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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 69/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 5/2025 pronunciata in data 2/1/2025 dal
Tribunale di Genova, promossa da:
C.F.: ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , (C.F.: )) e Parte_2 Parte_3 C.F._1
(C.F.: ), rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_4 C.F._2 allegata all'atto di appello, dall'Avv. Guido Galliano e dall'Avv. Maria Paola Ferrari, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Via Roma n. 10/10
APPELLANTI contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
ER AR, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica n.3/10
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria e pronuncia meglio vista, in riforma della sentenza n. 5/2025, resa inter partes dal Tribunale di Genova in data 2/1/2025, respingere per difetto di presupposto e fondatezza le domande formulate da nei Controparte_1 confronti di , a mezzo dell'atto Parte_1 Parte_3 Parte_4 di citazione di primo grado, condannando altresì l'appellato a restituire le somme versategli,
1 come da documentazione prodotta, in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, pari ad € 12.000,00, oltre interessi di legge dalla ricezione del pagamento al saldo. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita per le ragioni sopra indicate, accertare e dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di appello interposti da Parte_1
e dai signori ed avverso la sentenza n. 5/2025 (prod.
[...] Parte_3 Parte_4
4) emessa il 02 gennaio 2025 dal Tribunale di Genova Sezione II Civile, in persona del
Giudice dott. Pasquale Grasso, nel procedimento n. 10757/2023. Con vittoria di onorari e spese di giudizio del presente e del primo grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'Erario atteso che il signor ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 23/11/2023 ritualmente notificato itava in Controparte_1 giudizio davanti al Tribunale di Genova il giornalista - autore dell'articolo Parte_3 dal titolo “Giallo a Marassi, cella ai raggi X. Sospetti su un debito di droga” pubblicato sul quotidiano “Il Secolo XIX” del 2 giugno 2021 -, – autore, unitamente a Parte_4 Parte_3
dell'articolo dal titolo “Morto in carcere, svolta dall'autopsia. Indagati dai pm due
[...] compagni di cella” pubblicato l'1 giugno 2021 sul medesimo quotidiano - nonché
[...]
editrice degli stessi, chiedendo accertare e dichiarare la loro responsabilità Parte_1 solidale per la lesione dell'onore e della reputazione per effetto di diffamazione a mezzo stampa dei suddetti articoli, e sentirli condannare in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo respingere le domande avanzate nei loro confronti stante l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., essendosi limitati a riferire, con forma espositiva corretta, di un fatto vero e di interesse collettivo.
Istruita la causa in via documentale, con sentenza n. 5/2025 pronunciata in data 2/1/2025 il
Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 ritenuta la natura diffamatoria degli articoli comparsi su “Il Secolo XIX” in data 1 e 2 giugno
2021 condannava i convenuti, in via fra loro solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in favore dell'attore in € 12.000,00, oltre rivalutazione. Il Tribunale, in particolare, nella sentenza impugnata affermava che gli articoli oggetto di causa, pur riportando fatti di interesse collettivo espressi nel rispetto del principio di continenza, travalicassero il limite della verità oggettiva.
2 Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello , e Parte_4 Parte_3 articolando i motivi di seguito indicati: Parte_1
1. con il primo motivo di appello lamentano l'erronea valutazione operata dal Tribunale in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'operatività della scriminante di cui all'art. 51
c.p., essendo vero il nucleo essenziale delle notizie riferite nei due articoli di giornale oggetto di causa;
2. con il secondo motivo di appello contestano l'erronea valutazione svolta dal Tribunale del materiale probatorio e, quindi, l'erroneo accertamento dello stato di avanzamento delle indagini su cui si fondano i due articoli di giornale oggetto di causa;
3. con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto in re ipsa il danno, provvedendo alla sua liquidazione sulla scorta di mere presunzioni. Rilevano, in ogni caso, l'eccessivo ammontare del risarcimento riconosciuto a Controparte_1
4. con il quarto motivo di appello , e Pt_4 Parte_3 Parte_1 chiedono la riforma della sentenza in punto spese, con condanna di l Controparte_1 pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello con conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 11/06/2025 è stat fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. All'udienza del 4/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, attenendo alla valutazione della sussistenza o meno della diffamazione allegata da i suoi danni da parte degli appellanti, nonché della scriminante del Controparte_1 diritto di cronaca.
Essi sono infondati, per le ragioni di seguito indicate.
E' vero, come assume parte appellante, che in relazione alla morte occorsa il 28/5/2021 del detenuto che veniva trovato impiccato alla grata della finestra del cucinino Persona_1 all'interno della propria cella della casa circondariale di Genova Marassi, il Pubblico
Ministero disponeva, in data 29/5/2021, l'iscrizione nel registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio volontario dei due compagni di cella, tra cui l'odierno appellato, che avevano diramato l'allarme alle guardie carcerarie, tuttavia, pur essendo indiscusso il nucleo della notizia, ossia quello dell'indagine dei due compagni di cella, e l'interesse mediatico della
3 stessa, venendo in rilievo un fatto grave - la morte di un uomo – avvenuto in carcere ed i suoi risvolti giudiziari, osserva la Corte come il contenuto complessivo dei due articoli, a partire dal titolo, trascenda la logica informativa del giornalismo giudiziario, finendo per trasmettere al lettore informazioni aggiuntive e gravose per i protagonisti, dal carattere sostanzialmente diffamatorio, come condivisibilmente accertato dal primo giudice.
