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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 756/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 756 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Giovanni Bisceglia e Nicoletta Fabiano
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Alessandro Savino
-Appellata- nonché
CP_2 rappr. e dif. dagli avv.ti Marta Odorizzi e Cosimo Punzi
-Appellato- nonché
CP_3 rappr. e dif. dagli avv.ti Claudia Palumbo e Vitantonio Caruso
-Appellato-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.05.2022 dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, l'appellante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2022 90019043 87/000, emessa dall' e notificata il 1° aprile 2022 per il Controparte_1 CP_ pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi indicati in una serie di CP_3 cartelle di pagamento e avvisi di addebito (dettagliatamente elencati con i relativi numeri identificativi alle pag. 2 e 3 del ricorso di primo grado) e a tal fine conveniva CP_ in giudizio l' , l' e l' chiedendo al Controparte_1 CP_3 giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “a. affermare - nei limiti di quanto qui impugnato - l'illegittimità e/o l'infondatezza della Intimazione di
Pagamento qui opposta, riconoscendo per l'effetto l'insussistenza della pretesa creditoria (fatta valere dall' e dall' nei confronti del Ricorrente) per i CP_2 CP_3 contributi, le somme aggiuntive, i premi, le sanzioni e gli interessi e di ogni altra somma, di cui alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito (e/o di cui ai rispettivi ruoli) oggetto di invito nella suddetta Intimazione di Pagamento;
b. in via meramente subordinata, riconoscere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del
D.L. n. 41/2021, l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento, tutte emesse dall' sede di Foggia: i) n. di cui si afferma essere CP_2 PartitaIVA_1 avvenuta la notifica il 25/09/2009; ii) n. 04320100011578540502 di cui si afferma essere avvenuta la notifica il 29/09/2010; iii) n. 04320100012598409502 di cui si afferma essere avvenuta la notifica il 29/09/2010;
c. comunque condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio (oltre IVA e CAP), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno della proposta opposizione il ricorrente deduceva la omessa e/o inesistente notifica dei titoli esattoriali indicati nell'intimazione di pagamento impugnata e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3 co. 9, della Legge n. 335/1995, del diritto degli enti previdenziali di riscuotere i relativi contributi, nonché, in via subordinata, l'illegittimità delle pretese contributive di cui alle cartelle di pagamento nn. 04320090012675452502,
04320100011578540502 e 04320100012598409502, recando esse un debito di importo non superiore a € 5.000,00 e avendo il medesimo conseguito nell'anno 2019 un reddito imponibile rientrante nella fascia reddituale che ne consentiva l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. n. 41/2021, oltre che il difetto di motivazione della richiesta di interessi e compensi di riscossione, stante l'omessa
2 indicazione del periodo di riferimento, dei conteggi effettuati, delle aliquote e dei tassi applicati.
Si costituiva in giudizio l' rivendicando nel merito la fondatezza della CP_3 pretesa creditoria azionata con la cartella esattoriale n. 04320140008348536 in quanto originata dal mancato pagamento di premi per regolazione 2012 e rata anticipata 2013 sulla scorta dei salari dichiarati in autoliquidazione dal ricorrente in qualità di titolare dal 06.06.1991 al 28.06.2019 della ditta Violano Marmi S.n.c., oltre interessi di rateazione autoliquidazione 2012/2013 e sanzioni, evidenziando la regolare notifica della cartella a mezzo nota pec del 28.07.2014, tanto che la ditta aveva richiesto formalmente al Concessionario prima la rateazione del debito, in data
27.11.2014, e poi la definizione agevolata, il successivo 10.01.2019. CP_ Costituitosi in giudizio, l' sollevava plurime eccezioni preliminari (carenza di legittimazione ad agire dell'instante, inammissibilità del ricorso, carenza di legittimazione passiva dell' in relazione ai vizi formali) e, nel merito, CP_4 contestava la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che i crediti azionati avevano natura di contribuzione fissa dovuta in base a DM10 insoluti per lavoratori dipendenti e che per tutti gli avvisi di addebito si rilevavano pagamenti spontanei da parte della ditta presso l'Agente della Riscossione.
Si costituiva in giudizio anche l' , che Controparte_1 deduceva la regolare notifica delle cartelle e la successiva ricezione da parte dell'instante di numerosi atti interruttivi della prescrizione, anche nei confronti della coobbligata in solido, non impugnati Controparte_5 neppure in funzione recuperatoria, e contestava integralmente tutti gli avversi motivi di opposizione.
Con sentenza n. 1238/2023 pubblicata in data 11.04.2023 il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute le somme di cui alle cartelle di pagamento nn. 043 2009 0012675452502, 043 2010
0011578540502 e 043 2010 0012598409502.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto: 1) fondata la richiesta di annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 delle cartelle di pagamento nn. 043 2009 0012675452502, 043 2010 0011578540502 e 043 2010
0012598409502, essendo relative a carichi iscritti a ruolo tra il 2009 e il 2010 per un importo inferiore a € 5.000,00 e avendo il ricorrente conseguito nel 2019 un reddito imponibile inferiore a euro 30.000,00; 2) comprovata la regolare notifica delle restanti cartelle alla società Controparte_6
3 obbligata principale, nonché la successiva ricezione da parte di quest'ultima e dell'attore di atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti, quali un preavviso di fermo amministrativo nel 2014, due pignoramenti presso terzi nel 2017
e altre quattro intimazioni di pagamento tra il 2017 e il 2018; 3) efficace nei confronti dell'opponente, in forza della previsione dell'art. 1310, comma 1, c.c., la notifica dei suddetti atti interruttivi, anche ove destinata unicamente alla società coobbligata 4) rispettata nel caso di Controparte_5 specie la previsione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, idonea a soddisfare l'esigenza del debitore di poter calcolare quanto dovuto a titolo di interessi di mora;
5) tardiva, oltre che comunque infondata e genericamente formulata, l'eccezione afferente al tasso applicato e al metodo utilizzato per il computo degli interessi.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello la parte privata, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta, con annullamento dell'intimazione di pagamento per cui è causa anche in relazione alle cartelle e agli avvisi di pagamento n.
04320110002162673502, n. 04320140008348536502, n. 34320120002377658502, n.
34320120003402577502, n. 34320130002879437502 e n. 34320140001170139502 e con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio con CP_ apposite memorie l' l' e l' , per resistere CP_3 Controparte_7 all'appello e chiedere la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 10.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Con il primo articolato motivo di gravame l'instante denuncia “violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 25 e 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, come modificati dal D.lgs. n. 46 del 1999”, deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'intervenuta notifica al medesimo delle cartelle di pagamento, sebbene indirizzata alla sola società Controparte_6
, quale obbligata principale, trasformatasi a far data dal 18.03.2014
[...] nella , atteso che, ai fini della validità Controparte_5
4 del procedimento notificatorio, sarebbe invece necessaria a suo dire la preventiva notifica dell'atto esattoriale al socio debitore solidale, ma sussidiario, la cui assenza determinerebbe la nullità dell'atto consequenziale notificato, essendo previsto in materia tributaria/contributiva l'istituto della c.d. “nullità derivata”.
Rimarca, dunque, l'illegittimità e l'inefficacia giuridica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto non preceduta dalla rituale notifica degli atti presupposti e la conseguente insussistenza del debito contributivo, non potendo la notifica nei confronti del soggetto societario considerarsi equivalente a quella nei confronti del socio e a nulla valendo il richiamo all'art. 1310 c.c. in materia di prescrizione, trattandosi di norma generale che non si attaglierebbe al caso di specie, al quale dovrebbe invece applicarsi la lex specialis di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.lgs. n. 46 del 1999, secondo cui “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza (…)”.
Sottolinea di aver ceduto in data 31 maggio 2012 la propria quota di partecipazione nella società e Controparte_6 richiama all'uopo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, onde garantire l'effettività del diritto di difesa al socio receduto, chiamato a rispondere dei debiti maturati in pendenza del rapporto societario, lo stesso deve essere destinatario degli atti che precedono la formazione del titolo nei suoi confronti, pena la nullità della sequenza procedimentale dettata dalla legge, non sanata dalla asserita notificazione dell'intimazione di pagamento, in quanto atto non idoneo a dare contezza delle ragioni della pretesa.
Aggiunge che, non avendo ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito nel termine di 5 anni stabilito per i contributi previdenziali maturati a far data dal 1° gennaio 1996 dall'art. 3, comma 9, della Legge n. CP_ 335/1995, il diritto dell' e dell' di riscuotere le somme ivi indicate sarebbe CP_3 ormai prescritto.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta “violazione e/o falsa e/o errata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 e 3, e della L.
n. 212 del 2000, art. 7” in relazione alla eccepita illegittimità della richiesta di interessi e oneri concessori contenuta nell'intimazione di pagamento, stante l'omessa indicazione delle modalità di calcolo.
Così ripercorse le doglianze esposte nell'atto di gravame, ritiene la Corte che esse non siano idonee a sovvertire la statuizione di rigetto della domanda attorea.
5 Preliminarmente va dato atto che non è stato proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha accolto l'opposizione limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 043 2009 0012675452502, 043 2010 0011578540502 e 043 2010
0012598409502, sicché esso è ormai passato in giudicato.
Quanto ai restanti titoli riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, risultano infondate le doglianze dell'odierno appellante afferenti alla loro omessa CP_ notifica e alla prescrizione del diritto dell' e dell' di riscuotere le somme ivi CP_3 indicate.
Invero, la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito eseguita nei confronti della società Controparte_6 trasformatasi in con atto pubblico del Controparte_5
18 marzo 2014, deve ritenersi sufficiente a impegnare anche il socio condebitore solidale, nonché idonea a interrompere nei confronti di quest'ultimo il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notifica di un avviso di accertamento o più in generale di un atto impositivo ad alcuni soltanto dei coobbligati produce tutti gli effetti che gli sono propri nei loro confronti, mentre verso i soggetti a cui non sia stato ancora notificato o lo sia stato invalidamente, se da un lato non pregiudica i loro diritti, dall'altro impedisce che si verifichi la decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R.
n. 602 del 1973 (Cass. n. 24582/2022; Cass. 08.11.2022 n. 32904; Cass. n.
18345/2021 n. Cass. n. 17524/2021; Cass. n. 17738/2021; Cass. n. 18096/2021; Cass.
n. 20766/2021; Cass. n. 26346/2021; Cass. n. 26352/2021; Cass. n. 7591/2020; Cass.
n. 2545/2018).
Detto principio di diritto, sebbene riferito a un atto impositivo, riguarda anche la cartella di pagamento e gli atti di riscossione in genere: ciò in quanto l'atto della riscossione è equiparabile all'atto impositivo rispetto al termine decadenziale, nel senso della sufficienza della tempestiva notifica dell'uno ovvero dell'altro anche a uno soltanto dei coobbligati, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.
Nonostante, infatti, la giurisprudenza civilistica limiti detta norma alla prescrizione e non la estenda alla decadenza in considerazione della diversità dei due
6 istituti, in materia tributaria - stante la tipicità, specialità, nonché pubblicità della medesima, regolata e disciplinata da proprie norme - l'art. 1310, comma 1, c.c. trova applicazione anche in caso di decadenza. La norma si applica sia ai debitori solidali, sia a quelli sussidiari come nell'ipotesi di soci di società di persone: questi ultimi hanno sì tra di loro un rapporto di solidarietà, ma, godendo del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, sono sussidiari nei confronti del creditore.
Dunque, la notificazione della cartella al debitore principale (in questo caso la società), espande i propri effetti al coobbligato (il socio), escludendo la decadenza e facendo decorrere da quel momento, anche per quest'ultimo, il termine prescrizionale applicabile.
Stabilisce, infatti, il citato art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, di cui l'odierno appellante invoca l'applicazione, che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza”.
Il legislatore utilizza il plurale riferendosi ai soggetti nei confronti dei quali si procede e considerando, quindi, entrambi come destinatari del procedimento;
usa poi la disgiuntiva, che segna l'alternatività quando fissa l'onere di notificare la cartella: ciò significa che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno appellante, l'agente per la riscossione, ove proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, può notificare la cartella di pagamento all'uno o all'altro, assolvendo così l'onere ed evitando la decadenza.
Questa lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 consente, inoltre, di rispettare il beneficium excussionis spettante al socio, che assai difficilmente potrebbe essere osservato se l'agente per la riscossione dovesse procedere a notificare la cartella alla società e al socio nel medesimo termine (Cass. 08.11.2022 n. 32904 cit.).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, invero, stabilito che, in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo, tra l'altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (Cass., SS.UU., n. 28709/20).
Per altro verso, sostenere che l'agente per la riscossione sia tenuto a notificare entro il termine previsto dal citato art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 la cartella sia al debitore iscritto a ruolo, sia al coobbligato, equivarrebbe ad assegnare alla cartella di pagamento notificata al coobbligato titolare del beneficium excussionis una funzione meramente cautelativa, volta a preservare l'azione soltanto eventualmente da
7 intraprendere contro di lui, in caso di accertata incapienza del debitore principale, in esito all'escussione inutilmente intrapresa.
Il che non si concilia con la natura della cartella di pagamento, che assolve alla funzione di precetto di pagamento, oltre a propiziare l'instaurazione di un giudizio scaturente dall'impugnazione di quella cartella, che può rivelarsi addirittura inutile qualora si accerti la capienza del debitore iscritto a ruolo, che escluda la responsabilità sussidiaria del coobbligato.
In definitiva, quindi, il socio è tenuto al pagamento del debito a seguito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società, senza che vi sia necessità di notificargli la cartella di pagamento non adempiuta, poiché per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale - che è ovviamente debito anche dei soci -, impedisce che si produca la decadenza e, altresì, interrompe la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi (cit. Cass. 08.11.2022 n. 32904 cit.;
Cass. n. 16698/2021; Cass. 11.03.2020, n. 6997; Cass. 17.07.2017, n. 17640; Cass.
09.08.2016, n. 16712).
Non conforta la tesi dell'appellante la pronuncia della Suprema Corte n.
1281/2020 richiamata nell'atto di gravame (v. pag. 13), atteso che essa, in realtà, conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Nel menzionato arresto si è affermato che, in applicazione del principio generale della coobbligazione solidale e illimitata dei soci compartecipi in una società di persone, l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare direttamente al socio l'avviso di accertamento poiché quest'ultimo, ove emesso e notificato direttamente nei confronti della società di persone, ha effetto anche nei confronti del socio;
ciò legittima l'ufficio impositore procedente a notificare ai soci, nella vigenza dell'art. 46, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, direttamente l'avviso di mora ovvero la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità per lo stesso socio di contestare, mediante l'impugnazione di tali atti, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa (in tal senso, Cass. 11 maggio 2017, n. 11615; Cass., ord., 26 ottobre
2015, n. 21763; Cass., Sez. 5, 22.12.2014 n. 27189; Cass., Sez. 5, 05.12.2014 n.
25765; Cass., Sez. 5, 01.10.2014 n. 20704).
La decisione ha, altresì, precisato che la responsabilità del socio per i debiti tributari contratti dalla società di persone non viene meno a seguito del recesso del socio stesso in quanto, ai sensi dell'art. 2290 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si
8 scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi, sono da ritenersi comunque responsabili verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società di persona, fino al giorno dello scioglimento.
Dunque, il successivo atto notificato al socio, qualora contenga tutti gli elementi della pretesa impositiva, è sufficiente a esonerare l'amministrazione dalla notifica nei suoi confronti degli atti impositivi a suo tempo notificati alla società, pur se all'epoca della notifica il socio aveva già esercitato il recesso.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui l'intimazione di pagamento opposta riporta esattamente e integralmente alle pagg. da 3 a 15 il contenuto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in precedenza notificati alla società
[...]
(cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado di Controparte_6 parte ricorrente), sì da porre il socio in condizione di verificare le pretese azionate dagli enti impositori.
Diversa è invece la fattispecie contemplata da Cass. n. 29533/2020, impropriamente invocata dall'appellante (v. pag. 12 dell'atto di gravame), posto che detta pronuncia fa riferimento all'ipotesi di un avviso di intimazione che non contenga alcuna descrizione del credito azionato (“Assume, a questo punto, fondamentale rilievo considerare che, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.
46 del 1999, prevedeva il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la notifica “al contribuente” della cartella di pagamento, stabilendo al successivo art. 46 che, prima di iniziare l'espropriazione forzata, l'esattore dovesse notificare al debitore moroso un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese e l'invito a pagare entro cinque giorni, aggiungendo che tale notificazione “deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti”. Tali disposizioni normative giustificavano, dunque, l'orientamento sopra illustrato, che riteneva sufficiente la notifica dell'avviso di mora al menzionato socio. Il D.Lgs. n. 46 del
1999 ha poi modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, prevedendo espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento “al debitore iscritto
a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede” ed ha eliminato l'avviso di mora, introducendo al citato D.P.R., art. 50, comma 2, l'avviso di intimazione, che però ha caratteristiche del tutto diverse, tenuto conto che, a prescindere dai diversi presupposti, si risolve, appunto, in una mera “intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”, senza contenere necessariamente alcuna descrizione del creditorio tributario”); nel caso in esame, al contrario, l'intimazione
9 di pagamento impugnata contiene la dettagliata esposizione e descrizione dei crediti CP_ contributivi azionati dall' e dall' sì da consentire pienamente al socio di CP_3 contestare eventualmente anche il merito della pretesa impositiva.
Alla luce di quanto sinora esposto, l'appellante deve ritenersi illimitatamente responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni contratte dalla
[...]
pure in difetto dell'esercizio del potere impositivo Controparte_6 nei suoi confronti, attraverso la notifica alla società delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per cui è causa, seguiti dalla notifica nei confronti del socio della intimazione di pagamento.
La sua responsabilità è temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e va conseguentemente esclusa oltre la data di scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che detto scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi.
Tanto, invero, ha chiarito la Suprema Corte nella pronuncia n. 29306/2023, affermando che “nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest'ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine "responsabilità" di cui all'art. 2290 c.c. allude non già al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all'iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti.
Tale interpretazione si fonda sia sul dato letterale dell'art. 2290 c.c., che fa riferimento alla "responsabilità" e non al "debito", sia su un principio di equità relazionale, in quanto con lo scioglimento del rapporto sociale viene meno per il socio uscente qualsiasi forma di controllo sul successivo corso dei rapporti della società con i terzi e sull'adempimento delle relative obbligazioni, ormai rimesse esclusivamente all'iniziativa e alle scelte imprenditoriali dei soci superstiti”.
Nel caso de quo l'appellante ha ceduto la propria quota di partecipazione tramite atto pubblico notarile del 31.05.2012, prodotto in prime cure unitamente alla visura camerale della società riportante l'annotazione della cessione (cfr. doc. 1 e 2 allegati alle note di trattazione scritta del 04.04.2023), sicché il medesimo risponde
10 illimitatamente dei debiti societari maturati sino alla suddetta data, come riconosciuto, all'atto della propria costituzione in appello, anche dall' CP_1 CP_
(cfr. pag. 6 della comparsa) e dall' (cfr. pag. 8 della memoria).
[...]
L'ex socio, odierno appellante, è pertanto tenuto al pagamento della contribuzione indicata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta (escluse le tre cartelle per le quali il Tribunale ha dichiarato CP_ non dovute le somme), atteso che detti titoli si riferiscono a contribuzione e CP_3 maturata dal 2010 sino al 2012, dunque nel periodo in cui lo stesso era socio illimitatamente responsabile della società.
Infine, è priva di pregio anche la doglianza relativa alla mancata specificazione delle aliquote, dei tassi applicati, del periodo di riferimento e delle modalità di calcolo di interessi e compensi, in quanto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, l'intimazione impugnata contiene la analitica descrizione delle pretese azionate dagli enti impositori, riportando per esteso il contenuto delle cartelle e degli avvisi di addebito, con distinzione degli importi per anno di riferimento e indicazione del debito originario, del debito residuo, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che “poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n.
602 del 1973, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta (con indicazione di quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi); parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri
(ad es., il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13) e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo” (Cass. n.
20310/2020; Cass. n. 6812/2019).
Non giova all'appellante il richiamo all'ordinanza della Suprema Corte n.
2260/2022 (v. pag. 16 dell'atto di gravame), posto che la stessa non sancisce affatto che la cartella di pagamento e/o l'intimazione di pagamento sono illegittime qualora non indichino le modalità di calcolo degli interessi - come sostenuto dall'attore -, affermando piuttosto che l'intimazione di pagamento è, comunque, congruamente motivata, rispetto alle modalità di calcolo degli interessi, “mediante un richiamo per relazione, come nel caso potrebbe essere quello della intimazione alla cartella, con individuazione dei periodi temporali di riferimento, essendo, per il resto, il criterio
11 di liquidazione degli stessi predeterminato legalmente, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (cfr. Cass., 27/03/2019, n.
8508)”; il che è esattamente quanto accaduto nel caso in esame.
Invero, l'intimazione di pagamento, allorquando segua l'adozione di un atto impositivo che abbia già determinato il quantum del debito e gli interessi relativi, deve intendersi congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
In altri termini, la motivazione afferente al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti.
Nella specie, dunque, l'intimazione impugnata soddisfa pienamente gli obblighi motivazionali gravanti sull'Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 dello
Statuto del contribuente e dall'articolo 3 della Legge n. 241/1990, posto che, come già evidenziato, essa indica dettagliatamente gli atti presupposti, la natura del credito, il periodo a cui esso si riferisce, la somma originariamente dovuta e quella residua, gli interessi per omesso o ritardato pagamento e i compensi per la riscossione, nonché, a pag. 15, le norme per procedere al computo di questi ultimi (cfr. nota 1).
Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Resta assorbita ogni altra questione in contestazione tra le parti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 07.07.2023 da Pt_1
nei confronti dell' , dell' e dell'
[...] CP_2 CP_3 [...]
[...] avverso la sentenza n. 1238/2023 resa dal Tribunale di Controparte_8
Foggia in data 11.04.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio, che liquida in € 3.500,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro
Savino dichiaratosi anticipante per le spese di competenza dell'
[...]
; Controparte_7
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10.03.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
13
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 756 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Giovanni Bisceglia e Nicoletta Fabiano
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Alessandro Savino
-Appellata- nonché
CP_2 rappr. e dif. dagli avv.ti Marta Odorizzi e Cosimo Punzi
-Appellato- nonché
CP_3 rappr. e dif. dagli avv.ti Claudia Palumbo e Vitantonio Caruso
-Appellato-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.05.2022 dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, l'appellante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2022 90019043 87/000, emessa dall' e notificata il 1° aprile 2022 per il Controparte_1 CP_ pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi indicati in una serie di CP_3 cartelle di pagamento e avvisi di addebito (dettagliatamente elencati con i relativi numeri identificativi alle pag. 2 e 3 del ricorso di primo grado) e a tal fine conveniva CP_ in giudizio l' , l' e l' chiedendo al Controparte_1 CP_3 giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “a. affermare - nei limiti di quanto qui impugnato - l'illegittimità e/o l'infondatezza della Intimazione di
Pagamento qui opposta, riconoscendo per l'effetto l'insussistenza della pretesa creditoria (fatta valere dall' e dall' nei confronti del Ricorrente) per i CP_2 CP_3 contributi, le somme aggiuntive, i premi, le sanzioni e gli interessi e di ogni altra somma, di cui alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito (e/o di cui ai rispettivi ruoli) oggetto di invito nella suddetta Intimazione di Pagamento;
b. in via meramente subordinata, riconoscere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del
D.L. n. 41/2021, l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento, tutte emesse dall' sede di Foggia: i) n. di cui si afferma essere CP_2 PartitaIVA_1 avvenuta la notifica il 25/09/2009; ii) n. 04320100011578540502 di cui si afferma essere avvenuta la notifica il 29/09/2010; iii) n. 04320100012598409502 di cui si afferma essere avvenuta la notifica il 29/09/2010;
c. comunque condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio (oltre IVA e CAP), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno della proposta opposizione il ricorrente deduceva la omessa e/o inesistente notifica dei titoli esattoriali indicati nell'intimazione di pagamento impugnata e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3 co. 9, della Legge n. 335/1995, del diritto degli enti previdenziali di riscuotere i relativi contributi, nonché, in via subordinata, l'illegittimità delle pretese contributive di cui alle cartelle di pagamento nn. 04320090012675452502,
04320100011578540502 e 04320100012598409502, recando esse un debito di importo non superiore a € 5.000,00 e avendo il medesimo conseguito nell'anno 2019 un reddito imponibile rientrante nella fascia reddituale che ne consentiva l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. n. 41/2021, oltre che il difetto di motivazione della richiesta di interessi e compensi di riscossione, stante l'omessa
2 indicazione del periodo di riferimento, dei conteggi effettuati, delle aliquote e dei tassi applicati.
Si costituiva in giudizio l' rivendicando nel merito la fondatezza della CP_3 pretesa creditoria azionata con la cartella esattoriale n. 04320140008348536 in quanto originata dal mancato pagamento di premi per regolazione 2012 e rata anticipata 2013 sulla scorta dei salari dichiarati in autoliquidazione dal ricorrente in qualità di titolare dal 06.06.1991 al 28.06.2019 della ditta Violano Marmi S.n.c., oltre interessi di rateazione autoliquidazione 2012/2013 e sanzioni, evidenziando la regolare notifica della cartella a mezzo nota pec del 28.07.2014, tanto che la ditta aveva richiesto formalmente al Concessionario prima la rateazione del debito, in data
27.11.2014, e poi la definizione agevolata, il successivo 10.01.2019. CP_ Costituitosi in giudizio, l' sollevava plurime eccezioni preliminari (carenza di legittimazione ad agire dell'instante, inammissibilità del ricorso, carenza di legittimazione passiva dell' in relazione ai vizi formali) e, nel merito, CP_4 contestava la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che i crediti azionati avevano natura di contribuzione fissa dovuta in base a DM10 insoluti per lavoratori dipendenti e che per tutti gli avvisi di addebito si rilevavano pagamenti spontanei da parte della ditta presso l'Agente della Riscossione.
Si costituiva in giudizio anche l' , che Controparte_1 deduceva la regolare notifica delle cartelle e la successiva ricezione da parte dell'instante di numerosi atti interruttivi della prescrizione, anche nei confronti della coobbligata in solido, non impugnati Controparte_5 neppure in funzione recuperatoria, e contestava integralmente tutti gli avversi motivi di opposizione.
Con sentenza n. 1238/2023 pubblicata in data 11.04.2023 il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute le somme di cui alle cartelle di pagamento nn. 043 2009 0012675452502, 043 2010
0011578540502 e 043 2010 0012598409502.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto: 1) fondata la richiesta di annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 delle cartelle di pagamento nn. 043 2009 0012675452502, 043 2010 0011578540502 e 043 2010
0012598409502, essendo relative a carichi iscritti a ruolo tra il 2009 e il 2010 per un importo inferiore a € 5.000,00 e avendo il ricorrente conseguito nel 2019 un reddito imponibile inferiore a euro 30.000,00; 2) comprovata la regolare notifica delle restanti cartelle alla società Controparte_6
3 obbligata principale, nonché la successiva ricezione da parte di quest'ultima e dell'attore di atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti, quali un preavviso di fermo amministrativo nel 2014, due pignoramenti presso terzi nel 2017
e altre quattro intimazioni di pagamento tra il 2017 e il 2018; 3) efficace nei confronti dell'opponente, in forza della previsione dell'art. 1310, comma 1, c.c., la notifica dei suddetti atti interruttivi, anche ove destinata unicamente alla società coobbligata 4) rispettata nel caso di Controparte_5 specie la previsione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, idonea a soddisfare l'esigenza del debitore di poter calcolare quanto dovuto a titolo di interessi di mora;
5) tardiva, oltre che comunque infondata e genericamente formulata, l'eccezione afferente al tasso applicato e al metodo utilizzato per il computo degli interessi.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello la parte privata, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta, con annullamento dell'intimazione di pagamento per cui è causa anche in relazione alle cartelle e agli avvisi di pagamento n.
