TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 17 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/01/2025 da:
1) nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. DA ROS LEOPOLDO, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Michele al Tagliamento (VE) in data 29/3/2007 (registri atti di matrimonio, anno 2007 atto n. 2 reg. 1 parte 1)
separati con sentenza n. 132/25 (passata in giudicato in data 28/10/2025)
con i seguenti figli:
n. a Portogruaro (VE) il 23/3/2007 Parte_3
n. a San Vito al Tagliamento (PN) il 16/08/2016 Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente, dopo quella di separazione, la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a San Michele al Tagliamento (VE), il 29.03.2007, con atto registrato al n. 2 – Parte I – Ufficio 1 del registro atti di matrimonio anno 2007 di tale Comune, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE);
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale in San Michele al Tagliamento (VE), alla Via Conciliazione n. 192/B, alla sig.ra proprietaria esclusiva;
Parte_1
3. confermare il piano genitoriale già accolto con la sentenza di separazione limitatamente alla minore essendo nelle more diventata maggiorenne l'altra figlia Parte_4 Parte_3
fermo altresì il reciproco assenso al rilascio del passaporto eventualmente necessario per
[...]
l'espatrio con la figlia minore;
4. tenere ferme, dal momento che nessuna delle figlie ha raggiunto l'indipendenza economica, le disposizioni in tema di assegno di mantenimento a carico del padre, come stabilito con la sentenza di separazione, così come la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione alla sig.ra dell'Assegno Unico Universale. Parte_1
5. escludersi qualunque assegno reciproco di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Michele al Tagliamento (VE) in data 29/3/2007 tra . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di (registri atti di matrimonio, anno 2007 atto n. 2 reg. 1 parte 1).
Così deciso in Pordenone, il 25/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/01/2025 da:
1) nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. DA ROS LEOPOLDO, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Michele al Tagliamento (VE) in data 29/3/2007 (registri atti di matrimonio, anno 2007 atto n. 2 reg. 1 parte 1)
separati con sentenza n. 132/25 (passata in giudicato in data 28/10/2025)
con i seguenti figli:
n. a Portogruaro (VE) il 23/3/2007 Parte_3
n. a San Vito al Tagliamento (PN) il 16/08/2016 Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente, dopo quella di separazione, la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a San Michele al Tagliamento (VE), il 29.03.2007, con atto registrato al n. 2 – Parte I – Ufficio 1 del registro atti di matrimonio anno 2007 di tale Comune, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE);
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale in San Michele al Tagliamento (VE), alla Via Conciliazione n. 192/B, alla sig.ra proprietaria esclusiva;
Parte_1
3. confermare il piano genitoriale già accolto con la sentenza di separazione limitatamente alla minore essendo nelle more diventata maggiorenne l'altra figlia Parte_4 Parte_3
fermo altresì il reciproco assenso al rilascio del passaporto eventualmente necessario per
[...]
l'espatrio con la figlia minore;
4. tenere ferme, dal momento che nessuna delle figlie ha raggiunto l'indipendenza economica, le disposizioni in tema di assegno di mantenimento a carico del padre, come stabilito con la sentenza di separazione, così come la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione alla sig.ra dell'Assegno Unico Universale. Parte_1
5. escludersi qualunque assegno reciproco di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Michele al Tagliamento (VE) in data 29/3/2007 tra . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di (registri atti di matrimonio, anno 2007 atto n. 2 reg. 1 parte 1).
Così deciso in Pordenone, il 25/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini