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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/11/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 352/24
promosso da
- ata a Sarandi -RS (Brasile) il 06.12.1971 residente a [...]Parte_1
Fundo -RS (Brasile);
- nata a [...] -RS (Brasile) il 08.08.2010 Controparte_1
residente in [...](Brasile) rappresentata dai genitori Parte_1
nata a [...] -RS (Brasile) il 06.12.1971 e nato a [...] -RS Controparte_2
(Brasile) il 13.10.1974; tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Jacopo Mauri, C.F. , del foro di C.F._1
Milano
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.01.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato a Persona_1
Caneva (Pn) il 14.10.1876.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3
finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a
[...]
chiede per tutti il rigetto della domanda subordinata. Controparte_1
All'udienza del 19.09.2024 il Giudice, verificata la costituzione del , CP_3
rinviava il procedimento all'udienza del 14.10.2025 concedendo a parte ricorrente termine per replica. All'udienza del 14.10.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“affinché l'illustre Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, voglia: in via preliminare, accertare e dichiarare la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti;
in via principale, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani e ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_3
Civile competente, di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti ed adottando ogni provvedimento all'uopo opportuno. Con vittoria di spese ed onorari”.
Parte resistente
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a non Controparte_1 possedendo efficacia in Italia la documentazione formata in BRASILE, effettuata e formata in violazione delle previsioni del Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza
ALTRESI' VOGLIA In relazione alla residua posizion e processuale, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata
a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale CP_3 provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14
DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 2 e da 4 a 11). Persona_1 Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 3), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_3
alcun elemento in senso ostativo.
Con riferimento alla eccezione riguardante la ricorrente il Controparte_1
Giudice osserva quanto segue. Gli artt. 1603 al 1605 del codice civile brasiliano, statuiscono che la filiazione è provata dal certificato di nascita registrato nell'anagrafe civile e che nessuno può rivendicare uno stato contrario a quello che risulta dalla registrazione dell'atto nascita, a meno che la registrazione non risulti errata o falsificata. In assenza o difetto dell'atto di nascita si può provare la filiazione con ogni mezzo consentito dalla legge nei seguenti casi:
- quando vi è un inizio di prove scritte, provenienti dai genitori, congiuntamente o separatamente;
- quando sussistono veementi presunzioni derivanti da fatti già certi.
- mediante manifestazione diretta ed espressa davanti al giudice.
Alla luce dei citati articoli, il Tribunale ritiene che vi sia prova sufficiente che
[...]
sia figlia di poiché egli è sempre stata Controparte_1 Parte_1
considerata sua figlia nelle relazioni sociali che in quelle familiari. Tale conclusione è conforme ai più recenti arresti giurisprudenziale. Difatti, con sentenza n.14194 del 22 maggio 2024, , la Corte di Cassazione, ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli, pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi dell'art. 236 e
237 c.c.
Nel caso de quo si osserva che nella dichiarazione di maternità effettuata dal padre del ricorrente in assenza della madre, viene riportato anche il numero della patente di guida della ricorrente e vi è la certificazione di “nato vivo”.
Il Tribunale ritiene che da tale circostanza possa desumersi il consenso di quest'ultima.
Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che in giudizio è stata depositata procura alle liti firmata da entrambi i genitori, nella quale si dà mandato al difensore di rappresentare la ricorrente e la figlia minore per conto di entrambi i genitori in ogni sede e grado del giudizio. Tale interpretazione è del tutto conforme al prevalente principio dell'unicità dei figli in virtù del quale figli legittimi e figli naturali sono uguali davanti alla legge. Il Giudice evidenzia che non sussistono violazioni di ordine pubblico, peraltro non espressamente indicate dal . Si rammenta che per CP_3
limite di ordine pubblico deve intendersi, l'ordine pubblico internazionale, che costituisce un limite all'applicazione del diritto straniero, così come indicato anche dalla Corte di Cassazione che così afferma: “Il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all'ordine pubblico internazionale dell'atto estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure tra l'altro alla Dichirazione Onu dei Diritti
Dell'Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai Trattati Fondativi e alla
Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, alla Dichiarazione Onu dei diritti del , Per_2
alla Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore” (Cass. civ.
Sez. , 15 giugno 2017, n. 14878).
Al contrario, si osserva che entrambi gli odiernamente (italiano e brasiliano) si basano sul principio di unicità dello stato di figlio (legittimo e naturale), finalizzati entrambi a tutelare il superiore interesse del minore, inteso in questo caso nel suo diritto di poter crescere presso la famiglia che lo ha legittimamente riconosciuto ai sensi dell'art. 30
Cost. (La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima). Alle luce delle superiori considerazioni, tutte e tre le eccezioni sollevate dal vanno rigettate. CP_3
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_3 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_3 di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_3 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_3
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; - il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_3 dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_3
sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_3 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_3
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3
di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_3
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_3 emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_3
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_3 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_3 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_3
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_3
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_3 tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_3 [...]
sia controparte interessata. CP_3 Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_3
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 352/24
promosso da
- ata a Sarandi -RS (Brasile) il 06.12.1971 residente a [...]Parte_1
Fundo -RS (Brasile);
- nata a [...] -RS (Brasile) il 08.08.2010 Controparte_1
residente in [...](Brasile) rappresentata dai genitori Parte_1
nata a [...] -RS (Brasile) il 06.12.1971 e nato a [...] -RS Controparte_2
(Brasile) il 13.10.1974; tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Jacopo Mauri, C.F. , del foro di C.F._1
Milano
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.01.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato a Persona_1
Caneva (Pn) il 14.10.1876.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3
finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a
[...]
chiede per tutti il rigetto della domanda subordinata. Controparte_1
All'udienza del 19.09.2024 il Giudice, verificata la costituzione del , CP_3
rinviava il procedimento all'udienza del 14.10.2025 concedendo a parte ricorrente termine per replica. All'udienza del 14.10.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“affinché l'illustre Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, voglia: in via preliminare, accertare e dichiarare la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti;
in via principale, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani e ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_3
Civile competente, di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti ed adottando ogni provvedimento all'uopo opportuno. Con vittoria di spese ed onorari”.
Parte resistente
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a non Controparte_1 possedendo efficacia in Italia la documentazione formata in BRASILE, effettuata e formata in violazione delle previsioni del Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza
ALTRESI' VOGLIA In relazione alla residua posizion e processuale, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata
a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale CP_3 provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14
DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 2 e da 4 a 11). Persona_1 Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 3), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_3
alcun elemento in senso ostativo.
Con riferimento alla eccezione riguardante la ricorrente il Controparte_1
Giudice osserva quanto segue. Gli artt. 1603 al 1605 del codice civile brasiliano, statuiscono che la filiazione è provata dal certificato di nascita registrato nell'anagrafe civile e che nessuno può rivendicare uno stato contrario a quello che risulta dalla registrazione dell'atto nascita, a meno che la registrazione non risulti errata o falsificata. In assenza o difetto dell'atto di nascita si può provare la filiazione con ogni mezzo consentito dalla legge nei seguenti casi:
- quando vi è un inizio di prove scritte, provenienti dai genitori, congiuntamente o separatamente;
- quando sussistono veementi presunzioni derivanti da fatti già certi.
- mediante manifestazione diretta ed espressa davanti al giudice.
Alla luce dei citati articoli, il Tribunale ritiene che vi sia prova sufficiente che
[...]
sia figlia di poiché egli è sempre stata Controparte_1 Parte_1
considerata sua figlia nelle relazioni sociali che in quelle familiari. Tale conclusione è conforme ai più recenti arresti giurisprudenziale. Difatti, con sentenza n.14194 del 22 maggio 2024, , la Corte di Cassazione, ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli, pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi dell'art. 236 e
237 c.c.
Nel caso de quo si osserva che nella dichiarazione di maternità effettuata dal padre del ricorrente in assenza della madre, viene riportato anche il numero della patente di guida della ricorrente e vi è la certificazione di “nato vivo”.
Il Tribunale ritiene che da tale circostanza possa desumersi il consenso di quest'ultima.
Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che in giudizio è stata depositata procura alle liti firmata da entrambi i genitori, nella quale si dà mandato al difensore di rappresentare la ricorrente e la figlia minore per conto di entrambi i genitori in ogni sede e grado del giudizio. Tale interpretazione è del tutto conforme al prevalente principio dell'unicità dei figli in virtù del quale figli legittimi e figli naturali sono uguali davanti alla legge. Il Giudice evidenzia che non sussistono violazioni di ordine pubblico, peraltro non espressamente indicate dal . Si rammenta che per CP_3
limite di ordine pubblico deve intendersi, l'ordine pubblico internazionale, che costituisce un limite all'applicazione del diritto straniero, così come indicato anche dalla Corte di Cassazione che così afferma: “Il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all'ordine pubblico internazionale dell'atto estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure tra l'altro alla Dichirazione Onu dei Diritti
Dell'Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai Trattati Fondativi e alla
Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, alla Dichiarazione Onu dei diritti del , Per_2
alla Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore” (Cass. civ.
Sez. , 15 giugno 2017, n. 14878).
Al contrario, si osserva che entrambi gli odiernamente (italiano e brasiliano) si basano sul principio di unicità dello stato di figlio (legittimo e naturale), finalizzati entrambi a tutelare il superiore interesse del minore, inteso in questo caso nel suo diritto di poter crescere presso la famiglia che lo ha legittimamente riconosciuto ai sensi dell'art. 30
Cost. (La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima). Alle luce delle superiori considerazioni, tutte e tre le eccezioni sollevate dal vanno rigettate. CP_3
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_3 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_3 di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_3 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_3
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; - il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_3 dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_3
sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_3 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_3
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3
di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_3
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_3 emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_3
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_3 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_3 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_3
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_3
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_3 tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_3 [...]
sia controparte interessata. CP_3 Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_3
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini