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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 425/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZANARDI FRANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTI
contro
C.F. ), CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ROSSATO LAURA e dell'avv. RIGOLI OTTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. WEGHER MAURIZIO e dell'avv. PAPA SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLATE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. 921/2023 Sent., n. 316/2021 R.G., n. 922/2023
Rep., emessa il 26.4.2023, pubblicata il 4.5.2023, non notificata, così giudicare:
NEL MERITO
Riformare la sentenza impugnata, per i motivi esposti, accogliendo le conclusioni proposte dall'attrice in primo grado, che di seguito si trascrivono:
“NEL MERITO:
Previo accertamento dei fatti esposti, per i motivi trattati, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e la sua responsabilità e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, per gli importi indicati in atti, o per l'eventuale diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, con valutazione equitativa del danno, limitatamente a quanto esposto ed entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito.
IN OGNI CASO:
Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite, dei compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”
IN OGNI CASO
Con rifusione delle spese e competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata CP_1
In via preliminare:
In via principale:
1. Rigettare nel merito il gravame proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2
infondato e inammissibile per tutte le motivazioni, in fatto e in diritto, e con ogni miglior motivazione;
2. Confermare la sentenza n. 921/23 Sent. n. 316/21 RG emessa dal Giudice di Pace di Verona, avv.
Giuliano Crivellaro, pubblicata il 4.5.2023 e comunicata il successivo 7.6.2023 nella parte in cui rigetta la domanda degli attori riconoscendo la colpa dei sig.ri Controparte_3
in via incidentale:
In parziale riforma della sentenza impugnata in via incidentale,
pagina 2 di 13 3. Accertato e dichiarato il comportamento diligente della mediatrice e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal codice e in particolare dall'art. 1759 c.c. ovvero la non violazione delle prescrizioni di legge a lei incombenti,
4. riformarsi la sentenza n. 921/23 Sent. n. 316/21 RG del Giudice di Pace di Verona e condannarsi parte appellante all'integrale rifusione delle spese di giudizio di primo grado.
In via subordinata:
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, della domanda degli appellanti, accertato il rapporto assicurativo esistente al momento dei fatti di cui è causa, dichiararsi (cod. CP_2
fisc. ) con sede legale in Trento (TN) piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere manlevata la convenuta e per CP_1
l'effetto condannarsi al pagamento in favore di parte appellante di quanto verrà stabilito CP_2
in corso di causa.
6. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre il rimborso spese forfetario 15%, CPA e IVA all'aliquota di legge del secondo grado di giudizio e, stante l'appello incidentale, anche del giudizio di primo grado.
Per parte appellata Controparte_4
:
[...]
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare/pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello di parte e e per carenza Pt_1 Parte_2
dei presupposti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite;
in via principale:
-rigettare l'appello di parte e in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 Parte_3
diritto e confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Verona nr. 921/2023 dd.
26.04.2023, pubblicata in data 04.05.2023;
-respingere ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti di , per i motivi di cui in CP_2
narrativa, per inoperatività della polizza nr. M11506095 o di qualsivoglia altra polizza a cui faccia riferimento controparte, per nullità, inammissibilità ed infondatezza delle domande rivolte nei confronti di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, per assenza di CP_1 responsabilità di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, CP_1 pagina 3 di 13 con riferimento ai fatti di cui è causa, e, comunque, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
con il rigetto di ogni e qualsiasi altra domanda ex adverso formulata o formulanda dalle controparti tutte costituite;
- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 346 C.P.C. E, COMUNQUE IN VIA DI APPELLO
INCIDENTALE CONDIZIONATO, per la denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza del Giudice di Pace di Verona nr.
921/2023 dd. 26.04.2023, pubblicata in data 04.05.2023 e di riproposizione delle domande nei confronti di : CP_2
-in via principale:
-respingere ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti di , per i motivi di cui in CP_2
narrativa, per inoperatività della polizza nr. M11506095 o di qualsivoglia altra polizza a cui faccia riferimento controparte, per nullità, inammissibilità ed infondatezza delle domande rivolte nei confronti di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, per assenza di CP_1 responsabilità di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, CP_1
con riferimento ai fatti di cui è causa, e, comunque, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
con il rigetto di ogni e qualsiasi altra domanda ex adverso formulata o formulanda dalle controparti tutte costituite;
- in via subordinata:
-nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande avverse, si dovesse ritenere operativa la copertura assicurativa e venisse accertata una qualche responsabilità in capo ad CP_1 titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, relativamente ai fatti per cui è causa, con conseguente condanna di ad indennizzare l'assicurata di quanto dovesse CP_2
versare, limitare la condanna di alla parte di danni ed alle poste che saranno provati e CP_2
conseguenza diretta della condotta e del grado di colpa della stessa assicurata, esclusa la solidarietà ex art. 20, lett. o) delle condizioni di polizza, nella misura che sarà accertata in corso di causa e respingendo ogni altra domanda, nei limiti di polizza e decurtato, in ogni caso, lo scoperto contrattuale corrispondente ad 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con minimo assoluto di euro 500,00.- ed un massimo di euro 5.000,00.- e nel limite del massimale di euro 260.000,00.- previsto per ogni sinistro dalle condizioni del contratto di assicurazione (all. 2).
In tutti i casi con vittoria di competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre all'IVA, al
CNPA ed al rimborso forfettario come per legge.
pagina 4 di 13 - in via istruttoria: si ribadiscono le deduzioni, eccezioni ed opposizioni tutte di cui in atti ed a verbali d'udienza del primo grado di giudizio.
Si eccepisce l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di eventuali nuove domande, eccezioni, deduzioni, istanze e produzioni documentali avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 Parte_2
di Verona n. 921/2023 con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dai medesimi nei confronti di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi” con CP_1
integrale compensazione delle spese di lite.
La causa era stata introdotta dai signori e al fine di ottenere l'accertamento della Pt_1 Pt_2
violazione, da parte della convenuta degli obblighi di informazione in capo al mediatore CP_1
immobiliare e la condanna della medesima al risarcimento dei danni allegatamente subiti.
Con l'atto introduttivo del giudizio avevano infatti esposto gli attori di essersi rivolti alla per CP_1
l'acquisto di un'immobile destinato a divenire abitazione di famiglia, che era stato mostrato loro un immobile in San Pietro in Cariano che avevano ritenuto di interesse, di avere quindi formulato proposta d'acquisto – accettata dai proprietari del cespite – e di avere appreso solo casualmente da altro condomino, pochi giorni prima della data fissata per la stipula del rogito, che il fabbricato era stato interessato da un'alluvione nel 2018; fenomeno di entità tale da sommergere i garage e determinare la demolizione di vetture ivi ricoverate ed in esito al quale si era reso necessario il rifacimento dell'impianto elettrico e l'esecuzione di opere di sanificazione e ristrutturazione.
Avevano quindi esposto gli attori che la conoscenza di tali circostanze aveva fatto venir meno il loro interesse all'acquisto dell'immobile e di essere riusciti a raggiungere un accordo per la restituzione della caparra con i venditori, i quali avevano riferito di aver informato la mediatrice dell'evento alluvionale occorso.
Sostenevano quindi gli attori che la mediatrice – che aveva anche richiesto il pagamento della somma di €8.000,00 a titolo di provvigione – si fosse resa inadempiente agli obblighi di informazione cui era tenuta ex art. 1759 c.c., tacendo una circostanza determinante ai fini della formazione del loro convincimento.
Chiedevano quindi che fosse condannata al risarcimento da loro subiti, consistenti nelle spese sostenute in vista della conclusione dell'affare e nello stress e tensioni patite. pagina 5 di 13 Costituitasi in giudizio la convenuta aveva contestato la fondatezza della pretesa, CP_1
negando di essere stata a conoscenza del fatto che l'immobile fosse stato interessato dall'alluvione prima della sottoscrizione della proposta d'acquisto da parte dei signori e Pt_1 Pt_2
evidenziando che l'allagamento non aveva provocato danni o vizi strutturali e che i danni da bagnamento erano stati riparati dal Condominio, rimarcando come l'evento avesse avuto risonanza anche mediatica e dovesse ritenersi conosciuto dagli attori - anche in ragione del fatto che essi abitavano nella medesima zona - e mettendo in luce che questi ultimi non avevano chiesto specifiche informazioni né avevano mai manifestato particolari sensibilità al riguardo, formulando anzi la proposta in gran velocità.
Negava quindi la la sussistenza di elementi tali da compromettere la sicurezza dell'affare, CP_1 tenuto conto che non era stata nemmeno allegata la sussistenza di vizi del cespite, che l'Amministratore di Condominio, immediatamente interpellato, aveva dichiarato che i danni provocati erano stati riparati e che era stata stipulata una nuova polizza che comprendeva l'evento catastrofale.
Riservando di agire separatamente per il pagamento della provvigione, chiedeva comunque, per dovere di completezza, di essere autorizzata alla chiamata della propria compagnia assicuratrice, per essere da questa manlevata e tenuta indenne nelle non creduta ipotesi di responsabilità.
Si era quindi costituita in giudizio, avanti al giudice di Pace, eccependo, preliminarmente, CP_2
l'inoperatività della polizza, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte dagli attori nei confronti dell'assicurata e richiamando, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, i limiti contrattuali di cui alle condizioni di assicurazione, ivi compresi il massimale per ogni sinistro e lo scoperto previsto dalle parti.
Così sinteticamente ripercorse le difese svolte dalle parti nel primo grado di giudizio, vanno richiamati per relationem i motivi d'appello svolti dagli appellanti e di cui si dirà di seguito.
Motivi contestati dalla difesa dell'appellata che ha a propria volta proposto appello CP_1
incidentale chiedendo la riforma della sentenza laddove aveva ravvisato un importante inadempimento dell'agente immobiliare.
Si è infine costituita anche in grado d'appello la compagnia assicuratrice eccependo CP_2
l'inammissibilità dell'appello di parte e per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 Pt_1 Pt_2
c.p.c. e comunque ex art. 348 bis c.p.c., contestandone in ogni caso la fondatezza e richiamando, anche in via di appello incidentale condizionato, l'infondatezza delle domande avanzate nei confronti dell' per assenza di responsabilità del mediatore. Controparte_5
pagina 6 di 13 L'appello proposto dai signori e per quanto si dirà di seguito, merita accoglimento, Pt_1 Pt_2 dovendo per contro essere respinto l'appello incidentale proposto da e quello CP_1
incidentale condizionato di . CP_2
A sostegno del gravame hanno formulato gli appellanti plurimi motivi, il primo dei quali articolato in submotivi.
Innanzitutto, i signori – hanno censurato la sentenza gravata laddove il giudice di Pt_1 Pt_2
Pace aveva ritenuto che l'immobile fosse verosimilmente situato in zona a rischio idrogeologico, lamentando che il giudicante avesse in tal modo introdotto un fatto non allegato dalle parti, e che su tale presunto fatto avesse imputato anche agli attori un comportamento superficiale, per non aver fatto precedere la proposta da adeguati approfondimenti.
Il profilo di censura merita accoglimento.
Dalla lettura degli atti non risulta infatti che le parti abbiano introdotto il tema del rischio idrogeologico del luogo in cui si trova il fabbricato oggetto della proposta d'acquisto, né della necessità di approfondimenti tecnici sul punto.
Invero, con l'azione introdotta avanti al Giudice di Pace gli attori hanno inteso far valere l'inadempimento contrattuale della mediatrice, per non avere questa assolto, in tesi, all'obbligo informativo posto a suo carico dall'art. 1759 c.c..
Recita infatti il primo comma della norma citata che “il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.
Anche ai fini della decisione dell'appello incidentale proposto dalla che ha contestato di CP_1
essersi resa inadempiente, occorre dunque delineare il contenuto del richiamato dovere informativo.
Al riguardo soccorre la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha messo in luce come la norma debba essere letta in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla L. n.
39 del 1989 - che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza
(art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6) – affermando quindi che il mediatore, pur non essendo tenuto, in mancanza di incarico particolare, ad eseguire specifiche indagini tecniche, è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale;
obbligo che comprende, in positivo, il dovere di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore,
pagina 7 di 13 nonché, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato;
con la conseguenza che qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente. (v: Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/12/2023, n. 34503).
Ha peraltro rimarcato la Cassazione come sia compito del Giudice apprezzare, nella specificità del caso, il ricorrere degli elementi fattuali indicanti l'applicabilità della norma evocata (v: Cass. civ., Sez.
II, Sent. 29/09/2020, n. 20512).
Tanto premesso, nella specie può certamente ritenersi che la circostanza che l'immobile fosse stato pesantemente colpito dall'alluvione del 2008 fosse informazione di rilievo ai fini della valutazione dell'affare (l'art. 1759 c.c. impone la comunicazione delle informazioni relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare non le informazioni relative alla valutazione della sicurezza dell'affare, come riportato dalla difesa dell'appellata) e tale da influire sulla sua conclusione, essendosi trattato di evento di particolare impatto per il fabbricato (secondo quanto incontestatamente allegato dagli CP_6
appellanti i garage andarono completamente sott'acqua e dovettero essere demolite auto ivi ricoverate) che richiese interventi di rifacimento dell'impianto elettrico dell'autorimessa, la sanificazione di tutti i muri ed il rifacimento dell'impianto dei pannelli solari (v: doc. 17 di parte appellata); non dunque, semplici opere di manutenzione ordinaria.
La conoscenza di un fenomeno di tale portata – per quanto frutto di un evento straordinario – avrebbe con tutta evidenza potuto condizionare l'esito della trattativa, orientare la scelta degli interessati o eventualmente indurli a richiedere ulteriori e maggiori approfondimenti tecnici sia per valutare l'impatto di quanto occorso sul fabbricato sia per valutare il grado di esposizione CP_6 dell'immobile al rischio del ripetersi di fenomeni di allagamento (che gli attori hanno incontestatamente affermato essersi nuovamente verificato a distanza di pochi mesi), sia per valutare l'adeguatezza delle iniziative adottate per ovviare a tale rischio.
A prescindere da particolari sensibilità soggettive, trattavasi dunque di informazione doverosa al fine di consentire ai potenziali acquirenti di valutare compiutamente l'affare e di assumere le relative determinazioni.
Né può affermarsi che la informando i potenziali acquirenti dell'allagamento, avrebbe violato CP_1
pagina 8 di 13 il dovere di imparzialità e terzietà del mediatore, trattandosi di notizia di un evento di fatto involgente direttamente l'immobile e che comunque la mediatrice, per quanto si ricava in atti, risulta essere stata espressamente autorizzata a comunicare.
Ritenuto per quanto si è detto che la circostanza che l'alluvione avesse arrecato così gravi danni all'immobile fosse notizia rientrante fra quelle di cui il mediatore era tenuto a dare informazione ai sensi dell'art. 1759 c.c., va precisato come, sotto il profilo probatorio, debbano trovare applicazione le ordinarie regole in tema di inadempimento.
Posto che è pacifico e documentato il conferimento dell'incarico di mediazione, da cui discende il dovere di informazione a carico della era onere di quest'ultima provare in giudizio di avere CP_1
esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Prova che non risulta essere stata fornita, inducendo al contrario le risultanze di causa a ravvisare l'inadempimento della CP_1
Pur dovendosi ritenere inopponibile alla mediatrice il contenuto dell'Accordo per la reciproca esclusione di responsabilità raggiunto fra i proprietari dell'immobile ed i signori e – Pt_1 Pt_2 alla cui lettera b) si legge che i venditori, all'atto del conferimento dell'incarico, hanno informato la mediatrice che gli immobili sono stati interessati dall'evento alluvionale nel 2018 e l'hanno invitata a contattare l'amministratore del condominio, per dettagli sui successivi interventi di ristrutturazione e sulla polizza assicurativa stipulata a copertura del condominio a coperta del rischio alluvione, così da informare i potenziali acquirenti” – conforta nondimeno la tesi secondo la quale la sarebbe CP_1 stata a conoscenza dell'evento il tenore del messaggio da lei inviato agli appellanti nell'immediatezza della loro scoperta del fatto, in data 22 maggio 2020; messaggio nel quale si legge testualmente “so che
c e stato l alluvione ma sapevo anche che e' stato tutto sistemato…” e che non si concilia con la tesi secondo la quale i venditori non avrebbero reso edotta la mediatrice dell'evento.
La circostanza secondo la quale la era stata resa edotta dai venditori dell'evento alluvionale CP_1
risulta inoltre riportata anche nella mail di contestazione inviata dal legale di una delle parti venditrici in data 18.09.2020, ove appunto si legge “Si consideri soprattutto che la mediatrice era stata ampiamente edotta sugli eventi di alluvione ed era stata altresì autorizzata a relazionarsi con
l'Amministratore di condominio per eventuale ed ulteriore raccolta documentale.” (v: doc. 18 app.ti).
Accertato per quanto esposto l'inadempimento della mediatrice agli obblighi di informazione che su di lei incombevano, deve per contro escludersi, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, una concorrente condotta colposa degli appellanti.
pagina 9 di 13 Non può invero ritenersi censurabile la condotta di chi, confidando nella completezza delle informazioni ottenute e ritenendo, anche sulla scorta di esse, di aver individuato un immobile confacente alle proprie esigenze, si affretti ad avanzare una proposta d'acquisto, trattandosi di condotta giustificabile a fronte del rischio, in caso di offerta altrui, di veder sfumata l'opportunità d'acquisto.
Né può essere censurato il fatto che i signori – non abbiano eseguito accertamenti Pt_1 Pt_2 tecnici sull'immobile, ove si consideri, per un verso, che non essendo stati resi edotti dell'allagamento non avevano motivo di richiedere approfondimenti (tanto più che l'immobile appariva in buone condizioni ed era di recente costruzione) e, per altro verso, che nemmeno avrebbero potuto procedervi direttamente, non essendo il bene nella loro disponibilità.
Nemmeno può ritenersi che gli appellanti dovessero essere a conoscenza dell'allagamento stante la notorietà dell'evento alluvionale ed il fatto che erano residenti a breve distanza dall'immobile (meno di
900 mt.).
Invero, la circostanza che del violento nubifragio avessero dato notizia gli organi di stampa e che esso fosse presumibilmente noto agli appellanti, anche in ragione del fatto che vivevano nelle immediate vicinanze, non può di per sé implicare, in mancanza di elementi concreti di segno contrario, che i signori fossero a conoscenza del fatto che l'evento aveva interessato lo specifico Controparte_3
immobile proposto loro in vendita né tantomeno che lo avesse danneggiato in misura tale da richiedere gli importanti interventi di cui si è detto.
La risonanza mediatica del nubifragio e la conoscenza del territorio avrebbe piuttosto dovuto indurre la mediatrice, quale operatore professionale, ad assumere informazioni e ad acquisire tutta la documentazione atta a rendere edotti i potenziali interessati di quanto occorso, delle opere eseguite e delle iniziative intraprese, onde consentire ai potenziali acquirenti di liberamente determinarsi nel prosieguo della trattativa.
Escluso per quanto si è detto il concorso colposo degli appellanti, deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria dagli stessi formulata.
Passando quindi alla disamina delle voci di danno, può essere riconosciuto il rimborso delle spese notarili sostenute in vista della stipula del rogito, pari ad €1.350,00 (v: docc. 10 e 12 app.ti) e di quelle bancarie affrontate per la pratica immobiliare, pari ad €474,00 (v: doc. 11 app.te) - e così per complessivi €1824,00 - trattandosi di esborsi all'evidenza sostenuti in vista della conclusione di un contratto al quale gli appellanti si erano determinati in assenza di tutti gli elementi valutativi di rilievo ai fini della formazione del loro consapevole convincimento.
pagina 10 di 13 Non risultano invece documentate (non si rinviene in atti il doc. 20 di parte appellante) – né tantomeno versate - le spese legali allegatamente sostenute per la definizione degli accordi con i venditori.
Nemmeno può ritenersi foriera di danno la circostanza che gli appellanti abbiano dovuto revocare il recesso dal contratto di locazione, atteso che il rapporto sarebbe ugualmente proseguito ove non avessero coltivato la trattativa d'acquisto, né si ravvisano gli estremi per accordare il risarcimento per le tensioni emotive e lo stress allegatamente subiti, dei quali non si rinviene apprezzabile e rilevante prova in giudizio.
In accoglimento dell'appello proposto dai signori e in riforma della sentenza Parte_4
appellata, l'appellata va quindi condannata a risarcire agli appellanti la somma di CP_1 complessivi €1.824,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data dei singoli esborsi alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Resta ora da esaminare la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata . CP_2
In primo luogo deve affermarsi l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla la quale, CP_1
nel termine assegnato dal Giudice di Pace per il deposito di memoria di precisazione delle domande, produzione di documenti e formulazione delle istanze istruttorie (v: verbale udienza del 29.09.2021) ha depositato il certificato assicurativo attestante il pagamento del premio anche per l'anno di riferimento
(v: doc. 13 att.) e documentato di aver dato corso all'apertura del sinistro (v: doc. 14 att.).
Deve poi ritenersi che la fattispecie in esame rientri fra quelle oggetto di copertura di polizza ai sensi dell'art. 12, punto A) delle condizioni di polizza (v: doc. 9 di parte appellata), a mente del quale sono oggetto dell'Assicurazione, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1759 c.c., le perdite patrimoniali “involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze, commessi dall'Assicurato…nello svolgimento dell'attività professionale di 1. Mediazionni relative a
1.1. compravendita di immobili e terreni…”
Le risultanze di causa non consentono infatti di ravvisare una condotta dolosa della o una sua CP_1
malafede, emergendo piuttosto una erronea e colposa valutazione della rilevanza dell'informazione di che trattasi.
La compagnia assicuratrice terza chiamata deve essere quindi condannata a manlevare e tenere indenne la propria assicurata di quanto tenuta a versare agli appellanti a titolo di risarcimento dei danni per le ragioni di cui si è detto - nel rispetto del massimale e dello scoperto a carico dell'assicurata di cui pagina 11 di 13 all'art. 17 delle Condizioni di Polizza - ivi comprese le spese di lite ex art. 1917 c.c.
In considerazione dell'esito complessivo della vertenza le spese di lite, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi, devono, nei rapporti fra parte appellante e parte appellata, essere poste a carico di quest'ultima, in virtù del principio della soccombenza.
Nei rapporti fra l'appellata e la compagnia assicuratrice devono essere invece poste a carico di quest'ultima, stante la soccombenza di , che peraltro aveva comunicato alla la decisione CP_2 CP_1
di non assumere la gestione diretta della lite e la difesa legale della propria assicurata (v: doc. 15 di parte appellata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto dagli attori e e rigettando Parte_2 Parte_1
l'appello incidentale di parte appellata e l'appello incidentale condizionato della compagnia assicuratrice terza chiamata, in riforma della sentenza appellata, accertato l'inadempimento dell'appellata agli obblighi di informazione di cui all'art. 1759 c.c. CP_1
CONDANNA
L'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di €1.824,00, oltre CP_1
agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data dei singoli esborsi alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA
L'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellanti, spese che CP_1 liquida, in €264,00 per anticipazioni ed in €1.265,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cpa e iva come per legge, quanto al primo grado di giudizio ed in €174,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cpa e iva come per legge, quanto al grado d'appello.
CONDANNA
La compagnia assicuratrice terza chiamata Controparte_7
a manlevare e tenere indenne la propria assicurata di
[...]
quanto tenuta a versare agli attori a titolo di risarcimento dei danni in forza dei capi che precedono, nel rispetto del massimale e dello scoperto a carico dell'assicurata di cui all'art. 17 delle Condizioni di
Polizza.
CONDANNA
La compagnia assicuratrice terza chiamata Controparte_4 pagina 12 di 13 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicurata Controparte_7
spese che liquida in €1.265,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cpa e iva CP_1
come per legge, quanto al primo grado di giudizio ed in €1.700,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cpa e iva come per legge, quanto al grado d'appello.
Verona, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 425/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZANARDI FRANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTI
contro
C.F. ), CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ROSSATO LAURA e dell'avv. RIGOLI OTTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. WEGHER MAURIZIO e dell'avv. PAPA SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLATE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. 921/2023 Sent., n. 316/2021 R.G., n. 922/2023
Rep., emessa il 26.4.2023, pubblicata il 4.5.2023, non notificata, così giudicare:
NEL MERITO
Riformare la sentenza impugnata, per i motivi esposti, accogliendo le conclusioni proposte dall'attrice in primo grado, che di seguito si trascrivono:
“NEL MERITO:
Previo accertamento dei fatti esposti, per i motivi trattati, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e la sua responsabilità e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, per gli importi indicati in atti, o per l'eventuale diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, con valutazione equitativa del danno, limitatamente a quanto esposto ed entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito.
IN OGNI CASO:
Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite, dei compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”
IN OGNI CASO
Con rifusione delle spese e competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata CP_1
In via preliminare:
In via principale:
1. Rigettare nel merito il gravame proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2
infondato e inammissibile per tutte le motivazioni, in fatto e in diritto, e con ogni miglior motivazione;
2. Confermare la sentenza n. 921/23 Sent. n. 316/21 RG emessa dal Giudice di Pace di Verona, avv.
Giuliano Crivellaro, pubblicata il 4.5.2023 e comunicata il successivo 7.6.2023 nella parte in cui rigetta la domanda degli attori riconoscendo la colpa dei sig.ri Controparte_3
in via incidentale:
In parziale riforma della sentenza impugnata in via incidentale,
pagina 2 di 13 3. Accertato e dichiarato il comportamento diligente della mediatrice e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal codice e in particolare dall'art. 1759 c.c. ovvero la non violazione delle prescrizioni di legge a lei incombenti,
4. riformarsi la sentenza n. 921/23 Sent. n. 316/21 RG del Giudice di Pace di Verona e condannarsi parte appellante all'integrale rifusione delle spese di giudizio di primo grado.
In via subordinata:
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, della domanda degli appellanti, accertato il rapporto assicurativo esistente al momento dei fatti di cui è causa, dichiararsi (cod. CP_2
fisc. ) con sede legale in Trento (TN) piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere manlevata la convenuta e per CP_1
l'effetto condannarsi al pagamento in favore di parte appellante di quanto verrà stabilito CP_2
in corso di causa.
6. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre il rimborso spese forfetario 15%, CPA e IVA all'aliquota di legge del secondo grado di giudizio e, stante l'appello incidentale, anche del giudizio di primo grado.
Per parte appellata Controparte_4
:
[...]
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare/pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello di parte e e per carenza Pt_1 Parte_2
dei presupposti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite;
in via principale:
-rigettare l'appello di parte e in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 Parte_3
diritto e confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Verona nr. 921/2023 dd.
26.04.2023, pubblicata in data 04.05.2023;
-respingere ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti di , per i motivi di cui in CP_2
narrativa, per inoperatività della polizza nr. M11506095 o di qualsivoglia altra polizza a cui faccia riferimento controparte, per nullità, inammissibilità ed infondatezza delle domande rivolte nei confronti di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, per assenza di CP_1 responsabilità di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, CP_1 pagina 3 di 13 con riferimento ai fatti di cui è causa, e, comunque, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
con il rigetto di ogni e qualsiasi altra domanda ex adverso formulata o formulanda dalle controparti tutte costituite;
- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 346 C.P.C. E, COMUNQUE IN VIA DI APPELLO
INCIDENTALE CONDIZIONATO, per la denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza del Giudice di Pace di Verona nr.
921/2023 dd. 26.04.2023, pubblicata in data 04.05.2023 e di riproposizione delle domande nei confronti di : CP_2
-in via principale:
-respingere ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti di , per i motivi di cui in CP_2
narrativa, per inoperatività della polizza nr. M11506095 o di qualsivoglia altra polizza a cui faccia riferimento controparte, per nullità, inammissibilità ed infondatezza delle domande rivolte nei confronti di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, per assenza di CP_1 responsabilità di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, CP_1
con riferimento ai fatti di cui è causa, e, comunque, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
con il rigetto di ogni e qualsiasi altra domanda ex adverso formulata o formulanda dalle controparti tutte costituite;
- in via subordinata:
-nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande avverse, si dovesse ritenere operativa la copertura assicurativa e venisse accertata una qualche responsabilità in capo ad CP_1 titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi”, relativamente ai fatti per cui è causa, con conseguente condanna di ad indennizzare l'assicurata di quanto dovesse CP_2
versare, limitare la condanna di alla parte di danni ed alle poste che saranno provati e CP_2
conseguenza diretta della condotta e del grado di colpa della stessa assicurata, esclusa la solidarietà ex art. 20, lett. o) delle condizioni di polizza, nella misura che sarà accertata in corso di causa e respingendo ogni altra domanda, nei limiti di polizza e decurtato, in ogni caso, lo scoperto contrattuale corrispondente ad 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con minimo assoluto di euro 500,00.- ed un massimo di euro 5.000,00.- e nel limite del massimale di euro 260.000,00.- previsto per ogni sinistro dalle condizioni del contratto di assicurazione (all. 2).
In tutti i casi con vittoria di competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre all'IVA, al
CNPA ed al rimborso forfettario come per legge.
pagina 4 di 13 - in via istruttoria: si ribadiscono le deduzioni, eccezioni ed opposizioni tutte di cui in atti ed a verbali d'udienza del primo grado di giudizio.
Si eccepisce l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di eventuali nuove domande, eccezioni, deduzioni, istanze e produzioni documentali avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 Parte_2
di Verona n. 921/2023 con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dai medesimi nei confronti di titolare dell'agenzia “Immobiliare Studio Tecnico Enrica Mosconi” con CP_1
integrale compensazione delle spese di lite.
La causa era stata introdotta dai signori e al fine di ottenere l'accertamento della Pt_1 Pt_2
violazione, da parte della convenuta degli obblighi di informazione in capo al mediatore CP_1
immobiliare e la condanna della medesima al risarcimento dei danni allegatamente subiti.
Con l'atto introduttivo del giudizio avevano infatti esposto gli attori di essersi rivolti alla per CP_1
l'acquisto di un'immobile destinato a divenire abitazione di famiglia, che era stato mostrato loro un immobile in San Pietro in Cariano che avevano ritenuto di interesse, di avere quindi formulato proposta d'acquisto – accettata dai proprietari del cespite – e di avere appreso solo casualmente da altro condomino, pochi giorni prima della data fissata per la stipula del rogito, che il fabbricato era stato interessato da un'alluvione nel 2018; fenomeno di entità tale da sommergere i garage e determinare la demolizione di vetture ivi ricoverate ed in esito al quale si era reso necessario il rifacimento dell'impianto elettrico e l'esecuzione di opere di sanificazione e ristrutturazione.
Avevano quindi esposto gli attori che la conoscenza di tali circostanze aveva fatto venir meno il loro interesse all'acquisto dell'immobile e di essere riusciti a raggiungere un accordo per la restituzione della caparra con i venditori, i quali avevano riferito di aver informato la mediatrice dell'evento alluvionale occorso.
Sostenevano quindi gli attori che la mediatrice – che aveva anche richiesto il pagamento della somma di €8.000,00 a titolo di provvigione – si fosse resa inadempiente agli obblighi di informazione cui era tenuta ex art. 1759 c.c., tacendo una circostanza determinante ai fini della formazione del loro convincimento.
Chiedevano quindi che fosse condannata al risarcimento da loro subiti, consistenti nelle spese sostenute in vista della conclusione dell'affare e nello stress e tensioni patite. pagina 5 di 13 Costituitasi in giudizio la convenuta aveva contestato la fondatezza della pretesa, CP_1
negando di essere stata a conoscenza del fatto che l'immobile fosse stato interessato dall'alluvione prima della sottoscrizione della proposta d'acquisto da parte dei signori e Pt_1 Pt_2
evidenziando che l'allagamento non aveva provocato danni o vizi strutturali e che i danni da bagnamento erano stati riparati dal Condominio, rimarcando come l'evento avesse avuto risonanza anche mediatica e dovesse ritenersi conosciuto dagli attori - anche in ragione del fatto che essi abitavano nella medesima zona - e mettendo in luce che questi ultimi non avevano chiesto specifiche informazioni né avevano mai manifestato particolari sensibilità al riguardo, formulando anzi la proposta in gran velocità.
Negava quindi la la sussistenza di elementi tali da compromettere la sicurezza dell'affare, CP_1 tenuto conto che non era stata nemmeno allegata la sussistenza di vizi del cespite, che l'Amministratore di Condominio, immediatamente interpellato, aveva dichiarato che i danni provocati erano stati riparati e che era stata stipulata una nuova polizza che comprendeva l'evento catastrofale.
Riservando di agire separatamente per il pagamento della provvigione, chiedeva comunque, per dovere di completezza, di essere autorizzata alla chiamata della propria compagnia assicuratrice, per essere da questa manlevata e tenuta indenne nelle non creduta ipotesi di responsabilità.
Si era quindi costituita in giudizio, avanti al giudice di Pace, eccependo, preliminarmente, CP_2
l'inoperatività della polizza, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte dagli attori nei confronti dell'assicurata e richiamando, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, i limiti contrattuali di cui alle condizioni di assicurazione, ivi compresi il massimale per ogni sinistro e lo scoperto previsto dalle parti.
Così sinteticamente ripercorse le difese svolte dalle parti nel primo grado di giudizio, vanno richiamati per relationem i motivi d'appello svolti dagli appellanti e di cui si dirà di seguito.
Motivi contestati dalla difesa dell'appellata che ha a propria volta proposto appello CP_1
incidentale chiedendo la riforma della sentenza laddove aveva ravvisato un importante inadempimento dell'agente immobiliare.
Si è infine costituita anche in grado d'appello la compagnia assicuratrice eccependo CP_2
l'inammissibilità dell'appello di parte e per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 Pt_1 Pt_2
c.p.c. e comunque ex art. 348 bis c.p.c., contestandone in ogni caso la fondatezza e richiamando, anche in via di appello incidentale condizionato, l'infondatezza delle domande avanzate nei confronti dell' per assenza di responsabilità del mediatore. Controparte_5
pagina 6 di 13 L'appello proposto dai signori e per quanto si dirà di seguito, merita accoglimento, Pt_1 Pt_2 dovendo per contro essere respinto l'appello incidentale proposto da e quello CP_1
incidentale condizionato di . CP_2
A sostegno del gravame hanno formulato gli appellanti plurimi motivi, il primo dei quali articolato in submotivi.
Innanzitutto, i signori – hanno censurato la sentenza gravata laddove il giudice di Pt_1 Pt_2
Pace aveva ritenuto che l'immobile fosse verosimilmente situato in zona a rischio idrogeologico, lamentando che il giudicante avesse in tal modo introdotto un fatto non allegato dalle parti, e che su tale presunto fatto avesse imputato anche agli attori un comportamento superficiale, per non aver fatto precedere la proposta da adeguati approfondimenti.
Il profilo di censura merita accoglimento.
Dalla lettura degli atti non risulta infatti che le parti abbiano introdotto il tema del rischio idrogeologico del luogo in cui si trova il fabbricato oggetto della proposta d'acquisto, né della necessità di approfondimenti tecnici sul punto.
Invero, con l'azione introdotta avanti al Giudice di Pace gli attori hanno inteso far valere l'inadempimento contrattuale della mediatrice, per non avere questa assolto, in tesi, all'obbligo informativo posto a suo carico dall'art. 1759 c.c..
Recita infatti il primo comma della norma citata che “il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.
Anche ai fini della decisione dell'appello incidentale proposto dalla che ha contestato di CP_1
essersi resa inadempiente, occorre dunque delineare il contenuto del richiamato dovere informativo.
Al riguardo soccorre la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha messo in luce come la norma debba essere letta in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla L. n.
39 del 1989 - che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza
(art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6) – affermando quindi che il mediatore, pur non essendo tenuto, in mancanza di incarico particolare, ad eseguire specifiche indagini tecniche, è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale;
obbligo che comprende, in positivo, il dovere di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore,
pagina 7 di 13 nonché, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato;
con la conseguenza che qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente. (v: Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/12/2023, n. 34503).
Ha peraltro rimarcato la Cassazione come sia compito del Giudice apprezzare, nella specificità del caso, il ricorrere degli elementi fattuali indicanti l'applicabilità della norma evocata (v: Cass. civ., Sez.
II, Sent. 29/09/2020, n. 20512).
Tanto premesso, nella specie può certamente ritenersi che la circostanza che l'immobile fosse stato pesantemente colpito dall'alluvione del 2008 fosse informazione di rilievo ai fini della valutazione dell'affare (l'art. 1759 c.c. impone la comunicazione delle informazioni relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare non le informazioni relative alla valutazione della sicurezza dell'affare, come riportato dalla difesa dell'appellata) e tale da influire sulla sua conclusione, essendosi trattato di evento di particolare impatto per il fabbricato (secondo quanto incontestatamente allegato dagli CP_6
appellanti i garage andarono completamente sott'acqua e dovettero essere demolite auto ivi ricoverate) che richiese interventi di rifacimento dell'impianto elettrico dell'autorimessa, la sanificazione di tutti i muri ed il rifacimento dell'impianto dei pannelli solari (v: doc. 17 di parte appellata); non dunque, semplici opere di manutenzione ordinaria.
La conoscenza di un fenomeno di tale portata – per quanto frutto di un evento straordinario – avrebbe con tutta evidenza potuto condizionare l'esito della trattativa, orientare la scelta degli interessati o eventualmente indurli a richiedere ulteriori e maggiori approfondimenti tecnici sia per valutare l'impatto di quanto occorso sul fabbricato sia per valutare il grado di esposizione CP_6 dell'immobile al rischio del ripetersi di fenomeni di allagamento (che gli attori hanno incontestatamente affermato essersi nuovamente verificato a distanza di pochi mesi), sia per valutare l'adeguatezza delle iniziative adottate per ovviare a tale rischio.
A prescindere da particolari sensibilità soggettive, trattavasi dunque di informazione doverosa al fine di consentire ai potenziali acquirenti di valutare compiutamente l'affare e di assumere le relative determinazioni.
Né può affermarsi che la informando i potenziali acquirenti dell'allagamento, avrebbe violato CP_1
pagina 8 di 13 il dovere di imparzialità e terzietà del mediatore, trattandosi di notizia di un evento di fatto involgente direttamente l'immobile e che comunque la mediatrice, per quanto si ricava in atti, risulta essere stata espressamente autorizzata a comunicare.
Ritenuto per quanto si è detto che la circostanza che l'alluvione avesse arrecato così gravi danni all'immobile fosse notizia rientrante fra quelle di cui il mediatore era tenuto a dare informazione ai sensi dell'art. 1759 c.c., va precisato come, sotto il profilo probatorio, debbano trovare applicazione le ordinarie regole in tema di inadempimento.
Posto che è pacifico e documentato il conferimento dell'incarico di mediazione, da cui discende il dovere di informazione a carico della era onere di quest'ultima provare in giudizio di avere CP_1
esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Prova che non risulta essere stata fornita, inducendo al contrario le risultanze di causa a ravvisare l'inadempimento della CP_1
Pur dovendosi ritenere inopponibile alla mediatrice il contenuto dell'Accordo per la reciproca esclusione di responsabilità raggiunto fra i proprietari dell'immobile ed i signori e – Pt_1 Pt_2 alla cui lettera b) si legge che i venditori, all'atto del conferimento dell'incarico, hanno informato la mediatrice che gli immobili sono stati interessati dall'evento alluvionale nel 2018 e l'hanno invitata a contattare l'amministratore del condominio, per dettagli sui successivi interventi di ristrutturazione e sulla polizza assicurativa stipulata a copertura del condominio a coperta del rischio alluvione, così da informare i potenziali acquirenti” – conforta nondimeno la tesi secondo la quale la sarebbe CP_1 stata a conoscenza dell'evento il tenore del messaggio da lei inviato agli appellanti nell'immediatezza della loro scoperta del fatto, in data 22 maggio 2020; messaggio nel quale si legge testualmente “so che
c e stato l alluvione ma sapevo anche che e' stato tutto sistemato…” e che non si concilia con la tesi secondo la quale i venditori non avrebbero reso edotta la mediatrice dell'evento.
La circostanza secondo la quale la era stata resa edotta dai venditori dell'evento alluvionale CP_1
risulta inoltre riportata anche nella mail di contestazione inviata dal legale di una delle parti venditrici in data 18.09.2020, ove appunto si legge “Si consideri soprattutto che la mediatrice era stata ampiamente edotta sugli eventi di alluvione ed era stata altresì autorizzata a relazionarsi con
l'Amministratore di condominio per eventuale ed ulteriore raccolta documentale.” (v: doc. 18 app.ti).
Accertato per quanto esposto l'inadempimento della mediatrice agli obblighi di informazione che su di lei incombevano, deve per contro escludersi, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, una concorrente condotta colposa degli appellanti.
pagina 9 di 13 Non può invero ritenersi censurabile la condotta di chi, confidando nella completezza delle informazioni ottenute e ritenendo, anche sulla scorta di esse, di aver individuato un immobile confacente alle proprie esigenze, si affretti ad avanzare una proposta d'acquisto, trattandosi di condotta giustificabile a fronte del rischio, in caso di offerta altrui, di veder sfumata l'opportunità d'acquisto.
Né può essere censurato il fatto che i signori – non abbiano eseguito accertamenti Pt_1 Pt_2 tecnici sull'immobile, ove si consideri, per un verso, che non essendo stati resi edotti dell'allagamento non avevano motivo di richiedere approfondimenti (tanto più che l'immobile appariva in buone condizioni ed era di recente costruzione) e, per altro verso, che nemmeno avrebbero potuto procedervi direttamente, non essendo il bene nella loro disponibilità.
Nemmeno può ritenersi che gli appellanti dovessero essere a conoscenza dell'allagamento stante la notorietà dell'evento alluvionale ed il fatto che erano residenti a breve distanza dall'immobile (meno di
900 mt.).
Invero, la circostanza che del violento nubifragio avessero dato notizia gli organi di stampa e che esso fosse presumibilmente noto agli appellanti, anche in ragione del fatto che vivevano nelle immediate vicinanze, non può di per sé implicare, in mancanza di elementi concreti di segno contrario, che i signori fossero a conoscenza del fatto che l'evento aveva interessato lo specifico Controparte_3
immobile proposto loro in vendita né tantomeno che lo avesse danneggiato in misura tale da richiedere gli importanti interventi di cui si è detto.
La risonanza mediatica del nubifragio e la conoscenza del territorio avrebbe piuttosto dovuto indurre la mediatrice, quale operatore professionale, ad assumere informazioni e ad acquisire tutta la documentazione atta a rendere edotti i potenziali interessati di quanto occorso, delle opere eseguite e delle iniziative intraprese, onde consentire ai potenziali acquirenti di liberamente determinarsi nel prosieguo della trattativa.
Escluso per quanto si è detto il concorso colposo degli appellanti, deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria dagli stessi formulata.
Passando quindi alla disamina delle voci di danno, può essere riconosciuto il rimborso delle spese notarili sostenute in vista della stipula del rogito, pari ad €1.350,00 (v: docc. 10 e 12 app.ti) e di quelle bancarie affrontate per la pratica immobiliare, pari ad €474,00 (v: doc. 11 app.te) - e così per complessivi €1824,00 - trattandosi di esborsi all'evidenza sostenuti in vista della conclusione di un contratto al quale gli appellanti si erano determinati in assenza di tutti gli elementi valutativi di rilievo ai fini della formazione del loro consapevole convincimento.
pagina 10 di 13 Non risultano invece documentate (non si rinviene in atti il doc. 20 di parte appellante) – né tantomeno versate - le spese legali allegatamente sostenute per la definizione degli accordi con i venditori.
Nemmeno può ritenersi foriera di danno la circostanza che gli appellanti abbiano dovuto revocare il recesso dal contratto di locazione, atteso che il rapporto sarebbe ugualmente proseguito ove non avessero coltivato la trattativa d'acquisto, né si ravvisano gli estremi per accordare il risarcimento per le tensioni emotive e lo stress allegatamente subiti, dei quali non si rinviene apprezzabile e rilevante prova in giudizio.
In accoglimento dell'appello proposto dai signori e in riforma della sentenza Parte_4
appellata, l'appellata va quindi condannata a risarcire agli appellanti la somma di CP_1 complessivi €1.824,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data dei singoli esborsi alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Resta ora da esaminare la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata . CP_2
In primo luogo deve affermarsi l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla la quale, CP_1
nel termine assegnato dal Giudice di Pace per il deposito di memoria di precisazione delle domande, produzione di documenti e formulazione delle istanze istruttorie (v: verbale udienza del 29.09.2021) ha depositato il certificato assicurativo attestante il pagamento del premio anche per l'anno di riferimento
(v: doc. 13 att.) e documentato di aver dato corso all'apertura del sinistro (v: doc. 14 att.).
Deve poi ritenersi che la fattispecie in esame rientri fra quelle oggetto di copertura di polizza ai sensi dell'art. 12, punto A) delle condizioni di polizza (v: doc. 9 di parte appellata), a mente del quale sono oggetto dell'Assicurazione, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1759 c.c., le perdite patrimoniali “involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze, commessi dall'Assicurato…nello svolgimento dell'attività professionale di 1. Mediazionni relative a
1.1. compravendita di immobili e terreni…”
Le risultanze di causa non consentono infatti di ravvisare una condotta dolosa della o una sua CP_1
malafede, emergendo piuttosto una erronea e colposa valutazione della rilevanza dell'informazione di che trattasi.
La compagnia assicuratrice terza chiamata deve essere quindi condannata a manlevare e tenere indenne la propria assicurata di quanto tenuta a versare agli appellanti a titolo di risarcimento dei danni per le ragioni di cui si è detto - nel rispetto del massimale e dello scoperto a carico dell'assicurata di cui pagina 11 di 13 all'art. 17 delle Condizioni di Polizza - ivi comprese le spese di lite ex art. 1917 c.c.
In considerazione dell'esito complessivo della vertenza le spese di lite, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi, devono, nei rapporti fra parte appellante e parte appellata, essere poste a carico di quest'ultima, in virtù del principio della soccombenza.
Nei rapporti fra l'appellata e la compagnia assicuratrice devono essere invece poste a carico di quest'ultima, stante la soccombenza di , che peraltro aveva comunicato alla la decisione CP_2 CP_1
di non assumere la gestione diretta della lite e la difesa legale della propria assicurata (v: doc. 15 di parte appellata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto dagli attori e e rigettando Parte_2 Parte_1
l'appello incidentale di parte appellata e l'appello incidentale condizionato della compagnia assicuratrice terza chiamata, in riforma della sentenza appellata, accertato l'inadempimento dell'appellata agli obblighi di informazione di cui all'art. 1759 c.c. CP_1
CONDANNA
L'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di €1.824,00, oltre CP_1
agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data dei singoli esborsi alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA
L'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellanti, spese che CP_1 liquida, in €264,00 per anticipazioni ed in €1.265,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cpa e iva come per legge, quanto al primo grado di giudizio ed in €174,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cpa e iva come per legge, quanto al grado d'appello.
CONDANNA
La compagnia assicuratrice terza chiamata Controparte_7
a manlevare e tenere indenne la propria assicurata di
[...]
quanto tenuta a versare agli attori a titolo di risarcimento dei danni in forza dei capi che precedono, nel rispetto del massimale e dello scoperto a carico dell'assicurata di cui all'art. 17 delle Condizioni di
Polizza.
CONDANNA
La compagnia assicuratrice terza chiamata Controparte_4 pagina 12 di 13 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicurata Controparte_7
spese che liquida in €1.265,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cpa e iva CP_1
come per legge, quanto al primo grado di giudizio ed in €1.700,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, cpa e iva come per legge, quanto al grado d'appello.
Verona, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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