Al riguardo, infatti, partendo dall'articolo del 1/6/2021 a firma di e Parte_3 Pt_4
, sin dal titolo (“Morto in carcere, svolta dall'autopsia. Indagati dai pm due compagni
[...] di cella”) viene attribuito rilievo a presunti risultati autoptici dai quali sarebbero scaturite nuove informazioni idonee ad avvallare la rilevanza penale della morte di Persona_1 con tutta probabilità riconducibile ad un gesto violento posto in essere dai due soggetti iscritti nel registro degli indagati.
Detto articolo, in primo luogo, riporta nell'occhiello la frase “Un debito il probabile movente ipotizzato dagli investigatori” e nel titolo, come si è anticipato, la frase “Morto in carcere, svolta dall'autopsia. Indagati dai pm due compagni di cella”. Il testo poi recita: “…La svolta
è arrivata con i primi risultati dell'autopsia…l'esame ha confermato che le ferite sul corpo di sono “incompatibili” con un gesto volontario. Per questo i PM hanno Persona_1 iscritto sul registro degli indagati, con l'accusa di omicidio volontario, due detenuti che venerdì mattina erano presenti nella cella […] l'ipotesi più probabile è che bbia avuto Per_1 una lite con uno dei compagni di cella per un debito e che poi sia stato colpito […] A confermare i sospetti degli inquirenti c'è in primis una ferita sulla testa, che non risulta per nulla compatibile con il suicidio. Si tratta di un segno profondo che, stando sempre agli accertamenti compiuti in queste ore, qualcuno ha provato a tamponare con stracci e a stessa maglietta della vittima, poi trovati posti in un sacco […] Sempre sulle mani della vittima sono state trovare invece lesioni che potrebbero essere riconducibili ad un tentativo di difesa…”.
Sostiene parte appellante che nella CTU medico legale del 15 settembre 2021 si trovava scritto che era stata rinvenuta “una ferita lacero contusa di circa 3 cm” e che “tale lesività poneva il dubbio che il avesse subito un'aggressione”. Afferma che solo all'esito Per_1 degli esami istologici e dell'esplorazione del territorio cranico, compiuti dopo la pubblicazione degli articoli contestati, il medico legale potè escludere che la lesione alla regione parieto-temporale della vittima avesse avuto rilevanza nel decesso, cosìcchè non era vero quanto scritto dal primo giudice che già dal primo esame del cadavere il medico legale avesse escluso qualsiasi ipotesi diversa dal suicidio: ed invero solo nel settembre
2021 – prosegue l'appellante – a distanza di tre mesi dalla pubblicazione degli articoli la
4 morte era stata ascritta al suicidio. Da qui la successiva richiesta di archiviazione del procedimento per omicidio e l'archiviazione disposta dal Gip in data 27/1/2022.
Osserva la Corte che risulta documentalmente dall'esame autoptico della dott.ssa Per_2
del 29/5/2021 le cui valutazioni nulla aggiungono a quelle rese in sede di sopralluogo
[...] del 28/5/2021 che il decesso “sembrerebbe” essere conseguente ad una asfissia meccanica verosimilmente di natura suicidaria, mentre relativamente alla riscontrata ferita alla testa della vittima veniva evidenziata semplicemente la necessità di approfondire ulteriormente l'evento (vds. Relazione di sopralluogo: “…all'analisi del corpo si evidenziava, in regione parieto-temporale destra, una ferita lacero contusa di circa 2 cm […] sulla natura della ferita vi sono ancora dubbi, non essendo stato ritrovato al momento alcun oggetto compatibile che l'abbia provocata o parti di mobilio-arredamento contro cui la p.o. potrebbe aver Cont scontrato. Quel che appare oggettivo e realistico è che l sia stata prodotta prima dell'impiccamento…” e relazione di autopsia del 31/5/2021: “Dalle risultanze emerse dall'autopsia il decesso del Sig. sembrerebbe essere compatibile con un'asfissia Per_1 meccanica violenta secondaria ad impiccamento, verosimilmente di natura suicidaria, tuttavia, è necessario approfondire ulteriormente il quadro macroscopico, attraverso
l'esame di esami istologici”.
Alla luce di tali evidenze documentali non può non rilevarsi come le ulteriori informazioni riferite nell'articolo siano frutto di considerazioni del tutto personali degli autori, non trovando riscontro in alcun atto di indagine e, in particolare, in quello dagli stessi menzionato, ovvero l'autopsia.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dal Tribunale il riferimento nell'articolo giornalistico alla “svolta” evidentemente dell'indagine e alla incompatibilità delle ferite sul corpo del con un gesto volontario appare fuorviante e suscettibile di ingenerare nel Per_1 lettore il convincimento del tutto erroneo che l'autorità giudiziaria avesse risolto il caso individuando i colpevoli di un fatto qualificato come omicidio, laddove, invece, è proprio il raffronto tra quanto affermato dalla Dott.ssa ed il complessivo tenore del testo Persona_2 giornalistico che permette di ravvisare il carattere diffamatorio del testo, non essendovi stata alcuna “svolta dall'autopsia”, non risultando in atti che “le ferite sul corpo di Persona_1 sono “incompatibili” con un gesto volontario”, né che “sulle mani della vittima sono state trovare invece lesioni che potrebbero essere riconducibili ad un tentativo di difesa” e, soprattutto, risultando sganciata da ogni sostrato probatorio l'ipotetica dinamica degli eventi riportata così come il descritto movente (“l'ipotesi più probabile è che abbia avuto Per_1 una lite con uno dei compagni di cella per un debito e che poi sia stato colpito”).
5 Le informazioni così pubblicate, considerate nella loro unitarietà comunicativa propria dell'articolo di giornale, sono suscettibili di intaccare la struttura essenziale del fatto narrato, trasmettendo al lettore l'impressione che i dati scientifici emersi nel corso delle indagini fossero idonei a fondare la responsabilità penale di er omicidio, quale Controparte_1 informazione non veritiera, poiché non rispecchiante i fatti e gli atti di indagine.
Diversamente da quanto afferma l'appellante non si tratta, quindi, di accuse esistenti al momento della pubblicazione, salvo poi essere state ritenute, solo successivamente, insufficienti alla richiesta di rinvio a giudizio, e quindi sostanzialmente cadute, posto che la portata diffamatoria non è determinata dal fatto in sé della iscrizione dell'appellato nel registro degli indagati – questa effettivamente esistente al momento della pubblicazione -, ma nelle indebite aggiunte ed illazioni ascritte alla “svolta” investigativa contenute nell'articolo, del tutto inesistenti al momento della pubblicazione, tali da gettare un indubbio discredito sui compagni di cella, e da indurre i lettori a ritenere che vi fosse stato uno sviluppo delle indagini idonee – falsamente - a rendere evidente che ci si trovasse di fronte ad un omicidio. Il riferimento all'esame autoptico tale da determinare la “svolta” nell'indagine attribuisce alla notizia una veste di particolare credibilità suscettibile di indurre nei lettori il convincimento di un particolare e maggiore fondamento della veridicità di quanto scritto.
Analoghe considerazioni si riferiscono al secondo articolo oggetto di causa, pubblicato su
“Il Secolo XIX” del 2 giugno 2021 a firma del solo e intitolato “ a Parte_3 Per_3
Marassi, cella ai raggi X. Sospetti su un debito di droga”, nel quale si trova scritto “per gli inquirenti ci sarebbe anche un movente dietro alla lite in carcere poi sfociata in un sempre più probabile caso di omicidio. E cioè un debito di droga che la vittima non avrebbe onorato nei confronti di uno dei due compagni di cella tutt'oggi indagati […] Dall'esame autoptico sono emersi elementi tali – una inspiegabile ferita dietro al cranio – che non sono assolutamente compatibili con il suicidio […] Nel frattempo i due detenuti sotto indagine…sono stati separati e messi in isolamento. Erano le uniche due persone presenti all'interno della cella mentre moriva e secondo i pm che indagano non hanno Per_1 raccontato la verità quando sono stati sentiti dalla Polizia Giudiziaria […] Ma dagli accertamenti investigativi è emerso che uno dei due detenuti vantava un credito non riscosso con Un credito che, secondo gli inquirenti, sarebbe all'origine della lite. I Per_1 due per questo devono rispondere del reato di omicidio volontario…”.
Anche rispetto a tale articolo il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto non rispettato il canone della verità della notizia, ancorché in forma putativa, indispensabile per l'operatività della scriminate dell'esercizio del diritto di cronaca. Se da un lato, come nell'articolo del
6 1/6/2021, il riferimento alla manifesta incompatibilità della ferita alla testa riportata dalla vittima con un gesto autolesivo viene rimarcata senza che ciò corrisponda alle risultanze autoptiche, dall'altro, l'individuazione di un movente dal quale sarebbe scaturita una lite tra la vittima ed i compagni di cella per un debito di gioco –lite di cui neppure vi è traccia in atti
- appare frutto di una congettura proveniente in via esclusiva dall'autore del testo. Invero, sebbene l'autore esprima tali informazioni avendo cura di farle percepire al lettore come provenienti da fonti istituzionali, la lettura degli atti di indagine consente di escludere in radice che siano stati gli inquirenti a fare emergere un simile movente, con conseguente aggravio della gravità del fatto.
Al riguardo, l'assunto della parte appellante per cui negli articoli sono riportate le tesi difensive degli indagati, per cui si è dato conto dello stato depressivo del detenuto deceduto non vale a riconoscerne l'esimente del diritto di cronaca.
Non può essere condiviso l'assunto dell'appellante per cui, quanto al movente, assume rilievo scriminante l' acquisizione da parte dei cronisti della notizia in forma orale dagli inquirenti, posto che il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa solo nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria;
tale prova non è stata in alcun modo fornita (vds.
Cass. Sez. I, Ord. 11/07/2024, n.19028: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo "irrituale" ed egli non ha la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria (c.d. "fonte confidenziale"), tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall'obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo”).
Si ricorda che ancora da ultimo la Corte Suprema si è espressa nel senso che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel quadro del complessivo contesto investigativo, con un racconto asettico, senza enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato e, "a fortiori", dell'indagato fino alla sentenza definitiva” (vds. Cass. sez. V, Sent. 15/4/2025, n.19102).
7 Da ciò l'infondatezza dei motivi di cui sopra.
3. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza anche in ordine alla valutazione e alla successiva quantificazione del danno risarcibile. Affermano che il Tribunale ha considerato il danno “in re ipsa”, laddove invece deve essere oggetto di allegazione e prova quale danno conseguenza. Deducono che l'originario attore non ha dato dimostrazione dei pretesi danni subiti e che non è possibile supplire attraverso il ricorso a prove presuntive, ed aggiungono che non è stato il giornale ad ipotizzare il reato di omicidio. Quanto alla liquidazione, lamentano la sproporzionalità del danno liquidato a favore di CP_1
a parte del Tribunale, ritenendolo eccessivo rispetto al pregiudizio patito.
[...]
Il motivo è infondato.
Viene in rilievo il danno all'onore e alla reputazione, identificati rispettivamente, l'uno, con la percezione che l'individuo ha del proprio valore, e, l'altra, con il senso della dignità personale, non già "quam suis", ma in conformità a quella acquisita nel contesto sociale (Cass. n. 18174/2014). Detto pregiudizio si configura alla stregua di lesione di un diritti immateriale della personalità dal rilievo costituzionale, avendo fondamento nell'articolo
2 della Costituzione e pure nell'articolo 8 del paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. Ed è proprio muovendo dalla peculiare natura della lesione che la giurisprudenza costante, pur precisando come non sia predicabile alcun risarcimento automatico in presenza di condotte diffamatorie, ritiene possibile fornire la prova del danno conseguenza a mezzo di presunzioni, valorizzando in particolare le modalità di estrinsecazione della notizia, il suo precipuo contenuto e le caratteristiche soggettive della vittima (vds. Cass. Sez. I, Ord. 5.4.2024, n.9068: “…In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima…”).
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha condivisibilmente valorizzato le allegazioni di fatto offerte da nell'atto introduttivo, oltre che oggetto di capitolazione Controparte_1 probatoria, altresì facendo ricorso al notorio e, in particolare, al presumibile effetto negativo legato alle peculiarità oggettive della notizia, provvedendo ad una liquidazione del danno in via equitativa correttamente argomentata alla luce della significativa diffusione dei due articoli diffamatori (in quanto pubblicati nel quotidiano più diffuso in Liguria) e della gravità
8 dell'offesa attribuita al danneggiato, indicato sempre con le proprie generalità, elementi mitigati della posizione sociale di già detenuto e avente diversi Controparte_1 precedenti penali, dell'episodicità dell'offesa (un solo episodio diffamatorio a carico di e di due episodi a carico di , comunque e dalla modesta Parte_4 Parte_3 intensità dell'elemento soggettivo (riferibile a colpa) riferibile ai diffamanti, conformandosi ai parametri elaborati dalla giurisprudenza e poi raccolti dall'Osservatorio sulla Giustizia di
Milano e individuando la diffamazione nei valori minimi di quelle di “modesta gravità”, coerente con gli indici di cui sopra.
In conclusione, le argomentazioni svolte dal primo giudice per la liquidazione del danno non patrimoniale subito da n conseguenza della duplice diffamazione di cui Controparte_1
è causa devono ritenersi esenti da “vizio di metodo” e giustificano la conferma della quantificazione già operata in via equitativa in detta sede.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate secondo lo scaglione del valore indicato dal Tribunale (“decisum”), in base al DM n. 55/2014, in misura media, esclusa la fase di trattazione/istruttoria. Esse sono liquidate in favore dell'Erario.
Si ravvisano inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 5/2025 resa in data 2/1/2025 dal Tribunale di Genova, così decide:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti , e in Parte_3 Parte_4 Parte_1 solido tra loro, a pagare allo Stato – in forza del gratuito patrocinio cui è stato ammesso con provvedimento in data 5.2.2025 del Consiglio dell'Ordine degli Controparte_1
Avvocati di Genova – a titolo di spese di lite l'importo di euro 1.983,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 6/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Altea Deandreis
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 5/2025 pronunciata in data 2/1/2025 dal
Tribunale di Genova, promossa da:
C.F.: ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , (C.F.: )) e Parte_2 Parte_3 C.F._1
(C.F.: ), rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_4 C.F._2 allegata all'atto di appello, dall'Avv. Guido Galliano e dall'Avv. Maria Paola Ferrari, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Via Roma n. 10/10
APPELLANTI contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
ER AR, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica n.3/10
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria e pronuncia meglio vista, in riforma della sentenza n. 5/2025, resa inter partes dal Tribunale di Genova in data 2/1/2025, respingere per difetto di presupposto e fondatezza le domande formulate da nei Controparte_1 confronti di , a mezzo dell'atto Parte_1 Parte_3 Parte_4 di citazione di primo grado, condannando altresì l'appellato a restituire le somme versategli,
1 come da documentazione prodotta, in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, pari ad € 12.000,00, oltre interessi di legge dalla ricezione del pagamento al saldo. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita per le ragioni sopra indicate, accertare e dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di appello interposti da Parte_1
e dai signori ed avverso la sentenza n. 5/2025 (prod.
[...] Parte_3 Parte_4
4) emessa il 02 gennaio 2025 dal Tribunale di Genova Sezione II Civile, in persona del
Giudice dott. Pasquale Grasso, nel procedimento n. 10757/2023. Con vittoria di onorari e spese di giudizio del presente e del primo grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'Erario atteso che il signor ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 23/11/2023 ritualmente notificato itava in Controparte_1 giudizio davanti al Tribunale di Genova il giornalista - autore dell'articolo Parte_3 dal titolo “Giallo a Marassi, cella ai raggi X. Sospetti su un debito di droga” pubblicato sul quotidiano “Il Secolo XIX” del 2 giugno 2021 -, – autore, unitamente a Parte_4 Parte_3
dell'articolo dal titolo “Morto in carcere, svolta dall'autopsia. Indagati dai pm due
[...] compagni di cella” pubblicato l'1 giugno 2021 sul medesimo quotidiano - nonché
[...]
editrice degli stessi, chiedendo accertare e dichiarare la loro responsabilità Parte_1 solidale per la lesione dell'onore e della reputazione per effetto di diffamazione a mezzo stampa dei suddetti articoli, e sentirli condannare in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo respingere le domande avanzate nei loro confronti stante l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., essendosi limitati a riferire, con forma espositiva corretta, di un fatto vero e di interesse collettivo.
Istruita la causa in via documentale, con sentenza n. 5/2025 pronunciata in data 2/1/2025 il
Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 ritenuta la natura diffamatoria degli articoli comparsi su “Il Secolo XIX” in data 1 e 2 giugno
2021 condannava i convenuti, in via fra loro solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in favore dell'attore in € 12.000,00, oltre rivalutazione. Il Tribunale, in particolare, nella sentenza impugnata affermava che gli articoli oggetto di causa, pur riportando fatti di interesse collettivo espressi nel rispetto del principio di continenza, travalicassero il limite della verità oggettiva.
2 Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello , e Parte_4 Parte_3 articolando i motivi di seguito indicati: Parte_1
1. con il primo motivo di appello lamentano l'erronea valutazione operata dal Tribunale in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'operatività della scriminante di cui all'art. 51
c.p., essendo vero il nucleo essenziale delle notizie riferite nei due articoli di giornale oggetto di causa;
2. con il secondo motivo di appello contestano l'erronea valutazione svolta dal Tribunale del materiale probatorio e, quindi, l'erroneo accertamento dello stato di avanzamento delle indagini su cui si fondano i due articoli di giornale oggetto di causa;
3. con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto in re ipsa il danno, provvedendo alla sua liquidazione sulla scorta di mere presunzioni. Rilevano, in ogni caso, l'eccessivo ammontare del risarcimento riconosciuto a Controparte_1
4. con il quarto motivo di appello , e Pt_4 Parte_3 Parte_1 chiedono la riforma della sentenza in punto spese, con condanna di l Controparte_1 pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello con conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 11/06/2025 è stat fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. All'udienza del 4/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, attenendo alla valutazione della sussistenza o meno della diffamazione allegata da i suoi danni da parte degli appellanti, nonché della scriminante del Controparte_1 diritto di cronaca.
Essi sono infondati, per le ragioni di seguito indicate.
E' vero, come assume parte appellante, che in relazione alla morte occorsa il 28/5/2021 del detenuto che veniva trovato impiccato alla grata della finestra del cucinino Persona_1 all'interno della propria cella della casa circondariale di Genova Marassi, il Pubblico
Ministero disponeva, in data 29/5/2021, l'iscrizione nel registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio volontario dei due compagni di cella, tra cui l'odierno appellato, che avevano diramato l'allarme alle guardie carcerarie, tuttavia, pur essendo indiscusso il nucleo della notizia, ossia quello dell'indagine dei due compagni di cella, e l'interesse mediatico della
3 stessa, venendo in rilievo un fatto grave - la morte di un uomo – avvenuto in carcere ed i suoi risvolti giudiziari, osserva la Corte come il contenuto complessivo dei due articoli, a partire dal titolo, trascenda la logica informativa del giornalismo giudiziario, finendo per trasmettere al lettore informazioni aggiuntive e gravose per i protagonisti, dal carattere sostanzialmente diffamatorio, come condivisibilmente accertato dal primo giudice.
Al riguardo, infatti, partendo dall'articolo del 1/6/2021 a firma di e Parte_3 Pt_4
, sin dal titolo (“Morto in carcere, svolta dall'autopsia. Indagati dai pm due compagni
[...] di cella”) viene attribuito rilievo a presunti risultati autoptici dai quali sarebbero scaturite nuove informazioni idonee ad avvallare la rilevanza penale della morte di Persona_1 con tutta probabilità riconducibile ad un gesto violento posto in essere dai due soggetti iscritti nel registro degli indagati.
Detto articolo, in primo luogo, riporta nell'occhiello la frase “Un debito il probabile movente ipotizzato dagli investigatori” e nel titolo, come si è anticipato, la frase “Morto in carcere, svolta dall'autopsia. Indagati dai pm due compagni di cella”. Il testo poi recita: “…La svolta
è arrivata con i primi risultati dell'autopsia…l'esame ha confermato che le ferite sul corpo di sono “incompatibili” con un gesto volontario. Per questo i PM hanno Persona_1 iscritto sul registro degli indagati, con l'accusa di omicidio volontario, due detenuti che venerdì mattina erano presenti nella cella […] l'ipotesi più probabile è che bbia avuto Per_1 una lite con uno dei compagni di cella per un debito e che poi sia stato colpito […] A confermare i sospetti degli inquirenti c'è in primis una ferita sulla testa, che non risulta per nulla compatibile con il suicidio. Si tratta di un segno profondo che, stando sempre agli accertamenti compiuti in queste ore, qualcuno ha provato a tamponare con stracci e a stessa maglietta della vittima, poi trovati posti in un sacco […] Sempre sulle mani della vittima sono state trovare invece lesioni che potrebbero essere riconducibili ad un tentativo di difesa…”.
Sostiene parte appellante che nella CTU medico legale del 15 settembre 2021 si trovava scritto che era stata rinvenuta “una ferita lacero contusa di circa 3 cm” e che “tale lesività poneva il dubbio che il avesse subito un'aggressione”. Afferma che solo all'esito Per_1 degli esami istologici e dell'esplorazione del territorio cranico, compiuti dopo la pubblicazione degli articoli contestati, il medico legale potè escludere che la lesione alla regione parieto-temporale della vittima avesse avuto rilevanza nel decesso, cosìcchè non era vero quanto scritto dal primo giudice che già dal primo esame del cadavere il medico legale avesse escluso qualsiasi ipotesi diversa dal suicidio: ed invero solo nel settembre
2021 – prosegue l'appellante – a distanza di tre mesi dalla pubblicazione degli articoli la
4 morte era stata ascritta al suicidio. Da qui la successiva richiesta di archiviazione del procedimento per omicidio e l'archiviazione disposta dal Gip in data 27/1/2022.
Osserva la Corte che risulta documentalmente dall'esame autoptico della dott.ssa Per_2
del 29/5/2021 le cui valutazioni nulla aggiungono a quelle rese in sede di sopralluogo
[...] del 28/5/2021 che il decesso “sembrerebbe” essere conseguente ad una asfissia meccanica verosimilmente di natura suicidaria, mentre relativamente alla riscontrata ferita alla testa della vittima veniva evidenziata semplicemente la necessità di approfondire ulteriormente l'evento (vds. Relazione di sopralluogo: “…all'analisi del corpo si evidenziava, in regione parieto-temporale destra, una ferita lacero contusa di circa 2 cm […] sulla natura della ferita vi sono ancora dubbi, non essendo stato ritrovato al momento alcun oggetto compatibile che l'abbia provocata o parti di mobilio-arredamento contro cui la p.o. potrebbe aver Cont scontrato. Quel che appare oggettivo e realistico è che l sia stata prodotta prima dell'impiccamento…” e relazione di autopsia del 31/5/2021: “Dalle risultanze emerse dall'autopsia il decesso del Sig. sembrerebbe essere compatibile con un'asfissia Per_1 meccanica violenta secondaria ad impiccamento, verosimilmente di natura suicidaria, tuttavia, è necessario approfondire ulteriormente il quadro macroscopico, attraverso
l'esame di esami istologici”.
Alla luce di tali evidenze documentali non può non rilevarsi come le ulteriori informazioni riferite nell'articolo siano frutto di considerazioni del tutto personali degli autori, non trovando riscontro in alcun atto di indagine e, in particolare, in quello dagli stessi menzionato, ovvero l'autopsia.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dal Tribunale il riferimento nell'articolo giornalistico alla “svolta” evidentemente dell'indagine e alla incompatibilità delle ferite sul corpo del con un gesto volontario appare fuorviante e suscettibile di ingenerare nel Per_1 lettore il convincimento del tutto erroneo che l'autorità giudiziaria avesse risolto il caso individuando i colpevoli di un fatto qualificato come omicidio, laddove, invece, è proprio il raffronto tra quanto affermato dalla Dott.ssa ed il complessivo tenore del testo Persona_2 giornalistico che permette di ravvisare il carattere diffamatorio del testo, non essendovi stata alcuna “svolta dall'autopsia”, non risultando in atti che “le ferite sul corpo di Persona_1 sono “incompatibili” con un gesto volontario”, né che “sulle mani della vittima sono state trovare invece lesioni che potrebbero essere riconducibili ad un tentativo di difesa” e, soprattutto, risultando sganciata da ogni sostrato probatorio l'ipotetica dinamica degli eventi riportata così come il descritto movente (“l'ipotesi più probabile è che abbia avuto Per_1 una lite con uno dei compagni di cella per un debito e che poi sia stato colpito”).
5 Le informazioni così pubblicate, considerate nella loro unitarietà comunicativa propria dell'articolo di giornale, sono suscettibili di intaccare la struttura essenziale del fatto narrato, trasmettendo al lettore l'impressione che i dati scientifici emersi nel corso delle indagini fossero idonei a fondare la responsabilità penale di er omicidio, quale Controparte_1 informazione non veritiera, poiché non rispecchiante i fatti e gli atti di indagine.
Diversamente da quanto afferma l'appellante non si tratta, quindi, di accuse esistenti al momento della pubblicazione, salvo poi essere state ritenute, solo successivamente, insufficienti alla richiesta di rinvio a giudizio, e quindi sostanzialmente cadute, posto che la portata diffamatoria non è determinata dal fatto in sé della iscrizione dell'appellato nel registro degli indagati – questa effettivamente esistente al momento della pubblicazione -, ma nelle indebite aggiunte ed illazioni ascritte alla “svolta” investigativa contenute nell'articolo, del tutto inesistenti al momento della pubblicazione, tali da gettare un indubbio discredito sui compagni di cella, e da indurre i lettori a ritenere che vi fosse stato uno sviluppo delle indagini idonee – falsamente - a rendere evidente che ci si trovasse di fronte ad un omicidio. Il riferimento all'esame autoptico tale da determinare la “svolta” nell'indagine attribuisce alla notizia una veste di particolare credibilità suscettibile di indurre nei lettori il convincimento di un particolare e maggiore fondamento della veridicità di quanto scritto.
Analoghe considerazioni si riferiscono al secondo articolo oggetto di causa, pubblicato su
“Il Secolo XIX” del 2 giugno 2021 a firma del solo e intitolato “ a Parte_3 Per_3
Marassi, cella ai raggi X. Sospetti su un debito di droga”, nel quale si trova scritto “per gli inquirenti ci sarebbe anche un movente dietro alla lite in carcere poi sfociata in un sempre più probabile caso di omicidio. E cioè un debito di droga che la vittima non avrebbe onorato nei confronti di uno dei due compagni di cella tutt'oggi indagati […] Dall'esame autoptico sono emersi elementi tali – una inspiegabile ferita dietro al cranio – che non sono assolutamente compatibili con il suicidio […] Nel frattempo i due detenuti sotto indagine…sono stati separati e messi in isolamento. Erano le uniche due persone presenti all'interno della cella mentre moriva e secondo i pm che indagano non hanno Per_1 raccontato la verità quando sono stati sentiti dalla Polizia Giudiziaria […] Ma dagli accertamenti investigativi è emerso che uno dei due detenuti vantava un credito non riscosso con Un credito che, secondo gli inquirenti, sarebbe all'origine della lite. I Per_1 due per questo devono rispondere del reato di omicidio volontario…”.
Anche rispetto a tale articolo il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto non rispettato il canone della verità della notizia, ancorché in forma putativa, indispensabile per l'operatività della scriminate dell'esercizio del diritto di cronaca. Se da un lato, come nell'articolo del
6 1/6/2021, il riferimento alla manifesta incompatibilità della ferita alla testa riportata dalla vittima con un gesto autolesivo viene rimarcata senza che ciò corrisponda alle risultanze autoptiche, dall'altro, l'individuazione di un movente dal quale sarebbe scaturita una lite tra la vittima ed i compagni di cella per un debito di gioco –lite di cui neppure vi è traccia in atti
- appare frutto di una congettura proveniente in via esclusiva dall'autore del testo. Invero, sebbene l'autore esprima tali informazioni avendo cura di farle percepire al lettore come provenienti da fonti istituzionali, la lettura degli atti di indagine consente di escludere in radice che siano stati gli inquirenti a fare emergere un simile movente, con conseguente aggravio della gravità del fatto.
Al riguardo, l'assunto della parte appellante per cui negli articoli sono riportate le tesi difensive degli indagati, per cui si è dato conto dello stato depressivo del detenuto deceduto non vale a riconoscerne l'esimente del diritto di cronaca.
Non può essere condiviso l'assunto dell'appellante per cui, quanto al movente, assume rilievo scriminante l' acquisizione da parte dei cronisti della notizia in forma orale dagli inquirenti, posto che il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa solo nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria;
tale prova non è stata in alcun modo fornita (vds.
Cass. Sez. I, Ord. 11/07/2024, n.19028: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo "irrituale" ed egli non ha la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria (c.d. "fonte confidenziale"), tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall'obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo”).
Si ricorda che ancora da ultimo la Corte Suprema si è espressa nel senso che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel quadro del complessivo contesto investigativo, con un racconto asettico, senza enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato e, "a fortiori", dell'indagato fino alla sentenza definitiva” (vds. Cass. sez. V, Sent. 15/4/2025, n.19102).
7 Da ciò l'infondatezza dei motivi di cui sopra.
3. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza anche in ordine alla valutazione e alla successiva quantificazione del danno risarcibile. Affermano che il Tribunale ha considerato il danno “in re ipsa”, laddove invece deve essere oggetto di allegazione e prova quale danno conseguenza. Deducono che l'originario attore non ha dato dimostrazione dei pretesi danni subiti e che non è possibile supplire attraverso il ricorso a prove presuntive, ed aggiungono che non è stato il giornale ad ipotizzare il reato di omicidio. Quanto alla liquidazione, lamentano la sproporzionalità del danno liquidato a favore di CP_1
a parte del Tribunale, ritenendolo eccessivo rispetto al pregiudizio patito.
[...]
Il motivo è infondato.
Viene in rilievo il danno all'onore e alla reputazione, identificati rispettivamente, l'uno, con la percezione che l'individuo ha del proprio valore, e, l'altra, con il senso della dignità personale, non già "quam suis", ma in conformità a quella acquisita nel contesto sociale (Cass. n. 18174/2014). Detto pregiudizio si configura alla stregua di lesione di un diritti immateriale della personalità dal rilievo costituzionale, avendo fondamento nell'articolo
2 della Costituzione e pure nell'articolo 8 del paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. Ed è proprio muovendo dalla peculiare natura della lesione che la giurisprudenza costante, pur precisando come non sia predicabile alcun risarcimento automatico in presenza di condotte diffamatorie, ritiene possibile fornire la prova del danno conseguenza a mezzo di presunzioni, valorizzando in particolare le modalità di estrinsecazione della notizia, il suo precipuo contenuto e le caratteristiche soggettive della vittima (vds. Cass. Sez. I, Ord. 5.4.2024, n.9068: “…In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima…”).
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha condivisibilmente valorizzato le allegazioni di fatto offerte da nell'atto introduttivo, oltre che oggetto di capitolazione Controparte_1 probatoria, altresì facendo ricorso al notorio e, in particolare, al presumibile effetto negativo legato alle peculiarità oggettive della notizia, provvedendo ad una liquidazione del danno in via equitativa correttamente argomentata alla luce della significativa diffusione dei due articoli diffamatori (in quanto pubblicati nel quotidiano più diffuso in Liguria) e della gravità
8 dell'offesa attribuita al danneggiato, indicato sempre con le proprie generalità, elementi mitigati della posizione sociale di già detenuto e avente diversi Controparte_1 precedenti penali, dell'episodicità dell'offesa (un solo episodio diffamatorio a carico di e di due episodi a carico di , comunque e dalla modesta Parte_4 Parte_3 intensità dell'elemento soggettivo (riferibile a colpa) riferibile ai diffamanti, conformandosi ai parametri elaborati dalla giurisprudenza e poi raccolti dall'Osservatorio sulla Giustizia di
Milano e individuando la diffamazione nei valori minimi di quelle di “modesta gravità”, coerente con gli indici di cui sopra.
In conclusione, le argomentazioni svolte dal primo giudice per la liquidazione del danno non patrimoniale subito da n conseguenza della duplice diffamazione di cui Controparte_1
è causa devono ritenersi esenti da “vizio di metodo” e giustificano la conferma della quantificazione già operata in via equitativa in detta sede.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate secondo lo scaglione del valore indicato dal Tribunale (“decisum”), in base al DM n. 55/2014, in misura media, esclusa la fase di trattazione/istruttoria. Esse sono liquidate in favore dell'Erario.
Si ravvisano inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 5/2025 resa in data 2/1/2025 dal Tribunale di Genova, così decide:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti , e in Parte_3 Parte_4 Parte_1 solido tra loro, a pagare allo Stato – in forza del gratuito patrocinio cui è stato ammesso con provvedimento in data 5.2.2025 del Consiglio dell'Ordine degli Controparte_1
Avvocati di Genova – a titolo di spese di lite l'importo di euro 1.983,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 6/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Altea Deandreis
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