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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 336/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 336 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 3254/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 27.12.2022 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Paolo di Civitate (FG) alla Via XX Settembre,65 presso lo studio degli AVV.TI RAFFAELE E
DIONIGI NERI, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE CONTRO (C.F. ; P.IVA ), con sede in Milano alla Piazza Tre CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torri, 3, in persona del suo Procuratore e legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
, elettivamente domiciliata in Foggia (FG) alla Via G. Rosati, 159/A, Persona_1 presso lo studio del difensore AVV. NICOLA PANUNZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
CP_2
APPELLATO NON COSTITUITO Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1. Con atto di appello, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. ad e al sig. CP_1
il sig ha interposto gravame avverso la sentenza n. CP_2 Parte_1
3254/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 27.12.2022, con la quale il Giudice di prime cure ha dichiarato la sua responsabilità concorsuale al 50% ex art. 2054, II comma, cod. civ. nella causazione del sinistro stradale occorso il 19 giugno 2015, conducente della autovettura di sua proprietà Fiat Punto targata BF219EJ e il sig. conducente e proprietario CP_2 dell'autocarro targato CT828LN. A fondamento della pretesa risarcitoria il esponeva che: Parte_1
- il 19 giugno 2015 alle ore 12.00 alla guida della sua Fiat Punto, percorreva la SP 142 che dal
Comune di San Paolo di Civitate porta alla città di San Severo;
- nel percorrere la strada era preceduto da un'altra autovettura che, improvvisamente, superava un autocarro (di proprietà di , parcheggiato sul ciglio della CP_2 strada;
- non avendo lo spazio necessario per effettuare il sorpasso, a causa del traffico in arrivo sulla corsia opposta, urtava contro la parte posteriore destra dell' autocarro parcheggiato, subendo danni alla sua autovettura e lesioni alla sua persona Chiedeva pertanto che, accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del CP_2 sinistro, quest'ultimo fosse condannato, in solido con l'assicurazione al risarcimento CP_3 dei danni nella misura di € 178.616,00 o nella misura “ che sarà ritenuta di giustizia” oltre interessi e spese di giustizia. Il Tribunale di Foggia, all'esito della istruttoria 1) imputava al la violazione degli CP_2 artt. 140 e 157, comma 3, del cdS, per aver tenuto una condotta negligente, intralciando la circolazione e posizionando il veicolo “in modo non idoneo” e al la violazione Parte_1 dell'art.141 cdS per aver tenuto una condotta imprudente, “comportamento agevolmente desumibile dal fatto che egli non si avvide per tempo di un veicolo, fermo sulla strada, ma che aveva adeguatamente segnalato la sosta, oltre che dalla constatazione della presenza sul manto stradale di una frenata lunga circa 30 metri”; 2) riteneva che “ non essendo possibile quantificare il grado esatto di colpa di ciascun dei conducenti esso va ritenuto diviso tra loro nella misura del 50%” dovesse applicarsi la presunzione legale di eguale concorso di colpa in materia di sinistro stradale prevista dall'art. 2054, II comma, c.c., 2) accertava, sulla base della CTU medico-legale, che il aveva subito un danno biologico permanente da riconoscersi nella misura del 20% Parte_1 oltre al danno da inabilità temporanea;
3) per l'effetto, in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta al Santagata, condannava l' , in solido con CP_1 [...]
, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 35.511,75 già rivalutata e CP_2 maggiorata degli interessi;
4) quantificava le spese legali sostenute dall'attore in € 7616,00 oltre € 800 per spese borsuali oltre accessori come per legge, spese che venivano poste per la metà a carico dell' in solido con il e per la restante metà compensate;
5) le CP_1 CP_2 spese di CTU venivano poste per la metà a carico dell' in solido con il e per la CP_1 CP_2 restante metà compensate.
pagina 2 di 7 Con ordinanza di correzione errore materiale del 30.12.2022 il giudice di prime cure stabiliva che le spese del giudizio a favore del fossero disposte a favore degli Avv. Dionigi e Parte_1
Raffaele Neri, dichiaratisi distrattari
2. Avverso la predetta sentenza, con il primo motivo di gravame l'appellante Parte_1 contesta l'erroneità degli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno biologico permanente. In particolare, osserva il come il Tribunale abbia errato nel liquidare il Parte_1 danno biologico permanente sulla base del 20% anziché in quella corretta del 26 % stabilita dal CTU medico legale nella relazione finale a seguito delle osservazioni del CTP dell'appellante). Chiede pertanto il riconoscimento della somma di € 54.911,00 in luogo dell'importo di € 35.511,75. Conseguentemente ai nuovi importi risarcitori richiesti (secondo motivo) l'appellante impugna il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, chiedendo l'applicazione dei valori medi dello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 secondo le tariffe previste dal DM 55/2014.
Pertanto, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, tenuto conto delle somme già versate dall'Assicurazione in esecuzione della sentenza di primo grado ,rassegna le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza n. 3254/2022 del Tribunale di Foggia nella parte in cui erra nella quantificazione del risarcimento dei danni subiti dall'attore considerando la nuova CTU a firma del dott. come modificata a seguito delle osservazioni del CTP dott. e, per Persona_2 Persona_3
l'effetto, condannare l' e in solido tra loro, a versare la somma ulteriore CP_1 CP_2 di € 19.399,25 in favore dell'attore calcolata applicando le tabelle del Tribunale di Milano;
− conseguentemente, rideterminare la somma liquidata quali spese legali del primo grado in virtù del nuovo scaglione previsto dal DM 55/2014 applicabile al caso concreto e per l'effetto condannare l' e in solido tra loro all'ulteriore versamento in favore degli avv.ti CP_1 CP_2
Raffaele e Dionigi Neri di € 3.248,50 oltre accessori;
− In ogni caso condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. 2.1 Si è costituita l deducendo di non contestare l'appello nella parte in cui si CP_1 invoca il risarcimento del danno biologico permanente nella misura del 26%; chiede invece il rigetto del gravame nella parte relativa alle spese legali “atteso che nella sentenza del Tribunale di Foggia non viene precisato quale scaglione dei parametri legali sia stato applicato. In ogni caso, peraltro, considerata la notevole riduzione dell'importo liquidato rispetto a quello domandato, appare equo liquidare le competenze legali in misura inferiore ai valori medi salvo quanto si specificherà nel prosieguo della presente comparsa”. Spiega, inoltre, tempestivo appello incidentale e chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito la responsabilità concorsuale al 50% ex art. 2054, comma II, c.c., lamentando, in particolare, l'illegittimità e l'erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui dichiarato la violazione, in capo al degli artt. 140 e 157 del codice della strada e rassegna le seguenti conclusioni: “A) CP_2
Rigettare l'appello proposto da B) Accogliere l'appello incidentale Parte_2
pagina 3 di 7 proposto dall' e, per l'effetto: 1) In riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, CP_1 dichiarare la esclusiva responsabilità di e rigettare la domanda da lui Controparte_4 proposta innanzi al Tribunale di Foggia. 2) Condannare il al pagamento delle spese e Parte_1 competenze legali del primo grado C) Condannare il al rimborso della somma di €.48.626,08, Parte_1 pagata in forza della sentenza del Tribunale di Foggia D) Condannare al Controparte_4 pagamento delle spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio. Con riserva di ogni altro diritto ed azione”. Nessuno si è costituito per ritualmente citato. CP_2
3. All'udienza del 5.03.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Occorre esaminare per primo l'appello incidentale della in quanto logicamente CP_1 prioritario, dal momento che involge la questione della responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro. L'assicurazione sostiene che sia stato rispettato il dettato di cui all'art.157 comma 3 del cds dal momento che il non potendosi fermarsi fuori della carreggiata, si è fermato il più CP_2 vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad essa e secondo il senso di marcia, azionando peraltro le quattro frecce luminose per segnalare la presenza. Inoltre risulta accertato che il viaggiava a velocità elevata, così come risulta indimostrata la Parte_1 presenza di una auto procedente in senso in senso inverso che ostruisse la strada, sicchè la responsabilità del sinistro deve ascriversi – secondo l'Assicurazione - esclusivamente al comportamento del che, a causa della forte velocità, unita forse alla distrazione, Parte_1 non si è accorto della presenza del camion del fermo sul ciglio della strada CP_2
L'appello non merita accoglimento. Secondo quanto disposto dall'art.140 cdS , gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza della strada. Se questo è il principio informatore della circolazione, in modo più specifico l'art.157 cdS dispone che fuori dei centri abitati i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata …In caso di impossibilità la fermata o la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad essa e secondo il senso di marcia. Nel caso di specie non risulta in alcun modo provata la assoluta necessità o stato di bisogno del di sostare sul ciglio di una strada, per di più una strada provinciale, essendo CP_2 peraltro indimostrato che fosse lì fermo per effettuare una svolta verso la zona industriale, ubicata in realtà a distanza di 25 metri prima del luogo ove sostava. E che con quella sosta abbia costituito senza alcun dubbio intralcio alla circolazione restringendo la carreggiata, lo dimostra la circostanza che il , accortosi che in senso inverso sopraggiungeva una Parte_1 altra macchina ( come affermato all'udienza del 5.03.2018 in modo preciso e puntuale dai testi e presenti all'interno di auto che seguiva quella del ), non riusciva Tes_1 Tes_2 Parte_1 per mancanza di spazio a sorpassare l'autocarro, frenava ma, a causa dell'alta velocità, pagina 4 di 7 andava a collidere con la parte anteriore della sua autovettura con la parte posteriore del camion di ermo sul ciglio della strada. CP_2
Di uguale peso, secondo la Corte, è la responsabilità dei due conducenti, avendo da un lato il come già detto, messo in pericolo la sicurezza sulla strada, e dall'altro il CP_2 Parte_1 percorso la strada ad una velocità eccessiva. Pertanto, sia pure con diversa motivazione, va confermata la statuizione del giudice di prime cure che ha attribuito ai conducenti il 50% ciascuno di responsabilità ai due conducenti, sebbene sulla base dell'art.2054 comma 2 c.c. Merita invece accoglimento il primo motivo del gravame del (peraltro condiviso Parte_1 dalla stessa Assicurazione in comparsa di costituzione). Ed invero dalla lettura della consulenza definitiva, risulta che il ctu medico legale, a seguito delle osservazioni del ctp del
, ha quantificato il danno biologico permanente del Santagata nella misura del 26%, Parte_1 anziché del 20% come ritenuto precedentemente nella bozza di ctu. Occorre dunque rideterminare esclusivamente il risarcimento del danno biologico permanente, lasciando ferma la quantificazione del danno morale e del danno da inabilità temporanea nella misura operata dal giudice di prime cure, non essendoci appello sul punto.
Ne consegue che, in base alle tabelle di Milano del 2021 applicate dal giudice di prime cure, considerato che all'epoca del sinistro il aveva sessanta anni, il danno biologico Parte_1 permanente ( 26%), incrementato del danno morale è pari ad € 101.407,00 . A tale somma va aggiunto il danno da inabilità temporanea quantificato dal Tribunale nella misura di € 8167,50 e così complessivamente € 109.574,50. Considerata la responsabilità del nella misura del 50% a quest'ultimo deve essere Parte_1 riconosciuta la somma di € 54787,25 già rivalutata oltre interessi come riconosciuti e calcolati dal Tribunale.
5.Il diverso importo riconosciuto al con il gravame impone una diversa Parte_1 quantificazione delle spese di giudizio di primo grado, poiché occorre applicare il diverso scaglione da € 52.000,00 a 260.000,00, (mantenendo ferma la regolamentazione operata dal giudice di prime cure e cioè tariffe di cui al DM n. 147/2022, applicazione dei valori medi e compensazione delle spese per la metà, considerato che anche sul punto non vi è impugnazione delle parti)
6. Le spese del presente giudizio sono a carico dell' e del e a favore del CP_1 CP_2
secondo il criterio della soccombenza e vengono calcolate sulla base delle tariffe di Parte_1 cui al DM n. 147/2022 valori medi ( ad esclusione della fase istruttoria con applicazione dei valori minimi), tenendo presente che il valore della causa è pari alla differenza tra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto riconosciuto dalla Corte (€ 19.399,25)
7. Infine occorre osservare che la difesa del afferma ( e l' non contesta) Parte_1 CP_1 che l'Assicurazione ha già versato al la somma complessiva di € 43170,74 Parte_1
pagina 5 di 7 comprensiva anche di interessi e spese legali e di tali somme dovrà tenersi conto nei rapporti interni dare-avere tra le parti, considerato l'esito del presente giudizio.
8. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello incidentale), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 CP_1 bis D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in Parte_1 data 14 marzo 2023 nei confronti di e di nonché CP_2 CP_1 sull'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 3254/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 27.12.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale di e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza gravata:
a) in riferimento al capo n.1 del dispositivo condanna e in CP_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 54.911,00 anziché della somma di € 35.511,75 oltre interessi come statuiti dal giudice di prime cure. b) in riferimento al punto n.2 del dispositivo quantifica le spese legali sostenute dall'attore in € 14.103,00, anziché in € 7616,00 quali compensi professionali, ferme le ulteriori statuizioni sul punto
2. rigetta l'appello incidentale di CP_1
3. condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_1 CP_2 del presente giudizio in favore di che liquida in complessivi € Parte_1
4888,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% come per legge, spese da distrarsi in favore degli Avv. Dionigi e Raffaele Neri, dichiaratisi distrattari 4. dichiara che, per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello incidentale) sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di CP_1 cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 30 aprile 2025. Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 336 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 3254/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 27.12.2022 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Paolo di Civitate (FG) alla Via XX Settembre,65 presso lo studio degli AVV.TI RAFFAELE E
DIONIGI NERI, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE CONTRO (C.F. ; P.IVA ), con sede in Milano alla Piazza Tre CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torri, 3, in persona del suo Procuratore e legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
, elettivamente domiciliata in Foggia (FG) alla Via G. Rosati, 159/A, Persona_1 presso lo studio del difensore AVV. NICOLA PANUNZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
CP_2
APPELLATO NON COSTITUITO Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1. Con atto di appello, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. ad e al sig. CP_1
il sig ha interposto gravame avverso la sentenza n. CP_2 Parte_1
3254/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 27.12.2022, con la quale il Giudice di prime cure ha dichiarato la sua responsabilità concorsuale al 50% ex art. 2054, II comma, cod. civ. nella causazione del sinistro stradale occorso il 19 giugno 2015, conducente della autovettura di sua proprietà Fiat Punto targata BF219EJ e il sig. conducente e proprietario CP_2 dell'autocarro targato CT828LN. A fondamento della pretesa risarcitoria il esponeva che: Parte_1
- il 19 giugno 2015 alle ore 12.00 alla guida della sua Fiat Punto, percorreva la SP 142 che dal
Comune di San Paolo di Civitate porta alla città di San Severo;
- nel percorrere la strada era preceduto da un'altra autovettura che, improvvisamente, superava un autocarro (di proprietà di , parcheggiato sul ciglio della CP_2 strada;
- non avendo lo spazio necessario per effettuare il sorpasso, a causa del traffico in arrivo sulla corsia opposta, urtava contro la parte posteriore destra dell' autocarro parcheggiato, subendo danni alla sua autovettura e lesioni alla sua persona Chiedeva pertanto che, accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del CP_2 sinistro, quest'ultimo fosse condannato, in solido con l'assicurazione al risarcimento CP_3 dei danni nella misura di € 178.616,00 o nella misura “ che sarà ritenuta di giustizia” oltre interessi e spese di giustizia. Il Tribunale di Foggia, all'esito della istruttoria 1) imputava al la violazione degli CP_2 artt. 140 e 157, comma 3, del cdS, per aver tenuto una condotta negligente, intralciando la circolazione e posizionando il veicolo “in modo non idoneo” e al la violazione Parte_1 dell'art.141 cdS per aver tenuto una condotta imprudente, “comportamento agevolmente desumibile dal fatto che egli non si avvide per tempo di un veicolo, fermo sulla strada, ma che aveva adeguatamente segnalato la sosta, oltre che dalla constatazione della presenza sul manto stradale di una frenata lunga circa 30 metri”; 2) riteneva che “ non essendo possibile quantificare il grado esatto di colpa di ciascun dei conducenti esso va ritenuto diviso tra loro nella misura del 50%” dovesse applicarsi la presunzione legale di eguale concorso di colpa in materia di sinistro stradale prevista dall'art. 2054, II comma, c.c., 2) accertava, sulla base della CTU medico-legale, che il aveva subito un danno biologico permanente da riconoscersi nella misura del 20% Parte_1 oltre al danno da inabilità temporanea;
3) per l'effetto, in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta al Santagata, condannava l' , in solido con CP_1 [...]
, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 35.511,75 già rivalutata e CP_2 maggiorata degli interessi;
4) quantificava le spese legali sostenute dall'attore in € 7616,00 oltre € 800 per spese borsuali oltre accessori come per legge, spese che venivano poste per la metà a carico dell' in solido con il e per la restante metà compensate;
5) le CP_1 CP_2 spese di CTU venivano poste per la metà a carico dell' in solido con il e per la CP_1 CP_2 restante metà compensate.
pagina 2 di 7 Con ordinanza di correzione errore materiale del 30.12.2022 il giudice di prime cure stabiliva che le spese del giudizio a favore del fossero disposte a favore degli Avv. Dionigi e Parte_1
Raffaele Neri, dichiaratisi distrattari
2. Avverso la predetta sentenza, con il primo motivo di gravame l'appellante Parte_1 contesta l'erroneità degli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno biologico permanente. In particolare, osserva il come il Tribunale abbia errato nel liquidare il Parte_1 danno biologico permanente sulla base del 20% anziché in quella corretta del 26 % stabilita dal CTU medico legale nella relazione finale a seguito delle osservazioni del CTP dell'appellante). Chiede pertanto il riconoscimento della somma di € 54.911,00 in luogo dell'importo di € 35.511,75. Conseguentemente ai nuovi importi risarcitori richiesti (secondo motivo) l'appellante impugna il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, chiedendo l'applicazione dei valori medi dello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 secondo le tariffe previste dal DM 55/2014.
Pertanto, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, tenuto conto delle somme già versate dall'Assicurazione in esecuzione della sentenza di primo grado ,rassegna le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza n. 3254/2022 del Tribunale di Foggia nella parte in cui erra nella quantificazione del risarcimento dei danni subiti dall'attore considerando la nuova CTU a firma del dott. come modificata a seguito delle osservazioni del CTP dott. e, per Persona_2 Persona_3
l'effetto, condannare l' e in solido tra loro, a versare la somma ulteriore CP_1 CP_2 di € 19.399,25 in favore dell'attore calcolata applicando le tabelle del Tribunale di Milano;
− conseguentemente, rideterminare la somma liquidata quali spese legali del primo grado in virtù del nuovo scaglione previsto dal DM 55/2014 applicabile al caso concreto e per l'effetto condannare l' e in solido tra loro all'ulteriore versamento in favore degli avv.ti CP_1 CP_2
Raffaele e Dionigi Neri di € 3.248,50 oltre accessori;
− In ogni caso condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. 2.1 Si è costituita l deducendo di non contestare l'appello nella parte in cui si CP_1 invoca il risarcimento del danno biologico permanente nella misura del 26%; chiede invece il rigetto del gravame nella parte relativa alle spese legali “atteso che nella sentenza del Tribunale di Foggia non viene precisato quale scaglione dei parametri legali sia stato applicato. In ogni caso, peraltro, considerata la notevole riduzione dell'importo liquidato rispetto a quello domandato, appare equo liquidare le competenze legali in misura inferiore ai valori medi salvo quanto si specificherà nel prosieguo della presente comparsa”. Spiega, inoltre, tempestivo appello incidentale e chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito la responsabilità concorsuale al 50% ex art. 2054, comma II, c.c., lamentando, in particolare, l'illegittimità e l'erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui dichiarato la violazione, in capo al degli artt. 140 e 157 del codice della strada e rassegna le seguenti conclusioni: “A) CP_2
Rigettare l'appello proposto da B) Accogliere l'appello incidentale Parte_2
pagina 3 di 7 proposto dall' e, per l'effetto: 1) In riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, CP_1 dichiarare la esclusiva responsabilità di e rigettare la domanda da lui Controparte_4 proposta innanzi al Tribunale di Foggia. 2) Condannare il al pagamento delle spese e Parte_1 competenze legali del primo grado C) Condannare il al rimborso della somma di €.48.626,08, Parte_1 pagata in forza della sentenza del Tribunale di Foggia D) Condannare al Controparte_4 pagamento delle spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio. Con riserva di ogni altro diritto ed azione”. Nessuno si è costituito per ritualmente citato. CP_2
3. All'udienza del 5.03.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Occorre esaminare per primo l'appello incidentale della in quanto logicamente CP_1 prioritario, dal momento che involge la questione della responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro. L'assicurazione sostiene che sia stato rispettato il dettato di cui all'art.157 comma 3 del cds dal momento che il non potendosi fermarsi fuori della carreggiata, si è fermato il più CP_2 vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad essa e secondo il senso di marcia, azionando peraltro le quattro frecce luminose per segnalare la presenza. Inoltre risulta accertato che il viaggiava a velocità elevata, così come risulta indimostrata la Parte_1 presenza di una auto procedente in senso in senso inverso che ostruisse la strada, sicchè la responsabilità del sinistro deve ascriversi – secondo l'Assicurazione - esclusivamente al comportamento del che, a causa della forte velocità, unita forse alla distrazione, Parte_1 non si è accorto della presenza del camion del fermo sul ciglio della strada CP_2
L'appello non merita accoglimento. Secondo quanto disposto dall'art.140 cdS , gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza della strada. Se questo è il principio informatore della circolazione, in modo più specifico l'art.157 cdS dispone che fuori dei centri abitati i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata …In caso di impossibilità la fermata o la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad essa e secondo il senso di marcia. Nel caso di specie non risulta in alcun modo provata la assoluta necessità o stato di bisogno del di sostare sul ciglio di una strada, per di più una strada provinciale, essendo CP_2 peraltro indimostrato che fosse lì fermo per effettuare una svolta verso la zona industriale, ubicata in realtà a distanza di 25 metri prima del luogo ove sostava. E che con quella sosta abbia costituito senza alcun dubbio intralcio alla circolazione restringendo la carreggiata, lo dimostra la circostanza che il , accortosi che in senso inverso sopraggiungeva una Parte_1 altra macchina ( come affermato all'udienza del 5.03.2018 in modo preciso e puntuale dai testi e presenti all'interno di auto che seguiva quella del ), non riusciva Tes_1 Tes_2 Parte_1 per mancanza di spazio a sorpassare l'autocarro, frenava ma, a causa dell'alta velocità, pagina 4 di 7 andava a collidere con la parte anteriore della sua autovettura con la parte posteriore del camion di ermo sul ciglio della strada. CP_2
Di uguale peso, secondo la Corte, è la responsabilità dei due conducenti, avendo da un lato il come già detto, messo in pericolo la sicurezza sulla strada, e dall'altro il CP_2 Parte_1 percorso la strada ad una velocità eccessiva. Pertanto, sia pure con diversa motivazione, va confermata la statuizione del giudice di prime cure che ha attribuito ai conducenti il 50% ciascuno di responsabilità ai due conducenti, sebbene sulla base dell'art.2054 comma 2 c.c. Merita invece accoglimento il primo motivo del gravame del (peraltro condiviso Parte_1 dalla stessa Assicurazione in comparsa di costituzione). Ed invero dalla lettura della consulenza definitiva, risulta che il ctu medico legale, a seguito delle osservazioni del ctp del
, ha quantificato il danno biologico permanente del Santagata nella misura del 26%, Parte_1 anziché del 20% come ritenuto precedentemente nella bozza di ctu. Occorre dunque rideterminare esclusivamente il risarcimento del danno biologico permanente, lasciando ferma la quantificazione del danno morale e del danno da inabilità temporanea nella misura operata dal giudice di prime cure, non essendoci appello sul punto.
Ne consegue che, in base alle tabelle di Milano del 2021 applicate dal giudice di prime cure, considerato che all'epoca del sinistro il aveva sessanta anni, il danno biologico Parte_1 permanente ( 26%), incrementato del danno morale è pari ad € 101.407,00 . A tale somma va aggiunto il danno da inabilità temporanea quantificato dal Tribunale nella misura di € 8167,50 e così complessivamente € 109.574,50. Considerata la responsabilità del nella misura del 50% a quest'ultimo deve essere Parte_1 riconosciuta la somma di € 54787,25 già rivalutata oltre interessi come riconosciuti e calcolati dal Tribunale.
5.Il diverso importo riconosciuto al con il gravame impone una diversa Parte_1 quantificazione delle spese di giudizio di primo grado, poiché occorre applicare il diverso scaglione da € 52.000,00 a 260.000,00, (mantenendo ferma la regolamentazione operata dal giudice di prime cure e cioè tariffe di cui al DM n. 147/2022, applicazione dei valori medi e compensazione delle spese per la metà, considerato che anche sul punto non vi è impugnazione delle parti)
6. Le spese del presente giudizio sono a carico dell' e del e a favore del CP_1 CP_2
secondo il criterio della soccombenza e vengono calcolate sulla base delle tariffe di Parte_1 cui al DM n. 147/2022 valori medi ( ad esclusione della fase istruttoria con applicazione dei valori minimi), tenendo presente che il valore della causa è pari alla differenza tra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto riconosciuto dalla Corte (€ 19.399,25)
7. Infine occorre osservare che la difesa del afferma ( e l' non contesta) Parte_1 CP_1 che l'Assicurazione ha già versato al la somma complessiva di € 43170,74 Parte_1
pagina 5 di 7 comprensiva anche di interessi e spese legali e di tali somme dovrà tenersi conto nei rapporti interni dare-avere tra le parti, considerato l'esito del presente giudizio.
8. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello incidentale), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 CP_1 bis D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in Parte_1 data 14 marzo 2023 nei confronti di e di nonché CP_2 CP_1 sull'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 3254/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 27.12.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale di e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza gravata:
a) in riferimento al capo n.1 del dispositivo condanna e in CP_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 54.911,00 anziché della somma di € 35.511,75 oltre interessi come statuiti dal giudice di prime cure. b) in riferimento al punto n.2 del dispositivo quantifica le spese legali sostenute dall'attore in € 14.103,00, anziché in € 7616,00 quali compensi professionali, ferme le ulteriori statuizioni sul punto
2. rigetta l'appello incidentale di CP_1
3. condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_1 CP_2 del presente giudizio in favore di che liquida in complessivi € Parte_1
4888,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% come per legge, spese da distrarsi in favore degli Avv. Dionigi e Raffaele Neri, dichiaratisi distrattari 4. dichiara che, per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello incidentale) sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di CP_1 cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 30 aprile 2025. Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
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