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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2920/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del Giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2920/2018 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosario NIGRO;
APPELLANTE
contro
(C.F. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanna MIANO;
APPELLATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 400/2017 del Giudice di Pace Parte_1
di Acireale, pubblicata in data 07 agosto 2017, con la quale era stata rigettata la opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di contestazione n. 152844 del 04.01.2017 e ritenuta la regolarità della procedura sanzionatoria della Polizia Municipale di , in quanto “il CP_1
Ministero dei Trasporti ha legittimato l'uso dello “Street Control”, prevedendo però che il TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rilevamento dell'infrazione sia illegittimo solo se il conducente si trova a bordo della vettura.
In tal caso l'infrazione deve essere contestata immediatamente. Nel caso in cui, invece, il conducente non sia a bordo, gli agenti accertatori, una volta visionati i fotogrammi, devono compilare la multa e farla recapitare a casa dell'intestatario del veicolo via posta”.
§§§§§
con un primo motivo di appello, contestava la sentenza nella parte in Parte_1 cui il GdP aveva sostenuto che il conducente dell'auto non fosse presente al momento della rilevazione della infrazione, pur difettando la prova che lo stesso non fosse alla guida dell'auto ovvero nelle immediate vicinanze.
Con un secondo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante lamentava che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi in merito alle eccezioni sollevate con la originaria opposizione, concernenti, nello specifico:
- il difetto di trasparenza della procedura amministrativa, non menzionando, il verbale impugnato, l'avvenuta rilevazione dell'infrazione con l'ausilio del dispositivo di “street control”;
- la omessa contestazione immediata della violazione da parte degli agenti accertatori;
- la omessa indicazione nel verbale di accertamento dei motivi che avrebbero impedito la contestazione immediata;
- il difetto di omologazione del dispositivo “Street control” utilizzato per l'accertamento, sì come riconosciuto dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota del 3/06/2016, prot. 3311, allegata al ricorso originario (all.5)
- la carenza di sottoscrizione dell'accertatore, stante la palese incongruenza tra la comunicazione ex art. 180 comma 8 cds, ove risultava che l'accertamento era stato condotto dagli isp. e , e il successivo verbale dal quale CP_2 Controparte_3 emergeva che l'accertamento era stato disposto dall'agente ; Persona_1
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- la violazione dell'art. 80 comma 14 c.d.s. nella parte in cui prescrive la sanzione amministrativa nel caso in cui il veicolo “circola” senza la revisione prescritta, non applicabile alla ipotesi in cui il veicolo sia in sosta.
Secondo la difesa dell'appellante, pertanto, il non aveva Controparte_1
rispettato il dovere di contestazione immediata della sanzione, né tantomeno aveva indicato e comprovato le circostanze atte a giustificarne il differimento, in quanto le foto prodotte nel giudizio di primo grado non erano idonee ad attestare l'assenza del conducente/proprietario al momento del dedotto accertamento.
Parte appellante, pertanto, domandava la riforma integrale della sentenza impugnata con annullamento del verbale n. 152844 del 04/01/2017 contestato e vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
§§§§§
Il , costituitosi in giudizio, contestava i motivi di impugnazione, Controparte_1
chiedendone il rigetto, e sosteneva che:
- la assenza del conducente dell'autoveicolo sanzionato, risultando dal verbale di accertamento, che costituisce atto pubblico, avrebbe dovuto contestarsi mediante querela di falso;
- la procedura di accertamento della infrazione contestata per mezzo della tecnologia
“Street Control” devesi ritenere dotata di intrinseche caratteristiche di trasparenza atte a tutelare l'utente della strada, in quanto il proprietario del veicolo viene invitato ad esibire il certificato di assicurazione o la carta di circolazione attestante l'avvenuta revisione, in un momento anteriore rispetto alla redazione del verbale;
- nel caso di specie, la contestazione, disposta con il verbale del 04 gennaio 2017, era conseguita alla esibizione della carta di circolazione da parte del ricorrente da cui si pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ricavava che la revisione era stata rinnovata in data successiva alla rilevazione del 23 dicembre 2016;
- il difetto di omologazione del dispositivo avrebbe assunto rilievo nell'ipotesi in cui il controllo fosse consistito esclusivamente nella rilevazione tecnologica automatizzata, risultando inconferente nel caso di specie, ove era stato integrato dall'ulteriore ricerca negli archivi del Ministero e dall'invito del ricorrente a presentarsi al Comando per esibire la documentazione attestante l'avvenuta revisione;
- il verbale era stato regolarmente redatto e sottoscritto da , a fronte della Persona_1
precedente rilevazione in loco effettuata dagli agenti e Tes_1 CP_2 [...]
CP_3
- la sosta sulla pubblica via del veicolo rappresenterebbe una fase della circolazione stradale che legittima la irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 80 cds, che presuppone la circolazione del veicolo non sottoposto a revisione periodica.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria;
indi precisate le conclusioni con note ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 13 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta mediante atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 16 febbraio 2018, posto che la sentenza del giudice di pace, mai notificata, era stata depositata in data 07 agosto 2017.
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto la opposizione al verbale n. 152844 del 04.01.2017 con cui era stata contestata la infrazione di cui all'art. 80 cds per l'omessa revisione del veicolo targato CS017FR di proprietà di Parte_1
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La originaria opposizione, proposta ex art. 22 legge n. 681/90 ed implicitamente ritenuta tempestiva in quanto proposta entro il termine legale di 30 giorni, era stata rigettata dal giudice di prime cure che aveva ritenuto corretta la procedura amministrativa osservata dalla Polizia
Municipale.
L'odierna appellante con un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario contestava la sentenza nella parte in cui il GdP aveva omesso di pronunciarsi in merito alle eccezioni originariamente sollevate con l'atto di opposizione.
Nonostante la fondatezza del motivo di impugnazione, difettando in sentenza argomentazioni atte a superare tutte le censure originariamente svolte, resta ferma la correttezza della decisione impugnata che va confermata ed integrata in punto di motivazione.
Invero, occorre premettere che:
- l'art. 200 del c.d.s. dispone che “fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”;
- ai sensi dell'art. 201 c.d.s. comma 1 bis, “fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1”, rientrando tra queste ipotesi la lett. G ter: -ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione, cui si equipara la violazione dell'obbligo di revisione periodica;
- il comma 1 ter dell'art. 201 c.d.s. aggiunge, all'uopo, “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.”
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Dall'esame della normativa vigente si ricava, pertanto, che, nell'ipotesi di rilevazione effettuata a mezzo di dispositivi elettronici (art. 201 cds. Comma 1 bis Lett. G ter), non sussiste l'onere di contestazione immediata, né risulta necessaria la indicazione di motivi atti a giustificare la contestazione differita. Ciò in quanto, l'onere di contestazione immediata è necessaria, ex art. 200 c.d.s., “fuori dei casi di cui all'art. 201 comma 1 bis”, e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata è richiesta, dal comma 1 ter dell'art. 201 c.d.s.
“nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis”.
Tale previsione normativa risulta ragionevole, in quanto le modalità di rilevazione della infrazione indicate dall'art. 201 comma 1 bis, rendono palesi le ragioni che hanno reso necessaria la contestazione differita.
In tale contesto, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la presenza o meno del conducente nelle vicinanze del mezzo non assume alcun rilievo in merito alla legittimità della contestazione differita.
D'altronde, nella ipotesi de qua, in cui la infrazione è consistita nella circolazione del veicolo in assenza della revisione periodica obbligatoria, la contestazione immediata non avrebbe inciso in alcun modo sull'esercizio del diritto di difesa, ben potendo il proprietario comprovare in un momento successivo di aver regolarmente adempiuto l'obbligo legale.
Né, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno appellante, dalla normativa esaminata emerge la necessità che nel verbale sia menzionata l'avvenuta rilevazione dell'infrazione mediante utilizzo del dispositivo denominato “street control”.
D'altronde, l'utilizzo di tale dispositivo al fine di verificare l'adempimento degli obblighi di revisione e assicurazione consiste nella mera memorizzazione, mediante riproduzione fotografica, delle targhe dei veicoli circolanti, sì da consentire agli agenti operatori di posticipare i dovuti controlli che vengono poi perfezionati mediante la consultazione degli archivi Ministeriali e l'invito rivolto al proprietario del veicolo di esibire la relativa documentazione, sì rimediando all'eventualità che gli archivi non siano aggiornati.
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Il dispositivo elettronico denominato “street control” costituisce, pertanto, un mero strumento di ausilio, rispetto ad un controllo di fatto eseguito dagli agenti di Polizia Municipale.
Per tale ragione, la contestata omessa omologazione dello strumento utilizzato, quand'anche effettiva, non assumerebbe alcuna rilevanza nel caso de quo.
Invero, il comma 1 quater dell'art. 201 c.d.s. dispone che “in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. (…)”, riproducendo il contenuto di quanto già evidenziato con il precedente comma 1 ter nella parte in cui dispone che “nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1- bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.”
Pertanto, la omologazione del dispositivo di rilevamento è ritenuta necessaria nelle ipotesi in cui l'accertamento sia interamente automatizzato, si pensi, ad esempio, al caso della rilevazione del superamento dei limiti di velocità, non occorrendo nelle ipotesi in cui intervenga un controllo contestuale o differito del personale di polizia stradale.
Nel caso di specie, alla rilevazione fotografica automatica sono seguiti ulteriori controlli ad opera degli agenti intervenuti che, mediante invito formale ai sensi dell'art. 180 cds, avevano chiesto alla stessa proprietaria del veicolo targato CS017FR, di esibire Parte_1
i documenti relativi alla revisione periodica del veicolo.
Risulta agli atti che in data 04/01/2017 la ricorrente aveva ottemperato all'invito e, recatasi presso gli uffici del comando di , aveva esibito la carta di circolazione del veicolo, sì CP_1
permettendo all'agente di Polizia Municipale, di accertare che la revisione, Persona_1
scaduta in data 30/09/2016, era stata rinnovata in data 01/12/2016, ed era, pertanto, scaduta alla pagina 7 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
data della rilevazione, effettuata il 23 novembre 2016 dagli agenti e mediante CP_2 CP_3
l'ausilio del dispositivo “street control”.
Tale circostanza, confermata dalla sottoscrizione apposta da al verbale Parte_1 redatto in sua presenza, non è stata in alcun modo contestata dall'originaria ricorrente, oggi parte appellante, che con la originaria opposizione si era limitata ad eccepire pretese irregolarità formali della procedura sanzionatoria.
Pertanto, comprovata la infrazione contestata e ritenuta la infondatezza delle censure sollevate in merito alla omessa contestazione immediata e all'eventuale difetto di omologazione del dispositivo, devesi rilevare che la procedura sanzionatoria, avviata dagli ispettori e CP_2 CP_3
in data 23/12/2016, era stata completata in data 04/01/2017 dall'agente , sì Persona_1 risultando il verbale correttamente sottoscritto da quest'ultimo, identificato con il numero di matricola 47.
§§§§§
Risulta parimenti infondata l'ultima censura sollevata, con cui la ricorrente, odierna appellante lamentava che il veicolo si trovava in sosta al momento della rilevazione, in quanto la circolazione stradale, richiesta per la irrogazione della sanzione amministrativa, come chiarito dalla Suprema Corte, contempla anche il momento della sosta del veicolo sulla pubblica via.
Secondo orientamento interpretativo consolidato, infatti, «il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente
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l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo» (Cass. Sez. U. 29/04/2015, n. 8620).
Con interpretazione coerente, la Suprema Corte è parimenti costante nell'affermare che 'ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico' (Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1996 n.1062).
Pertanto, tenuto conto della interpretazione in punto di circolazione operata in sede di legittimità, deve concludersi per la positiva rilevanza, ai fini della applicazione delle relative sanzioni, della mancata revisione di autoveicolo in sosta sulla pubblica via.
§§§§§
In ragione della infondatezza della opposizione originariamente proposta, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata, modificata solo motivazione, anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, che non ha costituito specifico motivo di impugnazione.
§§§§§
Per il presente giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della nota spese, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (pari ad euro 169,00, quale ammontare della sanzione amministrativa opposta), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata svolta attività riconducibile alla fase istruttoria), secondo i valori medi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater
d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2920/2018 R.G., così statuisce:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro CP_1
462,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater
d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_4
Catania, 26 aprile 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del Giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2920/2018 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosario NIGRO;
APPELLANTE
contro
(C.F. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanna MIANO;
APPELLATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 400/2017 del Giudice di Pace Parte_1
di Acireale, pubblicata in data 07 agosto 2017, con la quale era stata rigettata la opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di contestazione n. 152844 del 04.01.2017 e ritenuta la regolarità della procedura sanzionatoria della Polizia Municipale di , in quanto “il CP_1
Ministero dei Trasporti ha legittimato l'uso dello “Street Control”, prevedendo però che il TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rilevamento dell'infrazione sia illegittimo solo se il conducente si trova a bordo della vettura.
In tal caso l'infrazione deve essere contestata immediatamente. Nel caso in cui, invece, il conducente non sia a bordo, gli agenti accertatori, una volta visionati i fotogrammi, devono compilare la multa e farla recapitare a casa dell'intestatario del veicolo via posta”.
§§§§§
con un primo motivo di appello, contestava la sentenza nella parte in Parte_1 cui il GdP aveva sostenuto che il conducente dell'auto non fosse presente al momento della rilevazione della infrazione, pur difettando la prova che lo stesso non fosse alla guida dell'auto ovvero nelle immediate vicinanze.
Con un secondo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante lamentava che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi in merito alle eccezioni sollevate con la originaria opposizione, concernenti, nello specifico:
- il difetto di trasparenza della procedura amministrativa, non menzionando, il verbale impugnato, l'avvenuta rilevazione dell'infrazione con l'ausilio del dispositivo di “street control”;
- la omessa contestazione immediata della violazione da parte degli agenti accertatori;
- la omessa indicazione nel verbale di accertamento dei motivi che avrebbero impedito la contestazione immediata;
- il difetto di omologazione del dispositivo “Street control” utilizzato per l'accertamento, sì come riconosciuto dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota del 3/06/2016, prot. 3311, allegata al ricorso originario (all.5)
- la carenza di sottoscrizione dell'accertatore, stante la palese incongruenza tra la comunicazione ex art. 180 comma 8 cds, ove risultava che l'accertamento era stato condotto dagli isp. e , e il successivo verbale dal quale CP_2 Controparte_3 emergeva che l'accertamento era stato disposto dall'agente ; Persona_1
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- la violazione dell'art. 80 comma 14 c.d.s. nella parte in cui prescrive la sanzione amministrativa nel caso in cui il veicolo “circola” senza la revisione prescritta, non applicabile alla ipotesi in cui il veicolo sia in sosta.
Secondo la difesa dell'appellante, pertanto, il non aveva Controparte_1
rispettato il dovere di contestazione immediata della sanzione, né tantomeno aveva indicato e comprovato le circostanze atte a giustificarne il differimento, in quanto le foto prodotte nel giudizio di primo grado non erano idonee ad attestare l'assenza del conducente/proprietario al momento del dedotto accertamento.
Parte appellante, pertanto, domandava la riforma integrale della sentenza impugnata con annullamento del verbale n. 152844 del 04/01/2017 contestato e vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
§§§§§
Il , costituitosi in giudizio, contestava i motivi di impugnazione, Controparte_1
chiedendone il rigetto, e sosteneva che:
- la assenza del conducente dell'autoveicolo sanzionato, risultando dal verbale di accertamento, che costituisce atto pubblico, avrebbe dovuto contestarsi mediante querela di falso;
- la procedura di accertamento della infrazione contestata per mezzo della tecnologia
“Street Control” devesi ritenere dotata di intrinseche caratteristiche di trasparenza atte a tutelare l'utente della strada, in quanto il proprietario del veicolo viene invitato ad esibire il certificato di assicurazione o la carta di circolazione attestante l'avvenuta revisione, in un momento anteriore rispetto alla redazione del verbale;
- nel caso di specie, la contestazione, disposta con il verbale del 04 gennaio 2017, era conseguita alla esibizione della carta di circolazione da parte del ricorrente da cui si pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ricavava che la revisione era stata rinnovata in data successiva alla rilevazione del 23 dicembre 2016;
- il difetto di omologazione del dispositivo avrebbe assunto rilievo nell'ipotesi in cui il controllo fosse consistito esclusivamente nella rilevazione tecnologica automatizzata, risultando inconferente nel caso di specie, ove era stato integrato dall'ulteriore ricerca negli archivi del Ministero e dall'invito del ricorrente a presentarsi al Comando per esibire la documentazione attestante l'avvenuta revisione;
- il verbale era stato regolarmente redatto e sottoscritto da , a fronte della Persona_1
precedente rilevazione in loco effettuata dagli agenti e Tes_1 CP_2 [...]
CP_3
- la sosta sulla pubblica via del veicolo rappresenterebbe una fase della circolazione stradale che legittima la irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 80 cds, che presuppone la circolazione del veicolo non sottoposto a revisione periodica.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria;
indi precisate le conclusioni con note ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 13 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta mediante atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 16 febbraio 2018, posto che la sentenza del giudice di pace, mai notificata, era stata depositata in data 07 agosto 2017.
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto la opposizione al verbale n. 152844 del 04.01.2017 con cui era stata contestata la infrazione di cui all'art. 80 cds per l'omessa revisione del veicolo targato CS017FR di proprietà di Parte_1
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La originaria opposizione, proposta ex art. 22 legge n. 681/90 ed implicitamente ritenuta tempestiva in quanto proposta entro il termine legale di 30 giorni, era stata rigettata dal giudice di prime cure che aveva ritenuto corretta la procedura amministrativa osservata dalla Polizia
Municipale.
L'odierna appellante con un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario contestava la sentenza nella parte in cui il GdP aveva omesso di pronunciarsi in merito alle eccezioni originariamente sollevate con l'atto di opposizione.
Nonostante la fondatezza del motivo di impugnazione, difettando in sentenza argomentazioni atte a superare tutte le censure originariamente svolte, resta ferma la correttezza della decisione impugnata che va confermata ed integrata in punto di motivazione.
Invero, occorre premettere che:
- l'art. 200 del c.d.s. dispone che “fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”;
- ai sensi dell'art. 201 c.d.s. comma 1 bis, “fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1”, rientrando tra queste ipotesi la lett. G ter: -ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione, cui si equipara la violazione dell'obbligo di revisione periodica;
- il comma 1 ter dell'art. 201 c.d.s. aggiunge, all'uopo, “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.”
pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Dall'esame della normativa vigente si ricava, pertanto, che, nell'ipotesi di rilevazione effettuata a mezzo di dispositivi elettronici (art. 201 cds. Comma 1 bis Lett. G ter), non sussiste l'onere di contestazione immediata, né risulta necessaria la indicazione di motivi atti a giustificare la contestazione differita. Ciò in quanto, l'onere di contestazione immediata è necessaria, ex art. 200 c.d.s., “fuori dei casi di cui all'art. 201 comma 1 bis”, e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata è richiesta, dal comma 1 ter dell'art. 201 c.d.s.
“nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis”.
Tale previsione normativa risulta ragionevole, in quanto le modalità di rilevazione della infrazione indicate dall'art. 201 comma 1 bis, rendono palesi le ragioni che hanno reso necessaria la contestazione differita.
In tale contesto, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la presenza o meno del conducente nelle vicinanze del mezzo non assume alcun rilievo in merito alla legittimità della contestazione differita.
D'altronde, nella ipotesi de qua, in cui la infrazione è consistita nella circolazione del veicolo in assenza della revisione periodica obbligatoria, la contestazione immediata non avrebbe inciso in alcun modo sull'esercizio del diritto di difesa, ben potendo il proprietario comprovare in un momento successivo di aver regolarmente adempiuto l'obbligo legale.
Né, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno appellante, dalla normativa esaminata emerge la necessità che nel verbale sia menzionata l'avvenuta rilevazione dell'infrazione mediante utilizzo del dispositivo denominato “street control”.
D'altronde, l'utilizzo di tale dispositivo al fine di verificare l'adempimento degli obblighi di revisione e assicurazione consiste nella mera memorizzazione, mediante riproduzione fotografica, delle targhe dei veicoli circolanti, sì da consentire agli agenti operatori di posticipare i dovuti controlli che vengono poi perfezionati mediante la consultazione degli archivi Ministeriali e l'invito rivolto al proprietario del veicolo di esibire la relativa documentazione, sì rimediando all'eventualità che gli archivi non siano aggiornati.
pagina 6 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Il dispositivo elettronico denominato “street control” costituisce, pertanto, un mero strumento di ausilio, rispetto ad un controllo di fatto eseguito dagli agenti di Polizia Municipale.
Per tale ragione, la contestata omessa omologazione dello strumento utilizzato, quand'anche effettiva, non assumerebbe alcuna rilevanza nel caso de quo.
Invero, il comma 1 quater dell'art. 201 c.d.s. dispone che “in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. (…)”, riproducendo il contenuto di quanto già evidenziato con il precedente comma 1 ter nella parte in cui dispone che “nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1- bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.”
Pertanto, la omologazione del dispositivo di rilevamento è ritenuta necessaria nelle ipotesi in cui l'accertamento sia interamente automatizzato, si pensi, ad esempio, al caso della rilevazione del superamento dei limiti di velocità, non occorrendo nelle ipotesi in cui intervenga un controllo contestuale o differito del personale di polizia stradale.
Nel caso di specie, alla rilevazione fotografica automatica sono seguiti ulteriori controlli ad opera degli agenti intervenuti che, mediante invito formale ai sensi dell'art. 180 cds, avevano chiesto alla stessa proprietaria del veicolo targato CS017FR, di esibire Parte_1
i documenti relativi alla revisione periodica del veicolo.
Risulta agli atti che in data 04/01/2017 la ricorrente aveva ottemperato all'invito e, recatasi presso gli uffici del comando di , aveva esibito la carta di circolazione del veicolo, sì CP_1
permettendo all'agente di Polizia Municipale, di accertare che la revisione, Persona_1
scaduta in data 30/09/2016, era stata rinnovata in data 01/12/2016, ed era, pertanto, scaduta alla pagina 7 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
data della rilevazione, effettuata il 23 novembre 2016 dagli agenti e mediante CP_2 CP_3
l'ausilio del dispositivo “street control”.
Tale circostanza, confermata dalla sottoscrizione apposta da al verbale Parte_1 redatto in sua presenza, non è stata in alcun modo contestata dall'originaria ricorrente, oggi parte appellante, che con la originaria opposizione si era limitata ad eccepire pretese irregolarità formali della procedura sanzionatoria.
Pertanto, comprovata la infrazione contestata e ritenuta la infondatezza delle censure sollevate in merito alla omessa contestazione immediata e all'eventuale difetto di omologazione del dispositivo, devesi rilevare che la procedura sanzionatoria, avviata dagli ispettori e CP_2 CP_3
in data 23/12/2016, era stata completata in data 04/01/2017 dall'agente , sì Persona_1 risultando il verbale correttamente sottoscritto da quest'ultimo, identificato con il numero di matricola 47.
§§§§§
Risulta parimenti infondata l'ultima censura sollevata, con cui la ricorrente, odierna appellante lamentava che il veicolo si trovava in sosta al momento della rilevazione, in quanto la circolazione stradale, richiesta per la irrogazione della sanzione amministrativa, come chiarito dalla Suprema Corte, contempla anche il momento della sosta del veicolo sulla pubblica via.
Secondo orientamento interpretativo consolidato, infatti, «il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente
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l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo» (Cass. Sez. U. 29/04/2015, n. 8620).
Con interpretazione coerente, la Suprema Corte è parimenti costante nell'affermare che 'ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico' (Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1996 n.1062).
Pertanto, tenuto conto della interpretazione in punto di circolazione operata in sede di legittimità, deve concludersi per la positiva rilevanza, ai fini della applicazione delle relative sanzioni, della mancata revisione di autoveicolo in sosta sulla pubblica via.
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In ragione della infondatezza della opposizione originariamente proposta, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata, modificata solo motivazione, anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, che non ha costituito specifico motivo di impugnazione.
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Per il presente giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della nota spese, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (pari ad euro 169,00, quale ammontare della sanzione amministrativa opposta), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata svolta attività riconducibile alla fase istruttoria), secondo i valori medi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater
d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2920/2018 R.G., così statuisce:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro CP_1
462,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater
d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_4
Catania, 26 aprile 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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