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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4267/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TASSINARI ENRICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TASSINARI ENRICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARENA LUIGI Controparte_1 C.F._2 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI 73 FOGGIA presso il difensore avv. ARENA LUIGI MASSIMILIANO
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 31.03.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Foggia, in data 08.08.2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al N. 201 parte 2 serie A - anno 2022; rilevato, altresì, che dalla loro unione non nascevano figli;
vista la separazione consensuale avvenuta mediante la procedura di negoziazione assistita, munita di nulla osta della Procura della Repubblica di Bologna in data 25.07.2024 e ritualmente trasmessa allo Stato civile;
pagina 1 di 2 visto l'accordo per la composizione della controversia, depositato in data 26.06.2025, di cui si dava atto nelle more della prima udienza (01.07.2025) del presente procedimento;
rilevato che le parti dichiarano reciprocamente di avere già definito ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale dipendente e/o indipendente dal matrimonio anche tenendo conto dei ruoli endo – familiari, di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di assegni patrimoniali nei loro reciproci rapporti, e/o contributi economici in ogni sua forma o misura, essendo economicamente autosufficienti, autonomi e potendo contare su adeguate entrate da lavoro personali, dunque, di non avere più alcuna pretesa da avanzare l'un l'altro; rilevato che le parti, come da accordi condivisi siglati in data 18.06.2024, all'indomani della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non si oppongono ad addivenire congiuntamente all'annullamento religioso del vincolo matrimoniale;
rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del 01.07.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Tribunale senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
P.Q.M
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...] in data [...]) Controparte_1
e
(nato a [...] il [...]) Parte_1 Unitisi in matrimonio concordatario a Foggia, in data 08.08.2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al N. 201 parte 2 serie A - anno 2022; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trentola - Ducenta di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4267/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TASSINARI ENRICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TASSINARI ENRICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARENA LUIGI Controparte_1 C.F._2 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI 73 FOGGIA presso il difensore avv. ARENA LUIGI MASSIMILIANO
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 31.03.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Foggia, in data 08.08.2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al N. 201 parte 2 serie A - anno 2022; rilevato, altresì, che dalla loro unione non nascevano figli;
vista la separazione consensuale avvenuta mediante la procedura di negoziazione assistita, munita di nulla osta della Procura della Repubblica di Bologna in data 25.07.2024 e ritualmente trasmessa allo Stato civile;
pagina 1 di 2 visto l'accordo per la composizione della controversia, depositato in data 26.06.2025, di cui si dava atto nelle more della prima udienza (01.07.2025) del presente procedimento;
rilevato che le parti dichiarano reciprocamente di avere già definito ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale dipendente e/o indipendente dal matrimonio anche tenendo conto dei ruoli endo – familiari, di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di assegni patrimoniali nei loro reciproci rapporti, e/o contributi economici in ogni sua forma o misura, essendo economicamente autosufficienti, autonomi e potendo contare su adeguate entrate da lavoro personali, dunque, di non avere più alcuna pretesa da avanzare l'un l'altro; rilevato che le parti, come da accordi condivisi siglati in data 18.06.2024, all'indomani della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non si oppongono ad addivenire congiuntamente all'annullamento religioso del vincolo matrimoniale;
rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del 01.07.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Tribunale senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
P.Q.M
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...] in data [...]) Controparte_1
e
(nato a [...] il [...]) Parte_1 Unitisi in matrimonio concordatario a Foggia, in data 08.08.2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al N. 201 parte 2 serie A - anno 2022; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trentola - Ducenta di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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