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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/11/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NN TO Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2528/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RUOCCO AVV. ANDREA, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
VA MA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellata
CONCLUSIONI per Parte_1
a) Accogliere la domanda, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: nel merito − in via principale, respingere integralmente l'appello avversario in quanto del tutto infondato per i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
in via di appello incidentale condizionato − accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato da e, per l'effetto, in parziale riforma CP_2 della sentenza del Tribunale di Milano del 5 giugno 2024, n. 5733, repert. n. 4908/2024 (R.G. 44338/2022), accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato ovvero per carenza di interesse ad agire, e conseguentemente rigettarla;
− accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato da e, CP_2 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 5 giugno 2024, n. 5733, repert. n. 4908/2024 (R.G. 44338/2022), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità avversaria ex art. 117 TUB;
in ogni caso − con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Milano la (di seguito Controparte_2 anche solo “ o la “ ), al fine di far accertare la nullità del CP_2 CP_3 contratto sottoscritto inter partes in data 13.10.2004 presso un rivenditore autorizzato (“convenzionato”) e diretto all'acquisto di arredamenti. Tale contratto prevedeva l'erogazione della somma di € 694, 36 da rimborsare in
11 rate mensili dall'importo di € 69, 48 ciascuna e TAEG all'8, 54%.
Nel contratto era prevista anche la possibilità per il cliente di richiedere la concessione di una carta di credito, con un limite massimo iniziale di €
2.000, 00; al rapporto di concessione della carta sarebbe stato applicato un
TAN del 17,80% e un TAEG del 19,32%; inoltre, la rata di rimborso minimo mensile era fissata nella misura del 5% del fido.
pag. 2/18 Il ricorrente, in dettaglio, esponeva:
- che in data 31.03.2016 (rectius 20041) stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico, con contestuale concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito c.d. revolving;
- che il contratto di linea di credito revolving sarebbe stato nullo perché concluso presso un rivenditore convenzionato e, dunque, in violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione di prodotti finanziari di cui all'art. 3 d.lgs. 374/1999, qualificato come norma imperativa;
- che il contratto sarebbe stato altresì nullo in ragione: (i) della previsione di una condizione sospensiva meramente potestativa dipendente dall'arbitrio dell'intermediario, in violazione dell'art. 1355
c.c.; (ii) della carenza di forma scritta ex art. 117 e 125 bis TUB.
Il ricorrente, quindi, concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving, con conseguente obbligo per la Finanziaria di restituire le spese e gli interessi addebitati ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico.
^*^*^
Si costituiva precisando che il contratto oggetto della controversia in CP_2 realtà è stato stipulato inter partes in data 13.10.2004 per l'acquisto di arredamenti, contestando nel merito quanto ex adverso dedotto da controparte ed eccependo
(a) in via preliminare/pregiudiziale:
- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010;
- l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire del e illegittimo frazionamento delle domande;
Pt_1 1 Si comprende che l'indicazione del 2016 anziché del 2004 è frutto di mero errore materiale pag. 3/18 - la prescrizione dell'avversa domanda di ripetizione;
(b) nel merito, l'infondatezza delle censure svolte in relazione alla violazione (i) della normativa di cui al D.Lgs. 374/1999, nonché – in ogni caso – l'impossibilità di predicare una qualunque nullità della carta di credito revolving, stante la mancanza di un'ipotesi di nullità virtuale, e (ii) l'obbligo di forma scritta.
La Finanziaria concludeva, pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale/preliminare di accertare e dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità delle domande di controparte, ovvero la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria;
in via principale, di rigettare le domande formulate da parte del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento.
^*^*^
Il Tribunale di Milano, all'esito della prima udienza, ha rilevato che la controversia, avendo ad oggetto contratti bancari, rientrava nell'ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che la stessa non era stata esperita, dunque, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Successivamente, disposto il passaggio da rito sommario a rito ordinario, e senza dare corso ad attività istruttoria, con sentenza n. 5733/2024 pubblicata il 05/06/2024, ha rigettato la domanda del sig. così Pt_1 provvedendo:
“- rigetta le domande;
- condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.237, 00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge”.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
→ di disattendere l'eccezione di inammissibilità della domanda conseguente all'illegittimo frazionamento delle domande e alla carenza di interesse ad pag. 4/18 agire in ordine alla sola domanda di accertamento, in quanto nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto;
così è motivata, sul punto, la sentenza impugnata: “Per quanto concerne l'inammissibilità conseguente all'illegittimo frazionamento delle domande e alla carenza di interesse ad agire in ordine alla sola domanda di accertamento, si osserva che nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto
l'accertamento della nullità di un contratto. In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n.
4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass.,
Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646) laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, non può dubitarsi dell'interesse ad agire della parte, atteso che dall'eventuale accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito discenderebbe, quantomeno, la riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto (come documentata dalla stessa convenuta sub doc. 2
e 4).
Peraltro, in ordine all'ipotizzata illegittimità del frazionamento delle domande si tratta di un'eccezione che potrebbe essere, al più sollevata in relazione all'ulteriore o agli ulteriori giudizi instaurati e integranti l'invocato frazionamento;
in effetti, in merito alla domanda di mero accertamento formulata nel presente giudizio, non può escludersi, in relazione all'ipotesi di
pag. 5/18 accoglimento della domanda, un adempimento spontaneo della resistente, tale da rendere anche superfluo ogni ulteriore giudizio.
Ciò senza considerare che questo giudice dubita della correttezza della soluzione ipotizzata dalla difesa di circa le conseguenze del CP_2 frazionamento delle domande, nel senso che integrando un'ipotesi di abuso dello strumento processuale, piuttosto che di inammissibilità della domanda, sembra ipotizzabile una responsabilità della parte che ponga in essere il comportamento abusivo, rilevante sulla liquidazione delle spese processuali o, eventualmente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
→ infondata l'eccezione di prescrizione, dato che il ricorrente ha proposto unicamente le domande di accertamento della nullità del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving e l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 1422 c.c.;
→ che la conclusione del contratto di linea di credito revolving non sia in violazione dell'art. 3 D.Lgs. 374/1999, il quale riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria, ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi, in quanto il collocamento e la distribuzione, contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, di una carta di credito c.d. revolving integra un'attività riconducibile all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del d.m.
485/2001, concernente la distribuzione di carte di pagamento, con la conseguenza che la conclusione di tale contratto può essere promossa anche da un soggetto non iscritto nell'elenco dei soggetti agenti in attività finanziaria;
→ di rigettare la domanda di nullità del contratto di apertura della linea di credito revolving per violazione della forma scritta di cui all'art. 117 e 125 bis
TUB: premessa la non applicabilità dell'art. 125 bis TUB, introdotto soltanto nel corso dell'anno 2010 con il d.lgs. 141/2010, deve escludersi la violazione dell'art. 117 TUB in quanto rispetta pienamente l'obbligo di forma scritta pag. 6/18 l'inserimento in un unico documento di un contratto di finanziamento e di un contratto avente ad oggetto la concessione di una linea di credito, anche mediante l'utilizzo di una carta, con apposizione della sottoscrizione del cliente, il quale ha anche dichiarato di aver preso visione delle condizioni di contratto e di averne ricevuto copia;
→ nulla per assoluta genericità della contestazione la domanda di nullità del contratto di apertura della linea di credito revolving per l'inserimento di una condizione meramente potestativa, ai sensi dell'art. 1355 c.c.;
→ di rigettare la domanda di nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa agli interessi.
II. L'appello
Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello Parte_1 fondando il proprio gravame su due motivi di impugnazione, così rubricati e riassunti:
1) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3,
d.lgs. N. 374/1999 e 2 del regolamento emanato dal ministero dell'economia e delle finanze (d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in relazione all'art. 1418”
Il motivo censura la sentenza impugnata laddove il primo Giudice ha ritenuto che nel caso di specie non si configuri una violazione dell'art. 3,
d.lgs. 374/1999, in quanto il collocamento e la distribuzione, contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, di una carta di credito c.d. revolving integra un'attività riconducibile all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lett.
a) del d.m. 485/2001, a mente del quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria “a) la distribuzione di carte di pagamento”. Ad avviso dell'appellante:
pag. 7/18 - La carta di credito c.d. revolving non è solo “carta di pagamento”, risolvendosi in una operazione di prestito assai complessa, onerosa e soprattutto a condizioni non sempre trasparenti;
- La Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010, ancorché successiva alla data di stipula del contratto in esame, ha chiarito al punto C) che la regola secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999, può essere derogata “solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato”;
- La deroga, prevista dall'art. 2, comma 2 del d.m. 485/2001, è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto2. Nel caso di specie l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma ha raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving: tale tipo di credito è quello che prevede i costi più elevati e presenta con frequenza il rischio di scarsa trasparenza e chiarezza;
- L'art. 3 d.lgs. 374/1999 non prevede espressamente la nullità dei contratti conclusi tramite soggetti non iscritti nell'elenco ma la Pt_3 norma ha natura imperativa in quanto risponde ad un interesse pubblico, quello di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a 2 Cita due pronunce del Tribunale di Milano del 24.5.22 e del 9.11.23 pag. 8/18 scopo di riciclaggio, fattispecie punita dall'art. 648 bis c.p., e quindi la materia è sottratta alla disponibilità delle parti. Di conseguenza, in caso di violazione della suddetta norma il contratto è nullo.
Pertanto, le somme ricevute in prestito dal Cliente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non al tasso d'interesse previsto dal contratto, in quanto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
2) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 e
125 bis TUB”
Il motivo censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità del contratto di apertura della linea di credito revolving per mancanza di forma scritta. Ad avviso dell'appellante il contratto impugnato, essendo stato concluso all'interno di un altro e differente contratto, è in violazione dell'art. 117 TUB, la cui ratio è quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'intermediario e il cliente, allo scopo di consentire s quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste.
Non appare rispettosa di tali premesse l'inserimento all'interno dello stesso modulo contrattuale di due operazioni negoziali strutturalmente eterogenee, caratterizzate da condizioni economiche e normative profondamente diverse, che non concorrono a definire un'operazione unitaria3.
A sostegno della propria tesi, l'appellante fa riferimento anche a numerose decisioni dell'Arbitro bancario finanziario in base alle quali la concessione di un fido revolving in occasione di un prestito finalizzato non vale a sanare la mancanza della forma scritta, mancanza che comporta la nullità del contratto e delle condizioni economiche del rapporto.
pag. 9/18 Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito CP_2
e sostenendo quanto segue:
- quanto al primo motivo di appello: non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 (che riserva ai soggetti iscritti in un apposito elenco l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria) – da interpretarsi in conformità alla ratio che ne ha determinato l'introduzione – giacché il relativo regolamento attuativo (d.m. 485/2001) prevede che la distribuzione di carte di pagamento4 non integri esercizio di agenzia in attività finanziaria. Inoltre, quand'anche si volesse ritenere sussistente la violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, non ne conseguirebbe alcuna censura in termini di nullità del contratto, in ragione della distinzione tra norme di comportamento e di validità e, in generale, dell'impossibilità di configurare, nel caso di specie, un'ipotesi di nullità virtuale;
- quanto al secondo motivo di appello: il primo Giudice ha correttamente escluso l'invocata violazione dell'art. 117, comma 1, TUB. In ogni caso, anche volendo accedere alla ricostruzione dell'appellante, il contratto non sarebbe comunque censurabile per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB;
il comma 2 del medesimo articolo prevede che “il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma” e il combinato disposto dei provvedimenti emanati dal CICR e dalla Banca d'Italia in attuazione di tale disposizione, ha espressamente stabilito che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”. Secondo CP_2 infatti, essendo il contratto di apertura di linea di credito revolving una 4 La nozione di “carte di pagamento” è eterogenea e ricomprende al suo interno fattispecie diverse, tra le quali è possibile distinguere carte prepagate, carte di debito e carte di credito. Ed è proprio all'interno di quest'ultima categoria che rientrano le c.d. carte di credito revolving. pag. 10/18 “operazione effettuata in esecuzione di una previsione” contenuta nel contratto di finanziamento, non è possibile statuire alcuna nullità.
Avverso la sentenza impugnata, l'appellata ha proposto due motivi di CP_2 appello incidentale condizionato:
1) “L'inammissibilità del frazionamento delle domande e la carenza di interesse ad agire del Sig. Pt_1 censura la sentenza del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto CP_2 non meritevole di accoglimento le eccezioni formulate in merito all'inammissibilità del frazionamento delle domande e la carenza di interesse ad agire del Sig. Le pretese del sig. sembrano volte ad Pt_1 Pt_1 ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving e l'accertamento della restituzione alla Finanziaria delle sole somme prese in prestito al tasso legale, ma allo stesso tempo il Pt_1 afferma che gli effetti restitutori conseguenti all'auspicato accertamento di nullità dovrebbero quantificarsi in un separato giudizio. L'unica ragione a sostegno della scelta processuale del viene ravvisata nella volontà di Pt_1 cercare di aggirare la prescrizione del diritto di ripetizione quale eccezione idonea a definire il giudizio in senso ad esso sfavorevole. In questo modo, dunque, si realizza un immotivato frazionamento delle domande giudiziali o, in ogni caso, viene proposta una domanda per la quale il ricorrente è privo di interesse ad agire.
2) “La prescrizione della domanda avversaria”
Il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da in quanto il sig. ha proposto unicamente domande di CP_2 Pt_1 accertamento della nullità del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving e l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 1422 c.c. Il sig. ha richiamato, a sostegno della nullità del Pt_1 contratto, l'art. 117 TUB: disposizione normativa che rappresenta – ai sensi dell'art. 127, co. 2 TUB – un'ipotesi di nullità c.d. relativa/di protezione. Si tratta di una peculiare forma di nullità che opera solo a vantaggio del pag. 11/18 consumatore, ossia di uno strumento posto a tutela del contraente debole nel suo esclusivo interesse (al pari dell'annullabilità) e non a tutela dell'interesse generale. Sulla scorta di tali considerazioni, le c.d. nullità relative/di protezione devono assimilarsi alle ipotesi di annullabilità del contratto e, di conseguenza, necessariamente assoggettate al termine prescrizionale quinquennale. Di conseguenza, l'azione di nullità ex art. 117
TUB sarebbe prescritta, dato che il contratto è stato sottoscritto in data 13 ottobre 2004, dunque ben oltre i 5 anni antecedenti la domanda avversaria.
Le note conclusive sono state presentate da entrambe le parti.
L'appellante, ha rilevato quanto segue: Parte_1
- assumono rilievo dirimente i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 12838/2025, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., che ha affermato come “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 Pt_3 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre
2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del
2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo Pt_3 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”
In sintesi, non è consentita l'apertura di una linea di credito revolving a seguito di contratto sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi pag. 12/18 convenzionato, ma non iscritto nell'apposito elenco istituito presso l' ex Pt_3 art. 3 d.lgs. 374/1999, in quanto questa fattispecie non rientra in nessuna delle due deroghe previste dall'art. 2, comma 2, del d.m. 485/2001, a mente del quale: “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione
e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Dalla violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 discende la nullità del contratto di apertura della linea di credito revolving, in quanto la disposizione violata è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima.
L'appellata, ha rilevato: CP_2
- la Corte di cassazione perviene a conclusioni contraddittorie perché essa afferma espressamente che “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento”, salvo poi negare che essa rientri nella nozione di “carta di pagamento” rilevante ai sensi della deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del d.m. 485/2001;
- per una corretta interpretazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) del d.m.
485/2001 è necessario ricostruire correttamente la ratio legis della normativa: la funzione di garanzia del consumatore era del tutto estranea al d.lgs. 374/1999, il quale non prevedeva alcuna verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco istituito presso l' limitandosi a richiedere Pt_3 il soddisfacimento dei soli requisiti di “onorabilità”. La normativa aveva come unica finalità quella di tenere traccia dei soggetti coinvolti in pag. 13/18 attività mediante le quali avrebbe potuto realizzarsi il riciclaggio di denaro;
- inoltre, la sanzione della nullità non sarebbe neppure coerente con le esigenze pubbliche di contrasto al riciclaggio espresse dal d.lgs.
374/1999: a) la fattispecie di credito revolving è scarsamente utile per il perseguimento di finalità di riciclaggio, potendosi realizzare solo per importi limitati e lungamente fazionati nel tempo;
b) colpire con la nullità il rapporto di credito revolving determinerebbe solo l'aggravamento delle conseguenze del riciclaggio, dato che il preteso riciclatore non sarebbe costretto a corrispondere gli interessi sul capitale “pulito” preso in prestito, potendo così riciclare quantità di denaro ancora maggiori.
La causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 350bis cpc all'udienza del 4 giugno 2025 sostituita da trattazione scritta ex art. 127ter cpc, a seguito del deposito di note conclusive e note scritte ad opera di entrambe le parti.
^*^*^
Vanno esaminati prima i motivi di appello incidentale per ragioni di priorità logica.
1. Interesse ad agire e abusivo frazionamento della domanda:
L'appellante incidentale si duole anzitutto del fatto che il Giudice di prime cure non abbia ritenuto abusiva e carente di interesse ad agire la domanda di mero accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi, perché questa non era accompagnata dalla domanda di condanna, pure preannunciata in atti.
Alla Corte pare corretta la decisione contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata.
La domanda di mero accertamento è infatti prevista dall'ordinamento e, rispetto ad essa, l'interesse ad agire è ravvisabile ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non pag. 14/18 superabile se con l'intervento del giudice. Nel caso in esame è di tutta evidenza la sussistenza di un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare ai finanziamenti mediante la carta revolving, sulla quale esse hanno posizioni contrapposte in relazione a un rapporto negoziale chiuso nel 2022. La nullità sorge infatti immediatamente quando è concordata, e genera uno squilibrio immediato nel sinallagma contrattuale, anche a prescindere dall'effettiva corresponsione degli interessi illegittimamente applicati, e persino in assenza di inadempimento.5
Con riferimento all'ulteriore questione del lamentato illegittimo frazionamento della domanda di accertamento (separata dalla richiesta di condanna) va rilevato che è sempre possibile che la parte soccombente si adegui spontaneamente alla statuizione giudiziale, ovvero che le parti trovino una composizione bonaria riguardo all'individuazione dell'eventuale saldo di dare e avere. Ogni valutazione circa l'esistenza dei presupposti di abuso del processo sarà demandata in sede di nuovo giudizio, con eventuale rilevanza ai fini della regolazione delle spese di lite.
2. Eccezione di prescrizione. Reputa la Corte, conformemente all'orientamento di legittimità, che l'azione non risulta prescritta, stante l'imprescrittibilità della domanda di nullità6.
3. Nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento della carta revolving. La Corte ritiene che il primo motivo d'appello principale è fondato.
Nelle more del giudizio è intervenuta la decisione del Supremo collegio che ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale la Corte ritiene di uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del
2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo
pag. 15/18 anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco”7 L'appellata, pur consapevole della pronuncia ora ricordata, ha insistito per la riforma della sentenza, invocando la deroga di cui al DM
485/01, che esclude dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria e, quindi, dall'obbligo di iscrizione in apposito albo, l'attività di distribuzione di carte di pagamento. Ritiene, tuttavia, la Corte che tale prospettazione non sia condivisibile. La S.C., nella pronuncia citata, ha, infatti, così descritto le caratteristiche della carta: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente 7 Cass. n. 12838/25. pag. 16/18 e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”. La conclusione che deriva da tale ricostruzione è che “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale” (v. motivazione sent. cit.)8.
Vanno quindi disattese le censure di parte appellata.
Il contratto oggetto di causa va dunque considerato nullo.
Sulle somme ricevute in prestito saranno dovuti gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. La nullità di un contratto di finanziamento comporta infatti il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c.
L'appello va accolto: in riforma della sentenza appellata, la Corte dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving, e il diritto di Parte_1 di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai
[...] sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa, per compensare interamente le spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 8 Conf. App. Milano, n. 2110/2025. pag. 17/18 Milano n. 5733/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving, e il diritto di di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al Parte_1 tasso legale ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c.;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite di primo e secondo grado
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il presidente estensore
- NN TO -
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si fa riferimento a due pronunce del Tribunale di Firenze del 29.1.24 e del 23.1.24: sono stati ritenuti nulli, perché privi di forma scritta, i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, trattandosi di due prodotti sostanzialmente diversi. 5 v. Cass. n. 4911 del 2023. 6 v. per tutte Cass. n. 3858/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NN TO Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2528/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RUOCCO AVV. ANDREA, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
VA MA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellata
CONCLUSIONI per Parte_1
a) Accogliere la domanda, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: nel merito − in via principale, respingere integralmente l'appello avversario in quanto del tutto infondato per i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
in via di appello incidentale condizionato − accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato da e, per l'effetto, in parziale riforma CP_2 della sentenza del Tribunale di Milano del 5 giugno 2024, n. 5733, repert. n. 4908/2024 (R.G. 44338/2022), accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato ovvero per carenza di interesse ad agire, e conseguentemente rigettarla;
− accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato da e, CP_2 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 5 giugno 2024, n. 5733, repert. n. 4908/2024 (R.G. 44338/2022), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità avversaria ex art. 117 TUB;
in ogni caso − con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Milano la (di seguito Controparte_2 anche solo “ o la “ ), al fine di far accertare la nullità del CP_2 CP_3 contratto sottoscritto inter partes in data 13.10.2004 presso un rivenditore autorizzato (“convenzionato”) e diretto all'acquisto di arredamenti. Tale contratto prevedeva l'erogazione della somma di € 694, 36 da rimborsare in
11 rate mensili dall'importo di € 69, 48 ciascuna e TAEG all'8, 54%.
Nel contratto era prevista anche la possibilità per il cliente di richiedere la concessione di una carta di credito, con un limite massimo iniziale di €
2.000, 00; al rapporto di concessione della carta sarebbe stato applicato un
TAN del 17,80% e un TAEG del 19,32%; inoltre, la rata di rimborso minimo mensile era fissata nella misura del 5% del fido.
pag. 2/18 Il ricorrente, in dettaglio, esponeva:
- che in data 31.03.2016 (rectius 20041) stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico, con contestuale concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito c.d. revolving;
- che il contratto di linea di credito revolving sarebbe stato nullo perché concluso presso un rivenditore convenzionato e, dunque, in violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione di prodotti finanziari di cui all'art. 3 d.lgs. 374/1999, qualificato come norma imperativa;
- che il contratto sarebbe stato altresì nullo in ragione: (i) della previsione di una condizione sospensiva meramente potestativa dipendente dall'arbitrio dell'intermediario, in violazione dell'art. 1355
c.c.; (ii) della carenza di forma scritta ex art. 117 e 125 bis TUB.
Il ricorrente, quindi, concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving, con conseguente obbligo per la Finanziaria di restituire le spese e gli interessi addebitati ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico.
^*^*^
Si costituiva precisando che il contratto oggetto della controversia in CP_2 realtà è stato stipulato inter partes in data 13.10.2004 per l'acquisto di arredamenti, contestando nel merito quanto ex adverso dedotto da controparte ed eccependo
(a) in via preliminare/pregiudiziale:
- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010;
- l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire del e illegittimo frazionamento delle domande;
Pt_1 1 Si comprende che l'indicazione del 2016 anziché del 2004 è frutto di mero errore materiale pag. 3/18 - la prescrizione dell'avversa domanda di ripetizione;
(b) nel merito, l'infondatezza delle censure svolte in relazione alla violazione (i) della normativa di cui al D.Lgs. 374/1999, nonché – in ogni caso – l'impossibilità di predicare una qualunque nullità della carta di credito revolving, stante la mancanza di un'ipotesi di nullità virtuale, e (ii) l'obbligo di forma scritta.
La Finanziaria concludeva, pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale/preliminare di accertare e dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità delle domande di controparte, ovvero la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria;
in via principale, di rigettare le domande formulate da parte del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento.
^*^*^
Il Tribunale di Milano, all'esito della prima udienza, ha rilevato che la controversia, avendo ad oggetto contratti bancari, rientrava nell'ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che la stessa non era stata esperita, dunque, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Successivamente, disposto il passaggio da rito sommario a rito ordinario, e senza dare corso ad attività istruttoria, con sentenza n. 5733/2024 pubblicata il 05/06/2024, ha rigettato la domanda del sig. così Pt_1 provvedendo:
“- rigetta le domande;
- condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.237, 00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge”.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
→ di disattendere l'eccezione di inammissibilità della domanda conseguente all'illegittimo frazionamento delle domande e alla carenza di interesse ad pag. 4/18 agire in ordine alla sola domanda di accertamento, in quanto nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto;
così è motivata, sul punto, la sentenza impugnata: “Per quanto concerne l'inammissibilità conseguente all'illegittimo frazionamento delle domande e alla carenza di interesse ad agire in ordine alla sola domanda di accertamento, si osserva che nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto
l'accertamento della nullità di un contratto. In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n.
4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass.,
Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646) laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, non può dubitarsi dell'interesse ad agire della parte, atteso che dall'eventuale accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito discenderebbe, quantomeno, la riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto (come documentata dalla stessa convenuta sub doc. 2
e 4).
Peraltro, in ordine all'ipotizzata illegittimità del frazionamento delle domande si tratta di un'eccezione che potrebbe essere, al più sollevata in relazione all'ulteriore o agli ulteriori giudizi instaurati e integranti l'invocato frazionamento;
in effetti, in merito alla domanda di mero accertamento formulata nel presente giudizio, non può escludersi, in relazione all'ipotesi di
pag. 5/18 accoglimento della domanda, un adempimento spontaneo della resistente, tale da rendere anche superfluo ogni ulteriore giudizio.
Ciò senza considerare che questo giudice dubita della correttezza della soluzione ipotizzata dalla difesa di circa le conseguenze del CP_2 frazionamento delle domande, nel senso che integrando un'ipotesi di abuso dello strumento processuale, piuttosto che di inammissibilità della domanda, sembra ipotizzabile una responsabilità della parte che ponga in essere il comportamento abusivo, rilevante sulla liquidazione delle spese processuali o, eventualmente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
→ infondata l'eccezione di prescrizione, dato che il ricorrente ha proposto unicamente le domande di accertamento della nullità del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving e l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 1422 c.c.;
→ che la conclusione del contratto di linea di credito revolving non sia in violazione dell'art. 3 D.Lgs. 374/1999, il quale riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria, ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi, in quanto il collocamento e la distribuzione, contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, di una carta di credito c.d. revolving integra un'attività riconducibile all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del d.m.
485/2001, concernente la distribuzione di carte di pagamento, con la conseguenza che la conclusione di tale contratto può essere promossa anche da un soggetto non iscritto nell'elenco dei soggetti agenti in attività finanziaria;
→ di rigettare la domanda di nullità del contratto di apertura della linea di credito revolving per violazione della forma scritta di cui all'art. 117 e 125 bis
TUB: premessa la non applicabilità dell'art. 125 bis TUB, introdotto soltanto nel corso dell'anno 2010 con il d.lgs. 141/2010, deve escludersi la violazione dell'art. 117 TUB in quanto rispetta pienamente l'obbligo di forma scritta pag. 6/18 l'inserimento in un unico documento di un contratto di finanziamento e di un contratto avente ad oggetto la concessione di una linea di credito, anche mediante l'utilizzo di una carta, con apposizione della sottoscrizione del cliente, il quale ha anche dichiarato di aver preso visione delle condizioni di contratto e di averne ricevuto copia;
→ nulla per assoluta genericità della contestazione la domanda di nullità del contratto di apertura della linea di credito revolving per l'inserimento di una condizione meramente potestativa, ai sensi dell'art. 1355 c.c.;
→ di rigettare la domanda di nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa agli interessi.
II. L'appello
Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello Parte_1 fondando il proprio gravame su due motivi di impugnazione, così rubricati e riassunti:
1) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3,
d.lgs. N. 374/1999 e 2 del regolamento emanato dal ministero dell'economia e delle finanze (d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in relazione all'art. 1418”
Il motivo censura la sentenza impugnata laddove il primo Giudice ha ritenuto che nel caso di specie non si configuri una violazione dell'art. 3,
d.lgs. 374/1999, in quanto il collocamento e la distribuzione, contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, di una carta di credito c.d. revolving integra un'attività riconducibile all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lett.
a) del d.m. 485/2001, a mente del quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria “a) la distribuzione di carte di pagamento”. Ad avviso dell'appellante:
pag. 7/18 - La carta di credito c.d. revolving non è solo “carta di pagamento”, risolvendosi in una operazione di prestito assai complessa, onerosa e soprattutto a condizioni non sempre trasparenti;
- La Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010, ancorché successiva alla data di stipula del contratto in esame, ha chiarito al punto C) che la regola secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999, può essere derogata “solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato”;
- La deroga, prevista dall'art. 2, comma 2 del d.m. 485/2001, è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto2. Nel caso di specie l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma ha raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving: tale tipo di credito è quello che prevede i costi più elevati e presenta con frequenza il rischio di scarsa trasparenza e chiarezza;
- L'art. 3 d.lgs. 374/1999 non prevede espressamente la nullità dei contratti conclusi tramite soggetti non iscritti nell'elenco ma la Pt_3 norma ha natura imperativa in quanto risponde ad un interesse pubblico, quello di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a 2 Cita due pronunce del Tribunale di Milano del 24.5.22 e del 9.11.23 pag. 8/18 scopo di riciclaggio, fattispecie punita dall'art. 648 bis c.p., e quindi la materia è sottratta alla disponibilità delle parti. Di conseguenza, in caso di violazione della suddetta norma il contratto è nullo.
Pertanto, le somme ricevute in prestito dal Cliente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non al tasso d'interesse previsto dal contratto, in quanto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
2) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 e
125 bis TUB”
Il motivo censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità del contratto di apertura della linea di credito revolving per mancanza di forma scritta. Ad avviso dell'appellante il contratto impugnato, essendo stato concluso all'interno di un altro e differente contratto, è in violazione dell'art. 117 TUB, la cui ratio è quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'intermediario e il cliente, allo scopo di consentire s quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste.
Non appare rispettosa di tali premesse l'inserimento all'interno dello stesso modulo contrattuale di due operazioni negoziali strutturalmente eterogenee, caratterizzate da condizioni economiche e normative profondamente diverse, che non concorrono a definire un'operazione unitaria3.
A sostegno della propria tesi, l'appellante fa riferimento anche a numerose decisioni dell'Arbitro bancario finanziario in base alle quali la concessione di un fido revolving in occasione di un prestito finalizzato non vale a sanare la mancanza della forma scritta, mancanza che comporta la nullità del contratto e delle condizioni economiche del rapporto.
pag. 9/18 Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito CP_2
e sostenendo quanto segue:
- quanto al primo motivo di appello: non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 (che riserva ai soggetti iscritti in un apposito elenco l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria) – da interpretarsi in conformità alla ratio che ne ha determinato l'introduzione – giacché il relativo regolamento attuativo (d.m. 485/2001) prevede che la distribuzione di carte di pagamento4 non integri esercizio di agenzia in attività finanziaria. Inoltre, quand'anche si volesse ritenere sussistente la violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, non ne conseguirebbe alcuna censura in termini di nullità del contratto, in ragione della distinzione tra norme di comportamento e di validità e, in generale, dell'impossibilità di configurare, nel caso di specie, un'ipotesi di nullità virtuale;
- quanto al secondo motivo di appello: il primo Giudice ha correttamente escluso l'invocata violazione dell'art. 117, comma 1, TUB. In ogni caso, anche volendo accedere alla ricostruzione dell'appellante, il contratto non sarebbe comunque censurabile per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB;
il comma 2 del medesimo articolo prevede che “il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma” e il combinato disposto dei provvedimenti emanati dal CICR e dalla Banca d'Italia in attuazione di tale disposizione, ha espressamente stabilito che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”. Secondo CP_2 infatti, essendo il contratto di apertura di linea di credito revolving una 4 La nozione di “carte di pagamento” è eterogenea e ricomprende al suo interno fattispecie diverse, tra le quali è possibile distinguere carte prepagate, carte di debito e carte di credito. Ed è proprio all'interno di quest'ultima categoria che rientrano le c.d. carte di credito revolving. pag. 10/18 “operazione effettuata in esecuzione di una previsione” contenuta nel contratto di finanziamento, non è possibile statuire alcuna nullità.
Avverso la sentenza impugnata, l'appellata ha proposto due motivi di CP_2 appello incidentale condizionato:
1) “L'inammissibilità del frazionamento delle domande e la carenza di interesse ad agire del Sig. Pt_1 censura la sentenza del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto CP_2 non meritevole di accoglimento le eccezioni formulate in merito all'inammissibilità del frazionamento delle domande e la carenza di interesse ad agire del Sig. Le pretese del sig. sembrano volte ad Pt_1 Pt_1 ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving e l'accertamento della restituzione alla Finanziaria delle sole somme prese in prestito al tasso legale, ma allo stesso tempo il Pt_1 afferma che gli effetti restitutori conseguenti all'auspicato accertamento di nullità dovrebbero quantificarsi in un separato giudizio. L'unica ragione a sostegno della scelta processuale del viene ravvisata nella volontà di Pt_1 cercare di aggirare la prescrizione del diritto di ripetizione quale eccezione idonea a definire il giudizio in senso ad esso sfavorevole. In questo modo, dunque, si realizza un immotivato frazionamento delle domande giudiziali o, in ogni caso, viene proposta una domanda per la quale il ricorrente è privo di interesse ad agire.
2) “La prescrizione della domanda avversaria”
Il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da in quanto il sig. ha proposto unicamente domande di CP_2 Pt_1 accertamento della nullità del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving e l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 1422 c.c. Il sig. ha richiamato, a sostegno della nullità del Pt_1 contratto, l'art. 117 TUB: disposizione normativa che rappresenta – ai sensi dell'art. 127, co. 2 TUB – un'ipotesi di nullità c.d. relativa/di protezione. Si tratta di una peculiare forma di nullità che opera solo a vantaggio del pag. 11/18 consumatore, ossia di uno strumento posto a tutela del contraente debole nel suo esclusivo interesse (al pari dell'annullabilità) e non a tutela dell'interesse generale. Sulla scorta di tali considerazioni, le c.d. nullità relative/di protezione devono assimilarsi alle ipotesi di annullabilità del contratto e, di conseguenza, necessariamente assoggettate al termine prescrizionale quinquennale. Di conseguenza, l'azione di nullità ex art. 117
TUB sarebbe prescritta, dato che il contratto è stato sottoscritto in data 13 ottobre 2004, dunque ben oltre i 5 anni antecedenti la domanda avversaria.
Le note conclusive sono state presentate da entrambe le parti.
L'appellante, ha rilevato quanto segue: Parte_1
- assumono rilievo dirimente i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 12838/2025, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., che ha affermato come “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 Pt_3 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre
2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del
2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo Pt_3 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”
In sintesi, non è consentita l'apertura di una linea di credito revolving a seguito di contratto sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi pag. 12/18 convenzionato, ma non iscritto nell'apposito elenco istituito presso l' ex Pt_3 art. 3 d.lgs. 374/1999, in quanto questa fattispecie non rientra in nessuna delle due deroghe previste dall'art. 2, comma 2, del d.m. 485/2001, a mente del quale: “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione
e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Dalla violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 discende la nullità del contratto di apertura della linea di credito revolving, in quanto la disposizione violata è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima.
L'appellata, ha rilevato: CP_2
- la Corte di cassazione perviene a conclusioni contraddittorie perché essa afferma espressamente che “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento”, salvo poi negare che essa rientri nella nozione di “carta di pagamento” rilevante ai sensi della deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del d.m. 485/2001;
- per una corretta interpretazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) del d.m.
485/2001 è necessario ricostruire correttamente la ratio legis della normativa: la funzione di garanzia del consumatore era del tutto estranea al d.lgs. 374/1999, il quale non prevedeva alcuna verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco istituito presso l' limitandosi a richiedere Pt_3 il soddisfacimento dei soli requisiti di “onorabilità”. La normativa aveva come unica finalità quella di tenere traccia dei soggetti coinvolti in pag. 13/18 attività mediante le quali avrebbe potuto realizzarsi il riciclaggio di denaro;
- inoltre, la sanzione della nullità non sarebbe neppure coerente con le esigenze pubbliche di contrasto al riciclaggio espresse dal d.lgs.
374/1999: a) la fattispecie di credito revolving è scarsamente utile per il perseguimento di finalità di riciclaggio, potendosi realizzare solo per importi limitati e lungamente fazionati nel tempo;
b) colpire con la nullità il rapporto di credito revolving determinerebbe solo l'aggravamento delle conseguenze del riciclaggio, dato che il preteso riciclatore non sarebbe costretto a corrispondere gli interessi sul capitale “pulito” preso in prestito, potendo così riciclare quantità di denaro ancora maggiori.
La causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 350bis cpc all'udienza del 4 giugno 2025 sostituita da trattazione scritta ex art. 127ter cpc, a seguito del deposito di note conclusive e note scritte ad opera di entrambe le parti.
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Vanno esaminati prima i motivi di appello incidentale per ragioni di priorità logica.
1. Interesse ad agire e abusivo frazionamento della domanda:
L'appellante incidentale si duole anzitutto del fatto che il Giudice di prime cure non abbia ritenuto abusiva e carente di interesse ad agire la domanda di mero accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi, perché questa non era accompagnata dalla domanda di condanna, pure preannunciata in atti.
Alla Corte pare corretta la decisione contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata.
La domanda di mero accertamento è infatti prevista dall'ordinamento e, rispetto ad essa, l'interesse ad agire è ravvisabile ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non pag. 14/18 superabile se con l'intervento del giudice. Nel caso in esame è di tutta evidenza la sussistenza di un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare ai finanziamenti mediante la carta revolving, sulla quale esse hanno posizioni contrapposte in relazione a un rapporto negoziale chiuso nel 2022. La nullità sorge infatti immediatamente quando è concordata, e genera uno squilibrio immediato nel sinallagma contrattuale, anche a prescindere dall'effettiva corresponsione degli interessi illegittimamente applicati, e persino in assenza di inadempimento.5
Con riferimento all'ulteriore questione del lamentato illegittimo frazionamento della domanda di accertamento (separata dalla richiesta di condanna) va rilevato che è sempre possibile che la parte soccombente si adegui spontaneamente alla statuizione giudiziale, ovvero che le parti trovino una composizione bonaria riguardo all'individuazione dell'eventuale saldo di dare e avere. Ogni valutazione circa l'esistenza dei presupposti di abuso del processo sarà demandata in sede di nuovo giudizio, con eventuale rilevanza ai fini della regolazione delle spese di lite.
2. Eccezione di prescrizione. Reputa la Corte, conformemente all'orientamento di legittimità, che l'azione non risulta prescritta, stante l'imprescrittibilità della domanda di nullità6.
3. Nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento della carta revolving. La Corte ritiene che il primo motivo d'appello principale è fondato.
Nelle more del giudizio è intervenuta la decisione del Supremo collegio che ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale la Corte ritiene di uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del
2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo
pag. 15/18 anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco”7 L'appellata, pur consapevole della pronuncia ora ricordata, ha insistito per la riforma della sentenza, invocando la deroga di cui al DM
485/01, che esclude dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria e, quindi, dall'obbligo di iscrizione in apposito albo, l'attività di distribuzione di carte di pagamento. Ritiene, tuttavia, la Corte che tale prospettazione non sia condivisibile. La S.C., nella pronuncia citata, ha, infatti, così descritto le caratteristiche della carta: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente 7 Cass. n. 12838/25. pag. 16/18 e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”. La conclusione che deriva da tale ricostruzione è che “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale” (v. motivazione sent. cit.)8.
Vanno quindi disattese le censure di parte appellata.
Il contratto oggetto di causa va dunque considerato nullo.
Sulle somme ricevute in prestito saranno dovuti gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. La nullità di un contratto di finanziamento comporta infatti il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c.
L'appello va accolto: in riforma della sentenza appellata, la Corte dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving, e il diritto di Parte_1 di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai
[...] sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa, per compensare interamente le spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 8 Conf. App. Milano, n. 2110/2025. pag. 17/18 Milano n. 5733/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving, e il diritto di di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al Parte_1 tasso legale ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c.;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite di primo e secondo grado
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il presidente estensore
- NN TO -
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si fa riferimento a due pronunce del Tribunale di Firenze del 29.1.24 e del 23.1.24: sono stati ritenuti nulli, perché privi di forma scritta, i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, trattandosi di due prodotti sostanzialmente diversi. 5 v. Cass. n. 4911 del 2023. 6 v. per tutte Cass. n. 3858/2021.