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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10904/2024 , introdotta da
(ROMA, 01/08/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ROBERTO MARTINA e (ROMA, Parte_2
05/09/1976), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO RENZI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/06/2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2
2. I minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e vivranno stabilmente con la madre IG.ra presso la casa familiare sita in Pt_1
Roma, via Arzana n. 57;
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
4. Al fine di favorire un sereno sviluppo dei figli, i coniugi concordano che le frequentazioni con i minori avverranno, con il loro consenso, secondo il seguente piano genitoriale (più in dettaglio descritto nel doc. i):
il IG. potrà vedere e sentire i figli quando lo vorrà e, in ogni Parte_2
caso, li prenderà ogni mercoledì dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a casa presso la madre alle ore 21:30, dopo cena, nonché a fine settimana alternati,
decorrenti dal sabato dopo pranzo sino alla domenica sera entro le ore 20:00;
durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sè i figli per sette giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni, per tre giorni ciascuno, anche non consecutivi, comprendenti per ognuno il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta.
5. La casa coniugale sita in Roma, Via Arzana n. 57 - Interno: 4 – pal. B, di proprietà della moglie è assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto 3
mentre il sig. se ne è già allontanato;
Parte_2
Per_ 6. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e con un Parte_2 Per_2
assegno di euro 150,00 mensili per ciascuno. L'importo complessivo di euro
300,00 mensili sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici ISTAT.
7. Il sig. contribuirà alle spese straordinarie previamente concordate Parte_2
per i figli in misura pari alla metà.
8. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e parteciperanno al 50% per tutto quanto concerne le spese extra per i figli (testi scolastici, rette per attività sportive, medicinali e visite mediche, canone mensile telefonia mobile);
9. la IG.ra proprietaria al 100% dell'abitazione coniugale, sosterrà tutte Pt_1
le spese ordinarie e straordinarie, utenze comprese, per l'immobile di via Arzana
n. 57 che a lei è assegnato.
9. I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 4
(ROMA, 01/08/1979) e (ROMA, 05/09/1976), Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Roma contratto in data 02/06/2009,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00391, Parte 2 , Serie A01, Anno 2009, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10904/2024 , introdotta da
(ROMA, 01/08/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ROBERTO MARTINA e (ROMA, Parte_2
05/09/1976), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO RENZI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/06/2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2
2. I minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e vivranno stabilmente con la madre IG.ra presso la casa familiare sita in Pt_1
Roma, via Arzana n. 57;
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
4. Al fine di favorire un sereno sviluppo dei figli, i coniugi concordano che le frequentazioni con i minori avverranno, con il loro consenso, secondo il seguente piano genitoriale (più in dettaglio descritto nel doc. i):
il IG. potrà vedere e sentire i figli quando lo vorrà e, in ogni Parte_2
caso, li prenderà ogni mercoledì dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a casa presso la madre alle ore 21:30, dopo cena, nonché a fine settimana alternati,
decorrenti dal sabato dopo pranzo sino alla domenica sera entro le ore 20:00;
durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sè i figli per sette giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni, per tre giorni ciascuno, anche non consecutivi, comprendenti per ognuno il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta.
5. La casa coniugale sita in Roma, Via Arzana n. 57 - Interno: 4 – pal. B, di proprietà della moglie è assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto 3
mentre il sig. se ne è già allontanato;
Parte_2
Per_ 6. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e con un Parte_2 Per_2
assegno di euro 150,00 mensili per ciascuno. L'importo complessivo di euro
300,00 mensili sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici ISTAT.
7. Il sig. contribuirà alle spese straordinarie previamente concordate Parte_2
per i figli in misura pari alla metà.
8. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e parteciperanno al 50% per tutto quanto concerne le spese extra per i figli (testi scolastici, rette per attività sportive, medicinali e visite mediche, canone mensile telefonia mobile);
9. la IG.ra proprietaria al 100% dell'abitazione coniugale, sosterrà tutte Pt_1
le spese ordinarie e straordinarie, utenze comprese, per l'immobile di via Arzana
n. 57 che a lei è assegnato.
9. I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 4
(ROMA, 01/08/1979) e (ROMA, 05/09/1976), Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Roma contratto in data 02/06/2009,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00391, Parte 2 , Serie A01, Anno 2009, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi