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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Antonella Galano Giudice onorario relatore con l'intervento del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7579/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORRENTE
contro
INTERDICENDO Controparte_1
Oggetto: Interdizione di nato a [...] il [...] Controparte_1
Con ricorso ex artt. 473 bis 52 c.p.c. ex art. 414 c.c. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha chiesto al Tribunale adito dichiarare l'interdizione di – già sottoposto a Controparte_1
amministrazione di sostegno - sul presupposto che la misura dell'ads non sia più idonea a tutelare gli interessi dello stesso. In via istruttoria, il P.M. ha chiesto disporsi C.T.U. medico legale volta ad accertare la capacità di intendere e di volere di . Controparte_1
Secondo le argomentazioni del P.M., la misura interdittiva appare necessaria per le seguenti ragioni: 1.
l'uomo è un soggetto anziano, vive da solo e senza riferimento alcuno, affetto da varie patologie fisiche che ne compromettono l'autonomia;
2. egli è incapace di gestire in autonomia i propri interessi pagina 1 di 5 ed è incapace di far fronte ai propri debiti, pur avendo ricevuto vari contributi economici;
3. gli amministratori di sostegno che si sono succeduti nel tempo non sono riusciti a gestire l'uomo, né a visionare l'appartamento ove vive;
4. l'alloggio è privo di utenze attive e interessato da un grave accumulo di oggetti che ne impediscono l'accesso, come risulta dalla relazione degli operatori di in data 28.4.2023; 5. non è possibile accedere nell'abitazione, poiché i campanelli non Pt_1
sono funzionanti, come risulta dalla comunicazione della Polizia Municipale dell'8 agosto 2024 (che ha riscontrato anche la presenza all'esterno della casa di cumuli di rifiuti mai rimossi).
6. la situazione in cui vive denota una grave compromissione delle facoltà cognitive e delle autonomie Controparte_1
dello stesso, tali da configurare una condizione di infermità, che non può essere affrontata con la misura dell'ads.
In ragione di ciò, il P.M. ha chiesto al Tribunale di Firenze, premessi gli opportuni accertamenti, la dichiarazione di interdizione di Controparte_1
All'udienza del 7 novembre 2024 è comparso e il sostituto procuratore, dott. Controparte_1
Il giudice relatore, dopo aver proceduto all'audizione dell'interdicendo, ha rimesso la causa Per_1
al Collegio.
Con Ordinanza del 13.11.2024, il Collegio ha disposto la c.t.u. con il seguente quesito: riferisca il ctu, visitato, , esaminata la documentazione medica in atti, da quale patologia è affetto Controparte_1
l'interdicendo, se essa sia reversibile e se la stessa sia capace di attendere ai propri interessi, con specificazione delle aree in cui eventualmente tale capacità sia preservata, diminuita o assente, e relativa necessità di sostegno. Dica, inoltre, il ctu se la misura dell'amministrazione di sostegno sia ancora idonea a soddisfare le esigenze di tutela del beneficiario. Evidenzi, infine, gli eventuali aspetti di inadeguatezza di tale misura, con riferimento alle esigenze attuali di e alla misura Controparte_1 richiesta dall'ads, valutate le ragioni dell'istanza e la capacità del periziando di interagire consapevolmente con l'amministratore di sostegno;
e nominato c.t.u. la dott.ssa Persona_2
All'udienza del giorno 19.12.2024 il c.t.u. nominato, dott.ssa ha accettato l'incarico. Persona_2
La causa è stata rinviata all'udienza del 20.2.2025 per l'esame della perizia.
All'udienza del 20.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 13 marzo
2025. All'udienza del 13 marzo 2025 è comparsa la c.t.u. dott.ssa la quale ha dichiarato di Per_3
non essere stata in grado di depositare la relazione per motivi familiari e in ragione delle difficoltà avute per rintracciare l'interdicendo.
pagina 2 di 5 Con Ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni del c.t.u., ha revocato l'incarico conferito alla dott.ssa e nominato c.t.u. il dott. La causa è stata Per_2 Persona_4
rinviata all'udienza del 17 aprile 2025.
Nelle more, è stata depositata la relazione peritale da parte della dott.ssa Per_3
Con Ordinanza del 16 aprile 2025, il Tribunale ha revocato la nomina del c.t.u. dott.
[...]
fissando dinanzi al giudice relatore, l'udienza del 15 maggio 2025, per la precisazione delle Per_4
conclusioni e rimessione della causa in decisione. L'udienza si è svolta nelle forme e nei modi della trattazione scritta, mediante deposito telematico di note contenenti esclusivamente le sole istanze e conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nella nota depositata dalla Procura delle Repubblica, in data 8 maggio 2025 nella quale il P.M. ha chiesto di dichiarare l'interdizione di o in ipotesi l'inabilitazione del medesimo. Controparte_1
Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta.
Dalla perizia psichiatrica redatta dalla dott.ssa risulta che l'interdicendo è in carico Persona_2
al servizio sociale dal 1995 per situazione di multi problematicità. Emerge, inoltre, dalla suddetta relazione che nel 2017 l'uomo ha fatto un primo accesso presso l'Ospedale di Careggi, perché si era arrampicato su una gru minacciando di togliersi la vita, in occasione di un tentativo di sfratto. Nel 2021 si è ripetuto un altro episodio analogo con finalità di attirare l'attenzione sulle proprie problematiche economiche e abitative.
La c.t.u. ha ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e dei colloqui avuti con , Controparte_1 che l'interdicendo presenti uno stato importante di deterioramento cognitivo. Si legge, nella perizia psichiatrica: tale quadro è da attribuire al quadro clinico psichiatrico e di assetto personologico e, verosimilmente, anche neurologico di natura organica. La scrivente ritiene che lo stesso non sia in grado di prendersi cura della propria salite fisica e mentale né dei propri beni. Il periziando attua spesso comportamenti impulsivi che, anche successivamente, egli non appare affatto capace di sottoporre a critica e per i quali egli non mostra pentimento o senso di colpa. Egli, infatti, ha mostrato nel corso della visita, uno stato di deficit cognitivo, con evidente disorientamento temporale, significativi disturbi mnesici e grave deficit della capacità critica e di ragionamento astratto e simbolico”.
pagina 3 di 5 Il c.t.u. ha inoltre precisato che la tendenza all'accumulo patologico di oggetti presso il proprio alloggio, incluso l'accumulo di spazzatura, siano sintomatiche di un quadro psicopatologico e disadattivo, tale per cui l'interdicendo non appare in grado di provvedere ai propri bisogni primari di cura ed igiene.
La dott.ssa ha concluso, ritenendo l'interdicendo incapace di intendere e di autogestirsi in ragione Per_2
di quanto sopra detto, risultando necessaria la nomina di un tutore, al fine di garantire al medesimo una più adeguata assistenza economica e sanitaria.
Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicendo versi in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per questi motivi
, la misura dell' ads non risulta più idonea a tutelare gli interessi del beneficiario, tant'è che gli amministratori nominati nel corso degli anni, come risulta in atti, non sono riusciti a gestire le risorse dell'interdicendo, né a visionare l'appartamento, non riuscendo il beneficiario ad interagire consapevolmente con gli stessi.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
Ritiene, infatti, il Collegio che tale misura sia la più idonea alla protezione dell'incapace, avuto riguardo al grado di incapacità e alla natura degli interessi da tutelare.
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. Cpc cui è riservata la nomina del tutore definitivo che si indica nella persona dell'avv. Cristina Cescatti.
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede:
dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1
via Della Verna n. 2.
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE (FG) per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Nulla sulle spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 5.6.2025 su relazione della dott.ssa Antonella
Galano – Giudice Onorario.
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Antonella Galano Giudice onorario relatore con l'intervento del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7579/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORRENTE
contro
INTERDICENDO Controparte_1
Oggetto: Interdizione di nato a [...] il [...] Controparte_1
Con ricorso ex artt. 473 bis 52 c.p.c. ex art. 414 c.c. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha chiesto al Tribunale adito dichiarare l'interdizione di – già sottoposto a Controparte_1
amministrazione di sostegno - sul presupposto che la misura dell'ads non sia più idonea a tutelare gli interessi dello stesso. In via istruttoria, il P.M. ha chiesto disporsi C.T.U. medico legale volta ad accertare la capacità di intendere e di volere di . Controparte_1
Secondo le argomentazioni del P.M., la misura interdittiva appare necessaria per le seguenti ragioni: 1.
l'uomo è un soggetto anziano, vive da solo e senza riferimento alcuno, affetto da varie patologie fisiche che ne compromettono l'autonomia;
2. egli è incapace di gestire in autonomia i propri interessi pagina 1 di 5 ed è incapace di far fronte ai propri debiti, pur avendo ricevuto vari contributi economici;
3. gli amministratori di sostegno che si sono succeduti nel tempo non sono riusciti a gestire l'uomo, né a visionare l'appartamento ove vive;
4. l'alloggio è privo di utenze attive e interessato da un grave accumulo di oggetti che ne impediscono l'accesso, come risulta dalla relazione degli operatori di in data 28.4.2023; 5. non è possibile accedere nell'abitazione, poiché i campanelli non Pt_1
sono funzionanti, come risulta dalla comunicazione della Polizia Municipale dell'8 agosto 2024 (che ha riscontrato anche la presenza all'esterno della casa di cumuli di rifiuti mai rimossi).
6. la situazione in cui vive denota una grave compromissione delle facoltà cognitive e delle autonomie Controparte_1
dello stesso, tali da configurare una condizione di infermità, che non può essere affrontata con la misura dell'ads.
In ragione di ciò, il P.M. ha chiesto al Tribunale di Firenze, premessi gli opportuni accertamenti, la dichiarazione di interdizione di Controparte_1
All'udienza del 7 novembre 2024 è comparso e il sostituto procuratore, dott. Controparte_1
Il giudice relatore, dopo aver proceduto all'audizione dell'interdicendo, ha rimesso la causa Per_1
al Collegio.
Con Ordinanza del 13.11.2024, il Collegio ha disposto la c.t.u. con il seguente quesito: riferisca il ctu, visitato, , esaminata la documentazione medica in atti, da quale patologia è affetto Controparte_1
l'interdicendo, se essa sia reversibile e se la stessa sia capace di attendere ai propri interessi, con specificazione delle aree in cui eventualmente tale capacità sia preservata, diminuita o assente, e relativa necessità di sostegno. Dica, inoltre, il ctu se la misura dell'amministrazione di sostegno sia ancora idonea a soddisfare le esigenze di tutela del beneficiario. Evidenzi, infine, gli eventuali aspetti di inadeguatezza di tale misura, con riferimento alle esigenze attuali di e alla misura Controparte_1 richiesta dall'ads, valutate le ragioni dell'istanza e la capacità del periziando di interagire consapevolmente con l'amministratore di sostegno;
e nominato c.t.u. la dott.ssa Persona_2
All'udienza del giorno 19.12.2024 il c.t.u. nominato, dott.ssa ha accettato l'incarico. Persona_2
La causa è stata rinviata all'udienza del 20.2.2025 per l'esame della perizia.
All'udienza del 20.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 13 marzo
2025. All'udienza del 13 marzo 2025 è comparsa la c.t.u. dott.ssa la quale ha dichiarato di Per_3
non essere stata in grado di depositare la relazione per motivi familiari e in ragione delle difficoltà avute per rintracciare l'interdicendo.
pagina 2 di 5 Con Ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni del c.t.u., ha revocato l'incarico conferito alla dott.ssa e nominato c.t.u. il dott. La causa è stata Per_2 Persona_4
rinviata all'udienza del 17 aprile 2025.
Nelle more, è stata depositata la relazione peritale da parte della dott.ssa Per_3
Con Ordinanza del 16 aprile 2025, il Tribunale ha revocato la nomina del c.t.u. dott.
[...]
fissando dinanzi al giudice relatore, l'udienza del 15 maggio 2025, per la precisazione delle Per_4
conclusioni e rimessione della causa in decisione. L'udienza si è svolta nelle forme e nei modi della trattazione scritta, mediante deposito telematico di note contenenti esclusivamente le sole istanze e conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nella nota depositata dalla Procura delle Repubblica, in data 8 maggio 2025 nella quale il P.M. ha chiesto di dichiarare l'interdizione di o in ipotesi l'inabilitazione del medesimo. Controparte_1
Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta.
Dalla perizia psichiatrica redatta dalla dott.ssa risulta che l'interdicendo è in carico Persona_2
al servizio sociale dal 1995 per situazione di multi problematicità. Emerge, inoltre, dalla suddetta relazione che nel 2017 l'uomo ha fatto un primo accesso presso l'Ospedale di Careggi, perché si era arrampicato su una gru minacciando di togliersi la vita, in occasione di un tentativo di sfratto. Nel 2021 si è ripetuto un altro episodio analogo con finalità di attirare l'attenzione sulle proprie problematiche economiche e abitative.
La c.t.u. ha ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e dei colloqui avuti con , Controparte_1 che l'interdicendo presenti uno stato importante di deterioramento cognitivo. Si legge, nella perizia psichiatrica: tale quadro è da attribuire al quadro clinico psichiatrico e di assetto personologico e, verosimilmente, anche neurologico di natura organica. La scrivente ritiene che lo stesso non sia in grado di prendersi cura della propria salite fisica e mentale né dei propri beni. Il periziando attua spesso comportamenti impulsivi che, anche successivamente, egli non appare affatto capace di sottoporre a critica e per i quali egli non mostra pentimento o senso di colpa. Egli, infatti, ha mostrato nel corso della visita, uno stato di deficit cognitivo, con evidente disorientamento temporale, significativi disturbi mnesici e grave deficit della capacità critica e di ragionamento astratto e simbolico”.
pagina 3 di 5 Il c.t.u. ha inoltre precisato che la tendenza all'accumulo patologico di oggetti presso il proprio alloggio, incluso l'accumulo di spazzatura, siano sintomatiche di un quadro psicopatologico e disadattivo, tale per cui l'interdicendo non appare in grado di provvedere ai propri bisogni primari di cura ed igiene.
La dott.ssa ha concluso, ritenendo l'interdicendo incapace di intendere e di autogestirsi in ragione Per_2
di quanto sopra detto, risultando necessaria la nomina di un tutore, al fine di garantire al medesimo una più adeguata assistenza economica e sanitaria.
Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicendo versi in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per questi motivi
, la misura dell' ads non risulta più idonea a tutelare gli interessi del beneficiario, tant'è che gli amministratori nominati nel corso degli anni, come risulta in atti, non sono riusciti a gestire le risorse dell'interdicendo, né a visionare l'appartamento, non riuscendo il beneficiario ad interagire consapevolmente con gli stessi.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
Ritiene, infatti, il Collegio che tale misura sia la più idonea alla protezione dell'incapace, avuto riguardo al grado di incapacità e alla natura degli interessi da tutelare.
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. Cpc cui è riservata la nomina del tutore definitivo che si indica nella persona dell'avv. Cristina Cescatti.
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede:
dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1
via Della Verna n. 2.
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE (FG) per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Nulla sulle spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 5.6.2025 su relazione della dott.ssa Antonella
Galano – Giudice Onorario.
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
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