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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1007/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Annalisa Ferlisi Parte_1
contro
, con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Salvatore Di Falco
avente ad oggetto: licenziamento; superiore inquadramento
Motivi della decisione
deduce di avere lavorato alle dipendenze del Parte_1 [...]
(C.S.R.), inquadrato nel livello B1 del CCNL di Controparte_1
settore, a far data dal 2.7.2013; di essere stato attinto, nell'ambito di procedimento penale a suo carico, dalla misura cautelare interdittiva della
1 sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per la durata di sei mesi;
di essere perciò stato destinatario, dapprima, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e, in seguito, in data 12.9.2023,
di licenziamento disciplinare;
che il provvedimento espulsivo è illegittimo, attesa l'insussistenza dei fatti di reato ancora sub iudice; che anche l'inquadramento è errato, avendo egli, ancorché assunto come ausiliario socio sanitario, svolto mansioni di operatore socio sanitario afferenti al superiore livello C1.
Tanto premesso, chiede dichiararsi la nullità o inefficacia del licenziamento, con le statuizioni conseguenti in punto risarcitorio, e condannarsi il convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive correlate al superiore inquadramento.
Parte datoriale, preliminarmente, eccepisce la maturata decadenza dall'impugnazione ex art. 6 L. 604/1966; nel merito, rileva l'ininfluenza dell'esito del procedimento penale rispetto alla astratta configurabilità di una giusta causa di licenziamento - in specie ravvisabile nei gravi fatti commessi dal lavoratore ai danni di alcuni minori disabili ospiti del Centro
- nonché l'assoluta infondatezza della domanda riguardante le differenze retributive.
***
In via preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza dall'impugnativa giudiziale del licenziamento, atteso il decorso del termine di cui all'art. 6 della L. 604/1966, come modificato dall'art. 32 L. 183/2010,
a mente del quale “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione
in forma scritta ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta,
2 dei motivi, ove non contestuale […] L'impugnazione è inefficace se non è
seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro […]”.
La norma contempla due termini di decadenza: un primo per l'impugnazione extragiudiziale, pari a 60 giorni, decorrente dalla ricevuta comunicazione del licenziamento, ed un secondo per l'azione giudiziale, pari a 180 giorni, decorrente dalla proposizione dell'impugnativa stragiudiziale.
Con riferimento a tale secondo termine, la Suprema Corte ha chiarito che esso decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro o dallo spirare del termine di sessanta giorni (cfr. Cass. Civ., sez. L., n. 7659/2019; conf.
23890/2018; n. 20666/2018). Ciò in quanto l'impugnazione del licenziamento costituisce “una fattispecie a formazione progressiva,
soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale
risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto, perché la norma non prevede la perdita di efficacia di un'impugnazione già perfezionatasi,
dunque pervenuta al destinatario, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace”.
In sostanza, il legislatore ha voluto subordinare l'efficacia dell'impugnazione al rispetto di un doppio termine di decadenza interamente rimesso al controllo dello stesso lavoratore, il quale è
certamente in grado di conoscere sia la data di ricezione del licenziamento (dalla quale decorrono i 60 gg per l'impugnativa) sia quella di invio, da parte sua, della successiva impugnazione, dalla quale decorre l'ulteriore termine per attivare la fase giudiziaria.
3 Tanto premesso, il licenziamento è stato comminato con missiva del
12.9.2023 (all. 4 ricorso), di cui lo stesso lavoratore adduce avere ricevuto comunicazione in data 15.9.2023 in seno alla missiva di impugnativa stragiudiziale inoltrata al datore il successivo 19.10.2023 (all. 5). Il
presente giudizio, poi, è stato incoato in data 19.4.2024.
Il ricorrente, dunque, ha rispettato il primo termine decadenziale - avendo impugnato il licenziamento in via stragiudiziale entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione - ma non anche il secondo termine, essendo l'azione giudiziale stata introdotta oltre 180 giorni dalla (spedizione della raccomandata di) impugnativa stragiudiziale (termine scaduto il
17.4.2024).
Ora, come più volte ribadito dalla S.C., il termine in parola ha natura perentoria, ciò in quanto l'ordinamento prevede per la risoluzione del rapporto di lavoro una disciplina speciale, diversa da quella ordinaria,
all'interno della quale è stato inserito un termine breve di decadenza per l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore all'evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici e garanzia della certezza della situazione di fatto determinata dal recesso datoriale, ritenendo tale certezza valore preminente (cfr., sul tema, Cass. n. 10343 del 19.05.1996,
n. 18216 del 21.8.2006, n. 5545 del 9.3.2007, n. 5107 del 3.3.2010).
Pertanto, al lavoratore che non abbia impugnato il licenziamento nel termine di decadenza suddetto è precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno, nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n. 604 del 1966, art. 8
4 e L. n. 300 del 1970, art. 18) e/o di diritto comune: la decadenza, infatti,
impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento (cfr. Cass. n.
9827/2021).
L'acclarata decadenza dall'azione giudiziale osta dunque alla disamina nel merito della legittimità del licenziamento.
Venendo all'ulteriore domanda spiegata in ricorso, difettano, a monte, le puntuali deduzioni richieste dall'oramai unanime orientamento della
Cassazione, secondo cui il lavoratore che agisce per ottenere il superiore inquadramento e/o il pagamento delle relative differenze retributive, ha l'onere anzitutto di allegare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare quali siano le mansioni prevalentemente esercitate e quali i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata.
In altri termini, non è sufficiente elencare i compiti concretamente svolti e l'inquadramento contrattuale invocato, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività
corrispondente al modello contrattuale reclamato rispetto a quello inferiore attribuito. Il lavoratore, poi, deve dimostrare che le mansioni proprie della qualifica superiore siano state svolte in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e/o temporale, sì da risultare quelle maggiormente significative sul piano professionale.
5 Nel caso di specie, il ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi ad affermare apoditticamente di avere svolto le mansioni di operatore socio sanitario e di avere perciò diritto al livello C1, in luogo dell'attribuito B1. In tutta evidenza, il lavoratore ha omesso di precisare gli aspetti caratterizzanti la qualifica ed il livello rivendicati, e neppure ha dedotto quali fossero i compiti concretamente svolti, sì da poterli effettivamente ricondurre alla superiore qualifica di O.S.S. Tale assoluta carenza assertiva, non colmabile con le prove testimoniali (che, per tale ragione, non sono state ammesse), impone il rigetto della domanda in analisi.
Per tutto quanto sopra, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 3.689,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 13.1.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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