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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.3.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 26.6.2025, 2.7.2025, 3.7.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa n. 1201/2023 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Berti, dall'avv. Bagnasco, dall'avv. Veronesi e dall'avv. Muccilli, giusta procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, c.so Matteotti n. 42 bis con indicazione della pec Email_1
Email_2
e Email_3
Email_4
RICORRENTE
E Controparte_1 [...]
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Medici giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Frediani n. 10, con indicazione dell'indirizzo pec per le CP_1
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RESISTENTE
OGGETTO: pagamento retribuzioni per mansioni superiori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. All'esito della pronuncia non definitiva n. 334/2025 resa in data 26.5.2025, come richiesto dal giudice, parte
1 resistente depositava i conteggi conseguenti alla superiore qualifica riconosciuta. Parte ricorrente riservava di verificare a fronte del lordo indicato l'esattezza del versamento degli accessori e dei contributi, senza svolgere, dunque, censure specifiche ai conteggi. Riservava, infine, appello avverso la sentenza non definitiva. Medesima riserva di appello veniva anche proposta da parte resistente nelle note autorizzate per la discussione.
2. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Alla luce di quanto statuito con la pronuncia non definitiva n. 334/2025, con cui è stato dichiarato il diritto di al riconoscimento del quarto livello retributivo della terza Parte_1 area professionale dal novembre 2019 al dicembre 2021, e dei conteggi depositati in atti, la convenuta va condannata a corrispondere al la Pt_1 somma lorda di Euro 8.208,48. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.. Quanto alle spese di lite, considerato che la pretesa attorea è stata riconosciuta soltanto in parte, si ritiene sussistano i presupposti per compensare per 2/3 tra le parti le spese di lite, ponendo il residuo terzo liquidato come da dispositivo a carico della resistente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna
[...]
a Controparte_3
8, Parte_1 oltre rivalutazi ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
Controparte_3
[...] Parte_1
00,00 per c onale ed Euro 86,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 4.7.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 3.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.3.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 26.6.2025, 2.7.2025, 3.7.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa n. 1201/2023 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Berti, dall'avv. Bagnasco, dall'avv. Veronesi e dall'avv. Muccilli, giusta procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, c.so Matteotti n. 42 bis con indicazione della pec Email_1
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RICORRENTE
E Controparte_1 [...]
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Medici giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Frediani n. 10, con indicazione dell'indirizzo pec per le CP_1
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RESISTENTE
OGGETTO: pagamento retribuzioni per mansioni superiori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. All'esito della pronuncia non definitiva n. 334/2025 resa in data 26.5.2025, come richiesto dal giudice, parte
1 resistente depositava i conteggi conseguenti alla superiore qualifica riconosciuta. Parte ricorrente riservava di verificare a fronte del lordo indicato l'esattezza del versamento degli accessori e dei contributi, senza svolgere, dunque, censure specifiche ai conteggi. Riservava, infine, appello avverso la sentenza non definitiva. Medesima riserva di appello veniva anche proposta da parte resistente nelle note autorizzate per la discussione.
2. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Alla luce di quanto statuito con la pronuncia non definitiva n. 334/2025, con cui è stato dichiarato il diritto di al riconoscimento del quarto livello retributivo della terza Parte_1 area professionale dal novembre 2019 al dicembre 2021, e dei conteggi depositati in atti, la convenuta va condannata a corrispondere al la Pt_1 somma lorda di Euro 8.208,48. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.. Quanto alle spese di lite, considerato che la pretesa attorea è stata riconosciuta soltanto in parte, si ritiene sussistano i presupposti per compensare per 2/3 tra le parti le spese di lite, ponendo il residuo terzo liquidato come da dispositivo a carico della resistente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna
[...]
a Controparte_3
8, Parte_1 oltre rivalutazi ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
Controparte_3
[...] Parte_1
00,00 per c onale ed Euro 86,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 4.7.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 3.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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