TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 694 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Spadafora (ME), Via Nazionale n. 451 presso lo studio dell'avv. Antonino Ripa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, c.f.: , e per essa, P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p. iva.: ,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Castro giusta procura in atti;
- opposta – avente per OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.05.2022 ha opposto l'atto Parte_1
di precetto notificatole con il quale e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 le ha intimato il pagamento della somma di € 152.193,96, di cui: € 95.481,59, alla
[...]
data di chiusura del 5.07.2019, quale importo a debito per capitale residuo e rate insolute del contratto di finanziamento ipotecario n. 741436778 acceso da presso la Parte_2 filiale di Venetico Marina di € 56.436,77, alla Controparte_3
data di chiusura del 5.07.2019, quale importo a debito per capitale residuo e rate insolute del contratto di finanziamento ipotecario n. 741436779 accesso presso la predetta filiate e di cui € 275,60 per atto di precetto, oltre interessi e spese maturandi sino all'effettivo soddisfo.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: la nullità dell'atto di Parte_1
precetto per incertezza ed indeterminatezza della somma di cui si è intimato il pagamento e per mancata decurtazione delle somme già pagate e per omessa notifica dei contratti di finanziamento;
l'usurarietà dei tassi di interessi applicati ai contratti di finanziamento, con conseguente gratuità degli stessi.
Pertanto, parte opponente ha chiesto di “ 1) Preliminarmente sospendere
l'esecuzione dell'atto di precetto esistendone i presupposti di fatto e di diritto per le causali esposte in narrativa;
ed in particolare per usurarietà dei tassi di interesse applicati;
incertezza ed indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art.38, II TUB 2) Nullità dell'atto di precetto per mancata notifica dell'atto di finanziamento dei mutui fondiari ex art. 479 cpc 3) Conseguentemente ritenere e dichiarare non dovuto l'importo precettato, in quanto si riferisce a somme non dovute, frutto di interessi usurai. 4) Ritenere e dichiarare non dovute le somme precettate in quanto non dovute essendo stati applicati tassi superiori al tasso di soglia di usura convenuto dalla Banca d'Italia; 5) Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Con comparsa depositata in data 24 ottobre 2022 si è costituita in giudizio e, per essa, la quale ha contestato Controparte_1 Controparte_2
l'opposizione avversaria della quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. Anzitutto, va opportunamente qualificata l'opposizione interposta da Parte_1
quale opposizione ad esecuzione non ancora iniziata ex art. 615, comma 1, c.p.c.
[...] nella parte in cui è contestata l'an dell'azione esecutiva minacciata in relazione all'importo precettato, nonché quale opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui è dedotta l'indeterminatezza dell'atto di precetto e l'omessa notifica dei contratti di finanziamento.
Istruita la causa in via documentata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come si evince in atti, nella pendenza della fase decisionale le parti hanno raggiunto un accordo transattivo idoneo a definire la controversia e hanno chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere essendo, all'evidenza, venuto meno il loro interesse alla statuizione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 92, ult. comma, c.p.c. in ragione della definizione conciliativa della controversia, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, come peraltro pattuito nell'accordo depositato in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 694/2022 R.G. così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 694 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Spadafora (ME), Via Nazionale n. 451 presso lo studio dell'avv. Antonino Ripa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, c.f.: , e per essa, P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p. iva.: ,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Castro giusta procura in atti;
- opposta – avente per OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.05.2022 ha opposto l'atto Parte_1
di precetto notificatole con il quale e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 le ha intimato il pagamento della somma di € 152.193,96, di cui: € 95.481,59, alla
[...]
data di chiusura del 5.07.2019, quale importo a debito per capitale residuo e rate insolute del contratto di finanziamento ipotecario n. 741436778 acceso da presso la Parte_2 filiale di Venetico Marina di € 56.436,77, alla Controparte_3
data di chiusura del 5.07.2019, quale importo a debito per capitale residuo e rate insolute del contratto di finanziamento ipotecario n. 741436779 accesso presso la predetta filiate e di cui € 275,60 per atto di precetto, oltre interessi e spese maturandi sino all'effettivo soddisfo.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: la nullità dell'atto di Parte_1
precetto per incertezza ed indeterminatezza della somma di cui si è intimato il pagamento e per mancata decurtazione delle somme già pagate e per omessa notifica dei contratti di finanziamento;
l'usurarietà dei tassi di interessi applicati ai contratti di finanziamento, con conseguente gratuità degli stessi.
Pertanto, parte opponente ha chiesto di “ 1) Preliminarmente sospendere
l'esecuzione dell'atto di precetto esistendone i presupposti di fatto e di diritto per le causali esposte in narrativa;
ed in particolare per usurarietà dei tassi di interesse applicati;
incertezza ed indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art.38, II TUB 2) Nullità dell'atto di precetto per mancata notifica dell'atto di finanziamento dei mutui fondiari ex art. 479 cpc 3) Conseguentemente ritenere e dichiarare non dovuto l'importo precettato, in quanto si riferisce a somme non dovute, frutto di interessi usurai. 4) Ritenere e dichiarare non dovute le somme precettate in quanto non dovute essendo stati applicati tassi superiori al tasso di soglia di usura convenuto dalla Banca d'Italia; 5) Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Con comparsa depositata in data 24 ottobre 2022 si è costituita in giudizio e, per essa, la quale ha contestato Controparte_1 Controparte_2
l'opposizione avversaria della quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. Anzitutto, va opportunamente qualificata l'opposizione interposta da Parte_1
quale opposizione ad esecuzione non ancora iniziata ex art. 615, comma 1, c.p.c.
[...] nella parte in cui è contestata l'an dell'azione esecutiva minacciata in relazione all'importo precettato, nonché quale opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui è dedotta l'indeterminatezza dell'atto di precetto e l'omessa notifica dei contratti di finanziamento.
Istruita la causa in via documentata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come si evince in atti, nella pendenza della fase decisionale le parti hanno raggiunto un accordo transattivo idoneo a definire la controversia e hanno chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere essendo, all'evidenza, venuto meno il loro interesse alla statuizione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 92, ult. comma, c.p.c. in ragione della definizione conciliativa della controversia, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, come peraltro pattuito nell'accordo depositato in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 694/2022 R.G. così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile