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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°8940 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...], in [...]; e Parte_1
, nato il [...] in [...], rappresentati e Parte_2
difesi dall'avv. DROMI EDUARDO DANIEL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ANTONIO GRAMSCI, 7, ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadina Persona_1
italiana, nata a [...], in data [...] (All.1 produzione di parte ricorrente).
In data 18.11.1939 a AH LA (Buenos Aires –Argentina)
[...]
contraeva matrimonio con , cittadino argentino Per_1 Per_2
(All.2).
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in Persona_1
favore di quella argentina (All.3).
Dal matrimonio tra e , nasceva a Persona_1 Per_2
Buenos Aires (Argentina), in data 22.11.1942, (All.4). Persona_3
In data 30.9.1968, a AH LA (Buenos Aires –Argentina),
[...]
contraeva matrimonio con (All.5) Persona_3 Persona_4
e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_1
in data 14.7.1972 (All.6), e , in data
[...] Parte_2
16.1.1980, (All.7).
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, , era Persona_1
cittadina italiana alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso alla figlia e, suo Persona_3
tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, con ordinanza depositata il 27.12.2024,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine fino al
20.02.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. In quest'ultima data, lette le note scritte depositate tempestivamente dalla parte ricorrente e non avendo provveduto ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_1
stata mai naturalizzata cittadina argentina e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi Persona_1
coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i suoi e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai
sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto
la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto
perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la
cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 24/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°8940 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...], in [...]; e Parte_1
, nato il [...] in [...], rappresentati e Parte_2
difesi dall'avv. DROMI EDUARDO DANIEL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ANTONIO GRAMSCI, 7, ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadina Persona_1
italiana, nata a [...], in data [...] (All.1 produzione di parte ricorrente).
In data 18.11.1939 a AH LA (Buenos Aires –Argentina)
[...]
contraeva matrimonio con , cittadino argentino Per_1 Per_2
(All.2).
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in Persona_1
favore di quella argentina (All.3).
Dal matrimonio tra e , nasceva a Persona_1 Per_2
Buenos Aires (Argentina), in data 22.11.1942, (All.4). Persona_3
In data 30.9.1968, a AH LA (Buenos Aires –Argentina),
[...]
contraeva matrimonio con (All.5) Persona_3 Persona_4
e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_1
in data 14.7.1972 (All.6), e , in data
[...] Parte_2
16.1.1980, (All.7).
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, , era Persona_1
cittadina italiana alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso alla figlia e, suo Persona_3
tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, con ordinanza depositata il 27.12.2024,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine fino al
20.02.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. In quest'ultima data, lette le note scritte depositate tempestivamente dalla parte ricorrente e non avendo provveduto ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_1
stata mai naturalizzata cittadina argentina e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi Persona_1
coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i suoi e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai
sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto
la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto
perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la
cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 24/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.