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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12012/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MOTTI PAOLA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MOTTI PAOLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/06/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Rimini in data 9.12.2000 (atto trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Rimini al numero 446, parte II, serie A, dell'anno 2000), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 27.10.2016;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«- vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
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- Il figlio minore sarà affidato in regime condiviso a entrambi i genitori e continuerà a convivere con la madre CP_1 nell'abitazione sita in Ospitaletto, presso cui manterrà la residenza. Per_
- Il padre potrà vedere il figlio così come la figlia , quando lo desideri, previo accordo con gli stessi. CP_1
- Il signor verserà alla NO , a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 Per_ figli e finché gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, a mezzo bonifico bancario entro il CP_1 giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Il padre, inoltre, contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche, scolastiche e ricreative straordinarie riguardanti i figli, secondo il protocollo del Tribunale di Brescia.
- La casa familiare, sita in Ospitaletto (BS) via Domenico Ghidoni n. 19, di proprietà del padre della NO Parte_1
, rimarrà alla stessa assegnata, con i mobili e gli arredi ivi esistenti.
[...]
- Il signor provvederà a trasferire formalmente la propria residenza entro la data dell'udienza Controparte_1 di comparizione.
- I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e danno atto di aver già definito tra loro ogni questione di carattere patrimoniale»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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