Articolo 5 della Legge 14 giugno 2011, n. 95
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 luglio 2011
Art. 5. Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58 1. All' articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58 , e successive modificazioni, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonche' in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo".
2. All' articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58 , e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 e' destinato, altresi', alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico".
Entrata in vigore il 5 luglio 2011
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