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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/09/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 7.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Aversa (CE), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia De Monti, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
6.3.1986 a Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Noemi Marchesi,
presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Giugliano in
Campania in data 12.9.2015 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 7.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i sig.ri e continueranno a Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, presso le rispettive residenze;
2. la casa coniugale di proprietà pro quota del 50% di entrambi i coniugi, sita in ZU d'RD (PC) e già promessa in vendita a terzi,
rimarrà assegnata cogli arredi alla moglie ciò sino alla Parte_1
sua liberazione ed alla immissione nel possesso del terzo acquirente.
Anche in ragione della circostanza che il marito IG. Controparte_1
si è allontanato, a ciò autorizzato dalla moglie, sin dal 08.02.2025;
2 3. sino alla liberazione dell'immobile coniugale da parte della IG.ra il costo delle utenze dello stesso rimarrà a carico esclusivo del Pt_1
marito, che parimenti si farà carico delle rate mensili del mutuo ipotecario in essere sino alla sua estinzione;
4. i coniugi concordano che il ricavato netto, una volta saldato il mutuo ipotecario in essere, della vendita dell'abitazione coniugale sita in
ZU d'RD (PC), via U. Foscolo, 2, censita al foglio 39, mappale
1338, sub 2 (quanto all'abitazione) e al foglio 39, mappale 1358, sub, 7
(quanto all'autorimessa), verrà suddiviso tra i coniugi e comproprietari alle seguenti percentuali condivise: quanto al 60% alla moglie IG.ra e quanto al 40% al marito IG. Parte_1 Controparte_1
ciò a definizione dei rapporti nascenti dal rapporto coniugale. Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5. Il conto corrente cointestato alla coppia sarà da questi estinto una volta alienato a terzi l'immobile in comproprietà ed il saldo attivo suddiviso al 50% tra i coniugi.
6. Spese di lite del presente procedimento integralmente a carico del marito .“ Controparte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
3 Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei
4 mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le par ti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Castelvetere in Val Fortore (BN) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 5, anno 2015, parte II, serie B).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 7.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Aversa (CE), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia De Monti, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
6.3.1986 a Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Noemi Marchesi,
presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Giugliano in
Campania in data 12.9.2015 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 7.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i sig.ri e continueranno a Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, presso le rispettive residenze;
2. la casa coniugale di proprietà pro quota del 50% di entrambi i coniugi, sita in ZU d'RD (PC) e già promessa in vendita a terzi,
rimarrà assegnata cogli arredi alla moglie ciò sino alla Parte_1
sua liberazione ed alla immissione nel possesso del terzo acquirente.
Anche in ragione della circostanza che il marito IG. Controparte_1
si è allontanato, a ciò autorizzato dalla moglie, sin dal 08.02.2025;
2 3. sino alla liberazione dell'immobile coniugale da parte della IG.ra il costo delle utenze dello stesso rimarrà a carico esclusivo del Pt_1
marito, che parimenti si farà carico delle rate mensili del mutuo ipotecario in essere sino alla sua estinzione;
4. i coniugi concordano che il ricavato netto, una volta saldato il mutuo ipotecario in essere, della vendita dell'abitazione coniugale sita in
ZU d'RD (PC), via U. Foscolo, 2, censita al foglio 39, mappale
1338, sub 2 (quanto all'abitazione) e al foglio 39, mappale 1358, sub, 7
(quanto all'autorimessa), verrà suddiviso tra i coniugi e comproprietari alle seguenti percentuali condivise: quanto al 60% alla moglie IG.ra e quanto al 40% al marito IG. Parte_1 Controparte_1
ciò a definizione dei rapporti nascenti dal rapporto coniugale. Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5. Il conto corrente cointestato alla coppia sarà da questi estinto una volta alienato a terzi l'immobile in comproprietà ed il saldo attivo suddiviso al 50% tra i coniugi.
6. Spese di lite del presente procedimento integralmente a carico del marito .“ Controparte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
3 Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei
4 mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le par ti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Castelvetere in Val Fortore (BN) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 5, anno 2015, parte II, serie B).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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