Sentenza 25 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/09/2018, n. 22704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22704 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2018 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso 9384-2013 proposto da: CI NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TARO
35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO e MAZZONI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 2018 MINUTO FRAU:CU-70 0 CA, elettivamente domiciliatae 408 in ROMA, VIA DEL
FORTE TI
12,
URTINO
160, presso lo studio dell'avvocato ANNUNZIATO SAMMARCO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè
contro
UNICREDIT SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5260/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato
MAZZONI
Claudio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato
SAMMARCO
Annunziato, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 30.01.2018 n.7 9384-13 Fatti di causa 1. Con citazione notificata in data 8/07/2003 RA TO ha convenuto EN RA e TO Mu,UM innanzi al tribunale di Roma proponendo domanda di divisione del compendio ereditario del defunto PA MuUM, rispettivamente marito dell'attrice, figlio di EN RA e fratello di TO MuUM. I convenuti hanno aderito alla domanda di divisione chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l'esclusione dall'asse ereditario di alcuni beni. In particolare, i convenuti hanno sostenuto che un immobile, figurante intestato al de cuius, fosse stato in realtà acquistato dalla madre EN RA con denaro proprio.
2. Disposta la chiamata in causa della Banca di Roma s.p.a. (poi Unicredit s.p.a.) quale creditrice iscritta, respinta istanza di sequestro giudiziario proposta dalla parte attrice, con sentenza depositata il 3/06/2009 il tribunale ha dichiarato sciolta la comunione ereditaria ricomprendendo nell'asse i beni oggetto della do.manda riconvenzionale e attribuendo a ciascun condividente una delle quote formate in base alle risultanze di c.t.u.
3. Con atto di appello notificato il 16/12/2009 EN RA e TO MuUM hanno impugnano la sentenza di prime cure, insistendo per l'accoglimento della loro domanda riconvenzionale. RA TO ha spiegato appello incidentale condizionato relativamente all'entità della quota.
4. Con sentenza depositata il 23/10/2012 la corte d'appello di Roma ha respinto il gravame.
4.1. A tal fine la corte locale ha considerato che la messa a disposizione da parte dalla madre a favore del figlio premorto del denaro da lui utilizzato per l'acquisto del bene immobile Configurasse una donazione indiretta di bene immobile, con conseguente nullità del - 1/10 — oltre frontespizio contratto per difetto di forma e applicazione della soluti retentio ex art. 2034 cod. civ. a favore del percipiente.
4.2. La corte territoriale ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi di appello relativi a domande proposte in relazione alla successione del padre del de cuius, alle modalità di formazione delle quote divisionali, al riconoscimento in favore della signora TO di un credito di C 18.230,41 derivante da obblighi alimentari a carico del defunto, nonché al mancato riconoscimento a favore degli appellanti di una indennità di occupazione del bene immobile di via Rocca di. Papa, oggetto della domanda riconvenzionale.
5. Ha proposto ricorso per cassazione TO MuUM, anche in veste di erede della madre EN RA, affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con controricorso RA TO. Non ha espletato difese la Unicredit s.p.a. Ragioni della decisione 1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni svolte nel controricorso. Non sussiste inammissibilità del ricorso per vizi della procura speciale, essendo pienamente idonea quella materialmente unita al ricorso stesso, pur se non menziona gli estremi della controversia. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di questa corte, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, ritiene che - ove essa sia apposta a margine o in calce al ricorso - tale requisito possa desumersi dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine o in calce del quale essa è apposta (v. ad es. Cass. n. 7014 del 17/03/2017 e n. 1205 del 22/01/2015). In altri termini, diversamente da quanto opinato nel controricorso, il 'mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale;
senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso o alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché-il carattere - 2/10 — oltre frontespizio di specialità è deducibile dal fatto che .la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso al quale essa si riferisce. • Parimenti non rileva la circostanza che, nell'ambito della procura, TO MuUM non menzioni di agire anche quale erede della madre defunta EN RA. Tale circostanza, infatti, non assume alcun significato, posto che l'indicazione della duplice veste - come si dirà subito, pur non necessaria - è contenuta nell'intestazione del ricorso. Anche se ciò non fosse, peraltro, questa ,corte (v. ad es. Cass. n. 4022 del 19/02/2013) ha chiarito che agire in proprio in un grado di giudizio successivo rispetto a quello in cui si era partecipato quale erede della persona parte in precedenti fasi del giudizio noh pone questione alcuna di legittimazione all'impugnazione, trattandosi non di qualità distinte, ma di unica posizione giuridica, fondata sulla successione a titolo universale nei rapporti che facevano capo al de cuius, con conseguente titolarità anche del diritto processuale di adire il giudice del gravame.
2. Non sussiste alcun vizio, quale ipotizzato nel controricorso, di genericità del ricorso. Questo contiene richiami adeguati delle parti della decisione impugnata sulle quali si appuntano le censure, nonché idonee argomentazioni a sostegno dell'impugnazione. E' quindi soddisfatto il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in base al quale il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa e deve consentire di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
3. Va invece accolta l'eccezione di tardiva produzione di documentazione da parte del ricorrente, solo in sede di legittimità, in - 3/10 — oltre frontespizio violazione del divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. In proposito, occorre considerare che la produzione non riguarda la nullità della sentenza impugnata né l'ammissibilità del ricorso o del controricorso. Della visura storica prodotta dal ricorrente come documento n, 3 non deve dunque tenersi conto.
4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.91, 112 e 342 cod. proc. civ. in relazione alla dichiarazione di inammissibilità, per genericità, del motivo d'appello con cui era stata contestata dall'odierno ricorrente la mancata liquidazione, in primo grado, delle spese per la soccombenza relative al rigetto della domanda della signora TO di ricostruzione della consistenza dell'asse ereditario del defunto ME MuUM, padre di PA MuUM. Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto condannare la signora TO alle relative spese per soccombenza, non essendo il motivo d'appello in argomento generico.
4.1. In ordine a tale censura si deve osservare che il giudice di prima istanza ha compensato le spese del grado, in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo ratione temporís vigente. In tale contesto, l'odierno ricorrente, che ha proposto appello con motivo che è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità (p. 4 della sentenza impugnata), avrebbe dovuto, con il motivo di ricorso per cassazione, menzionare - effettuando una opportuna trascrizione - la testuale formulazione del motivo di appello, invece omessa. Da ciò consegue l'impossibilità per questa corte di prendere cognizione del mèzzo di impugnazione in sede di legittimità esaminando la declaratoria di genericità emessa dalla corte locale, nonché discende, quindi, l'inammissibilità del motivo.
4.2. La doglianza è, più in particolare, inammissibile in quanto con il motivo di ricorso il ricorrente non spiega in quale modo lo stesso abbia portato a conoscenza della corte d'appello la circostanza che sarebbero state violate le norme degli artt.'91 e 92 cod. proc. civ. nel - 4/10 — oltre frontespizio momento in cui, effettuando una valutazione globale, il giudice di prima istanza ha ritenuto di dover esercitare il proprio potere di compensazione. Il ricorrente infatti sembra formulare sostanzialmente l'ipotesi - che non risulta invece contemplata dalle norme predette, che danno della soccombenza una nozione globale commisurata all'esito complessivo della lite - che la sola presunta soccombenza in ordine a un petitum (ricostruzione dell'asse ere.ditario del MuUM ME, padre di PA e suo dante causa diretto), inserito in un coacervo di deduzioni contrapposte, sia idonea a determinare una globale soccombenza della controparte, altrimenti vittoriosa.
4.3. Resta di conseguenza esentata questa corte dal valutare l'osservazione, contenuta nel controricorso, per cui in realtà la domanda della signora TO sarebbe stata accolta in prime cure, posto che gran parte dei beni confluiti nell'asse ereditario del defunto marito PA MuUM erano appartenuti, in precedenza, al padre ME MuUM.
5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., con riferimento alla mancata. esclusione dall'asse ereditario dell'immobile in Roma, via Rocca di Papa, con quanto di pertinenza. La corte territoriale avrebbe dovuto - secondo il ricorrente - considerare che la signora RA aveva pagato per intero il prezzo dell'immobile in discussione, in parte mediante assegni circolari e in parte mediante assolvimento di un mutuo, e che dette circostanze erano state puntualmente dimostrate in prima istanza. Di conseguenza l'immobile avrebbe dovuto essere ritenuto di proprietà della signora RA, o quantomeno si sarebbe dovuto considerare il diritto di credito di quest'ultima, per un importo corrispondente alle somme complessivamente poste a disposizione n del figlio per l'acquisto. Non vi sarebbe, secondo il ricorrente, prova - 5/10 — oltre frontespizio idonea della volontà di donare della madre, anche per assenza di analoga liberalità eseguita in favore dell'altro figlio.
5.1. Il motivo è inammissibile. Invero - in disparte ogni considerazione sul fatto che nessuna omissione di pronuncia appare configurabile sulla base delle stesse asserzioni contenute nel motivo - sotto l'apparenza di censura per violazione di norme il ricorrente richiede, in maniera inesigibile, a questa corte di legittimità il riesame delle determinazioni fattuali operate dai giudici di merito, che hanno ricostruito l'asse includendovi il cespite in parola in base •a una dettagliata disamina (pp.
4-8 della sentenza). Né del resto il ricorrente - al di là dell'indicazione di una serie di dettagli in fatto non esaminabili in sede di legittimità - ha dedotto con il ricorso doglianze idonee (di cui avrebbero dovuto essere indicati i modi di proposizione nei gradi di merito) a far emergere l'invocazione di un diritto di credito in favore della madre nei confronti del figlio premorto, e quindi della sua eredità, o le conseguenze del fatto - pure accennato nel mezzo di impugnazione - che la madre non abbia eseguito analoga liberalità a favore dell'altro figlio.
6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.342 e 727 cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione operata dalla corte di merito di inammissibilità per mancanza di specificità del motivo di appello con cui l'odierno ricorrente aveva censurato presunti errori compiuti dal tribunale nella materiale attribuzione dei beni compresi nell'asse ereditario. Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto considerare che gli immobili siti in Limbadi erano stati irragionevolmente attribuiti in 'prime cure alla quota del ricorrente, mentre avrebbero dovuto essere divisi tra tutti gli eredi;
inoltre la corte locale avrebbe dovuto tener conto del fatto che detti immobili non erano stati stimati dal c.t.u., il quale si era affidato alle dichiarazioni delle parti, violando l'art. 727 c.p.c.; infine uno di detti beni (la quota indivisa pari ad 1/6 della nuda proprietà di una - 6/10 — oltre frontespizio cantina) non farebbe parte, secondo il -ricorrente, dell'asse ereditario ma risulterebbe appartenere a diversi soggetti, circostanza, questa, che il ricorrente avrebbe appreso dopo il deposito della sentenza di appello.
6.1. Anche tale motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente non coglie la ratio decidendi che la corte territoriale ha posto alla base della sua statuizione, come detto di inammissibilità del relativo motivo d'appello per difetto di specificità; tema sul quale in ricorso (nonostante l'ampio dibattito di recente sfociato nella pronuncia di Cass. sez. U 16/11/2017, n. 27199) si deduce meramente (peraltro senza trascrivere il motivo d'appello - v. supra) che il ricorrente abbia mosso "specifici addebiti alla c.t.u." (p. 21 del ricorso - profilo 'questo criticato dalla sentenza impugnata, che ha rilevato come il motivo avrebbe dovuto piuttosto confrontarsi con l'iter decisorio della sentenza di primo grado - v. p. 8 della sentenza impugnata;
anche tale statuizione, dunque, avrebbe dovuto essere contrastata). Non valgono infatti a costituire motivo di impugnazione della predetta ratio il mero riferimento all'art. 342 cod. proc. civ. e la solo larvata insoddisfazione, che emerge dal motivo, 'rispetto alla pronuncia di genericità del motivo d'appello.
6.2. Del resto, come sopra riepilogato, lo stesso motivo di ricorso in cassazione si risolve nelle contestazione delle valutazioni compiute dai giudici di merito relativamente alle modalità di divisione del compendio ereditario, non censurandosi il mancato rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri divisionali fissati dagli artt. 720 e SS. c.c., ma piuttosto l'opportunità di inserire un determinato bene in una determinata quota, oppure la stima proposta in relazione ad alcuni beni, o infine la presunta appartenenza a terzi di un cespite appresa solo recentemente;
con la conseguenza ci-le anche da tale punto di vista il motivo, in quanto vertente su profili fattuali, è inammissibile. - 7/10 - oltre frontespizio 7. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.112, 342 cod. proc. civ. e 2697 cod. iv., con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità, pronunciata dalla corte d'appello, per genericità del motivo d'appello proposto avverso la pronuncia del tribunale di riconoscimento del credito alimentare in favore della signora TO. Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente il credito de quo a fronte della mera allegazione della controparte, la quale non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa.
7.1. Anche tale motivo è inammissibile per le medesime ragioni evidenziate in ordine al precedente, posto che il ricorrente propone doglianze non pertinenti alla ratio decidendi, come detto legata all'inammissibilità per genericità del motivo d'appello.
7.2. Fermo quanto innanzi, anche a voler considerare che. con il ricorso si indica che il tribunale avrebbe pronunciato in assenza di domanda, ricavata implicitamente dal tenore dell'istanza divisionale, il ricorrente omette del tutto di menzionare, anche in questo caso, quale sia stato il tenore testuale del motivo d'appello e per quali ragioni sia stata erronea la decisione della corte d'appello (non tanto sul merito della questione quanto sulla specificità dell'impugnazione).
8. Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 342 cod. proc. civ., nonché 1102, 1241 e 2697 cod. civ. con riferimento alla dichiarata inammissibilità - ancora una volta per difetto di specificità - del motivo di appello relativo all'indennità per l'occupazione dell'immobile di via Rocca di Papa. Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la signora TO (a favore della quale il tribunale aveva liquidato la predetta indennità) non avrebbe in realtà provato né an né quantum del credito, essendosi limitata a produrre una semplice diffida stragiudiziale, ritenuta sufficiente dal giudice di prime cure. Inoltre la signora TO non avrebbe chiarito neanche chi, tra madre e fratello del di lei - 8/10 — oltre frontespizio marito premorto, si fosse effettivamente impossessato dell'immobile di cui si discute, e fosse quindi debitore della relativa indennità; né avrebbe provato la percezione, in capo alla signora RA o al signor MuUM, di alcun frutto civile. .Infine il credito avrebbe dovuto essere quantomeno compensato con quello vantato dalla signora RA verso l'asse ereditario:
8.1. Il motivo è inammissibile per le stesse considerazioni già sposte con riferimento ai precedenti motivi, posto che anche in questo caso esso non coglie la ratio decidendi della pronuncia della corte territoriale, che ha come detto ritenuto non specifico il motivo d'appello.
8.2. Ad ogni buon conto, l'inammissibilità sussiste anche in relazione alla circostanza che, senza dare alcuna contezza in ordine al tenore testuale dell'appello sul punto proposto, ' il ricorrente ripropone a questa corte di legittimità le ragioni per le quali l'indennità non avrebbe dovuto essere riconosciuta, ragioni queste di fatto già apprezzate dal giudice del merito.
9. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 co.
1-civater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna, il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del f ' sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente Af - 9/10 - oltre frontespizio dell'ulteriore importo pari al contributo