt'ora economicamente autosufficienti, pertanto, rinunciano reciprocamente, allo stato dei fatti, a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
11) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente la immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
12) Con i patti sopra trascritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra i medesimi e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, salvo l'adempimento di quanto ivi espressamente previsto.
13) Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente dei figli.
14) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
15) ognuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore. e le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali;
16) le parti manifestano sin da ora la disponibilità a trattare in forma scritta il procedimento ex art. 127 ter cpc, riservandosi il deposito delle dichiarazioni all'uopo necessarie;
anticipano che non intendono volersi riconciliare con il coniuge;
e confermano le condizioni indicate nel su esteso ricorso.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e in data 07/05/2009; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 4 di 5 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
CO (GO) il 19/05/1977 e UG AO nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007 - Atto n. 84 -
Parte II - Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3786/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FONTANA ANNA Parte_1 C.F._1
PAOLA
UG AO (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GUALDI GIULIANA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
pagina 1 di 5 Per_ 2) I figli minorenni, e , rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 verranno collocati anche ai fini anagrafici presso la madre, nella casa di sua esclusiva proprietà in
RP .Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà parentale sui minori, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Il genitore che li avrà con sé assumerà comunque, in via esclusiva, le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della vita degli stessi.
Entrambi i genitori avranno diritto/dovere di avere e tenere con sé i figli ogni qualvolta gli sarà possibile, previo accordo con l'altro e salvo accordi presi giornalmente.I Il figlio salvo Per_2 differenti accordi trascorrerà una settimana presso il padre ed una presso la madre. Per_ La figlia rimarrà collocata presso la madre ed avrà facoltà di trascorrere con il padre almeno un giorno a fine settimana alternati, salvo intensificazione della predetta regolamentazione in base alla libera facoltà di scelta riconosciuta alla medesima per età e maturità nelle scelte personali.
I figli, potranno altresì trascorrere liberamente almeno 2 pranzi a settimana con il padre in particolare presso la nonna paterna come è loro abitudine consolidata.
I genitori concordano comunque che le esigenze dei figli dovranno sempre essere rispettate tenuto conto della maturità e capacità degli stessi di gestire i propri impegni sui quali le parti concordano.
Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli sette giorni anche non consecutivi per le vacanze scolastiche natalizie e tre per le vacanze pasquali con alternanza tra i genitori per trascorrere con i figli le più significative festività:, Natale, ultimo dell'anno, Pasqua, Pasquetta.
Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive.
In caso di disaccordo tra i genitori, negli anni pari deciderà per prima la sig.ra , negli anni Pt_1 dispari deciderà il sig. LI..
3) In considerazione dei tempi sopra descritti di permanenza dei figli con i genitori, delle esigenze dei medesimi e delle risorse e capacità economiche di ciascun genitore, il sig. LI si impegna ed obbliga Per_ a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia alla sig.ra la somma mensile di € Pt_1
400,00 (quattrocento), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato dalla signora . Tenuto conto della collocazione paritaria di Pt_1
nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per il medesimo, optando le parti per il Per_2 mantenimento diretto durante i periodi di permanenza.
4) Il conto corrente attualmente cointestato sul quale sono versati i risparmi dei figli gemelli pagina 2 di 5 Per_ quanto a pari ad €. 6.800,00 quanto a pari ad €. 5.300,00 Per_2 rimarrà attivo con la medesima intestazione e con facoltà dei genitori di disporre delle somme ivi contenute solo nell'interesse dei medesimi e con firma congiunta.
5) Allo stato in considerazione dei maggiori redditi della signora rispetto al marito, questi Pt_1 contribuirà al pagamento delle spese straordinarie stabilite, come da Protocollo del Tribunale di
Modena, nella misura del 40% mentre resterà a carico della signora il 60% delle stesse: Pt_1
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia, c) viaggi e vacanze.
Il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms,
WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) L'Assegno Unico e Universale per i figli, per preciso accordo tra i genitori, se ed in quanto dovuto verrà versato sul conto corrente cointestato ove sono accantonati i risparmi dei figli gemelli. pagina 3 di 5 7) I signori e LI si impegnano altresì a accedere alla cassetta di sicurezza intestata al Pt_1
Signor LO LI ma contenente valori della Signora che avrà diritto di ritirare Parte_1 quanto in essa contenuta prestando ora per allora il Signor LI assenso alla apertura ed alla consegna
8) La utenza mobile 329.2411870 intestata alla Signora ma in uso al Signor LO Parte_1
LI verrà volturata al medesimo entro 30 gg dalla sottoscrizione della separazione ed in caso di mancato spontaneo adempimento la medesima avrà facoltà di disattivarla.
9) I genitori provvederanno affinché i figli abbiano i documenti per l'espatrio, e, previo accordo da parte di entrambi, potranno viaggiare con un genitore o da soli.
10) I coniugi dichiarano di essere tutt'ora economicamente autosufficienti, pertanto, rinunciano reciprocamente, allo stato dei fatti, a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
11) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente la immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
12) Con i patti sopra trascritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra i medesimi e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, salvo l'adempimento di quanto ivi espressamente previsto.
13) Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente dei figli.
14) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
15) ognuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore. e le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali;
16) le parti manifestano sin da ora la disponibilità a trattare in forma scritta il procedimento ex art. 127 ter cpc, riservandosi il deposito delle dichiarazioni all'uopo necessarie;
anticipano che non intendono volersi riconciliare con il coniuge;
e confermano le condizioni indicate nel su esteso ricorso.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e in data 07/05/2009; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 4 di 5 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
CO (GO) il 19/05/1977 e UG AO nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007 - Atto n. 84 -
Parte II - Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5