Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.
Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esisto dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 10/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 345/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], residente in S. Parte_1
Antonio Abate (NA) , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Antonio Giongati e Maria
Donnarumma , presso il cui studio elett.te domicilia in S. Maria La Carità
(SA) alla Via Scafati n. 300 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv. Sergio Sica con il quale elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di Parte_1 volta a ottenere, in contraddittorio con l' il riconoscimento del CP_1 requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. 118/71 il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 17/1/2024, successivamente alla proposizione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 5962/2022, instaurato dalla ricorrente con atto del
4/11/2022.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito specificati.
Infatti, alla stregua delle risultanze processuali, ed, in particolare, dei chiarimenti resi dalla dott.ssa nel giudizio di opposizione Persona_1 ad ATP, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, l'istante è risultata affetta dalle patologie dettagliatamente descritte nella relazione medica in atti.
Tale complesso patologico è indubbiamente grave e tale da ridurre nella misura del 76% la capacità di lavoro della ricorrente a decorrere dal mese di dicembre 2023, con rivedibilità a giugno 2026.
Le argomentazioni del consulente, dott.ssa , giustificano Persona_1 esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise.
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto frutto di un rigoroso accertamento medico – legale, nonché motivate sulla base di ampie e specifiche argomentazioni.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto nominato nel giudizio di opposizione all'ATP.
Sussiste, pertanto, dal mese di gennaio 2023, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza ex L.
118/71.
Di conseguenza, va accertato e dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie richieste dalla legge per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 dal 1° dicembre 2023 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario). L'accoglimento della domanda solo a partire da epoca successiva al deposito del ricorso giudiziale per ATPO, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 17/1/2024 nei confronti Parte_1 dell così provvede : a)accoglie parzialmente l'opposizione, e per CP_1
l'effetto dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'assegno di invalidità ex L. 118/71 dal 1/12/2023;
b)compensa le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 12/6/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco