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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 17941/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU HE GI
RE RC GI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17941/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ROSETTA BECHERI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ALESSANDRO VALLE Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“- Affido della figlia nata a [...] il [...] (C.F. ) ad entrambi Persona_1 C.F._3
i genitori secondo le forme dell'affidamento condiviso, con collocamento paritario e fissazione della residenza in
AT (BS) Via Alessandro Volta N. 36 presso la residenza della madre. Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza della figlia;
le decisioni di maggior importanza dovranno invece essere assunte congiuntamente.
- I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con Per_1 preavviso ed in conformità alle sue esigenze, secondo la sua volontà e nel rispetto dei di lei impegni scolastici e ludico sportivi;
in ogni caso, considerata la brevissima distanza tra le residenze delle parti, trascorrerà con Per_1 pagina 1 di 3 il padre e con la madre giorni alternati durante la settimana, i fine settimana dal Venerdì alle sera alla Domenica sera alle ore 19.00 saranno alternati tra i genitori. Resta inteso che entrambi si impegnano ad andare a prendere la figlia presso la residenza dell'altro genitore nei rispettivi giorni di propria competenza. trascorrerà con il Per_1 padre congrui periodi durante le vacanze estive e le festività scolastiche secondo il calendario e quindi indicativamente sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno le festività principali, 2/3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. Le parti sono libere di modificare il calendario secondo le diverse esigenze della minore ed i loro impegni lavorativi, previo accordo e preavviso non inferiore a 24 ore, impegnandosi entrambi affinché possa godere di un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 con entrambi i genitori.
- I ricorrenti si impegnano a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia la crescita più sana e serena.
- Le parti concordano che ciascuna genitore si farà carico del mantenimento di nei rispettivi tempi di Per_1 permanenza presso la propria abitazione. Entrambi si impegnano a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per la figlia e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice
IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.); Spese per l'istruzione: spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II)
pagina 2 di 3 centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
- I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito per l'intero dalla madre a far tempo dalla pubblicazione della Sentenza.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio per la figlia”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 8/09/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Persona_1 personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
IC IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU HE GI
RE RC GI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17941/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ROSETTA BECHERI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ALESSANDRO VALLE Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“- Affido della figlia nata a [...] il [...] (C.F. ) ad entrambi Persona_1 C.F._3
i genitori secondo le forme dell'affidamento condiviso, con collocamento paritario e fissazione della residenza in
AT (BS) Via Alessandro Volta N. 36 presso la residenza della madre. Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza della figlia;
le decisioni di maggior importanza dovranno invece essere assunte congiuntamente.
- I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con Per_1 preavviso ed in conformità alle sue esigenze, secondo la sua volontà e nel rispetto dei di lei impegni scolastici e ludico sportivi;
in ogni caso, considerata la brevissima distanza tra le residenze delle parti, trascorrerà con Per_1 pagina 1 di 3 il padre e con la madre giorni alternati durante la settimana, i fine settimana dal Venerdì alle sera alla Domenica sera alle ore 19.00 saranno alternati tra i genitori. Resta inteso che entrambi si impegnano ad andare a prendere la figlia presso la residenza dell'altro genitore nei rispettivi giorni di propria competenza. trascorrerà con il Per_1 padre congrui periodi durante le vacanze estive e le festività scolastiche secondo il calendario e quindi indicativamente sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno le festività principali, 2/3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. Le parti sono libere di modificare il calendario secondo le diverse esigenze della minore ed i loro impegni lavorativi, previo accordo e preavviso non inferiore a 24 ore, impegnandosi entrambi affinché possa godere di un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 con entrambi i genitori.
- I ricorrenti si impegnano a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia la crescita più sana e serena.
- Le parti concordano che ciascuna genitore si farà carico del mantenimento di nei rispettivi tempi di Per_1 permanenza presso la propria abitazione. Entrambi si impegnano a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per la figlia e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice
IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.); Spese per l'istruzione: spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II)
pagina 2 di 3 centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
- I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito per l'intero dalla madre a far tempo dalla pubblicazione della Sentenza.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio per la figlia”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 8/09/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Persona_1 personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
IC IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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