CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 giugno 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
con sede in Patti (ME), Via Lucania n. 9, Parte_1
C.F.: , in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_2
Ficarra, c.f. , per procure in atti, C.F._1
appellante
contro
Avv. , nata a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa da se stessa, appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del 30 giugno 2021 n. 557 del Tribunale di
Patti – “Comunione e di delibera assembleare”. Controparte_2
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata in data 24 aprile 2018, la Sig.ra , in CP_1
qualità di condomina proprietaria di una unità immobiliare nel Parte_1
2, sito in Patti, Via Lucania n. 9, ha convenuto in giudizio il suddetto,
[...] Parte_1
chiedendo l'annullamento della delibera assembleare approvata nell'assemblea condominiale del 27 marzo 2018 per una serie di motivi, tra cui quello attinente alla dedotta illegittimità dell'approvazione del bilancio consuntivo 2017, per violazione dell'art. 1130 bis c.c. (punto 1 all'Ordine del giorno), non essendovi allegata la nota esplicativa ivi prevista.
2. Instauratosi rituale contraddittorio, il Tribunale di Patti, con sentenza 30
giugno 2021 n. 557, ha accolto soltanto il motivo di impugnazione inerente il rendiconto dell'anno 2017, rigettando nel resto e, conseguentemente, ha compensato per due terzi le spese del giudizio e ponendo il resto a carico del convenuto. Parte_1
3. Avverso la sentenza quest'ultimo ha proposto appello, con citazione del 10
gennaio 202, chiedendo, con il primo ed il secondo motivo di gravame,
l'accertamento della validità in ogni sua parte della delibera impugnata, con conferma anche del predetto punto 1) dell'ordine del giorno: in particolare,
l'appellante ha ritenuto la sentenza gravata errata, in quanto l'assenza della nota esplicativa non cagionerebbe l'annullabilità della delibera, ma tuttalpiù una mera irregolarità formale, non censurabile con l'annullabilità, alla luce anche della considerazione secondo cui “nel rendiconto e nel piano di riparto approvati dall'assemblea condominiale del 16-03-2018 sono rinvenibili tutti gli elementi che
costituiscono il contenuto della nota sintetica” (pag. 7 atto di appello).
4. Deve, tuttavia, darsi atto che il , dopo la predetta sentenza e Parte_1
prima ancora dell'introduzione del presente giudizio di appello, ha provveduto nell'assemblea straordinaria del 27 settembre 2021 alla riapprovazione (tra l'altro) dell'annullato rendiconto del 2017, con l'eliminazione dei vizi denunciati dalla , come di seguito riportato: “Si passa a trattare il terzo punto CP_1
dell'O.D.G., prende la parola l'amministratore che illustra il rendiconto annuale
2017, nota esplicativa, consuntivo e riparto consuntivo. Mette a diposizione dei
presenti tutta la documentazione a supporto degli incassi, pagamenti e pezze
giustificative delle spese sostenute per tale esercizio, nonché il registro di
contabilità e consuntivo 2017 aggiornato con gli incassi alla data del 03.12.2021,
fa presente altresì che nulla è cambiato rispetto alla delibera del 26.03.2018,
nonostante alla odierna assemblea è stata allegata la nota sintetica esplicativa e
rendiconto ai sensi dell'art. 1130 del c.c. L'assemblea dopo ampia ed esauriente
discussione, alla unanimità dei presenti, delibera di riapprovare il consuntivo
2017 e documenti allegati così come predisposti dall'amministratore. Detti
documenti vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono parte
integrante del presente verbale”.
4.
1 - Ne consegue che, in relazione ai motivi di gravame sopra sintetizzati,
deve dichiararsi cessata la materia del contendere: infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “In tema di impugnazione delle
delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata
dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica
situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto
dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione
che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui
medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta
rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. 8 giugno 2020, n. 10847).
È evidente, infatti, come l'approvazione del rendiconto, con una nuova delibera assembleare, nel rispetto degli elementi richiesti dalla legge all'art. 1130 bis c.c.,
abbia fatto venire meno ogni motivo di contesa e, conseguentemente, la necessità di una decisione giudiziale sul punto il motivo di contesa.
5. Residua il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Infatti, non può che confermarsi la decisione con la quale il Giudice di primo grado ha correttamente valutato il parziale accoglimento delle doglianze della
, che va quindi confermata anche tenendo conto della successiva Parte_3
eliminazione del vizio in questione.
6. Le spese del presente grado vanno comunque poste a carico dell'appellante, considerato che i motivi di invalidità della delibera sono stati rimossi dal prima ancora dell'introduzione del presente giudizio di Parte_1
appello, imponendo al costituzione dell'appellata; esse possono comunque essere liquidate, in rapporto al valore indeterminabile della causa ed alla bassa complessità della stessa, in € 4.996,00 per compensi, nei minimi (fase di studio:
euro 1.029,00 fase introduttiva € 709,00; fase di trattazione: € 1.523,00 e decisionale: € 1.735,00 stante l'accordo sulla cessazione della materia del contendere, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 24/2022 R.G. sull'appello proposto dal
in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 30.6.2021 n. CP_1
557:
1. Dichiara cessata la materia del contendere sul primo motivo di appello;
2. Rigetta il motivo di gravame sulle spese di primo grado;
3. Condanna l'appellante al pagamento a favore di delle spese CP_1
di giudizio, che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 24 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 giugno 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
con sede in Patti (ME), Via Lucania n. 9, Parte_1
C.F.: , in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_2
Ficarra, c.f. , per procure in atti, C.F._1
appellante
contro
Avv. , nata a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa da se stessa, appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del 30 giugno 2021 n. 557 del Tribunale di
Patti – “Comunione e di delibera assembleare”. Controparte_2
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata in data 24 aprile 2018, la Sig.ra , in CP_1
qualità di condomina proprietaria di una unità immobiliare nel Parte_1
2, sito in Patti, Via Lucania n. 9, ha convenuto in giudizio il suddetto,
[...] Parte_1
chiedendo l'annullamento della delibera assembleare approvata nell'assemblea condominiale del 27 marzo 2018 per una serie di motivi, tra cui quello attinente alla dedotta illegittimità dell'approvazione del bilancio consuntivo 2017, per violazione dell'art. 1130 bis c.c. (punto 1 all'Ordine del giorno), non essendovi allegata la nota esplicativa ivi prevista.
2. Instauratosi rituale contraddittorio, il Tribunale di Patti, con sentenza 30
giugno 2021 n. 557, ha accolto soltanto il motivo di impugnazione inerente il rendiconto dell'anno 2017, rigettando nel resto e, conseguentemente, ha compensato per due terzi le spese del giudizio e ponendo il resto a carico del convenuto. Parte_1
3. Avverso la sentenza quest'ultimo ha proposto appello, con citazione del 10
gennaio 202, chiedendo, con il primo ed il secondo motivo di gravame,
l'accertamento della validità in ogni sua parte della delibera impugnata, con conferma anche del predetto punto 1) dell'ordine del giorno: in particolare,
l'appellante ha ritenuto la sentenza gravata errata, in quanto l'assenza della nota esplicativa non cagionerebbe l'annullabilità della delibera, ma tuttalpiù una mera irregolarità formale, non censurabile con l'annullabilità, alla luce anche della considerazione secondo cui “nel rendiconto e nel piano di riparto approvati dall'assemblea condominiale del 16-03-2018 sono rinvenibili tutti gli elementi che
costituiscono il contenuto della nota sintetica” (pag. 7 atto di appello).
4. Deve, tuttavia, darsi atto che il , dopo la predetta sentenza e Parte_1
prima ancora dell'introduzione del presente giudizio di appello, ha provveduto nell'assemblea straordinaria del 27 settembre 2021 alla riapprovazione (tra l'altro) dell'annullato rendiconto del 2017, con l'eliminazione dei vizi denunciati dalla , come di seguito riportato: “Si passa a trattare il terzo punto CP_1
dell'O.D.G., prende la parola l'amministratore che illustra il rendiconto annuale
2017, nota esplicativa, consuntivo e riparto consuntivo. Mette a diposizione dei
presenti tutta la documentazione a supporto degli incassi, pagamenti e pezze
giustificative delle spese sostenute per tale esercizio, nonché il registro di
contabilità e consuntivo 2017 aggiornato con gli incassi alla data del 03.12.2021,
fa presente altresì che nulla è cambiato rispetto alla delibera del 26.03.2018,
nonostante alla odierna assemblea è stata allegata la nota sintetica esplicativa e
rendiconto ai sensi dell'art. 1130 del c.c. L'assemblea dopo ampia ed esauriente
discussione, alla unanimità dei presenti, delibera di riapprovare il consuntivo
2017 e documenti allegati così come predisposti dall'amministratore. Detti
documenti vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono parte
integrante del presente verbale”.
4.
1 - Ne consegue che, in relazione ai motivi di gravame sopra sintetizzati,
deve dichiararsi cessata la materia del contendere: infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “In tema di impugnazione delle
delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata
dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica
situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto
dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione
che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui
medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta
rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. 8 giugno 2020, n. 10847).
È evidente, infatti, come l'approvazione del rendiconto, con una nuova delibera assembleare, nel rispetto degli elementi richiesti dalla legge all'art. 1130 bis c.c.,
abbia fatto venire meno ogni motivo di contesa e, conseguentemente, la necessità di una decisione giudiziale sul punto il motivo di contesa.
5. Residua il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Infatti, non può che confermarsi la decisione con la quale il Giudice di primo grado ha correttamente valutato il parziale accoglimento delle doglianze della
, che va quindi confermata anche tenendo conto della successiva Parte_3
eliminazione del vizio in questione.
6. Le spese del presente grado vanno comunque poste a carico dell'appellante, considerato che i motivi di invalidità della delibera sono stati rimossi dal prima ancora dell'introduzione del presente giudizio di Parte_1
appello, imponendo al costituzione dell'appellata; esse possono comunque essere liquidate, in rapporto al valore indeterminabile della causa ed alla bassa complessità della stessa, in € 4.996,00 per compensi, nei minimi (fase di studio:
euro 1.029,00 fase introduttiva € 709,00; fase di trattazione: € 1.523,00 e decisionale: € 1.735,00 stante l'accordo sulla cessazione della materia del contendere, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 24/2022 R.G. sull'appello proposto dal
in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 30.6.2021 n. CP_1
557:
1. Dichiara cessata la materia del contendere sul primo motivo di appello;
2. Rigetta il motivo di gravame sulle spese di primo grado;
3. Condanna l'appellante al pagamento a favore di delle spese CP_1
di giudizio, che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 24 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)