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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2709/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to MARIA VALENTINA RICCA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*** Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non si è costituita nel presente giudizio.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 03/07/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio il . Pt_1 Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di euro 500,00, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione al procuratore antistatario.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, per cui verificata la regolarità e tempestività della CP_1 notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, deve esserne dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, in luce delle seguenti motivazioni. In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato.
In luce della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
Inoltre, sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla parte ricorrente, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2025, spetta dunque l'adempimento in forma specifica, per cui va accertato il diritto di a Parte_1 percepire il beneficio di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla CP_1 corresponsione delle somme.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di euro Parte_1
500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, oltre Parte_1 accessori come per legge.
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
MARIA VALENTINA RICCA, dichiaratasi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, oltre ad euro 21,50 per il C.U.
Castrovillari, 22/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to MARIA VALENTINA RICCA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*** Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non si è costituita nel presente giudizio.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 03/07/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio il . Pt_1 Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di euro 500,00, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione al procuratore antistatario.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, per cui verificata la regolarità e tempestività della CP_1 notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, deve esserne dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, in luce delle seguenti motivazioni. In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato.
In luce della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
Inoltre, sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla parte ricorrente, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2025, spetta dunque l'adempimento in forma specifica, per cui va accertato il diritto di a Parte_1 percepire il beneficio di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla CP_1 corresponsione delle somme.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di euro Parte_1
500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, oltre Parte_1 accessori come per legge.
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
MARIA VALENTINA RICCA, dichiaratasi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, oltre ad euro 21,50 per il C.U.
Castrovillari, 22/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli