Art. 46. ((L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine))
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finche' duri tale inabilita'.
Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 8) che "L'aumento annuo per i figli, previsto dall' art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , a favore degli invalidi titolari di prima categoria, e' elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue."
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine))
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finche' duri tale inabilita'.
Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 8) che "L'aumento annuo per i figli, previsto dall' art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , a favore degli invalidi titolari di prima categoria, e' elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue."