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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12182 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG 46118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL NI, spirati i termini per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Valeria Fraboni e Claudio Parte_1
Grisogoni che la rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO elettivamente domiciliata presso lo studio degli Controparte_1 avv.ti Francesca Forte e Scilla Tonti che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 e ritualmente notificato, deduceva: Parte_1
- di essere dipendente di in forza di contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal CP_2
24.07.1996, inquadrata al Livello IV° A del CCNL Federambiente con mansioni di impiegata addetta all'Ufficio Visite Fiscali presso il reparto “Amm. Risorse Umane” nell'unità organizzativa dello
Stabilimento di Ponte Malnome;
- di avere, dal mese di giugno 2021, svolto “con continuità e da sola” le mansioni così descritte: “intrattiene rapporti per conto di con terzi e in particolare con l'INPS occupandosi in piena autonomia (essendo peraltro CP_2
l'unica dipendente presente nel suo ufficio) di tutto quanto concerne la richiesta di visite fiscali presso i domicili dei dipendenti di invia richieste direttamente all'Inps (avendo la delega dell' dal quale ha ricevuto anche CP_2 Controparte_3
l'autorizzazione ad accedere tramite Spid al sito INPS) con i dati del lavoratore per richiedere ulteriori visite fiscali e per conoscere dall'Istituto l'esito delle ridette visite, invia comunicazioni all'Ufficio Disciplina a seguito di assenza a visita fiscale, intrattiene rapporti con la Responsabile Sig.ra al fine di monitorare le situazioni anomale da tenere Parte_2
1 sotto stretto controllo e anche per rendicontare i costi e i numeri delle visite fiscali (come si evince dalle e-mail del 21 e del 28 ottobre 2024 di cui ai doc. 4c), intrattiene rapporti con il servizio di amministrazione e bilancio per le attività di controllo
e conseguente liquidazione delle fatture (doc. 4, 4a,4b e 4c – e-mail comprovanti le attività svolte)” (cfr. pag. 3 del ricorso);
- che tali mansioni rientrerebbero nel superiore livello VI°, o in subordine nel V° livello del CCNL di riferimento, già conferiti ad altri colleghi per l'espletamento di medesime attività.
Tanto premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ In via principale: Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al passaggio dal livello 4° al livello 6° del CCNL Federambiente, con decorrenza Parte_1 dal 01.07.2021 ad oggi, per aver svolto le mansioni superiori, come meglio descritte in premessa, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto condannare la società resistente ad assegnare alla Sig.ra le mansioni corrispondenti al Parte_1 livello 6° del CCNL Federambiente, con decorrenza a far data dal 01.07.2021, nonché accertare e dichiarare che la sig.ra dal 01.07.2021 ha svolto mansioni corrispondenti al livello 6° del CCNL Federambiente”, e Parte_1 condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 11.896,15 (undicimilaottocentonovantaseieuro/15), pari alle differenze retributive tra il 4° livello retributivo ed il 6° livello retributivo CCNL Federambiente, come da conteggi allegati al presente ricorso, o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
b) In via subordinata: Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al passaggio dal livello 4° al livello Parte_1
5° del CCNL Federambiente, con decorrenza dal 01.07.2021 ad oggi, per aver svolto le mansioni superiori, come meglio descritte in premessa, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto condannare la società resistente ad assegnare alla Sig.ra le mansioni corrispondenti al livello 5° del CCNL Federambiente, con decorrenza a far data dal Parte_1
01.07.2021, nonché accertare e dichiarare che la sig.ra dal 01.07.2021 ha svolto mansioni corrispondenti Parte_1 al livello 5° del CCNL Federambiente”, e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 3.597,76 (tremilacinquecentonovantasette/76), pari alle differenze retributive tra il 4° livello retributivo ed il 5° livello retributivo CCNL Federambiente, come da conteggi allegati al presente ricorso, o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Cassa di Previdenza da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. ”.
Si costituiva in giudizio la società datrice di lavoro, la quale contestava sotto diversi profili la domanda della – deducendone l'infondatezza -, contestava i conteggi e chiedeva nel merito il rigetto del Pt_1 ricorso. In particolare, affermava la piena corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte CP_2 dalla ricorrente ed il livello contrattuale di suo inquadramento, essendo alla emandate attività Pt_1
“standardizzate, compilative, ricettive e/o in ogni caso eseguite sotto il controllo e la direzione della responsabile dr.ssa
e sulla base di precisi criteri già individuati dall'Ufficio Risorse Umane” (cfr. pag. 4 della memoria Parte_2
prive, quindi, di quel grado di autonomia richiesto dal superiore inquadramento rivendicato. CP_2
2 La causa, istruita documentalmente, allo spirare dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc,
è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
In premessa, giova chiarire come l'onere di allegare e di provare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori gravi, ex art. 2967 c.c., sul lavoratore. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha affermato che, per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori, non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (Cass. n. 8025/2003).
L'onere allegatorio e probatorio del lavoratore si correla al procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato: detto procedimento non può prescindere da tre fasi successive consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. 28.4.2015,
n. 8589, Cass. 22.11.2019 n. 30580 e, da ultimo, Cass. 08.02.2021 n. 2972).
Il lavoratore, inoltre, deve anche provare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi valore decisivo alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (cfr. Cass. 12.12.2019 n. 32699).
2. Nel caso di specie, la ricorrente risulta essere inquadrata nel IV livello del CCNL di settore nell'Area
Tecnica e Amministrativa. Appartengono a tale categoria in base alla declaratoria contrattuale: “Lavoratori
d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”.
Le specifiche di tale livello contrattuale sono, dunque, l'esecuzione di attività procedimentalizzate (“metodi operativi prestabiliti”) dietro istruzioni, tra i cui profili esemplificativi rientra: “lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R. C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.”
3 La ricorrente deduce nell'atto introduttivo di avere svolto, dal luglio 2021, le mansioni tipiche del superiore livello 6^ o quantomeno di quello immediatamente inferiore (5^° livello) del CCNL di riferimento.
Ragioni di ordine logico suggeriscono il preventivo esame della domanda spesa dalla ricorrente in via subordinata, con la quale ella ha richiesto il riconoscimento del V° livello in luogo del IV° al tempo del ricorso attribuitole dall'azienda convenuta.
Ebbene, appartengono al livello V° “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”
Dalla lettura delle riportate declaratorie emerge che i due livelli esaminati differiscono tra loro: in relazione al contenuto delle attività (“Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo” per il quarto livello e “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative” per il quinto livello); con riferimento al livello di professionalità richiesto
(“professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche” per il quarto livello e “In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi ” per il quinto livello); avuto riguardo al grado di autonomia decisionale
(descritta come “autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate ” per il quarto livello, a fronte della definizione di “autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività” per gli appartenenti al quinto livello). Il diverso grado di autonomia tra i due livelli emerge altresì dall'esercizio del potere di coordinamento di altri lavoratori, che nella declaratoria del livello V° è configurata come funzione ordinaria (benché potenziale), mentre nella declaratoria di livello IV° non è prevista.
Orbene, i “Lavoratori di concetto” sono coloro che svolgono attività che richiedono un livello intellettuale di elaborazione, non puramente esecutivo o manuale;
l'autonomia e discrezionalità operativa prevede che, seppur non completamente indipendenti come un dirigente, essi siano in grado di poter prendere decisioni nell'ambito delle proprie mansioni senza supervisione continua;
le funzioni di
“coordinamento” implicano che essi possano gestire e coordinare altre risorse.
Sennonchè, avuto riguardo alla declaratoria del V° livello, la descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente e il corredo documentale in atti non consentono di accertare la sussistenza di un'attività svolta con carattere di autonomia nell'ambito di una specifica professionalità di elevata specializzazione.
4 E invero, analizzando le numerosissime e-mail prodotte dalla ricorrente (doc. 4a, 4b, 4c), appare evidente che le stesse negli anni si ripetano quanto a contenuto e operatività, rivelando come la stessa si limiti ad intrattenere scambi di comunicazioni pressoché standardizzate con l'ufficio INPS di riferimento, dal quale riceve, di volta in volta, i relativi feedback circa l'esito delle visite fiscali effettuate. Il suo operato appare privo delle caratteristiche di autonomia richieste dal livello rivendicato, attenendosi ella a procedure prestabilite e ricevendo dettagliate indicazioni da parte della sua responsabile.
L'esame della suddetta documentazione prodotta non consente affatto di apprezzare le caratteristiche di un lavoro svolto con autonomia operativa nel senso indicato (e quindi con capacità e potere di prendere decisioni nell'ambito delle proprie mansioni senza alcuna supervisione). Emerge, piuttosto, che l'attività della egua operativamente procedure predeterminate e si concreti, di fatto, nell'elaborazione e Pt_1 caricamento di dati (attività per la quale sola ha l'autorizzazione all'accesso tramite Spid al sito Inps) rispetto ai quali la stessa non compie alcuna effettiva attività di determinazione, né, del resto, è dotata di Contr poteri di iniziativa (cfr., ad esempio, i docc 2 e 3 della difesa he dimostrano che la ricorrente riceve dettagliate indicazioni e precisi criteri dalla responsabile dell'ufficio per l'estrazione dei dati richiesti dalle strutture competenti (il 2) e che invia la visita fiscale su indicazione e richiesta dei rispettivi responsabili
(il 3), mai operando di propria iniziativa).
3. Né, del resto, sulla scorta della documentazione prodotta - dalla quale in nessun modo riscontrabile la operata allegazione di mansioni tipiche del quinto livello - alcuna attività istruttoria poteva ritenersi necessaria ai fini della decisione di merito.
La prova articolata dalla ricorrente, infatti, così come formulata, dacché non coerente con i documenti prodotti (ove non del tutto smentita dagli stessi, dai quali emerge chiaramente la non autonomia del suo operato e il difetto di iniziativa) e in parte generica e/o valutativa (cfr., ad es., cap. 6), non essendo gli elementi offerti sul piano descrittivo - carenti di elementi specifici - idonei a supportare la tesi dello svolgimento di mansioni superiori a quelle dell'inquadramento riconosciutole dall'azienda, non avrebbe potuto avere ingresso nel giudizio.
Si osserva, invero, che “La disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo dì consentire all'avversario dì formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e dì dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. sez. lav. sent. n. 2201 del 31.1.2007). E ancora: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio al duplice
5 scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa...”. (Cass. sez. 3 sent. n. 9547 del 22.4.2009).
E invero, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018; b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. e sussiste, dunque, se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato. Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192), dacché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Nella specie le allegazioni di parte ricorrente - fondate su circostanze a priori contrastanti con le incontestate emergenze documentali in atti - non solo non presentavano l'attitudine a dissipare le perplessità in ordine alla effettiva esistenza del fatto storico relativo allo svolgimento di mansioni superiori, ma di fatto hanno condotto ad escludere in radice la fondatezza dell'assunto posto a fondamento del ricorso.
Tanto ha impedito, dunque, di dare ingresso alla prova orale.
4. Esclusa, per le ragioni esposte, la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al superiore livello V°, tanto più tale valutazione escludente deve estendersi con riferimento all'invocato inquadramento nel Livello VI°, cui appartengono: “Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza c appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.”.
In questo caso, rispetto al V° livello, in aggiunta all'autonomia operativa, sono richieste facoltà decisionali finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati;
caratteristiche, queste, che non si rinvengono nelle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente – così come evincibile dai documenti prodotti – né, del resto, giammai sarebbero potute emergere dalla prova per testi.
5. Pertanto, la valutazione complessiva degli atti di causa non consente di concludere nel senso invocato dalla ricorrente, dovendosi ritenere che le mansioni dalla stessa disimpegnate rientrino a pieno titolo nel profilo esemplificativo dei dipendenti amministrativi di IV° livello (occupandosi la stessa del “controllo,
6 secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza - malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R. C. auto, ecc. -. Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici”).
6. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 2.800,00 CP_2 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
IL NI
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