Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. CE Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5911/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), in [...] Parte_1
03/04/1975, elettivamente domiciliata in PALERMO, PIAZZA DON BOSCO n.
6, presso lo studio dell'Avv. TOMMASO ANGELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in PALERMO, PIAZZA DON BOSCO n. 6, presso lo studio dell'Avv.
TOMMASO ANGELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23/12/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 04/10/2005 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza, impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione di essa e ogni trasferimento con lettera raccomandata o telegramma o mail, o, comunque, con ogni mezzo adatto a darne all'altro conoscenza, unitamente al nuovo recapito telefonico. I coniugi si obbligano reciprocamente a fornire all'altro un recapito di cellulare ove ciascuno è sempre rintracciabile e a fornire eventuali variazioni di esso.
2) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e in grado di provvedere a loro stessi, alle loro esigenze e al loro mantenimento e dichiarano di rinunciare e rinunciano ad ogni reciproco contributo per il loro mantenimento.
3) I figli , e sono Persona_1 Persona_2 Persona_3 affidati ad entrambi i genitori con il domicilio prevalente presso la madre in un immobile in Palermo che la stessa condurrà in locazione.
4) Per concorde volontà dei coniugi e nell'esclusivo interesse dei figli le cui attività scolastiche ed extrascolastiche si svolgono tutte a Palermo, la casa coniugale sita in Monreale via Valle Paradiso n.92, con tutti i mobili e arredi ivi presenti fuorchè alcuni mobili e arredi che la NOa porterà con sé Pt_1 appena le sarà possibile ( il pianoforte, mobili e arredi della camera da letto matrimoniale, mobili e arredi della cucina), verrà abitata dal NO CP_1
il quale provvederà al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie
[...] di essa, di imposte e tasse, nella misura del 100%.
La NOa , che porterà con sé tutti i propri effetti personali ed ogni Pt_1 cosa di sua spettanza entro il mese di gennaio 2025, andrà ad abitare a
Palermo con i tre figli minori i quali avranno domicilio prevalente presso di lei in un immobile che la stessa condurrà in locazione. La NOa Pt_1 provvederà al pagamento di tutte le spese concernenti il predetto immobile condotto da lei in locazione.
2 5) Il padre, NO , ha la facoltà di tenere con sé i figli ogni volta CP_1 che vorrà, compatibilmente con le esigenze dello stesso e, anche scolastiche, dei figli e, tenuto conto degli impegni e orari lavorativi del padre, comunque:
- il martedì dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00 e i minori ceneranno con lui;
-il giovedì dalle 18.00 alle ore 22.00 con facoltà di pernottamento presso il padre che in questo caso provvederà ad accompagnare i figli a scuola la mattina del venerdì;
- nei fine settimana, i figli saranno con il padre dall'uscita della scuola del venerdì di ogni settimana alle ore 15.30 del sabato e pernotteranno presso di lui e anche dalle ore 10.00 alle ore 17,00 della domenica.
Per un fine settimana al mese i minori staranno con il padre dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica alle ore 18.00.
Per un fine settimana al mese i minori, fermo restando il venerdì che lo trascorreranno con facoltà di pernottamento presso il padre, staranno con la madre dalle ore 10.00 del sabato a tutta la domenica, con facoltà del padre di cenare con i figli la sera della domenica.
- durante le festività, civili o religiose, a giorni festivi da alternare tra i genitori, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dei giorni di seguito indicati: 8 dicembre, 6 gennaio, domenica di Pasqua, lunedì di pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre;
- durante le festività natalizie, ad anni alternati, alternativamente con la madre, e tenendo conto dei turni lavorativi del padre, i tre giorni comprensivi del Natale (24,25 e 26 dicembre) o i tre giorni comprensivi del Capodanno (31 dicembre, 1 e 2 gennaio) dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 19.30 del terzo giorno;
- durante le vacanze estive, nel mese di luglio e agosto, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi da concordare tra i coniugi;
- il regime delle visite come sopra descritto potrà essere modificato dai coniugi, previo accordo, in base alle eventuali esigenze degli stessi coniugi e dei figli;
- resta in ogni caso inteso che tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori saranno adottate da entrambi i coniugi.
6) Il NO corrisponderà alla NOa , con CP_1 Parte_1
3 decorrenza dal mese di gennaio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva mensile di € 1.050,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, e, pertanto € 350,00 per ciascun figlio.
La predetta somma sarà comprensiva dell'assegno unico per i figli pari a circa € 917,00 mensili che, per concorde volontà dei coniugi, continuerà ad essere percepito dal NO nella misura del 100%. CP_1
I coniugi saranno obbligati nella misura del 50% a sostenere le spese straordinarie occorrenti per i figli di seguito specificate: -medico-sanitarie: per visite mediche specialistiche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, tickes sanitari;
-scolastiche: tasse di iscrizione alla scuola, d'infanzia, elementare, media e superiore ed università imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
extrascolastiche: tempo prolungato pre - scuola e dopo- scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
un'attività sportiva con attrezzatura occorrente ( il 50% di dette spese verrà corrisposto dalla madre); e oltre il 50% delle spese, previamente concordate tra i genitori, di seguito specificate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari non effettuati dal SSN;
tasse di iscrizione alla scuola, d'infanzia, elementare, media e superiore ed università imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
viaggi e vacanze. Nel caso di spese per le quali è richiesto il consenso di entrambi i coniugi, ove uno dei coniugi non sia d'accordo è onerato a darne comunicazione all'altro entro 7 giorni dalla richiesta di quest'ultimo a mezzo mail, messaggio sms, lettera raccomandata, in difetto restando obbligato al pagamento nella misura del 50%.
Ciascun coniuge rimborserà la quota ad egli spettante delle spese su indicate al coniuge che le avrà anticipate a semplice richiesta e esibizione del documento giustificativo delle stesse, sostenute in favore dei figli.
I conteggi relativi a tutte le suindicate spese, occorrenti e sostenute in favore dei figli, saranno effettuati, tra i coniugi, mese per mese.
Per quanto concerne le spese sanitarie, il NO ha la possibilità di CP_1
4 godere per mezzo del della difesa di cui è dipendente, sussistendone CP_2 annualmente i presupposti, del rimborso, a titolo di sussidio, di quota parte delle spese sanitarie sostenute in favore dei figli e, pertanto, ove annualmente sussistano i presupposti richiesti dal per detto sussidio, di esso ne CP_2 godranno entrambi i coniugi nella misura del 50%, tenendo conto delle spese da ciascuno di essi effettivamente sostenute per i figli.
7) Il conto corrente n. 300474768, acceso presso Unicredit SPA, intestato al NO e con delega della NOa ove viene addebitata la rata CP_1 Pt_1 di mutuo resterà così intestato ma il saldo di esso la NOa riconosce Pt_1 essere di spettanza esclusiva del marito il quale provvederà al pagamento nella misura del 100% della rata di mutuo mensile pari a € 565,77 circa come ha fatto fino ad ora.
8) L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio CE sarà percepita dalla NOa con cui il figlio abiterà stabilmente e per concorde Pt_1 volontà dei coniugi impiegata esclusivamente per i bisogni di quest'ultimo seppure il libretto di deposito ove viene accreditata resterà nella disponibilità di entrambi i coniugi.
9)L'autovettura tipo Mercedes targata FD635GW intestata al NO CP_1
e di sua esclusiva proprietà resterà definitivamente assegnata a quest'ultimo che provvederà al pagamento di tutte le spese e costi relativi.
L'autovettura tipo Citroen targata EN586CD intestata alla NOa e Pt_1 di sua esclusiva proprietà resterà definitivamente assegnata a quest'ultima che provvederà al pagamento di tutte le spese e costi relativi.
10)I coniugi si concedono reciprocamente, fin da ora, il nullaosta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e di quelli dei figli minori, esonerando le competenti Autorità da ogni responsabilità al riguardo, impegnandosi, vicendevolmente, a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria.
11) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di definire e definiscono ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a nessun titolo ragione e / o causale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
5 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 377 P. 2, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore CE Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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