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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 2834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3087/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to Caserta Giannamaria, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to Lucarelli Maurizio presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
AVV. , in qualità di curatore speciale nell'interesse del minore;
Controparte_2
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2025, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dagli atti di causa e soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
Napoli il 19.04.1974, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 93, parte II, serie C, sez. A, anno 2012);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d' ufficio di copia alla presente udienza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 15.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
R.G. n. 2834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3087/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to Caserta Giannamaria, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to Lucarelli Maurizio presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
AVV. , in qualità di curatore speciale nell'interesse del minore;
Controparte_2
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2025, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dagli atti di causa e soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
Napoli il 19.04.1974, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 93, parte II, serie C, sez. A, anno 2012);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d' ufficio di copia alla presente udienza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 15.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio