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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.6086 /2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
DOTT.SSA ALESSANDRA TABARRO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA SCOGNAMIGLIO GIUDICE
DOTT.SSA CRISTIANA SATTA GIUDICE REL.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5611 /2024 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
e , rappr. e dif. Parte_1 Parte_2 dall'avv. VERDE GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'Antimo (NA) alla via Fiorelli, 17 ;
- ricorrenti -
NEI CONFRONTI DI nata a [...] il [...], ( Controparte_1
; C.F._1
-interdicenda –
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord. interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dei ricorrenti ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare l'interdizione richiesta.
Il P.M. ha formulato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole in data 23.7.25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.7.2025 i ricorrenti, in qualità di genitori dell'interdicenda, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare l'interdizione di , nata a [...] il [...], ( Controparte_1
. C.F._1
Esponevano che quest'ultima versava in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da paralisi celebrale infantile, con ritardo-mentale grave (anamnesi effettuata al momento della nascita come si evince dalla relazione medica del 18.11.2006 e dalla diagnosi confermata nel 2009 e nel 2010: Paralisi cerebrale infantile di tipo spastico bilaterale…si associa ipoacusia neurosensoriale e disturbo neurovisivo). Patologie accertate anche dalla commissione invalidità INPS.
Deducevano che in ragione della dedotta infermità non è in CP_1 grado di manifestare compiutamente la propria volontà e di provvedere ai propri interessi, nè di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e tantomeno di provvedere ai suoi interessi patrimoniali.
Il giudice delegato disponeva la notifica ai parenti ed affini dell'interdicenda ed al PM.
Si procedeva quindi, dinnanzi al GI., all'esame dell'interdicenda.
All'udienza del 18.7.25, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di interdizione è infondata e deve essere rigettata.
In data 15.1.2025, è stato effettuato dal giudice istruttore l'esame dell'interdicenda.
L'interdicenda non è riuscita ad instaurare un dialogo, limitandosi ad affermare di chiamarsi ed emettendo dei suoni non Pt_3 comprensibili in risposta ad alcune domande del giudice istruttore.
2 I ricorrenti, ascoltati dal giudice istruttore, hanno riferito che la figlia
è in quelle condizioni fin dalla nascita avvenuta prematuramente a soli 6 mesi e con diagnosi di idrocefalia post emorragica. Hanno dichiarato che gode di una pensione per ciechi parziali e dell'indennità di accompagnamento;
vive con i genitori ricorrenti ed un fratello di anni 12 e che non riesce a compiere in autonomia alcun atto della vita quotidiana.
Alla luce della documentazione medica in atti e delle dichiarazioni dei ricorrenti non vi è dubbio che la non sia in grado di Parte_1 attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del patrimonio.
Tuttavia, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, l'interdicenda possa essere adeguatamente tutelata attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno prevista dagli artt. 404 e ss c.c., non apparendo necessaria la pronuncia di interdizione.
Appare opportuno, preliminarmente, sottolineare che l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno non ha comportato l'abolizione delle tradizionali forme di incapacità legale, pur avendo al contempo apportato significative modifiche (artt. 414 e
427 c.c.) con riferimento ai presupposti ed effetti dei provvedimenti ablativi della capacità di agire, allo scopo di adeguare detti istituti alla finalità proclamata dell'art. 1 della legge 9.1.04 n. 6, a tenore del quale la tutela delle persone in tutto o in parte prive di autonomia deve avvenire “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.
Orbene, senza volere ripercorrere il complesso dibattito che per lungo tempo ha accompagnato i giuristi nell'affrontare la tematica in esame, da tempo era avvertita l'esigenza di rivedere la disciplina prevista dal codice civile in materia, stante l'esistenza di differenti e varie situazioni giuridiche in cui si può trovare un soggetto infermo.
D'altro canto, in altri ordinamenti giuridici europei la riforma della materia è stata affrontata sin dagli anni sessanta, nell'intento di
3 predisporre un sistema di protezione che fosse, come è stato detto, a
“misura” del soggetto da tutelare, non potendo l'incapacità essere racchiusa in rigidi schemi, avendo cura di salvaguardare la cura della persona, la sua dignità ed il suo sviluppo. L'intenzione del legislatore, dunque, come è stato osservato, è stata quella di prevedere uno strumento flessibile, che potesse “far fronte alla varietà di situazioni di debolezza e di fragilità”, con riguardo sia alla cura della persona che del patrimonio del soggetto debole.
Il nuovo istituto, quindi, contempla le più diverse forme di “disagio” in cui può venire a trovarsi un soggetto, giacché riferito all'infermità in generale (e quindi ad esempio alla senilità, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, alla cecità, al sordomutismo) oltre che alla menomazione fisica e\o psichica, che tuttavia non ha rilevanza di per se stessa, ma solo nel caso in cui si traduca nell'inidoneità per il soggetto di tutelare i propri interessi e sempre che ciò sia effettivamente necessario per la salvaguardia dello stesso.
In tale contesto è mutato in particolare lo stesso concetto di infermità mentale, non più sorretto da una “logica cautelativa”, avente lo scopo di salvaguardare il patrimonio della famiglia dell'infermo e la tutela dei terzi nella circolazione dei beni, ma tendente a promuovere misure di sostegno ed assistenza dello stesso, valorizzando la residua capacità in esso esistente, come da tempo aveva sollecitato la dottrina più autorevole, che aveva posto in luce la non rispondenza degli istituti dell'interdizione ed inabilitazione alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405 n. 3 e n. 4 e 409 c.c., laddove non indicherebbero “chiari criteri selettivi per distinguere l'istituto dell'amministrazione di sostegno da quelli preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione”, ritenendo che “soltanto se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace
4 siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (cfr. Corte Cost.
9.12.05 n. 440; cfr. anche le numerose pronunce di merito anteriori a detta sentenza e conformi a tali principi, come T. Messina 14.9.04, in Dir. Fam. 05, 129; T. Bari
15.6.04, in Giur. Merito 04, 1942).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha poi precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”, precisando che la distinzione fra gli istituti preesistenti e l'amministrazione di sostegno vada effettuata “non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale”, con la conseguenza che
“ciò induce a non escludere che, in linea generale in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello dell'interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (cfr. Cass. 12.6.06 n. 13584 e Cass.
29.11.06 n. 23536;).
Più di recente, la Cassazione ha ribadito tali principi, sottolineando che “..rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di
5 impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 comma 5, n. 3 e 4 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. 22.4.09 n. 9628; cfr. anche Cass. n.
4866\10;).
Tanto premesso, sulla scorta dei principi esposti ed in particolare del carattere residuale dell'istituto dell'interdizione, la scelta della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno appare idonea a salvaguardare la essendo uno strumento di sostegno Parte_1 che tiene debitamente conto delle effettive e concrete necessità della beneficiaria sia sotto il profilo di cura della persona che di amministrazione del patrimonio.
La resistente, infatti, nonostante la patologia dalla quale è affetta, può contare sulla quotidiana e costante assistenza dei familiari.
Le considerazioni su delineate, unitamente alla consistenza del patrimonio di cui la stessa risulta essere titolare (rappresentato dalla pensione ed indennità di accompagnamento), consentono di ritenere adeguata al caso di specie la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno.
Pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.c. 3° comma, il presente procedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 rigetta la domanda di interdizione di , nata a Controparte_1
Napoli il 30.04.2006 ( ; C.F._1 provvede come da separata ordinanza in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio a beneficio di CP_1
;
[...] dispone la trasmissione di copia degli atti al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale;
nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 16.9.25
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Cristiana Satta Dr.ssa Alessandra Tabarro
-
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
DOTT.SSA ALESSANDRA TABARRO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA SCOGNAMIGLIO GIUDICE
DOTT.SSA CRISTIANA SATTA GIUDICE REL.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5611 /2024 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
e , rappr. e dif. Parte_1 Parte_2 dall'avv. VERDE GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'Antimo (NA) alla via Fiorelli, 17 ;
- ricorrenti -
NEI CONFRONTI DI nata a [...] il [...], ( Controparte_1
; C.F._1
-interdicenda –
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord. interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dei ricorrenti ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare l'interdizione richiesta.
Il P.M. ha formulato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole in data 23.7.25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.7.2025 i ricorrenti, in qualità di genitori dell'interdicenda, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare l'interdizione di , nata a [...] il [...], ( Controparte_1
. C.F._1
Esponevano che quest'ultima versava in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da paralisi celebrale infantile, con ritardo-mentale grave (anamnesi effettuata al momento della nascita come si evince dalla relazione medica del 18.11.2006 e dalla diagnosi confermata nel 2009 e nel 2010: Paralisi cerebrale infantile di tipo spastico bilaterale…si associa ipoacusia neurosensoriale e disturbo neurovisivo). Patologie accertate anche dalla commissione invalidità INPS.
Deducevano che in ragione della dedotta infermità non è in CP_1 grado di manifestare compiutamente la propria volontà e di provvedere ai propri interessi, nè di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e tantomeno di provvedere ai suoi interessi patrimoniali.
Il giudice delegato disponeva la notifica ai parenti ed affini dell'interdicenda ed al PM.
Si procedeva quindi, dinnanzi al GI., all'esame dell'interdicenda.
All'udienza del 18.7.25, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di interdizione è infondata e deve essere rigettata.
In data 15.1.2025, è stato effettuato dal giudice istruttore l'esame dell'interdicenda.
L'interdicenda non è riuscita ad instaurare un dialogo, limitandosi ad affermare di chiamarsi ed emettendo dei suoni non Pt_3 comprensibili in risposta ad alcune domande del giudice istruttore.
2 I ricorrenti, ascoltati dal giudice istruttore, hanno riferito che la figlia
è in quelle condizioni fin dalla nascita avvenuta prematuramente a soli 6 mesi e con diagnosi di idrocefalia post emorragica. Hanno dichiarato che gode di una pensione per ciechi parziali e dell'indennità di accompagnamento;
vive con i genitori ricorrenti ed un fratello di anni 12 e che non riesce a compiere in autonomia alcun atto della vita quotidiana.
Alla luce della documentazione medica in atti e delle dichiarazioni dei ricorrenti non vi è dubbio che la non sia in grado di Parte_1 attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del patrimonio.
Tuttavia, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, l'interdicenda possa essere adeguatamente tutelata attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno prevista dagli artt. 404 e ss c.c., non apparendo necessaria la pronuncia di interdizione.
Appare opportuno, preliminarmente, sottolineare che l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno non ha comportato l'abolizione delle tradizionali forme di incapacità legale, pur avendo al contempo apportato significative modifiche (artt. 414 e
427 c.c.) con riferimento ai presupposti ed effetti dei provvedimenti ablativi della capacità di agire, allo scopo di adeguare detti istituti alla finalità proclamata dell'art. 1 della legge 9.1.04 n. 6, a tenore del quale la tutela delle persone in tutto o in parte prive di autonomia deve avvenire “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.
Orbene, senza volere ripercorrere il complesso dibattito che per lungo tempo ha accompagnato i giuristi nell'affrontare la tematica in esame, da tempo era avvertita l'esigenza di rivedere la disciplina prevista dal codice civile in materia, stante l'esistenza di differenti e varie situazioni giuridiche in cui si può trovare un soggetto infermo.
D'altro canto, in altri ordinamenti giuridici europei la riforma della materia è stata affrontata sin dagli anni sessanta, nell'intento di
3 predisporre un sistema di protezione che fosse, come è stato detto, a
“misura” del soggetto da tutelare, non potendo l'incapacità essere racchiusa in rigidi schemi, avendo cura di salvaguardare la cura della persona, la sua dignità ed il suo sviluppo. L'intenzione del legislatore, dunque, come è stato osservato, è stata quella di prevedere uno strumento flessibile, che potesse “far fronte alla varietà di situazioni di debolezza e di fragilità”, con riguardo sia alla cura della persona che del patrimonio del soggetto debole.
Il nuovo istituto, quindi, contempla le più diverse forme di “disagio” in cui può venire a trovarsi un soggetto, giacché riferito all'infermità in generale (e quindi ad esempio alla senilità, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, alla cecità, al sordomutismo) oltre che alla menomazione fisica e\o psichica, che tuttavia non ha rilevanza di per se stessa, ma solo nel caso in cui si traduca nell'inidoneità per il soggetto di tutelare i propri interessi e sempre che ciò sia effettivamente necessario per la salvaguardia dello stesso.
In tale contesto è mutato in particolare lo stesso concetto di infermità mentale, non più sorretto da una “logica cautelativa”, avente lo scopo di salvaguardare il patrimonio della famiglia dell'infermo e la tutela dei terzi nella circolazione dei beni, ma tendente a promuovere misure di sostegno ed assistenza dello stesso, valorizzando la residua capacità in esso esistente, come da tempo aveva sollecitato la dottrina più autorevole, che aveva posto in luce la non rispondenza degli istituti dell'interdizione ed inabilitazione alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405 n. 3 e n. 4 e 409 c.c., laddove non indicherebbero “chiari criteri selettivi per distinguere l'istituto dell'amministrazione di sostegno da quelli preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione”, ritenendo che “soltanto se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace
4 siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (cfr. Corte Cost.
9.12.05 n. 440; cfr. anche le numerose pronunce di merito anteriori a detta sentenza e conformi a tali principi, come T. Messina 14.9.04, in Dir. Fam. 05, 129; T. Bari
15.6.04, in Giur. Merito 04, 1942).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha poi precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”, precisando che la distinzione fra gli istituti preesistenti e l'amministrazione di sostegno vada effettuata “non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale”, con la conseguenza che
“ciò induce a non escludere che, in linea generale in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello dell'interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (cfr. Cass. 12.6.06 n. 13584 e Cass.
29.11.06 n. 23536;).
Più di recente, la Cassazione ha ribadito tali principi, sottolineando che “..rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di
5 impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 comma 5, n. 3 e 4 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. 22.4.09 n. 9628; cfr. anche Cass. n.
4866\10;).
Tanto premesso, sulla scorta dei principi esposti ed in particolare del carattere residuale dell'istituto dell'interdizione, la scelta della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno appare idonea a salvaguardare la essendo uno strumento di sostegno Parte_1 che tiene debitamente conto delle effettive e concrete necessità della beneficiaria sia sotto il profilo di cura della persona che di amministrazione del patrimonio.
La resistente, infatti, nonostante la patologia dalla quale è affetta, può contare sulla quotidiana e costante assistenza dei familiari.
Le considerazioni su delineate, unitamente alla consistenza del patrimonio di cui la stessa risulta essere titolare (rappresentato dalla pensione ed indennità di accompagnamento), consentono di ritenere adeguata al caso di specie la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno.
Pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.c. 3° comma, il presente procedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 rigetta la domanda di interdizione di , nata a Controparte_1
Napoli il 30.04.2006 ( ; C.F._1 provvede come da separata ordinanza in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio a beneficio di CP_1
;
[...] dispone la trasmissione di copia degli atti al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale;
nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 16.9.25
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Cristiana Satta Dr.ssa Alessandra Tabarro
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