04320110002162673502, n. 04320140008348536502, n. 34320120002377658502, n.
34320120003402577502, n. 34320130002879437502 e n. 34320140001170139502 e con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio con CP_ apposite memorie l' l' e l' , per resistere CP_3 Controparte_7 all'appello e chiedere la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 10.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Con il primo articolato motivo di gravame l'instante denuncia “violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 25 e 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, come modificati dal D.lgs. n. 46 del 1999”, deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'intervenuta notifica al medesimo delle cartelle di pagamento, sebbene indirizzata alla sola società Controparte_6
, quale obbligata principale, trasformatasi a far data dal 18.03.2014
[...] nella , atteso che, ai fini della validità Controparte_5
4 del procedimento notificatorio, sarebbe invece necessaria a suo dire la preventiva notifica dell'atto esattoriale al socio debitore solidale, ma sussidiario, la cui assenza determinerebbe la nullità dell'atto consequenziale notificato, essendo previsto in materia tributaria/contributiva l'istituto della c.d. “nullità derivata”.
Rimarca, dunque, l'illegittimità e l'inefficacia giuridica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto non preceduta dalla rituale notifica degli atti presupposti e la conseguente insussistenza del debito contributivo, non potendo la notifica nei confronti del soggetto societario considerarsi equivalente a quella nei confronti del socio e a nulla valendo il richiamo all'art. 1310 c.c. in materia di prescrizione, trattandosi di norma generale che non si attaglierebbe al caso di specie, al quale dovrebbe invece applicarsi la lex specialis di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.lgs. n. 46 del 1999, secondo cui “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza (…)”.
Sottolinea di aver ceduto in data 31 maggio 2012 la propria quota di partecipazione nella società e Controparte_6 richiama all'uopo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, onde garantire l'effettività del diritto di difesa al socio receduto, chiamato a rispondere dei debiti maturati in pendenza del rapporto societario, lo stesso deve essere destinatario degli atti che precedono la formazione del titolo nei suoi confronti, pena la nullità della sequenza procedimentale dettata dalla legge, non sanata dalla asserita notificazione dell'intimazione di pagamento, in quanto atto non idoneo a dare contezza delle ragioni della pretesa.
Aggiunge che, non avendo ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito nel termine di 5 anni stabilito per i contributi previdenziali maturati a far data dal 1° gennaio 1996 dall'art. 3, comma 9, della Legge n. CP_ 335/1995, il diritto dell' e dell' di riscuotere le somme ivi indicate sarebbe CP_3 ormai prescritto.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta “violazione e/o falsa e/o errata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 e 3, e della L.
n. 212 del 2000, art. 7” in relazione alla eccepita illegittimità della richiesta di interessi e oneri concessori contenuta nell'intimazione di pagamento, stante l'omessa indicazione delle modalità di calcolo.
Così ripercorse le doglianze esposte nell'atto di gravame, ritiene la Corte che esse non siano idonee a sovvertire la statuizione di rigetto della domanda attorea.
5 Preliminarmente va dato atto che non è stato proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha accolto l'opposizione limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 043 2009 0012675452502, 043 2010 0011578540502 e 043 2010
0012598409502, sicché esso è ormai passato in giudicato.
Quanto ai restanti titoli riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, risultano infondate le doglianze dell'odierno appellante afferenti alla loro omessa CP_ notifica e alla prescrizione del diritto dell' e dell' di riscuotere le somme ivi CP_3 indicate.
Invero, la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito eseguita nei confronti della società Controparte_6 trasformatasi in con atto pubblico del Controparte_5
18 marzo 2014, deve ritenersi sufficiente a impegnare anche il socio condebitore solidale, nonché idonea a interrompere nei confronti di quest'ultimo il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notifica di un avviso di accertamento o più in generale di un atto impositivo ad alcuni soltanto dei coobbligati produce tutti gli effetti che gli sono propri nei loro confronti, mentre verso i soggetti a cui non sia stato ancora notificato o lo sia stato invalidamente, se da un lato non pregiudica i loro diritti, dall'altro impedisce che si verifichi la decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R.
n. 602 del 1973 (Cass. n. 24582/2022; Cass. 08.11.2022 n. 32904; Cass. n.
18345/2021 n. Cass. n. 17524/2021; Cass. n. 17738/2021; Cass. n. 18096/2021; Cass.
n. 20766/2021; Cass. n. 26346/2021; Cass. n. 26352/2021; Cass. n. 7591/2020; Cass.
n. 2545/2018).
Detto principio di diritto, sebbene riferito a un atto impositivo, riguarda anche la cartella di pagamento e gli atti di riscossione in genere: ciò in quanto l'atto della riscossione è equiparabile all'atto impositivo rispetto al termine decadenziale, nel senso della sufficienza della tempestiva notifica dell'uno ovvero dell'altro anche a uno soltanto dei coobbligati, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.
Nonostante, infatti, la giurisprudenza civilistica limiti detta norma alla prescrizione e non la estenda alla decadenza in considerazione della diversità dei due
6 istituti, in materia tributaria - stante la tipicità, specialità, nonché pubblicità della medesima, regolata e disciplinata da proprie norme - l'art. 1310, comma 1, c.c. trova applicazione anche in caso di decadenza. La norma si applica sia ai debitori solidali, sia a quelli sussidiari come nell'ipotesi di soci di società di persone: questi ultimi hanno sì tra di loro un rapporto di solidarietà, ma, godendo del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, sono sussidiari nei confronti del creditore.
Dunque, la notificazione della cartella al debitore principale (in questo caso la società), espande i propri effetti al coobbligato (il socio), escludendo la decadenza e facendo decorrere da quel momento, anche per quest'ultimo, il termine prescrizionale applicabile.
Stabilisce, infatti, il citato art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, di cui l'odierno appellante invoca l'applicazione, che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza”.
Il legislatore utilizza il plurale riferendosi ai soggetti nei confronti dei quali si procede e considerando, quindi, entrambi come destinatari del procedimento;
usa poi la disgiuntiva, che segna l'alternatività quando fissa l'onere di notificare la cartella: ciò significa che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno appellante, l'agente per la riscossione, ove proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, può notificare la cartella di pagamento all'uno o all'altro, assolvendo così l'onere ed evitando la decadenza.
Questa lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 consente, inoltre, di rispettare il beneficium excussionis spettante al socio, che assai difficilmente potrebbe essere osservato se l'agente per la riscossione dovesse procedere a notificare la cartella alla società e al socio nel medesimo termine (Cass. 08.11.2022 n. 32904 cit.).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, invero, stabilito che, in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo, tra l'altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (Cass., SS.UU., n. 28709/20).
Per altro verso, sostenere che l'agente per la riscossione sia tenuto a notificare entro il termine previsto dal citato art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 la cartella sia al debitore iscritto a ruolo, sia al coobbligato, equivarrebbe ad assegnare alla cartella di pagamento notificata al coobbligato titolare del beneficium excussionis una funzione meramente cautelativa, volta a preservare l'azione soltanto eventualmente da
7 intraprendere contro di lui, in caso di accertata incapienza del debitore principale, in esito all'escussione inutilmente intrapresa.
Il che non si concilia con la natura della cartella di pagamento, che assolve alla funzione di precetto di pagamento, oltre a propiziare l'instaurazione di un giudizio scaturente dall'impugnazione di quella cartella, che può rivelarsi addirittura inutile qualora si accerti la capienza del debitore iscritto a ruolo, che escluda la responsabilità sussidiaria del coobbligato.
In definitiva, quindi, il socio è tenuto al pagamento del debito a seguito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società, senza che vi sia necessità di notificargli la cartella di pagamento non adempiuta, poiché per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale - che è ovviamente debito anche dei soci -, impedisce che si produca la decadenza e, altresì, interrompe la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi (cit. Cass. 08.11.2022 n. 32904 cit.;
Cass. n. 16698/2021; Cass. 11.03.2020, n. 6997; Cass. 17.07.2017, n. 17640; Cass.
09.08.2016, n. 16712).
Non conforta la tesi dell'appellante la pronuncia della Suprema Corte n.
1281/2020 richiamata nell'atto di gravame (v. pag. 13), atteso che essa, in realtà, conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Nel menzionato arresto si è affermato che, in applicazione del principio generale della coobbligazione solidale e illimitata dei soci compartecipi in una società di persone, l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare direttamente al socio l'avviso di accertamento poiché quest'ultimo, ove emesso e notificato direttamente nei confronti della società di persone, ha effetto anche nei confronti del socio;
ciò legittima l'ufficio impositore procedente a notificare ai soci, nella vigenza dell'art. 46, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, direttamente l'avviso di mora ovvero la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità per lo stesso socio di contestare, mediante l'impugnazione di tali atti, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa (in tal senso, Cass. 11 maggio 2017, n. 11615; Cass., ord., 26 ottobre
2015, n. 21763; Cass., Sez. 5, 22.12.2014 n. 27189; Cass., Sez. 5, 05.12.2014 n.
25765; Cass., Sez. 5, 01.10.2014 n. 20704).
La decisione ha, altresì, precisato che la responsabilità del socio per i debiti tributari contratti dalla società di persone non viene meno a seguito del recesso del socio stesso in quanto, ai sensi dell'art. 2290 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si
8 scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi, sono da ritenersi comunque responsabili verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società di persona, fino al giorno dello scioglimento.
Dunque, il successivo atto notificato al socio, qualora contenga tutti gli elementi della pretesa impositiva, è sufficiente a esonerare l'amministrazione dalla notifica nei suoi confronti degli atti impositivi a suo tempo notificati alla società, pur se all'epoca della notifica il socio aveva già esercitato il recesso.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui l'intimazione di pagamento opposta riporta esattamente e integralmente alle pagg. da 3 a 15 il contenuto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in precedenza notificati alla società
[...]
(cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado di Controparte_6 parte ricorrente), sì da porre il socio in condizione di verificare le pretese azionate dagli enti impositori.
Diversa è invece la fattispecie contemplata da Cass. n. 29533/2020, impropriamente invocata dall'appellante (v. pag. 12 dell'atto di gravame), posto che detta pronuncia fa riferimento all'ipotesi di un avviso di intimazione che non contenga alcuna descrizione del credito azionato (“Assume, a questo punto, fondamentale rilievo considerare che, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.
46 del 1999, prevedeva il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la notifica “al contribuente” della cartella di pagamento, stabilendo al successivo art. 46 che, prima di iniziare l'espropriazione forzata, l'esattore dovesse notificare al debitore moroso un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese e l'invito a pagare entro cinque giorni, aggiungendo che tale notificazione “deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti”. Tali disposizioni normative giustificavano, dunque, l'orientamento sopra illustrato, che riteneva sufficiente la notifica dell'avviso di mora al menzionato socio. Il D.Lgs. n. 46 del
1999 ha poi modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, prevedendo espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento “al debitore iscritto
a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede” ed ha eliminato l'avviso di mora, introducendo al citato D.P.R., art. 50, comma 2, l'avviso di intimazione, che però ha caratteristiche del tutto diverse, tenuto conto che, a prescindere dai diversi presupposti, si risolve, appunto, in una mera “intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”, senza contenere necessariamente alcuna descrizione del creditorio tributario”); nel caso in esame, al contrario, l'intimazione
9 di pagamento impugnata contiene la dettagliata esposizione e descrizione dei crediti CP_ contributivi azionati dall' e dall' sì da consentire pienamente al socio di CP_3 contestare eventualmente anche il merito della pretesa impositiva.
Alla luce di quanto sinora esposto, l'appellante deve ritenersi illimitatamente responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni contratte dalla
[...]
pure in difetto dell'esercizio del potere impositivo Controparte_6 nei suoi confronti, attraverso la notifica alla società delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per cui è causa, seguiti dalla notifica nei confronti del socio della intimazione di pagamento.
La sua responsabilità è temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e va conseguentemente esclusa oltre la data di scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che detto scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi.
Tanto, invero, ha chiarito la Suprema Corte nella pronuncia n. 29306/2023, affermando che “nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest'ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine "responsabilità" di cui all'art. 2290 c.c. allude non già al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all'iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti.
Tale interpretazione si fonda sia sul dato letterale dell'art. 2290 c.c., che fa riferimento alla "responsabilità" e non al "debito", sia su un principio di equità relazionale, in quanto con lo scioglimento del rapporto sociale viene meno per il socio uscente qualsiasi forma di controllo sul successivo corso dei rapporti della società con i terzi e sull'adempimento delle relative obbligazioni, ormai rimesse esclusivamente all'iniziativa e alle scelte imprenditoriali dei soci superstiti”.
Nel caso de quo l'appellante ha ceduto la propria quota di partecipazione tramite atto pubblico notarile del 31.05.2012, prodotto in prime cure unitamente alla visura camerale della società riportante l'annotazione della cessione (cfr. doc. 1 e 2 allegati alle note di trattazione scritta del 04.04.2023), sicché il medesimo risponde
10 illimitatamente dei debiti societari maturati sino alla suddetta data, come riconosciuto, all'atto della propria costituzione in appello, anche dall' CP_1 CP_
(cfr. pag. 6 della comparsa) e dall' (cfr. pag. 8 della memoria).
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L'ex socio, odierno appellante, è pertanto tenuto al pagamento della contribuzione indicata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta (escluse le tre cartelle per le quali il Tribunale ha dichiarato CP_ non dovute le somme), atteso che detti titoli si riferiscono a contribuzione e CP_3 maturata dal 2010 sino al 2012, dunque nel periodo in cui lo stesso era socio illimitatamente responsabile della società.
Infine, è priva di pregio anche la doglianza relativa alla mancata specificazione delle aliquote, dei tassi applicati, del periodo di riferimento e delle modalità di calcolo di interessi e compensi, in quanto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, l'intimazione impugnata contiene la analitica descrizione delle pretese azionate dagli enti impositori, riportando per esteso il contenuto delle cartelle e degli avvisi di addebito, con distinzione degli importi per anno di riferimento e indicazione del debito originario, del debito residuo, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che “poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n.
602 del 1973, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta (con indicazione di quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi); parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri
(ad es., il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13) e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo” (Cass. n.
20310/2020; Cass. n. 6812/2019).
Non giova all'appellante il richiamo all'ordinanza della Suprema Corte n.
2260/2022 (v. pag. 16 dell'atto di gravame), posto che la stessa non sancisce affatto che la cartella di pagamento e/o l'intimazione di pagamento sono illegittime qualora non indichino le modalità di calcolo degli interessi - come sostenuto dall'attore -, affermando piuttosto che l'intimazione di pagamento è, comunque, congruamente motivata, rispetto alle modalità di calcolo degli interessi, “mediante un richiamo per relazione, come nel caso potrebbe essere quello della intimazione alla cartella, con individuazione dei periodi temporali di riferimento, essendo, per il resto, il criterio
11 di liquidazione degli stessi predeterminato legalmente, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (cfr. Cass., 27/03/2019, n.
8508)”; il che è esattamente quanto accaduto nel caso in esame.
Invero, l'intimazione di pagamento, allorquando segua l'adozione di un atto impositivo che abbia già determinato il quantum del debito e gli interessi relativi, deve intendersi congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
In altri termini, la motivazione afferente al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti.
Nella specie, dunque, l'intimazione impugnata soddisfa pienamente gli obblighi motivazionali gravanti sull'Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 dello
Statuto del contribuente e dall'articolo 3 della Legge n. 241/1990, posto che, come già evidenziato, essa indica dettagliatamente gli atti presupposti, la natura del credito, il periodo a cui esso si riferisce, la somma originariamente dovuta e quella residua, gli interessi per omesso o ritardato pagamento e i compensi per la riscossione, nonché, a pag. 15, le norme per procedere al computo di questi ultimi (cfr. nota 1).
Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Resta assorbita ogni altra questione in contestazione tra le parti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 07.07.2023 da Pt_1
nei confronti dell' , dell' e dell'
[...] CP_2 CP_3 [...]
[...] avverso la sentenza n. 1238/2023 resa dal Tribunale di Controparte_8
Foggia in data 11.04.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio, che liquida in € 3.500,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro
Savino dichiaratosi anticipante per le spese di competenza dell'
[...]
; Controparte_7
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10.03.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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