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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 12666 dell'anno 2024 del Registro
Generale Affari Contenziosi
TRA
, in proprio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo Ministro “pro tempore”, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTE
--------------------------
All' udienza del 24 febbraio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 1° dicembre 2024, l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione, ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, avverso il decreto numero
2832/24 depositato il 31 ottobre 2024, con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di liquidazione del compenso per l'attività professionale espletata, nell'ambito del procedimento di sorveglianza n. 2022/3344 SU, in favore di Parigi Danilo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato Fissata la comparizione delle parti e instaurato il contradditorio, il resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1
con ogni conseguenza di legge.
Tanto premesso, occorre preliminarmente illustrare i riferimenti normativi nel quale il presente ricorso va inquadrato e le norme in forza delle quali lo stesso deve essere deciso.
L'art. 84 D.P.R. n.115/2002 prevede che, avverso il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è possibile proporre opposizione ex art. 170 D.P.R. cit.
Di recente la Suprema Corte ha precisato (Cass. 29/4/2024, n. 11431) che il rimedio ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 è l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio in questione.
A sua volta l'art. 170 sopra richiamato chiarisce che l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 84 DPR n. 115/20202 è disciplinata dall'art. 15 D.Lgs
n.150/2011.
Tale norma, di recente in parte modificata dall'art. 15 comma 3 lett. f) punti 1 e
2 D.Lgs. n. 149/2022, prevede infine: che le controversie ex art. 170 DPR
n.115/2002 sono, salvo eccezioni, regolate dal rito semplificato di cognizione
(comma 1); che il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 2); che il giudizio si conclude con sentenza non impugnabile (comma 3).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, lo scrivente conosce l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 3/9/2009 n.
19161, conforme Cass. civ. ord. 12/7/2012 n. 11818), secondo cui i ricorsi in opposizione come quello in esame avverso i provvedimenti in materia di onorari e spese emessi nei procedimenti celebratisi dinanzi ai tribunali di sorveglianza dovrebbero essere proposti dinanzi al “presidente del tribunale ordinario della stessa sede”, ma ritiene che detto orientamento non possa essere condiviso.
Al netto del rilievo che tale principio risulta essere stato affermato, nel testo dei provvedimenti sopra richiamati, come un “obiter dictum”, va evidenziato come la competenza del presidente del tribunale ordinario “in subiecta materia”
sarebbe stata ravvisata sul presupposto che il tribunale di sorveglianza svolgerebbe soltanto funzioni penali e che i ricorsi in oggetto dovrebbero necessariamente essere esaminati e decisi da un giudice civile (detti giudizi, poi, non avrebbero natura di impugnazione, ma costituirebbero un autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto la spettanza e la liquidazione delle spese).
Senonchè, anche volendo condividere tale assunto, non può omettersi dal rilevare come non il solo presidente del tribunale ordinario, ma anche quello della corte di appello avrebbe competenza civile.
La natura di ufficio giurisdizionale distrettuale del tribunale di sorveglianza dovrebbe indurre, più logicamente, anche a voler seguire il ragionamento della
Suprema Corte, ad individuare nel presidente della corte di appello, e non in quello del tribunale, l'organo competente a trattare e decidere i ricorsi in questione, dovendosi categoricamente escludere, sulla base delle norme dell'ordinamento giudiziario vigente, che il presidente del tribunale ordinario possa essere ritenuto “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che la istituzione del tribunale di sorveglianza, costituito ai sensi dell'art. 70 bis l. n. 345 del 1975, ha implicitamente abrogato, per evidente incompatibilità, ex art. 89 legge cit., tutte le norme dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. n.12/1941), che attribuivano la competenza in materia di sorveglianza al tribunale ordinario.
La questione di competenza è stata legittimamente rilevata d'ufficio non essendovi, per granitica giurisprudenza (per tutte: Cass. n. 10353/2016; Cass.
n. 11724/2021) alcun obbligo, per il giudice, di stimolare, ex art. 101 2° co.
c.p.c., il contraddittorio, quando la questione rilevata sia di solo diritto.
Tali osservazioni inducono lo scrivente ad affermare la propria incompetenza ad esaminare il ricorso in oggetto.
Il rilievo che la rilevata incompetenza per materia non è stata eccepita dalla difesa della resistente e la particolarità della questione esaminata inducono a compensare interamente, tra le parti, le spese di lite.
La natura di ordinario giudizio contenzioso dell'opposizione in oggetto esclude l'applicabilità dell'art. 13 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso del 1°/12/2024 dell'avv.
nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_2
Ministro “pro tempore”, così provvede:
1) Dichiara la propria incompetenza a trattare e definire il presente procedimento;
2) Compensa interamente, tra le parti, le spese di lite.
Bari, 4 aprile 2025
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 12666 dell'anno 2024 del Registro
Generale Affari Contenziosi
TRA
, in proprio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo Ministro “pro tempore”, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTE
--------------------------
All' udienza del 24 febbraio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 1° dicembre 2024, l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione, ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, avverso il decreto numero
2832/24 depositato il 31 ottobre 2024, con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di liquidazione del compenso per l'attività professionale espletata, nell'ambito del procedimento di sorveglianza n. 2022/3344 SU, in favore di Parigi Danilo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato Fissata la comparizione delle parti e instaurato il contradditorio, il resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1
con ogni conseguenza di legge.
Tanto premesso, occorre preliminarmente illustrare i riferimenti normativi nel quale il presente ricorso va inquadrato e le norme in forza delle quali lo stesso deve essere deciso.
L'art. 84 D.P.R. n.115/2002 prevede che, avverso il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è possibile proporre opposizione ex art. 170 D.P.R. cit.
Di recente la Suprema Corte ha precisato (Cass. 29/4/2024, n. 11431) che il rimedio ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 è l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio in questione.
A sua volta l'art. 170 sopra richiamato chiarisce che l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 84 DPR n. 115/20202 è disciplinata dall'art. 15 D.Lgs
n.150/2011.
Tale norma, di recente in parte modificata dall'art. 15 comma 3 lett. f) punti 1 e
2 D.Lgs. n. 149/2022, prevede infine: che le controversie ex art. 170 DPR
n.115/2002 sono, salvo eccezioni, regolate dal rito semplificato di cognizione
(comma 1); che il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 2); che il giudizio si conclude con sentenza non impugnabile (comma 3).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, lo scrivente conosce l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 3/9/2009 n.
19161, conforme Cass. civ. ord. 12/7/2012 n. 11818), secondo cui i ricorsi in opposizione come quello in esame avverso i provvedimenti in materia di onorari e spese emessi nei procedimenti celebratisi dinanzi ai tribunali di sorveglianza dovrebbero essere proposti dinanzi al “presidente del tribunale ordinario della stessa sede”, ma ritiene che detto orientamento non possa essere condiviso.
Al netto del rilievo che tale principio risulta essere stato affermato, nel testo dei provvedimenti sopra richiamati, come un “obiter dictum”, va evidenziato come la competenza del presidente del tribunale ordinario “in subiecta materia”
sarebbe stata ravvisata sul presupposto che il tribunale di sorveglianza svolgerebbe soltanto funzioni penali e che i ricorsi in oggetto dovrebbero necessariamente essere esaminati e decisi da un giudice civile (detti giudizi, poi, non avrebbero natura di impugnazione, ma costituirebbero un autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto la spettanza e la liquidazione delle spese).
Senonchè, anche volendo condividere tale assunto, non può omettersi dal rilevare come non il solo presidente del tribunale ordinario, ma anche quello della corte di appello avrebbe competenza civile.
La natura di ufficio giurisdizionale distrettuale del tribunale di sorveglianza dovrebbe indurre, più logicamente, anche a voler seguire il ragionamento della
Suprema Corte, ad individuare nel presidente della corte di appello, e non in quello del tribunale, l'organo competente a trattare e decidere i ricorsi in questione, dovendosi categoricamente escludere, sulla base delle norme dell'ordinamento giudiziario vigente, che il presidente del tribunale ordinario possa essere ritenuto “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che la istituzione del tribunale di sorveglianza, costituito ai sensi dell'art. 70 bis l. n. 345 del 1975, ha implicitamente abrogato, per evidente incompatibilità, ex art. 89 legge cit., tutte le norme dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. n.12/1941), che attribuivano la competenza in materia di sorveglianza al tribunale ordinario.
La questione di competenza è stata legittimamente rilevata d'ufficio non essendovi, per granitica giurisprudenza (per tutte: Cass. n. 10353/2016; Cass.
n. 11724/2021) alcun obbligo, per il giudice, di stimolare, ex art. 101 2° co.
c.p.c., il contraddittorio, quando la questione rilevata sia di solo diritto.
Tali osservazioni inducono lo scrivente ad affermare la propria incompetenza ad esaminare il ricorso in oggetto.
Il rilievo che la rilevata incompetenza per materia non è stata eccepita dalla difesa della resistente e la particolarità della questione esaminata inducono a compensare interamente, tra le parti, le spese di lite.
La natura di ordinario giudizio contenzioso dell'opposizione in oggetto esclude l'applicabilità dell'art. 13 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso del 1°/12/2024 dell'avv.
nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_2
Ministro “pro tempore”, così provvede:
1) Dichiara la propria incompetenza a trattare e definire il presente procedimento;
2) Compensa interamente, tra le parti, le spese di lite.
Bari, 4 aprile 2025
Il Presidente