Ordinanza cautelare 22 giugno 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/07/2025, n. 6690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6690 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06690/2025REG.PROV.COLL.
N. 09242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9242 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Simini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano e Mariarosaria Autieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, 15;
nei confronti
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1225/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Valerio Perotti e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Simini ed Autieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che con provvedimento adottato in data 21 luglio 2022, il Comune di Milano rigettava l’istanza presentata dalla sig.ra -OMISSIS- di subentro nell’alloggio destinato ad edilizia residenziale pubblica n. 85, situato in via -OMISSIS-n. 3, precedentemente assegnato alla madre, per mancata richiesta al gestore di essere inserita nel nucleo autorizzato ad occuparlo, contestualmente ordinandone il rilascio nel termine di sei mesi.
La sig.ra -OMISSIS- presentava quindi istanza di riesame di tale decisione, ai sensi dell’art. 23- bis , comma 12, l. reg. n. 16 del 2016.
Con provvedimento del 3 maggio 2023 il Comune rigettava l’istanza, ritenendo insussistenti i presupposti per dare applicazione alla disciplina ivi richiamata, poiché il diniego di subentro era stato disposto per difetto assoluto di autorizzazione da parte del gestore.
Avverso il provvedimento di diniego e gli atti presupposti, la sig.ra -OMISSIS- proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, contestando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 23, comma 12- bis , l.r. n. 16/2016, l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Milano chiedeva il rigetto del gravame, siccome infondato.
Con sentenza 22 aprile 2024, n. 1225, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione la sig.ra -OMISSIS- interponeva appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione, così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione art. 23, comma 12-bis, l.r. n. 16/2016. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione ”.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto dell’appello.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo di impugnazione, la sig.ra -OMISSIS- si duole dell’errata interpretazione, da parte del primo giudice, del disposto di cui all’art. 23, comma 12- bis l. r. 8 luglio 2016, n. 16, in base alla quale la predetta norma di legge regionale consentirebbe il subentro nell'alloggio ERP solo di chi sia comunque in possesso di un’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario, benché da meno dei 12 mesi previsti, in via ordinaria, dal precedente comma 12 del medesimo art. 23, laddove il meccanismo “straordinario” disegnato dal richiamato comma 12- bis non troverebbe applicazione nei casi di mancanza di tale autorizzazione.
L’interpretazione seguita in sentenza si fonderebbe su un doppio argomento logico: i) da un lato, il subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP si potrebbe sottrarre alla regola generale della concorsualità tra gli aspiranti assegnatari solo in ipotesi di stretta interpretazione, dove tale rigore interpretativo varrebbe a maggior ragione per l'art. 23, comma 12- bis , in quanto disposizione di carattere eccezionale; ii) dall’altro, laddove “ il legislatore regionale avesse inteso consentire il subentro anche in mancanza di autorizzazione avrebbe omesso ogni riferimento al lasso temporale di dodici mesi ”.
Ad avviso dell'appellante tale interpretazione sarebbe scorretta, ove si consideri che se il meccanismo “ordinario” di subentro è quello di cui all'art. 23, comma 12, terzo periodo, della l.r. n. 16 del 2016 (a mente del quale “ In caso di decesso dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici ”), laddove la previsione derogatoria di cui al successivo comma 12- bis (ultima parte) si limiterebbe a prevedere che “ Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, gli enti proprietari verificano esclusivamente il possesso dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici e l'esigibilità, anche parziale, del debito maturato in ragione della situazione economica del nucleo familiare accertata nel corso dell'anagrafe dell'utenza da effettuarsi nel corso del 2023 ”.
In estrema sintesi, gli unici requisiti necessari ai fini dell'accoglimento dell’istanza sarebbero quelli previsti da tale ultimo periodo, tra i quali non figurerebbe l'autorizzazione all'inserimento nel nucleo familiare del precedente assegnatario.
Il motivo non è fondato.
La disciplina della materia su cui attualmente si controverte, come riconosciuto dalla stessa appellante, è data dal combinato disposto di due norme di legge regionale, precisamente l’art. 23, comma 12 terzo periodo e l’art. 23, comma 12- bis della l.r. n. 16 del 2016, entrambi applicabili ratione temporis .
La prima norma prevede che “ In caso di decesso dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici ”.
A fronte di tale meccanismo di carattere generale, il comma 12- bis del medesimo art. 23 introduce un regime eccezionale (o straordinario) che consente il subentro anche in alcuni casi nei quali facciano difetto i requisiti ordinari, in particolare laddove “ il subentro non è stato consentito per difetto del requisito della convivenza continuativa con l'assegnatario o dell'autorizzazione all'ampliamento da almeno dodici mesi”: in tali ipotesi gli enti proprietari “procedono, su istanza di parte da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, al riesame della posizione dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, deceduto o uscito volontariamente dall'unità abitativa, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022», risiedono in tale unità dalla data in cui l'ente proprietario ne ha verificato l'utilizzo come abitazione principale in luogo dell'assegnatario. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, gli enti proprietari verificano esclusivamente il possesso dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici e l'esigibilità, anche parziale, del debito maturato in ragione della situazione economica del nucleo familiare accertata nel corso dell'anagrafe dell'utenza da effettuarsi nel corso del 2023 ”.
Come evincibile per tabulas , la previsione del comma 12- bis non deroga alla necessità della previa autorizzazione (a priori) all’ampliamento del nucleo familiare, ma trova (eccezionale) applicazione nel solo caso in cui difetti il requisito “ dell'autorizzazione all'ampliamento da almeno dodici mesi ”: laddove infatti il legislatore avesse inteso prescindere in toto dal presupposto dell’autorizzazione, l’avrebbe evidentemente detto in modo chiaro ed univoco, senza fare alcuna menzione dello spatium temporis di dodici mesi espressamente contemplato dalla norma.
In breve, la previsione in deroga si applica nel sol caso in cui, ancorché l’ampliamento sia stato autorizzato – in tal modo l’amministrazione avendo preventivamente accertato l’ effettività dello stesso e la sussistenza dei requisiti per riconoscerlo – il decesso o l’allontanamento del precedente assegnatario siano avvenuti prima del decorso del termine minimo di dodici mesi dalla data della predetta autorizzazione.
La deroga riguarda pertanto – come è reso evidente dalla formulazione testuale della disposizione – solamente il rispetto del temine minimo di dodici mesi dall’autorizzazione, non già la necessità, a monte, di far comunque autorizzare l’ampliamento del nucleo familiare. Né la scelta del legislatore regionale di preservare in ogni caso l’autorizzazione al subentro – limitandosi a derogare alla necessità di una durata minima della stessa – risulta irrazionale, l’autorizzazione presupponendo dei controlli amministrativi circa l’effettività dei requisiti richiesti.
Autorizzazione che pacificamente non sussisteva, nel caso di specie, con conseguente impossibilità per la sig.ra -OMISSIS- – per mancanza dei presupposti di legge – di vedersi applicato l’istituto del subentro.
Del tutto irrilevante (ed inconferente), al riguardo, è dunque l’avvenuto trasferimento, nel 2009, della residenza anagrafica dell’odierna appellante presso l’alloggio allora assegnato alla madre, trattandosi di una circostanza di mero fatto non contemplata dalla legge tra i titoli validi per l’occupazione di un alloggio SAP.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.
La particolarità della vicenda esaminata giustifica peraltro l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.