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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2764 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Pasquale Guastafierro.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito –– Buona fede del percipiente.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, titolare di pensione cat. VR n.015720130787944 con decorrenza dal maggio 2020 agisce contro l' , sede di Nocera CP_1
Inferiore, in quanto l'Ente, con provvedimento di indebito del
01/08/2024, le ha comunicato che, per il periodo da gennaio 2022 a luglio 2024, sulla pensione n. 0787944 Cat. VR l' ha CP_1
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.415,11 per i seguenti motivi: rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo.
Tanto premesso in punto di fatto la questione di agitata in punto di diritto attiene alla ripetibilità delle somme anzidette in relazione al dolo o alla buona fede dell'accipiens.
Difatti, trattandosi di prestazioni pensionistiche, l'art. 13 L.
412/1991, comma 1, dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , CP_2
salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato.
Nel caso di specie, la ricorrentel come già detto titolare di pensione cat. VR n.015720130787944 con decorrenza dal maggio 2020, aveva redditi rilevanti ai fini della integrazione al minimo e della L
197/2022 ben conosciuti o conoscibili da parte dell , in quanto CP_1
per la ricorrente era ed è lo stesso resistente a CP_2
corrispondere la prestazione pensionistica integrata al minimo, ed il coniuge sig. ha sempre provveduto a comunicare CP_3
i propri redditi agli Enti preposti, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso ed in particolare dalla dichiarazione dei redditi (modelli Unico - doc. 4). In conclusione,
l' non poteva non essere a conoscenza della situazione CP_2
reddituale cui la ricorrente versava.
Per quanto concerne l'esistenza della buona fede o del dolo necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, con a sentenza n. 31372/2019 la Cassazione ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
In ogni caso nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla
P.A., in quanto gli stessi sono conoscibili dall' al quale già CP_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Tale capacità di conoscenza autonoma da parte dell' di dati CP_2
reddituali è stato reso ancor più esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l del CP_1
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”. Da qui discende che gli aventi diritto non devono comunicare all la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Ma contrariamente da quanto ritenuto dall' che ritiene di CP_2
potersi sempre e comunque avvalere di questa regola con una costante inversione dell'onere della prova a carico dell'accipiens,
l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei
BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, etc) devono essere necessariamente dichiarati all' , che altrimenti non poterebbe CP_1 averne autonoma conoscenza.
A fortiori poi deve essere maggiormente sottolineato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura - previdenziale o assistenziale- erogata dallo stesso e che, CP_2
quindi, l' deve conoscere per definizione. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (che CP_2
deve ritenersi giocoforza informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di diritto sin qui enunciate. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003) onera l della attivazione dei controlli CP_1
reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce: "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di gestione di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La informazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".
Alla luce di tali elementi che hanno innovato nel tempo i meccanismi di funzionamento delle banche dati e le regole di condotta dell' la Suprema Corte ha pertanto ritenuto che CP_2
allorquando le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (Cass. n.
8731/2019).
Alla luce di tali considerazioni di diritto si ritiene, pertanto, di poter affermare che, nel caso di specie, le prestazioni erogate alla pensionata non siano ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens
e non potendosi applicare tout court l'art. 2033 c.c., non sussistendo sufficiente allegazione da parte dell' in relazione CP_1
alla prova del dolo;
prova che, per quanto sin qui osservato, non può ritenersi configurata sic et simpliciter in virtù della mera omissione di comunicazione da parte dell'accipiens di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che nel caso concreto le prestazioni erogate alla pensionata non sono ripetibili, dichiara consequenzialmente l'irrepetibilità della somma di euro
1.415,11 corrisposta alla ricorrente dall' a titolo di pensione CP_1
cat. VR n.015720130787944 in relazione al periodo gennaio
2022 - luglio 2024; condanna l' al pagamento delle spese CP_2
di lite determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario, in euro 1.100,00, oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 17.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Pasquale Guastafierro.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito –– Buona fede del percipiente.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, titolare di pensione cat. VR n.015720130787944 con decorrenza dal maggio 2020 agisce contro l' , sede di Nocera CP_1
Inferiore, in quanto l'Ente, con provvedimento di indebito del
01/08/2024, le ha comunicato che, per il periodo da gennaio 2022 a luglio 2024, sulla pensione n. 0787944 Cat. VR l' ha CP_1
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.415,11 per i seguenti motivi: rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo.
Tanto premesso in punto di fatto la questione di agitata in punto di diritto attiene alla ripetibilità delle somme anzidette in relazione al dolo o alla buona fede dell'accipiens.
Difatti, trattandosi di prestazioni pensionistiche, l'art. 13 L.
412/1991, comma 1, dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , CP_2
salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato.
Nel caso di specie, la ricorrentel come già detto titolare di pensione cat. VR n.015720130787944 con decorrenza dal maggio 2020, aveva redditi rilevanti ai fini della integrazione al minimo e della L
197/2022 ben conosciuti o conoscibili da parte dell , in quanto CP_1
per la ricorrente era ed è lo stesso resistente a CP_2
corrispondere la prestazione pensionistica integrata al minimo, ed il coniuge sig. ha sempre provveduto a comunicare CP_3
i propri redditi agli Enti preposti, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso ed in particolare dalla dichiarazione dei redditi (modelli Unico - doc. 4). In conclusione,
l' non poteva non essere a conoscenza della situazione CP_2
reddituale cui la ricorrente versava.
Per quanto concerne l'esistenza della buona fede o del dolo necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, con a sentenza n. 31372/2019 la Cassazione ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
In ogni caso nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla
P.A., in quanto gli stessi sono conoscibili dall' al quale già CP_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Tale capacità di conoscenza autonoma da parte dell' di dati CP_2
reddituali è stato reso ancor più esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l del CP_1
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”. Da qui discende che gli aventi diritto non devono comunicare all la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Ma contrariamente da quanto ritenuto dall' che ritiene di CP_2
potersi sempre e comunque avvalere di questa regola con una costante inversione dell'onere della prova a carico dell'accipiens,
l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei
BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, etc) devono essere necessariamente dichiarati all' , che altrimenti non poterebbe CP_1 averne autonoma conoscenza.
A fortiori poi deve essere maggiormente sottolineato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura - previdenziale o assistenziale- erogata dallo stesso e che, CP_2
quindi, l' deve conoscere per definizione. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (che CP_2
deve ritenersi giocoforza informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di diritto sin qui enunciate. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003) onera l della attivazione dei controlli CP_1
reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce: "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di gestione di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La informazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".
Alla luce di tali elementi che hanno innovato nel tempo i meccanismi di funzionamento delle banche dati e le regole di condotta dell' la Suprema Corte ha pertanto ritenuto che CP_2
allorquando le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (Cass. n.
8731/2019).
Alla luce di tali considerazioni di diritto si ritiene, pertanto, di poter affermare che, nel caso di specie, le prestazioni erogate alla pensionata non siano ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens
e non potendosi applicare tout court l'art. 2033 c.c., non sussistendo sufficiente allegazione da parte dell' in relazione CP_1
alla prova del dolo;
prova che, per quanto sin qui osservato, non può ritenersi configurata sic et simpliciter in virtù della mera omissione di comunicazione da parte dell'accipiens di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che nel caso concreto le prestazioni erogate alla pensionata non sono ripetibili, dichiara consequenzialmente l'irrepetibilità della somma di euro
1.415,11 corrisposta alla ricorrente dall' a titolo di pensione CP_1
cat. VR n.015720130787944 in relazione al periodo gennaio
2022 - luglio 2024; condanna l' al pagamento delle spese CP_2
di lite determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario, in euro 1.100,00, oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 17.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)