Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 496/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BONGIOVANNI BRUNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... Tutto ciò premesso, i IG.ri e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi ut supra, a mezzo dei rispettivi difensori, dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono congiuntamente che la S.V. Ill.ma voglia deIGnare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3 comma, c.p.c. il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2 comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, omessa l'ascolto del minore, e trasmessi gli atti al P.M. vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio credono con il solo obbligo di comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. eventuali cambi di residenza e domicilio. I coniugi si danno sin d'ora l'autorizzazione a richiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore
. Persona_1
2) La casa coniugale sita in Viadana (MN) in Via Portiolo n. 6 – scala B, int. 2, con quanto in essa contenuto, ad eccezione degli effetti personali del IG. , è Parte_1 assegnata alla moglie, la quale subentrerà ex lege nel contratto di locazione sottoscritto dai coniugi con il IG. La IG.ra sosterrà interamente il canone Controparte_1 Pt_2 di locazione mensile dal mese di febbraio 2024, manlevando il IG. da Parte_1 qualsivoglia richiesta da parte della proprietà e la stessa s'impegna a volturare tutte le utenze a suo nome ed a sostenerle in toto con decorrenza dal mese di febbraio 2024. Il IG. rinuncia al 50% del deposito cauzionale a suo tempo versato per la Parte_1 somma complessiva di € 1.500,00 e quindi rinuncia alla quota parte in comunione legale dei beni pari ad € 750,00 che, di contro, rimarrà nella disponibilità esclusiva della moglie, qualora la stessa decidesse di recedere dal citato contratto di locazione.
3) Il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con residenza e collocazione prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore indicativamente nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da ER scuola con pernottamento e sino al mattino seguente quando il minore sarà riaccompagnato a scuola. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a due fine settimana al mese alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21, quando sarà riaccompagnato presso la casa della madre. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche consecutive ed a prescindere dalla ER circostanza che il padre porti il figlio in villeggiatura, ed il citato periodo dovrà essere comunicato dal marito alla IG.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà Pt_2 tenere con sé il figlio minore una settimana durante le vacanze di Natale Persona_1
e tre giorni durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, ad ogni modo, il giorno di Natale 2025 starà con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano il figlio minore starà ER con il padre e così alternativamente di anno in anno. La domenica di Pasqua 2025 ER starà con il padre, mentre il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) starà con la madre e ER così alternativamente di anno in anno.
4) Il IG. s'impegna a versare alla moglie entro il giorno 20 di ogni mese Parte_1 la somma di € 200,00 (duecento euro) per il mantenimento ordinario del figlio minore
, somma che sarà aggiornata secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di ER febbraio 2026. Ciascun coniuge si impegna altresì a rimborsare il 50% delle spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio secondo il seguente schema: A) spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il prevenivo accordo: a) tasse di iscrizione asilo nido, scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche e senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (autobus e treno);
D) spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione asilo nido, scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria (pubblico o privato). E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. F) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze del figlio senza i genitori;
c) spese per le lezioni di scuola guida (teoria e pratica). Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
5) L'assegno unico sarà di spettanza al 100% della IG.ra , con rinuncia Parte_2 del marito a richiedere il proprio 50% alla moglie.
6) Il IG. s'impegna a trasferire entro 30 giorni dalla sentenza di Parte_1 separazione, a titolo gratuito, l'autovettura di sua proprietà targata DP112TR alla IG.ra
, posto che tale autovettura è stata acquistata in comunione dei beni;
con Parte_2 rinuncia della moglie alla comunione dei beni sull'autovettura del marito a lui intestata targata DB960HY. La IG.ra fino al passaggio di proprietà dell'autovettura a suo Pt_2 nome si impegna a sostenere tutte le spese di manutenzione ed a manlevare il IG. dal pagamento di eventuali sanzioni amministrative (tra cui anche la Pt_1 comunicazione dei dati del conducente).
7) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo del proprio conto corrente personale con rinuncia reciproca dal richiedere il 50% di quanto depositato sul conto corrente dell'altro coniuge a titolo di comunione legale dei beni.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non è necessario disporre alcun assegno personale di mantenimento.
9) I coniugi danno atto di aver regolato ogni loro precedente rapporto economico e di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
Gostivar (MACEDONIA) in data 20/08/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di VIADANA al n. 104, Parte II, Serie C, Anno 2021) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta. Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca