Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 23/06/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
Parte_1
(avv. MONTEROSSO TITO )
CONTRO
(avv. ) UG IN Controparte_1
(avv. ) (avv. ) Controparte_2
È presente l'avv. Davide Ragusa in sostituzione dell'avv.
MONTEROSSO TITO per E Parte_1
Parte_1
che rappresenta che la procedibilità si è avverata e insiste in ricorso e discute in tal senso la causa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 18.00 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene
il Giudice dott.ssa Monica Stocco
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 23/06/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14393 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
MONTEROSSO TITO e , con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
UG IN (C.F. ), C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte attrice concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Nel caso in esame, infatti, risulta provato che i convenuti, dopo aver acquisito la titolarità del bene sito in Via Collegio Romano n.25 dal de cuius per successione (cfr. Persona_1
relazione notarile prodotta in atti) hanno concesso in garanzia il predetto bene mediante iscrizione di ipoteca volontaria a favore del
Credito Siciliano S.p.A.
Tale atto — la concessione di ipoteca — va considerato atto dispositivo eccedente i poteri del chiamato all'eredità, e dunque idoneo a integrare accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. (cfr.
Cass. civ., sez. II, 19/02/2019, n. 4843).
La dimostrazione dell'esistenza di un atto di accettazione tacita, in base al principio della ragione più liquida, impone di accogliere il ricorso senza che sia necessario esaminare gli ulteriori elementi posti a fondamento della dedotta assunzione della qualità di erede dei convenuti.
In applicazione del principio della soccombenza i convenuti devono essere condannati a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi € 2906,00 per onorari di difesa, oltre € 545,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Accerta l'avvenuta accettazione tacita di eredità in morte del sig.
, nato il [...] a [...]. Persona_1
Fisc.: ) e deceduto il 22/11/1992, come da C.F._4
certificato di denunciata successione del 18/05/1994 n. Rep.
43/4025 trascritta il 04/03/1997 ai nn. 7362/5837 in favore di
UG IN, , Controparte_1
e ; Controparte_2 Persona_2
• Condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi € 2906,00 per onorari di difesa, oltre €
545,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
• Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/06/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.