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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
LO NO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persoan Controparte_1 del direttore in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia
oggetto: assegno sociale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/06/2024, parte ricorrente - premesso di aver presentato domanda di assegno sociale, in data 20.9.2022, respinta a causa della mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge nell'accordo di separazione - adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno sociale, a far data dalla domanda amministrativa. L'INPS, ritualmente convenuta, insisteva per il rigetto del ricorso, rilevando che la rinuncia all'assegno di mantenimento denotava ex se l'insussitenza dello stato di bisogno. All'odierna udienza iprocuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuno in primo luogo richiamare la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorren.za dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
2 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo) dell'assegno sociale". Ciò premesso è indubbio che l'assegno sociale rappresenta una prestazione avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia.
Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, computando anche gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile.
Non rilevano, invece, il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Inoltre, in base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione. Ciò detto, nel caso de quo, a seguito di domanda di assegno sociale, questa veniva respinta per la seguente ragione “ non sussistono le condizioni previste dall'art. 3 della Legge 33571995 per le seguenti motivazioni: separazione in prossimità della presentazione della domanda di assegno sociale, mancata richiesta dell'assegno di mantenimento da parte dell'interessato, permanere della coabitazione, situazione economico-patrimoniale del coniuge separato” Ebbene, dall'esame del testo normativo, sopra citato, appare chiaro come vi sia una precisa individuazione dei redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito utile per la percezione del beneficio, e nello stesso tempo consente di affermare che nulla è previsto in ordine al coniuge separato.
3 Pertanto, al fine di derimerne la presente controversia appare opportuno, quindi, comprendere se lo stato di bisogno ai fini del riconoscimento del beneficio possa essere desunto dalla rinuncia, in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge. La Suprema Corte ha recentemente osservato con sent. n. 14513/2020 che: "In base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito…in tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito presunto non indicato dalla legge. Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuri:,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell'INPS). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 -7- oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela" (Cass. nr. 14513/2020).
Ne consegue che: "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti
4 dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno" (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22). Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cass. n. 24954 cit., in motivazione)” (vedasi Cass. n. 33513 del 01/12/2023; da ultimo Cass., n. 25642 del 18/09/2025). In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge non possa essere ritenuto requisito preclusivo al riconoscimento dell'assegno sociale. Alla luce dei principi sopra esposti, del possesso del presupposto economico che determina la concessione del requisito in capo al ricorrente, non contestato, peraltro, da INPS, il ricorso deve trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 11/06/2024 da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa (20/09/2022), con conseguente condanna di Inps al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori come per legge;
- condanna Inps al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1865,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente
Brindisi, 11/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
LO NO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persoan Controparte_1 del direttore in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia
oggetto: assegno sociale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/06/2024, parte ricorrente - premesso di aver presentato domanda di assegno sociale, in data 20.9.2022, respinta a causa della mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge nell'accordo di separazione - adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno sociale, a far data dalla domanda amministrativa. L'INPS, ritualmente convenuta, insisteva per il rigetto del ricorso, rilevando che la rinuncia all'assegno di mantenimento denotava ex se l'insussitenza dello stato di bisogno. All'odierna udienza iprocuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuno in primo luogo richiamare la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorren.za dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
2 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo) dell'assegno sociale". Ciò premesso è indubbio che l'assegno sociale rappresenta una prestazione avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia.
Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, computando anche gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile.
Non rilevano, invece, il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Inoltre, in base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione. Ciò detto, nel caso de quo, a seguito di domanda di assegno sociale, questa veniva respinta per la seguente ragione “ non sussistono le condizioni previste dall'art. 3 della Legge 33571995 per le seguenti motivazioni: separazione in prossimità della presentazione della domanda di assegno sociale, mancata richiesta dell'assegno di mantenimento da parte dell'interessato, permanere della coabitazione, situazione economico-patrimoniale del coniuge separato” Ebbene, dall'esame del testo normativo, sopra citato, appare chiaro come vi sia una precisa individuazione dei redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito utile per la percezione del beneficio, e nello stesso tempo consente di affermare che nulla è previsto in ordine al coniuge separato.
3 Pertanto, al fine di derimerne la presente controversia appare opportuno, quindi, comprendere se lo stato di bisogno ai fini del riconoscimento del beneficio possa essere desunto dalla rinuncia, in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge. La Suprema Corte ha recentemente osservato con sent. n. 14513/2020 che: "In base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito…in tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito presunto non indicato dalla legge. Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuri:,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell'INPS). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 -7- oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela" (Cass. nr. 14513/2020).
Ne consegue che: "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti
4 dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno" (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22). Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cass. n. 24954 cit., in motivazione)” (vedasi Cass. n. 33513 del 01/12/2023; da ultimo Cass., n. 25642 del 18/09/2025). In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge non possa essere ritenuto requisito preclusivo al riconoscimento dell'assegno sociale. Alla luce dei principi sopra esposti, del possesso del presupposto economico che determina la concessione del requisito in capo al ricorrente, non contestato, peraltro, da INPS, il ricorso deve trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 11/06/2024 da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa (20/09/2022), con conseguente condanna di Inps al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori come per legge;
- condanna Inps al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1865,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente
Brindisi, 11/11/2025
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