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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3051 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Enzo Clemente ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cassino, via Bari 19
CP_1
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di
[...] procura generale, dall'avvocato Daniela Bellassai ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 460/2023 pubblicata in data
7/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dal Fondo Parte_1 CP_ di Garanzia dell' il pagamento di quanto dovutogli a titolo di TFR in ragione dell'attività lavorativa prestata in favore della società NT s.r.l. dal 01/06/2000 al 31/07/2014, data del licenziamento intimatogli dalla società datrice per riduzione del personale.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio diritto al pagamento da parte Parte_1 CP_ dell' quale gestore del Fondo di Garanzia, del TFR maturato a seguito dell'attività lavorativa subordinata prestata per la società NT s.r.l. dal 01/06/2000 al 31/07/2014, data del suo licenziamento per riduzione del personale.
Allegava che tale emolumento non era stato corrisposto dalla società NT e di avere chiesto ed ottenuto nei confronti di quest'ultima dal Tribunale di Cassino, in data 16/10/2017, decreto ingiuntivo per il complessivo importo di € 16.632,77, decreto notificato alla società NT unitamente all'atto di precetto, attivando senza esito nei suoi confronti le procedure esecutive per il recupero del credito.
Contestava la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza amministrativa avanzata nei CP_ confronti dell' in data 16/09/2021 per mancata presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e della copia autentica del verbale di pignoramento negativo e del titolo esecutivo, allegando di avere prodotto al suddetto istituto previdenziale tale documentazione ad eccezione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che affermava di non essere tenuto a presentare.
Il Tribunale di Cassino respingeva la domanda per non essere stata fornita prova da parte del lavoratore della incapienza della garanzia patrimoniale del debitore.
Evidenziava la necessità per il lavoratore, ai sensi dell'art. 2, comma 5, l. 297/1982, di fornire la prova dell'infruttuoso esperimento di un'azione esecutiva e della mancata presenza di ulteriori beni CP_ aggredibili, evidenziando altresì il contenuto della circolare n. 53/2007 ove prevede la necessità,
a tale fine, della produzione oltre che del verbale di pignoramento negativo anche di certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari attestante l'assenza in capo al datore di lavoro della titolarità di beni immobili non gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato il mancato assolvimento all'onere probatorio su di lui gravante, in quanto infondata nella ricostruzione in fatto e nelle valutazioni in diritto oltre che illogica e carente nella motivazione.
CP_ Contesta altresì la circolare citata dal Tribunale ove pone a carico del lavoratore, soggetto debole, la produzione di certificati della Conservatoria dei registri immobiliari che l'istituto può agevolmente procurarsi chiedendo all'amministrazione di competenza.
Ribadisce la sussistenza dei presupposti per la prestazione oggetto domanda avendo esperito procedura esecutiva nei confronti della NT RL presentando nei confronti della stessa anche istanza di fallimento (istanza rigettata dal Tribunale di Cassino) e affermando altresì di avere prodotto CP_ all' in due occasioni, la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica non essendo invece in alcun modo tenuto a rilasciare atti notori.
L'appello è infondato.
In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di CP_1 dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa (Cass..
n. 17593 del 05/09/2016 con la quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio
Ciò premesso ritiene il Collegio meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine al non avere l'odierno appellante fornito idonea prova dell'esperimento nei confronti della società NT (pacificamente non assoggettabile a fallimento) di un tentativo di esecuzione forzata da reputarsi, alla stregua di un criterio di ordinaria diligenza, serio ed adeguato.
Quest'ultimo si è infatti limitato a tale proposito ad effettuare nei confronti della società NT, così come risulta dalla documentazione in atti, un solo tentativo di pignoramento mobiliare che, così come si evince dal contenuto del relativo verbale prodotto in atti, risulta non essere andato a buon fine a causa del mero trasferimento di tale società dall'indirizzo indicato all'ufficiale giudiziario (e non in ragione di una assoluta irreperibilità della stessa, irreperibilità di cui non si dà atto nel citato verbale cfr. copia del verbale in data 23/10/2020 prodotto in allegato al ricorso di primo grado).
L'appellante non risulta invece, a fronte di tale esito dell'esecuzione individuale intrapresa, avere effettuato alcuna ulteriore attività di ricerca non solo in ordine all'esistenza, nel territorio ove opera la società, di ulteriori sedi (ad es. mediante l'acquisizione della relativa visura camerale) ma neanche di eventuali proprietà immobiliari, ricerca agevolmente effettuabile (attraverso l'acquisizione di certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari) e dal cui mancato espletamento deve desumersi il mancato assolvimento dell'onere di diligenza imposto dai principi giurisprudenziali precedentemente enunciati.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.906 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 15.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3051 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Enzo Clemente ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cassino, via Bari 19
CP_1
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di
[...] procura generale, dall'avvocato Daniela Bellassai ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 460/2023 pubblicata in data
7/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dal Fondo Parte_1 CP_ di Garanzia dell' il pagamento di quanto dovutogli a titolo di TFR in ragione dell'attività lavorativa prestata in favore della società NT s.r.l. dal 01/06/2000 al 31/07/2014, data del licenziamento intimatogli dalla società datrice per riduzione del personale.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio diritto al pagamento da parte Parte_1 CP_ dell' quale gestore del Fondo di Garanzia, del TFR maturato a seguito dell'attività lavorativa subordinata prestata per la società NT s.r.l. dal 01/06/2000 al 31/07/2014, data del suo licenziamento per riduzione del personale.
Allegava che tale emolumento non era stato corrisposto dalla società NT e di avere chiesto ed ottenuto nei confronti di quest'ultima dal Tribunale di Cassino, in data 16/10/2017, decreto ingiuntivo per il complessivo importo di € 16.632,77, decreto notificato alla società NT unitamente all'atto di precetto, attivando senza esito nei suoi confronti le procedure esecutive per il recupero del credito.
Contestava la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza amministrativa avanzata nei CP_ confronti dell' in data 16/09/2021 per mancata presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e della copia autentica del verbale di pignoramento negativo e del titolo esecutivo, allegando di avere prodotto al suddetto istituto previdenziale tale documentazione ad eccezione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che affermava di non essere tenuto a presentare.
Il Tribunale di Cassino respingeva la domanda per non essere stata fornita prova da parte del lavoratore della incapienza della garanzia patrimoniale del debitore.
Evidenziava la necessità per il lavoratore, ai sensi dell'art. 2, comma 5, l. 297/1982, di fornire la prova dell'infruttuoso esperimento di un'azione esecutiva e della mancata presenza di ulteriori beni CP_ aggredibili, evidenziando altresì il contenuto della circolare n. 53/2007 ove prevede la necessità,
a tale fine, della produzione oltre che del verbale di pignoramento negativo anche di certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari attestante l'assenza in capo al datore di lavoro della titolarità di beni immobili non gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato il mancato assolvimento all'onere probatorio su di lui gravante, in quanto infondata nella ricostruzione in fatto e nelle valutazioni in diritto oltre che illogica e carente nella motivazione.
CP_ Contesta altresì la circolare citata dal Tribunale ove pone a carico del lavoratore, soggetto debole, la produzione di certificati della Conservatoria dei registri immobiliari che l'istituto può agevolmente procurarsi chiedendo all'amministrazione di competenza.
Ribadisce la sussistenza dei presupposti per la prestazione oggetto domanda avendo esperito procedura esecutiva nei confronti della NT RL presentando nei confronti della stessa anche istanza di fallimento (istanza rigettata dal Tribunale di Cassino) e affermando altresì di avere prodotto CP_ all' in due occasioni, la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica non essendo invece in alcun modo tenuto a rilasciare atti notori.
L'appello è infondato.
In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di CP_1 dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa (Cass..
n. 17593 del 05/09/2016 con la quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio
Ciò premesso ritiene il Collegio meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine al non avere l'odierno appellante fornito idonea prova dell'esperimento nei confronti della società NT (pacificamente non assoggettabile a fallimento) di un tentativo di esecuzione forzata da reputarsi, alla stregua di un criterio di ordinaria diligenza, serio ed adeguato.
Quest'ultimo si è infatti limitato a tale proposito ad effettuare nei confronti della società NT, così come risulta dalla documentazione in atti, un solo tentativo di pignoramento mobiliare che, così come si evince dal contenuto del relativo verbale prodotto in atti, risulta non essere andato a buon fine a causa del mero trasferimento di tale società dall'indirizzo indicato all'ufficiale giudiziario (e non in ragione di una assoluta irreperibilità della stessa, irreperibilità di cui non si dà atto nel citato verbale cfr. copia del verbale in data 23/10/2020 prodotto in allegato al ricorso di primo grado).
L'appellante non risulta invece, a fronte di tale esito dell'esecuzione individuale intrapresa, avere effettuato alcuna ulteriore attività di ricerca non solo in ordine all'esistenza, nel territorio ove opera la società, di ulteriori sedi (ad es. mediante l'acquisizione della relativa visura camerale) ma neanche di eventuali proprietà immobiliari, ricerca agevolmente effettuabile (attraverso l'acquisizione di certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari) e dal cui mancato espletamento deve desumersi il mancato assolvimento dell'onere di diligenza imposto dai principi giurisprudenziali precedentemente enunciati.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.906 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 15.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario