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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Murru Giorgio CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 2 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 272 dell'anno 2024, proposta da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Parte_1
Pruneddu, Valeria Atzeri, Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato in data 13 gennaio 2022, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale delle CP_1
patologie alla colonna cervico-lombare ed alle spalle da cui era affetto e la condanna dell' CP_1
al pagamento delle prestazioni dovute, da conglobarsi alla rendita preesistente del 28% (di cui
6% per esiti da infortunio, 13% per BPCO, 5% per STC, 4% per epicondililite e epitrocleite).
Il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze della per oltre 30 anni, dal 1986 al 2017, e di avere svolto differenti mansioni Parte_2
nel corso dell'attività lavorativa.
In particolare, aveva riferito , dal 1986 al 2002 egli aveva lavorato come minatore in Pt_1
sottosuolo e perforatore, dal 2002 al 2005 come conduttore di mezzi diesel in sottosuolo, infine,
dal 2005 al 2017 quale addetto alla manutenzione e coltivazione delle aree verdi aziendali.
Più nel dettaglio, aveva spiegato il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni di minatore si era occupato di movimentare manualmente, per circa 3 ore al giorno, elementi di armatura delle gallerie (circa 40 Kg/mt.), legname per il guarnissaggio, reti metalliche, rulli e porta rulli del peso di 25/30 kg cadauno, traversine in legno del peso di 12 Kg, oltre che di caricarli manualmente in contenitori in ferro legati alla monorotaia per il trasporto sino al cantiere.
Inoltre, aveva proseguito il ricorrente, durante il transito all'interno della galleria, che sino al
1993 era avvenuto sempre tramite monorotaia, egli era stato esposto alle vibrazioni alla colonna causate dalle panche di legno e ferro sulle quali sedeva, che erano prive di ammortizzazione.
aveva, poi, aggiunto che, per oltre la metà dell'orario di lavoro, aveva dovuto Parte_1
mantenere una prolungata postura piegata della colonna per effettuare il montaggio e lo smontaggio dei componenti presenti in miniera (centine, butte idrauliche, carpenteria), in quanto l'altezza tra la piattaforma su cui si lavorava ed il tetto della galleria era di massimo 1.60 m, ciò
che imponeva di operare curvi e col collo prolungatamente piegato verso il basso, mentre,
durante l'esecuzione dell'armatura e della bullonatura, aveva dovuto tenere, di media per 3 ore al giorno, una posizione prolungatamente piegata all'indietro, con le braccia sollevate in alto.
Oltre a ciò, aveva dovuto utilizzare, per circa tre ore al giorno, strumenti che trasmettevano
2 vibrazioni al sistema mano-braccio, quali motopicco, avvitatrice ad impulsi e perforatrice pneumatica.
Il ricorrente aveva, poi, riferito che, successivamente, nel triennio 2002-2005, nello svolgimento dell'attività di conduttore di mezzi meccanici diesel, si era occupato di caricare manualmente i materiali di cantiere dalla bocca del pozzo.
Quando era a bordo della pala meccanica, aveva precisato il ricorrente, egli doveva stare seduto in posizione perpendicolare rispetto alla marcia, condizione che lo costringeva a tenere il collo girato nella direzione di marcia per tutto il tempo, subendo altresì intense vibrazioni al corpo intero, a causa della scarsa ammortizzazione dei mezzi sui quali operava.
Infine, aveva proseguito il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni di manutentore del verde,
nel periodo 2005-2017, si era occupato, nella stagione estiva, della pulizia delle aree verdi con uso di ramazza, rastrelli e carriola e dell'innaffiatura del terreno con uso di girandole e appositi irroratori, nella stagione autunnale, della potatura e toilettatura delle siepi, con l'uso di forbici,
roncola e cesoie, e, nei restanti periodi, della potatura radicale delle piante, della preparazione dei terreni per la semina, servendosi di badile, picco, zappe e rastrelli, e del successivo piantamento di alberi ad alto fusto, quali leccio, carrubo ed acacia, con realizzazione manuale di profondi scavi nel terreno.
Inoltre, aveva aggiunto il ricorrente, egli aveva dovuto movimentare manualmente sacchi di concime, terriccio e il legname derivante dalla potatura degli arbusti, che provvedeva a smaltire a mezzo di carriola.
aveva, quindi, evidenziato che durante lo svolgimento delle dette mansioni di cura Parte_1
del verde egli aveva dovuto compiere movimenti ripetuti delle spalle e delle braccia con uso di forza, oltre che mantenere una postura piegata in avanti della colonna e del collo, rivolto verso il basso.
Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva, quindi, affermato di avere contratto, nell'esercizio delle dette attività lavorative, lesioni alla colonna cervico-lombare ed alle spalle e di avere, pertanto,
3 presentato all' in data 26 marzo 2021, le relative domande amministrative, le quali, come CP_1
anche le successive opposizioni, erano state rigettate.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, precisando che le patologie riscontrate CP_1
erano insorte ed erano state diagnosticate e denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità.
Inoltre, aveva sostenuto l'ente convenuto, il ricorrente non aveva fornito le prove dell'insorgenza delle patologie indicate nel periodo in cui egli era ancora esposto al rischio, né aveva fornito alcuna prova circa i rischi lavorativi cui sarebbe stato esposto nell'ambito della propria attività.
Infine, aveva sottolineato l' , le malattie denunciate non erano tabellate, con la CP_1
conseguenza che era onere del lavoratore dimostrarne adeguatamente l'origine professionale,
tanto più che esse erano di natura degenerativa, legate alla fisiologica senescenza di distretti articolari, esposti, per loro natura, al maggior sovraccarico extralavorativo.
Dopo avere integralmente richiamato la relazione medica allegata alla memoria difensiva,
l' aveva, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta. CP_1
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1165 del 13 agosto 2024, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU medico legale, in adesione alle conclusioni del consulente nominato, aveva escluso il diritto all'indennizzo richiesto dal ricorrente, in quanto le patologie diagnosticate non erano risultate in rapporto di dipendenza causale o concausale con l'attività lavorativa svolta dal medesimo.
In particolare, il primo giudice aveva condiviso quanto osservato dal CTU in ordine alla scarna esposizione al rischio subita dal ricorrente nel periodo dal 2005 al 2017, la quale aveva condotto l'ausiliare ad affermare che “il quadro algo/disfunzionale rilevato a carico delle spalle e della
colonna vertebrale, sia del tratto cervicale che di quello lombare, nel Sig. vista Parte_1
4 l'assenza ad una esposizione - quantitativamente adeguata - a rappresentare dei rischi
lavorativi specifici e l'attuale età del ricorrente (61 anni), […] non possano considerarsi di
origine professionale - ma siano essenzialmente riconducibili a fattori dismetabolici-
degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose
di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa
il 100% di quelli > 60 anni) e rientrano tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale, nella
quale ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., rispetto alle quali
l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente (“work-
related diseases”)”.
Il Tribunale aveva, quindi, rigettato la domanda proposta da , nulla disponendo in Parte_1
ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'Appellante l'indennizzo per le riscontrate CP_1
malattie professionali alla colonna cervico-lombare e alle spalle nella misura corrispondente al
danno biologico, rispettivamente, del 10% e del 6% o quell'altra che risulterà in corso di causa,
da conglobarsi con il danno biologico del 28% già riconosciuto. 2) Condanni l' al CP_1
pagamento degli importi scaduti e da scadere con gli interessi legali di mora o rivalutazione
monetaria se maggiore.
3) Condanni l' alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in CP_1
favore dei difensori anticipatari.
5 4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta
personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a € 25.676,02 come
da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della
domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a carico del ricorrente
in quanto irripetibili.
Ai sensi dell'art. 37 D.L. 6/7/11 n. 98 convertito con L. 111/2011 si dichiara che il reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione è
inferiore a € 38.514,03 come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti.
5) Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.L.
6.7.11 n. 98 si dichiara che il valore della prestazione
dedotta in giudizio è pari ad € 62.948,80”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“…l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perché infondato, condannando
l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale, in adesione alle Parte_1
conclusioni rassegnate dal CTU, ritenute non condivisibili perché erronee, contradditorie ed in contrasto con le norme di legge, i criteri medico-legali e le risultanze processuali, avesse escluso l'origine professionale delle patologie denunciate.
Difatti, ha sostenuto l'appellante, il CTU, dopo aver accertato la presenza delle patologie in questione, si era limitato a prendere in considerazione solamente i rilevanti rischi tecnopatici presenti nell'attività svolta in sottosuolo sino al 2005, mentre per il periodo successivo, in cui si era occupato essenzialmente della cura del verde, aveva ritenuto che, come emergeva Pt_1
“dalla lettura delle prove testi, l'esposizione al rischio non” fosse “stata significativa dal punto
di vista quantitativo”.
Secondo l'appellante il CTU era giunto a questa erronea conclusione sottostimando ingiustamente le mansioni da lui svolte nel periodo decorrente dal 2005, benché dalle prove
6 testimoniali fosse emerso che, in quegli anni, egli aveva lavorato dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno, svolgendo attività di pulizia e manutenzione delle aree verdi degli ampi territori della con utilizzo continuativo, per la potatura degli alberi e la toilettatura delle Parte_2
siepi, di strumenti quali motosega, decespugliatore, roncola, rastrelli, ramazza, forbici,
forbicioni, cesoia e, per la preparazione dei terreni e la realizzazione degli scavi per il piantamento degli alberi, di strumenti quali zappa, picco e rastrelli, nonché movimentando manualmente sacchi di concime, terriccio e il legname derivante dalla potatura degli alberi e dalla pulizia dei terreni che provvedeva a caricare sulla carriola e a smaltire.
Le predette attività, ha proseguito l'appellante, lo avevano costretto a movimenti ripetuti delle spalle e delle braccia, al mantenimento prolungato di posture incongrue, alla movimentazione manuale di carichi e all'uso di strumenti che trasmettevano vibrazioni al sistema mano-braccio.
Ammesso, dunque, aveva osservato , che tali attività potessero anche considerarsi meno Pt_1
gravose rispetto al lavoro precedentemente svolto in miniera nel sottosuolo, ciò non escludeva la rilevanza ed efficienza causale delle medesime, soprattutto in quanto si trattava di attività
lavorativa fisicamente gravosa, che si era sempre protratta per 40 ore settimanali e che si era aggiunta ad un precedente lungo periodo di certa e significativa esposizione al rischio.
2) Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale, condividendo le osservazioni svolte sul punto dal CTU, aveva affermato che le patologie denunciate non potevano considerarsi di origine professionale, visto che erano state diagnosticate molti anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa in miniera e che, per tale motivo, anche in considerazione dell'età del lavoratore (61 anni), esse dovevano, piuttosto,
ricondursi al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose, rientrando tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente lavorativo può
assumere talvolta il ruolo di concausa diretta ed efficiente.
Secondo l'appellante tale assunto era errato, perché, alla data della domanda amministrativa del
7 medica allegata, emergeva che le patologie in discussione erano state diagnosticate molto tempo prima della denuncia all'Istituto, negli anni 2012, 2018 e 2020, quando egli aveva un'età di 50,
55 e 57 anni ed erano, quindi, certamente insorte, considerata la loro natura evolutiva, in data di molto precedente.
In ogni caso, ha osservato l'appellante, è noto che il rischio di malattia derivante da naturale predisposizione, quale, nel caso, l'età, non vale ad escludere, di per sé, il rischio professionale, in quanto può essere riconosciuto il ruolo di concausa anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento della patologia, ove se ne riconosca l'incidenza negativa.
3) L'appellante, infine, considerato che il CTU aveva comunque quantificato il danno biologico residuato nella misura del 10% per la patologia alla colonna cervico-lombare e del 6% per la patologia alle spalle, ha dichiarato di aderire a detta valutazione, peraltro, con la precisazione che dal conglobamento di dette percentuali di danno biologico, laddove riconosciuto, con quella preesistente del 28%, sarebbe risultato, utilizzando il criterio della semisomma, un danno complessivo pari al 41%.
***
L'appello è infondato.
Nel caso di specie, questa Corte, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non dover procedere al rinnovo della CTU recepita dal giudice di primo grado, risultando la stessa adeguatamente motivata e non contraddittoria e l'iter logico-giuridico nella medesima seguito del tutto condivisibile.
Il CTU nominato in primo grado, dopo aver visitato e valutato la documentazione Parte_1
medica presente in atti, aveva accertato che il medesimo era affetto da “spondilodiscoartrosi del
tratto cervicale e del tratto lombo-sacrale con multiple discopatie associata ad una sofferenza
radicolare L5-S1 e C5-C6-C7 entrambe bilaterali, di tipo cronico e di grado discreto” e da
“tendino-patia degenerativa dei muscolo della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle”.
L'ausiliare aveva ritenuto che il quadro patologico accertato non fosse di natura professionale,
8 ma “essenzialmente riconducibile a fattori dismetabolici-degenerativi conseguenti al fisiologico
invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione
lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa il 100% di quelli > 60 anni)”.
Il giudizio espresso era scaturito dalla valutazione del rischio lavorativo cui era stato Parte_1
esposto negli oltre 30 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2017.
In particolare, aveva osservato il CTU, dall'anamnesi professionale raccolta e dall'esame delle dichiarazioni testimoniali agli atti era risultato che il ricorrente, mentre nel periodo dal 1986 al
2005, nel quale aveva svolto mansioni di minatore e, successivamente, di conduttore di mezzi meccanici in sottosuolo, era rimasto esposto a diversi rischi tecnopatici, quali sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci,
posture incongrue, sia della colonna lombare che di quella cervicale, nel periodo successivo,
quello dal 2005 al 2017, nel quale si era occupato essenzialmente della cura delle aree verdi e della loro pulizia, aveva subito un'esposizione non significativa, dal punto di vista quantitativo, a rischi tecnopatici idonei a causare le patologie denunciate, le quali erano state tutte diagnosticate molti anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa in miniera.
Ebbene, a differenza di quanto sostenuto da nell'atto di appello, ritiene il Collegio Parte_1
che gli elementi di valutazione sulla base dei quali il CTU aveva formulato le sue logiche e condivisibili conclusioni fossero del tutto coerenti con le risultanze processuali.
Per un verso, infatti, già dalla lettura del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, emerge che lo stesso aveva descritto le mansioni svolte nel periodo dal 2005 al 2017 dettagliandole Pt_1
in molteplici lavorazioni (nei mesi estivi pulizie con ramazza, rastrello e carriola e innaffiatura con girandole ed appositi irroratori, nei mesi autunnali potatura e toilettatura delle siepi con uso di forbici, roncola e cesoie, nei restanti periodi, potatura radicale delle piante, preparazione dei terreni per la semina con badile, picco, zappe e rastrelli e piantamento di alberi ad alto fusto, con la realizzazione manuale di ampi scavi), la cui diversificazione esclude la natura continuativa
9 dell'esposizione agli specifici rischi allegati.
Sotto altro profilo, in ogni caso, la descrizione offerta dal ricorrente difetta del tutto di specificità, non risultando allegati in alcun modo tempi e quantità delle singole lavorazioni e dell'utilizzo degli strumenti indicati, né apparendo precisati le dimensioni delle aree verdi curate e il numero degli alberi e delle piante lavorati, né, ancora, l'entità dei pesi movimentati e la frequenza della movimentazione.
I testi escussi in primo grado, d'altra parte, non sono stati neppure in grado di confermare integralmente le allegazioni appena richiamate, essendosi limitati, tra i fatti allegati, a riferire,
ancora una volta senza specificare in alcun modo entità, durata e frequenza dell'esposizione ai rischi specifici, che si era occupato della pulizia delle aree verdi, con uso di rastrelli e Pt_1
ramazza, della potatura degli alberi, con uso di forbici, forbicioni, roncola, cesoia, rastrello e zappa (l'utilizzo di decespugliatore e motosega non era stato allegato dal ricorrente, il quale,
infatti, in relazione alle lavorazioni in discussione non aveva, nell'atto introduttivo del giudizio,
neanche lamentato l'avvenuta esposizione a strumenti vibranti), e del trasporto di sacchi di concime da riversare nelle aiuole.
Risulta, quindi, corretta la conclusione cui il CTU nominato in primo grado era addivenuto, cioè
il difetto, dal punto di vista quantitativo, a decorrere dal 2005, di una significativa esposizione al rischio subita dall'attuale appellante, difetto che, valutato unitamente all'eziologia multifattoriale delle patologie denunciate e ai dati epidemiologici, secondo i quali queste ultime, essenzialmente riconducibili a fattori dismetabolici- degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari, sono di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non, con percentuali dei soggetti interessati che, anche a considerare solo la popolazione ultracinquantenne (della quale già faceva parte, seppure da breve tempo, all'epoca dei Pt_1
primi riscontri strumentali del 2012), risultano pari al 60 - 80%, aveva condivisibilmente condotto l'ausiliare ad escludere la sussistenza, nella fattispecie, del necessario nesso, causale e concausale, tra le lavorazioni in esame e le patologie in discussione.
10 Sotto altro aspetto, deve ritenersi che, altrettanto correttamente, il CTU avesse, altresì, escluso la sussistenza del necessario nesso causale e concausale in relazione all'attività lavorativa svolta da sino al 2005, dato il considerevole intervallo di tempo intercorso tra l'esposizione ai Parte_1
rilevanti rischi specifici, pure riconosciuta dal CTU, e l'insorgenza delle patologie denunciate, i cui primi riscontri strumentali, come già evidenziato, risalgono al 2012 e della cui natura e diffusione nella popolazione comune già si è detto.
Né, l'appellante, come sarebbe stato suo specifico onere, ha fornito una prova adeguata dell'avvenuta insorgenza delle patologie in discussione in un'età significativamente precoce rispetto al dato statistico sopra richiamato.
Deve, in definitiva, sulla base di tutti gli elementi indicati, escludersi che l'appellante, sul quale gravava il relativo onere assertorio e probatorio, abbia fornito elementi di valutazione sufficienti ad accertare, con il necessario grado di probabilità, la sussistenza del nesso causale e concausale tra lavorazioni eseguite e patologie denunciate.
***
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata, per Parte_1
l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 14 ottobre 2024, di non essere stato titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 16 luglio 2025.
11 L'estensore…………………………………………………………Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 marzo 2021, egli aveva 58 anni, senza contare che, da un attento esame della documentazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Murru Giorgio CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 2 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 272 dell'anno 2024, proposta da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Parte_1
Pruneddu, Valeria Atzeri, Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato in data 13 gennaio 2022, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale delle CP_1
patologie alla colonna cervico-lombare ed alle spalle da cui era affetto e la condanna dell' CP_1
al pagamento delle prestazioni dovute, da conglobarsi alla rendita preesistente del 28% (di cui
6% per esiti da infortunio, 13% per BPCO, 5% per STC, 4% per epicondililite e epitrocleite).
Il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze della per oltre 30 anni, dal 1986 al 2017, e di avere svolto differenti mansioni Parte_2
nel corso dell'attività lavorativa.
In particolare, aveva riferito , dal 1986 al 2002 egli aveva lavorato come minatore in Pt_1
sottosuolo e perforatore, dal 2002 al 2005 come conduttore di mezzi diesel in sottosuolo, infine,
dal 2005 al 2017 quale addetto alla manutenzione e coltivazione delle aree verdi aziendali.
Più nel dettaglio, aveva spiegato il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni di minatore si era occupato di movimentare manualmente, per circa 3 ore al giorno, elementi di armatura delle gallerie (circa 40 Kg/mt.), legname per il guarnissaggio, reti metalliche, rulli e porta rulli del peso di 25/30 kg cadauno, traversine in legno del peso di 12 Kg, oltre che di caricarli manualmente in contenitori in ferro legati alla monorotaia per il trasporto sino al cantiere.
Inoltre, aveva proseguito il ricorrente, durante il transito all'interno della galleria, che sino al
1993 era avvenuto sempre tramite monorotaia, egli era stato esposto alle vibrazioni alla colonna causate dalle panche di legno e ferro sulle quali sedeva, che erano prive di ammortizzazione.
aveva, poi, aggiunto che, per oltre la metà dell'orario di lavoro, aveva dovuto Parte_1
mantenere una prolungata postura piegata della colonna per effettuare il montaggio e lo smontaggio dei componenti presenti in miniera (centine, butte idrauliche, carpenteria), in quanto l'altezza tra la piattaforma su cui si lavorava ed il tetto della galleria era di massimo 1.60 m, ciò
che imponeva di operare curvi e col collo prolungatamente piegato verso il basso, mentre,
durante l'esecuzione dell'armatura e della bullonatura, aveva dovuto tenere, di media per 3 ore al giorno, una posizione prolungatamente piegata all'indietro, con le braccia sollevate in alto.
Oltre a ciò, aveva dovuto utilizzare, per circa tre ore al giorno, strumenti che trasmettevano
2 vibrazioni al sistema mano-braccio, quali motopicco, avvitatrice ad impulsi e perforatrice pneumatica.
Il ricorrente aveva, poi, riferito che, successivamente, nel triennio 2002-2005, nello svolgimento dell'attività di conduttore di mezzi meccanici diesel, si era occupato di caricare manualmente i materiali di cantiere dalla bocca del pozzo.
Quando era a bordo della pala meccanica, aveva precisato il ricorrente, egli doveva stare seduto in posizione perpendicolare rispetto alla marcia, condizione che lo costringeva a tenere il collo girato nella direzione di marcia per tutto il tempo, subendo altresì intense vibrazioni al corpo intero, a causa della scarsa ammortizzazione dei mezzi sui quali operava.
Infine, aveva proseguito il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni di manutentore del verde,
nel periodo 2005-2017, si era occupato, nella stagione estiva, della pulizia delle aree verdi con uso di ramazza, rastrelli e carriola e dell'innaffiatura del terreno con uso di girandole e appositi irroratori, nella stagione autunnale, della potatura e toilettatura delle siepi, con l'uso di forbici,
roncola e cesoie, e, nei restanti periodi, della potatura radicale delle piante, della preparazione dei terreni per la semina, servendosi di badile, picco, zappe e rastrelli, e del successivo piantamento di alberi ad alto fusto, quali leccio, carrubo ed acacia, con realizzazione manuale di profondi scavi nel terreno.
Inoltre, aveva aggiunto il ricorrente, egli aveva dovuto movimentare manualmente sacchi di concime, terriccio e il legname derivante dalla potatura degli arbusti, che provvedeva a smaltire a mezzo di carriola.
aveva, quindi, evidenziato che durante lo svolgimento delle dette mansioni di cura Parte_1
del verde egli aveva dovuto compiere movimenti ripetuti delle spalle e delle braccia con uso di forza, oltre che mantenere una postura piegata in avanti della colonna e del collo, rivolto verso il basso.
Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva, quindi, affermato di avere contratto, nell'esercizio delle dette attività lavorative, lesioni alla colonna cervico-lombare ed alle spalle e di avere, pertanto,
3 presentato all' in data 26 marzo 2021, le relative domande amministrative, le quali, come CP_1
anche le successive opposizioni, erano state rigettate.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, precisando che le patologie riscontrate CP_1
erano insorte ed erano state diagnosticate e denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità.
Inoltre, aveva sostenuto l'ente convenuto, il ricorrente non aveva fornito le prove dell'insorgenza delle patologie indicate nel periodo in cui egli era ancora esposto al rischio, né aveva fornito alcuna prova circa i rischi lavorativi cui sarebbe stato esposto nell'ambito della propria attività.
Infine, aveva sottolineato l' , le malattie denunciate non erano tabellate, con la CP_1
conseguenza che era onere del lavoratore dimostrarne adeguatamente l'origine professionale,
tanto più che esse erano di natura degenerativa, legate alla fisiologica senescenza di distretti articolari, esposti, per loro natura, al maggior sovraccarico extralavorativo.
Dopo avere integralmente richiamato la relazione medica allegata alla memoria difensiva,
l' aveva, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta. CP_1
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Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1165 del 13 agosto 2024, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU medico legale, in adesione alle conclusioni del consulente nominato, aveva escluso il diritto all'indennizzo richiesto dal ricorrente, in quanto le patologie diagnosticate non erano risultate in rapporto di dipendenza causale o concausale con l'attività lavorativa svolta dal medesimo.
In particolare, il primo giudice aveva condiviso quanto osservato dal CTU in ordine alla scarna esposizione al rischio subita dal ricorrente nel periodo dal 2005 al 2017, la quale aveva condotto l'ausiliare ad affermare che “il quadro algo/disfunzionale rilevato a carico delle spalle e della
colonna vertebrale, sia del tratto cervicale che di quello lombare, nel Sig. vista Parte_1
4 l'assenza ad una esposizione - quantitativamente adeguata - a rappresentare dei rischi
lavorativi specifici e l'attuale età del ricorrente (61 anni), […] non possano considerarsi di
origine professionale - ma siano essenzialmente riconducibili a fattori dismetabolici-
degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose
di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa
il 100% di quelli > 60 anni) e rientrano tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale, nella
quale ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., rispetto alle quali
l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente (“work-
related diseases”)”.
Il Tribunale aveva, quindi, rigettato la domanda proposta da , nulla disponendo in Parte_1
ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'Appellante l'indennizzo per le riscontrate CP_1
malattie professionali alla colonna cervico-lombare e alle spalle nella misura corrispondente al
danno biologico, rispettivamente, del 10% e del 6% o quell'altra che risulterà in corso di causa,
da conglobarsi con il danno biologico del 28% già riconosciuto. 2) Condanni l' al CP_1
pagamento degli importi scaduti e da scadere con gli interessi legali di mora o rivalutazione
monetaria se maggiore.
3) Condanni l' alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in CP_1
favore dei difensori anticipatari.
5 4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta
personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a € 25.676,02 come
da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della
domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a carico del ricorrente
in quanto irripetibili.
Ai sensi dell'art. 37 D.L. 6/7/11 n. 98 convertito con L. 111/2011 si dichiara che il reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione è
inferiore a € 38.514,03 come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti.
5) Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.L.
6.7.11 n. 98 si dichiara che il valore della prestazione
dedotta in giudizio è pari ad € 62.948,80”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“…l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perché infondato, condannando
l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale, in adesione alle Parte_1
conclusioni rassegnate dal CTU, ritenute non condivisibili perché erronee, contradditorie ed in contrasto con le norme di legge, i criteri medico-legali e le risultanze processuali, avesse escluso l'origine professionale delle patologie denunciate.
Difatti, ha sostenuto l'appellante, il CTU, dopo aver accertato la presenza delle patologie in questione, si era limitato a prendere in considerazione solamente i rilevanti rischi tecnopatici presenti nell'attività svolta in sottosuolo sino al 2005, mentre per il periodo successivo, in cui si era occupato essenzialmente della cura del verde, aveva ritenuto che, come emergeva Pt_1
“dalla lettura delle prove testi, l'esposizione al rischio non” fosse “stata significativa dal punto
di vista quantitativo”.
Secondo l'appellante il CTU era giunto a questa erronea conclusione sottostimando ingiustamente le mansioni da lui svolte nel periodo decorrente dal 2005, benché dalle prove
6 testimoniali fosse emerso che, in quegli anni, egli aveva lavorato dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno, svolgendo attività di pulizia e manutenzione delle aree verdi degli ampi territori della con utilizzo continuativo, per la potatura degli alberi e la toilettatura delle Parte_2
siepi, di strumenti quali motosega, decespugliatore, roncola, rastrelli, ramazza, forbici,
forbicioni, cesoia e, per la preparazione dei terreni e la realizzazione degli scavi per il piantamento degli alberi, di strumenti quali zappa, picco e rastrelli, nonché movimentando manualmente sacchi di concime, terriccio e il legname derivante dalla potatura degli alberi e dalla pulizia dei terreni che provvedeva a caricare sulla carriola e a smaltire.
Le predette attività, ha proseguito l'appellante, lo avevano costretto a movimenti ripetuti delle spalle e delle braccia, al mantenimento prolungato di posture incongrue, alla movimentazione manuale di carichi e all'uso di strumenti che trasmettevano vibrazioni al sistema mano-braccio.
Ammesso, dunque, aveva osservato , che tali attività potessero anche considerarsi meno Pt_1
gravose rispetto al lavoro precedentemente svolto in miniera nel sottosuolo, ciò non escludeva la rilevanza ed efficienza causale delle medesime, soprattutto in quanto si trattava di attività
lavorativa fisicamente gravosa, che si era sempre protratta per 40 ore settimanali e che si era aggiunta ad un precedente lungo periodo di certa e significativa esposizione al rischio.
2) Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale, condividendo le osservazioni svolte sul punto dal CTU, aveva affermato che le patologie denunciate non potevano considerarsi di origine professionale, visto che erano state diagnosticate molti anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa in miniera e che, per tale motivo, anche in considerazione dell'età del lavoratore (61 anni), esse dovevano, piuttosto,
ricondursi al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose, rientrando tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente lavorativo può
assumere talvolta il ruolo di concausa diretta ed efficiente.
Secondo l'appellante tale assunto era errato, perché, alla data della domanda amministrativa del
7 medica allegata, emergeva che le patologie in discussione erano state diagnosticate molto tempo prima della denuncia all'Istituto, negli anni 2012, 2018 e 2020, quando egli aveva un'età di 50,
55 e 57 anni ed erano, quindi, certamente insorte, considerata la loro natura evolutiva, in data di molto precedente.
In ogni caso, ha osservato l'appellante, è noto che il rischio di malattia derivante da naturale predisposizione, quale, nel caso, l'età, non vale ad escludere, di per sé, il rischio professionale, in quanto può essere riconosciuto il ruolo di concausa anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento della patologia, ove se ne riconosca l'incidenza negativa.
3) L'appellante, infine, considerato che il CTU aveva comunque quantificato il danno biologico residuato nella misura del 10% per la patologia alla colonna cervico-lombare e del 6% per la patologia alle spalle, ha dichiarato di aderire a detta valutazione, peraltro, con la precisazione che dal conglobamento di dette percentuali di danno biologico, laddove riconosciuto, con quella preesistente del 28%, sarebbe risultato, utilizzando il criterio della semisomma, un danno complessivo pari al 41%.
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L'appello è infondato.
Nel caso di specie, questa Corte, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non dover procedere al rinnovo della CTU recepita dal giudice di primo grado, risultando la stessa adeguatamente motivata e non contraddittoria e l'iter logico-giuridico nella medesima seguito del tutto condivisibile.
Il CTU nominato in primo grado, dopo aver visitato e valutato la documentazione Parte_1
medica presente in atti, aveva accertato che il medesimo era affetto da “spondilodiscoartrosi del
tratto cervicale e del tratto lombo-sacrale con multiple discopatie associata ad una sofferenza
radicolare L5-S1 e C5-C6-C7 entrambe bilaterali, di tipo cronico e di grado discreto” e da
“tendino-patia degenerativa dei muscolo della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle”.
L'ausiliare aveva ritenuto che il quadro patologico accertato non fosse di natura professionale,
8 ma “essenzialmente riconducibile a fattori dismetabolici-degenerativi conseguenti al fisiologico
invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione
lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa il 100% di quelli > 60 anni)”.
Il giudizio espresso era scaturito dalla valutazione del rischio lavorativo cui era stato Parte_1
esposto negli oltre 30 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2017.
In particolare, aveva osservato il CTU, dall'anamnesi professionale raccolta e dall'esame delle dichiarazioni testimoniali agli atti era risultato che il ricorrente, mentre nel periodo dal 1986 al
2005, nel quale aveva svolto mansioni di minatore e, successivamente, di conduttore di mezzi meccanici in sottosuolo, era rimasto esposto a diversi rischi tecnopatici, quali sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci,
posture incongrue, sia della colonna lombare che di quella cervicale, nel periodo successivo,
quello dal 2005 al 2017, nel quale si era occupato essenzialmente della cura delle aree verdi e della loro pulizia, aveva subito un'esposizione non significativa, dal punto di vista quantitativo, a rischi tecnopatici idonei a causare le patologie denunciate, le quali erano state tutte diagnosticate molti anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa in miniera.
Ebbene, a differenza di quanto sostenuto da nell'atto di appello, ritiene il Collegio Parte_1
che gli elementi di valutazione sulla base dei quali il CTU aveva formulato le sue logiche e condivisibili conclusioni fossero del tutto coerenti con le risultanze processuali.
Per un verso, infatti, già dalla lettura del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, emerge che lo stesso aveva descritto le mansioni svolte nel periodo dal 2005 al 2017 dettagliandole Pt_1
in molteplici lavorazioni (nei mesi estivi pulizie con ramazza, rastrello e carriola e innaffiatura con girandole ed appositi irroratori, nei mesi autunnali potatura e toilettatura delle siepi con uso di forbici, roncola e cesoie, nei restanti periodi, potatura radicale delle piante, preparazione dei terreni per la semina con badile, picco, zappe e rastrelli e piantamento di alberi ad alto fusto, con la realizzazione manuale di ampi scavi), la cui diversificazione esclude la natura continuativa
9 dell'esposizione agli specifici rischi allegati.
Sotto altro profilo, in ogni caso, la descrizione offerta dal ricorrente difetta del tutto di specificità, non risultando allegati in alcun modo tempi e quantità delle singole lavorazioni e dell'utilizzo degli strumenti indicati, né apparendo precisati le dimensioni delle aree verdi curate e il numero degli alberi e delle piante lavorati, né, ancora, l'entità dei pesi movimentati e la frequenza della movimentazione.
I testi escussi in primo grado, d'altra parte, non sono stati neppure in grado di confermare integralmente le allegazioni appena richiamate, essendosi limitati, tra i fatti allegati, a riferire,
ancora una volta senza specificare in alcun modo entità, durata e frequenza dell'esposizione ai rischi specifici, che si era occupato della pulizia delle aree verdi, con uso di rastrelli e Pt_1
ramazza, della potatura degli alberi, con uso di forbici, forbicioni, roncola, cesoia, rastrello e zappa (l'utilizzo di decespugliatore e motosega non era stato allegato dal ricorrente, il quale,
infatti, in relazione alle lavorazioni in discussione non aveva, nell'atto introduttivo del giudizio,
neanche lamentato l'avvenuta esposizione a strumenti vibranti), e del trasporto di sacchi di concime da riversare nelle aiuole.
Risulta, quindi, corretta la conclusione cui il CTU nominato in primo grado era addivenuto, cioè
il difetto, dal punto di vista quantitativo, a decorrere dal 2005, di una significativa esposizione al rischio subita dall'attuale appellante, difetto che, valutato unitamente all'eziologia multifattoriale delle patologie denunciate e ai dati epidemiologici, secondo i quali queste ultime, essenzialmente riconducibili a fattori dismetabolici- degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari, sono di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non, con percentuali dei soggetti interessati che, anche a considerare solo la popolazione ultracinquantenne (della quale già faceva parte, seppure da breve tempo, all'epoca dei Pt_1
primi riscontri strumentali del 2012), risultano pari al 60 - 80%, aveva condivisibilmente condotto l'ausiliare ad escludere la sussistenza, nella fattispecie, del necessario nesso, causale e concausale, tra le lavorazioni in esame e le patologie in discussione.
10 Sotto altro aspetto, deve ritenersi che, altrettanto correttamente, il CTU avesse, altresì, escluso la sussistenza del necessario nesso causale e concausale in relazione all'attività lavorativa svolta da sino al 2005, dato il considerevole intervallo di tempo intercorso tra l'esposizione ai Parte_1
rilevanti rischi specifici, pure riconosciuta dal CTU, e l'insorgenza delle patologie denunciate, i cui primi riscontri strumentali, come già evidenziato, risalgono al 2012 e della cui natura e diffusione nella popolazione comune già si è detto.
Né, l'appellante, come sarebbe stato suo specifico onere, ha fornito una prova adeguata dell'avvenuta insorgenza delle patologie in discussione in un'età significativamente precoce rispetto al dato statistico sopra richiamato.
Deve, in definitiva, sulla base di tutti gli elementi indicati, escludersi che l'appellante, sul quale gravava il relativo onere assertorio e probatorio, abbia fornito elementi di valutazione sufficienti ad accertare, con il necessario grado di probabilità, la sussistenza del nesso causale e concausale tra lavorazioni eseguite e patologie denunciate.
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L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata, per Parte_1
l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 14 ottobre 2024, di non essere stato titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 16 luglio 2025.
11 L'estensore…………………………………………………………Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 marzo 2021, egli aveva 58 anni, senza contare che, da un attento esame della documentazione