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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 7929/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/10/2025 e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. MIELE CRISTINA presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso. Il
Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2023 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio il
13/01/2018 in AL (Ce); - che dallo stesso è nata una figlia (13/09/2018); - che, essendo Per_1 divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 05/03/2024, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
All'esito, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Pronunciata sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio. 2
Ciò posto, tenuto conto che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
la domanda di divorzio sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 05/03/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice delegato in pari data;
rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:
1.Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di AL;
2.confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di AL in Via Mastrantuono n. 28 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi Parte_3 stabilmente convivente e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
A. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
B. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna;
Per_1
C. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
C/a) a week and alterni dalle 18.00 del venerdì e fino alla domenica alle ore 18.30, quando la riporterà presso la dimora materna;
C/b) i compleanni e gli onomastici dei bambini verranno festeggiati ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, i figli trascorreranno con il padre le giornate del 19 marzo, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, così come la madre trascorrerà con i figli minori le analoghe ricorrenze che la riguardano (Festa della Mamma, compleanno e onomastico); 3
C/c) relativamente alle festività natalizie, verranno festeggiate in modo alternato e cioè, 24-25- 26 con un genitore e 31-1
e 6 con l'altro, così come pure le festività pasquali, domenica con un genitore e lunedì con l'altro, il tutto ad anni alterni;
C/d) per ciò che riguarda le vacanze estive, il padre e la piccola hanno il reciproco diritto di trascorrerle insieme. Ciò potrà avvenire nei primi o nei successivi 15 giorni del mese di agosto ad anni alterni, con l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare e entro il 15 maggio il luogo prescelto ogni anno.
6. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive e straordinarie nei confronti della figlia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e preventivamente concordate. Si specifica che per spese scolastiche si intende anche: iscrizione scolastica, eventuale mezzo di trasporto (pulmino), spesa iniziale per la scuola (libri, quaderni e quanto altro necessario), viaggi organizzati, ecc. Per spese sportive: eventuali quote iscrizioni e/o associative a sport scelti dai genitori su espressa volontà della figlia. Resta inteso che, a fronte del pagamento delle spese elencate, le stesse dovranno essere documentate con scontrini e/o fatture;
8. L'assegno unico e universale per la figlia dovrà, invece, essere ripartito al 50% tra i coniugi i quali si impegnano a collaborare tra loro per la presentazione/gestione della domanda e la liquidazione degli importi dovuti ed in virtù dell'accordo raggiunto, nel caso in cui uno solo dei genitori dovesse eventualmente risultare percettore dell'intero importo, lo stesso si obbliga ed impegna a corrispondere mensilmente all'altro genitore la metà dell'importo ricevuto, ivi compresi eventuali arretrati già integralmente percepiti;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché con la sottoscrizione della presente espressamente acconsentono al rilascio del passaporto per la minore ciò anche ai fini del rinnovo Persona_2 del documento d'identità ai fini della validità per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (Ce) il 13/01/2018 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (Ce) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 4
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 7929/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/10/2025 e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. MIELE CRISTINA presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso. Il
Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2023 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio il
13/01/2018 in AL (Ce); - che dallo stesso è nata una figlia (13/09/2018); - che, essendo Per_1 divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 05/03/2024, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
All'esito, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Pronunciata sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio. 2
Ciò posto, tenuto conto che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
la domanda di divorzio sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 05/03/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice delegato in pari data;
rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:
1.Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di AL;
2.confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di AL in Via Mastrantuono n. 28 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi Parte_3 stabilmente convivente e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
A. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
B. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna;
Per_1
C. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
C/a) a week and alterni dalle 18.00 del venerdì e fino alla domenica alle ore 18.30, quando la riporterà presso la dimora materna;
C/b) i compleanni e gli onomastici dei bambini verranno festeggiati ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, i figli trascorreranno con il padre le giornate del 19 marzo, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, così come la madre trascorrerà con i figli minori le analoghe ricorrenze che la riguardano (Festa della Mamma, compleanno e onomastico); 3
C/c) relativamente alle festività natalizie, verranno festeggiate in modo alternato e cioè, 24-25- 26 con un genitore e 31-1
e 6 con l'altro, così come pure le festività pasquali, domenica con un genitore e lunedì con l'altro, il tutto ad anni alterni;
C/d) per ciò che riguarda le vacanze estive, il padre e la piccola hanno il reciproco diritto di trascorrerle insieme. Ciò potrà avvenire nei primi o nei successivi 15 giorni del mese di agosto ad anni alterni, con l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare e entro il 15 maggio il luogo prescelto ogni anno.
6. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive e straordinarie nei confronti della figlia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e preventivamente concordate. Si specifica che per spese scolastiche si intende anche: iscrizione scolastica, eventuale mezzo di trasporto (pulmino), spesa iniziale per la scuola (libri, quaderni e quanto altro necessario), viaggi organizzati, ecc. Per spese sportive: eventuali quote iscrizioni e/o associative a sport scelti dai genitori su espressa volontà della figlia. Resta inteso che, a fronte del pagamento delle spese elencate, le stesse dovranno essere documentate con scontrini e/o fatture;
8. L'assegno unico e universale per la figlia dovrà, invece, essere ripartito al 50% tra i coniugi i quali si impegnano a collaborare tra loro per la presentazione/gestione della domanda e la liquidazione degli importi dovuti ed in virtù dell'accordo raggiunto, nel caso in cui uno solo dei genitori dovesse eventualmente risultare percettore dell'intero importo, lo stesso si obbliga ed impegna a corrispondere mensilmente all'altro genitore la metà dell'importo ricevuto, ivi compresi eventuali arretrati già integralmente percepiti;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché con la sottoscrizione della presente espressamente acconsentono al rilascio del passaporto per la minore ciò anche ai fini del rinnovo Persona_2 del documento d'identità ai fini della validità per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (Ce) il 13/01/2018 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (Ce) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 4
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese