Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2672/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
n. 10/03/1976 a Benevento ed ivi residente a[...]
Cirillo, 3 C.F.: , elett.te dom.ta in Benevento alla Piazza C.F._1
Dogana, n.2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio Rodolfo Crisci (CF: e Fabrizio Crisci (CF: dai quali è C.F._2 C.F._3 rapp.ta e difesa giusta mandato inviato telematicamente ex art. 83 cpc e tutti elett.te dom.ti presso l'indirizzo digitale Email_1
Gli avv.ti Crisci dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi: PEC Avv. Fabrizio Crisci: Email_1
PEC Avv. Lucio Crisci: Email_2
Ricorrente in Riassunzione -Già APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 con sede in Benevento alla via Oderisio n. 1 P.I. rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'avv. ANTONIO MENNITTO, Tiziana Tecce ed Angelo Pasquale Cogliano con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi
Email_3 Email_4
Email_5
Resistente- già APPELLATA- Appellante incidentale
Nonché
1
Resistente – già appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presso il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro
[...]
– infermiera in servizio per il reparto di psichiatria dell' Pt_1 CP_1
a decorrere dal 2001 - aveva lamentato di avere subito da parte di PA
, responsabile del medesimo reparto, condotte sia di molestia sessuale
[...] sia di mobbing e di essere stata poi illegittimamente trasferita a far tempo dal 1° febbraio 2007 presso altro distretto. Chiese di essere reintegrata nel posto di lavoro precedentemente occupato;
quindi, di condannare il e la PA [...]
in solido, ex artt. 1228, 2043, 2049, 2087 c.c., al risarcimento dei CP_3 danni biologico, morale, esistenziale ed alla professionalità – quantificati in € 450.000,00 – nonché la alla corresponsione della somma di € CP_1
22.000,00 a titolo di risarcimento danno per la mancata remunerazione di lavoro straordinario non svolto, a causa dell'illegittimo trasferimento e demansionamento, e delle indennità festive. Con vittoria di spese. Instaurato il contraddittorio, il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, con una prima sentenza non definitiva n. 995/2013 in data 24 maggio 2013, aveva condannato la a reintegrare nelle mansioni CP_1 Parte_1 precedentemente svolte;
poi, con la sentenza definitiva n. 1289/2014 in data 17 ottobre 2014, all'esito dell'espletamento della prova testi e di una CTU medica, aveva respinto le domande risarcitorie proposte da , pur Parte_1 condannando la alla rifusione in favore di quest'ultima della CP_1 integralità delle spese di lite, compensate tra le altre parti. Proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 995/2013 da parte di
[...]
, e avverso la sentenza definitiva n. 1289/2014 sia da parte di CP_1 quest'ultima che da parte di , questa Corte d'appello- in diversa Parte_1 composizione - riuniti i gravami, aveva respinto quello intentato dalla lavoratrice avverso la sentenza definitiva, rilevando che il pur cospicuo quadro probatorio, derivante anche da procedimenti penali, non consentiva di pervenire ad un giudizio sicuro sulla ricostruzione dei fatti, risultando anche profili di contraddittorietà nella prospettazione della ricorrente ed evidente, nel complesso, “un clima Contr degradato nel reparto di psichiatria”. Aveva respinto l'appello proposto dalla contro la sentenza non definitiva n.995/2013, mentre, in parziale accoglimento Contr dell'appello proposto dalla contro la sentenza n. 1289/2014, l'aveva condannata al pagamento di ½ delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate in € 2250,00 oltre spese generali IVA e CPA con attribuzione;
aveva quindi compensato le residue spese del primo grado tra le parti. Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione sia dalla che Pt_1 Contr Contr dalla rigettato il ricorso dell' la Suprema Corte ha ritenuto parzialmente fondato quello dell'infermiera, con particolare riguardo alle censure con le quali la ricorrente aveva evidenziato che la Corte territoriale, “dopo aver escluso la
2 sussistenza di condotte di mobbing ma aver affermato la sussistenza di singole condotte vessatorie dell'odierno controricorrente, ha tuttavia omesso di valutare ulteriormente tali episodi come ipotesi di violazione del disposto di cui agli artt. 2087 e 2043 c.c., al di là del loro configurarsi come mobbing”. Con l'Ordinanza n. 19196/2024 pubblicata il 12.7.2024 la Suprema Corte ha accolto, per quanto di ragione, i motivi di ricorso principale della dal primo al sesto, dichiarando Pt_1 inammissibile il settimo ed assorbito l'ottavo nonché il ricorso incidentale;
cassata l'impugnata sentenza di questa CORTE n. 394/2019 depositata il 19/02/2019 in relazione ai motivi accolti, ha rinviato, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione. Ha rilevato – premessa la distinzione tra mobbing e straining – che “la Corte territoriale, pur avendo affermato, testualmente, che “le risultanze istruttorie provano alcuni episodi persecutori posti in essere dal , ma non tutti quelli narrati dalla ricorrente _2 nel ricorso introduttivo”, aveva radicalmente omesso di verificare se gli episodi ritenuti effettivamente confermati — esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri — pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, potessero comunque integrare una lesione della salute e della dignità della ricorrente e, come tali, fossero ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro, con conseguente responsabilità del medesimo, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili”.
Con atto depositato presso questa Corte in data 11.10.2024 la ricorrente in epigrafe ha riassunto il giudizio;
richiamati i fatti e la vicenda processuale, con particolare riguardo alla decisione rescindente, ha evidenziato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo agli episodi denunciati;
i limiti e le lacune dell'accertamento peritale svolto in primo grado;
l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale nell'escludere la responsabilità del . _2
Ha concluso chiedendo “1) in accoglimento del ricorso di primo grado e previa riforma della sentenza del Tribunale di Benevento impugnata, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, accertare e dichiarare la sussistenza delle condotte antigiuridiche, configuranti la fattispecie del mobbing o straining, imputabili a fatto e colpa grave dell' , datrice di lavoro della ricorrente e derivanti da responsabilità CP_4 cont d extracontrattuale della resistente e, per l'effetto condannare CP_4 quest'ultima, in solido con il dott. ai sensi degli artt. 2087, Controparte_2
1228, 2043 e 2049 c.c. al risarcimento del danno biologico di tipo psichico, del danno morale, del danno esistenziale nonché quello alla professionalità cagionati alla ricorrente dalle condotte illecite, persecutorie, vessatorie, stressanti perpetrate nei confronti della ricorrente, quantificabili in € 450.000,00, o di quella diversa che sarà accertata e dimostrata nel corso di causa a mezzo di Ctu di cui si chiede la nomina ovvero in quella somma diversa che sarà ritenuta equa e giusta dalla Corte adita, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare la sussistenza delle condotte antigiuridiche imputabili al diretto superiore della ricorrente Dott. Responsabile del reparto Controparte_2 di psichiatria e dell' a titolo di ontrattuale e, per l'effetto CP_4 condannare esso Dott. , in solido con la datrice al ristoro Controparte_2 CP_4 dei danni biologici di e, esistenziale nonché nno alla professionalità cagionati alla ricorrente dalle condotte illecite denunziate nella misura di € 450.000,00 o di quella diversa che sarà accertata e dimostrata nel corso di causa a mezzo di Ctu di cui si chiede l'ammissione ovvero in quella somma diversa
3 che sarà ritenuta equa e giusta dall'adita Corte, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3)condannare in ogni caso l' in persona del legale rapp.te in solido con il Dott. CP_4
, Responsabile del Reparto di Psichiatria diretto superiore al pagamento _2
diritti ed onorari di causa DI TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO con distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio Crisci procuratore antistatario”. Contr L'appellata si è costituita: ripercorsi i fatti e lo svolgimento dei vari gradi di giudizio, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Ha concluso per il rigetto anche il , previa reiterazione dell'eccezione di _2 prescrizione. Vinte le spese. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti costituite nei termini, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello della è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di Pt_1 ragione, nei limiti esposti nella seguente motivazione.
l. La questione devoluta a questo Collegio in sede di rinvio riguarda l'appello proposto dalla avverso la sentenza definitiva, mentre sull'accertamento Pt_1 dell'illegittimità del trasferimento si è ormai formato il giudicato per effetto del Contr rigetto del ricorso della il riesame va limitato ai motivi accolti dalla Suprema Corte e dunque a quelle condotte già enucleate dalla Corte di Appello nella sentenza cassata e ritenute inidonee a configurare il mobbing. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale, pur avendo affermato che “le risultanze istruttorie provano alcuni episodi persecutori posti in essere dal
[...]
, ma non tutti quelli narrati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo”, av _2 radicalmente omesso di verificare se gli episodi ritenuti effettivamente confermati
— esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri — pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, potessero comunque integrare una lesione della salute e della dignità della ricorrente e, come tali, fossero ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro, con conseguente responsabilità del medesimo, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili. Tali episodi si collocano in un arco temporale decorrente dalla fine dell'anno 2004 e – come rilevato nella sentenza cassata - soprattutto nel 2005, avendo la Corte di appello così circoscritto l'ambito dei fatti rispetto alla prospettazione di primo grado, con motivazione che in parte qua non è intaccata dalla cassazione. Questa delimitazione dell'ambito temporale appare del resto coerente con la documentazione esibita dalla ricorrente ed esaminata dal CTU di primo grado (Certificato medico del 29/11/2005 – ASL AV, UOSM : disturbo dell'adattamento con umore misto ed insonnia, in trattamento farmacologico specifico;
Certificato medico del 01/12/2005 – Prof. , Primario di Neurologia, Libero Persona_1
Docente di Neuropsichiatria presso l'Università di Napoli: disturbo ansioso – depressivo con fenomeni evidenti di somatizzazione;
il quadro appare reattivo;
si consiglia riposo e terapia). 2.I fatti oggetto del presente giudizio erano stati preventivamente denunciati in sede penale con una querela della nei confronti del cui era Pt_1 _2 seguita una denunzia del ed un processo per calunnia e molestie _2 promosso contro la . Pt_1
Il primo procedimento si era concluso con un decreto di archiviazione opposto dalla denunziante , senza esito. Il secondo con una sentenza di non luogo a Pt_1
4 procedere nei confronti della emessa GIP del Tribunale di BENEVENTO in Pt_1 data 15.1.2009: era stato ritenuto che gli elementi a carico della imputata -quali la denunzia del dr. e gli esiti della verifica dei tabulati telefonici - _2 fossero bilanciati dalle contrarie prove prodotte dalla . Ad avviso del GIP le Pt_1 prove erano dotate di reciproca potenzialità elidente (cfr. sentenza di proscioglimento in fascicolo telematico di parte ricorrente). Pt_1
Gli episodi descritti nell'atto introduttivo – come enucleati nella decisione cassata- erano iniziati con l'effrazione dell'armadietto del dicembre 2004, e si erano poi concentrati nel periodo dall'aprile 2005 all'ottobre 2005 (cfr. ricorso introduttivo pagine da 4 a 11); dal giugno 2005 al settembre 2005 si era registrato uno scambio di numerosissimi messaggi tra le utenze del e quelle della , _2 Pt_1 con un rapporto che – per quanto emerso in sede penale – era sbilanciato, risultando i messaggi inviati dal Dottore in numero nettamente superiore rispetto a quelli – pur molteplici - dell'infermiera. Ancora, la Corte di Appello aveva osservato che anche altri episodi riferiti in ricorso erano stati effettivamente provati. In particolare: il racconto fatto dal su un inverosimile tentativo di _2 violenza sessuale ai suoi danni perpetrato dalla : aveva Pt_1 Parte_3 riferito alla P.G. che il gli aveva raccontato che la _2 Parte_1 gli aveva abbassato i pantaloni, lo aveva buttato sul divano e voleva stare con lui che invece l'aveva respinta. In seguito a tale racconto, l'infermiera (v. dichiarazioni di alla PG) era scoppiata in lacrime. Tes_1
Ancora era stata accertata l'irruzione del nella stanza ove si stavano _2 cambiando gli infermieri: il medico, piuttosto alterato, aveva inveito in particolare contro la (v. deposizione della teste dipendente della Coop. Pt_1 Testimone_2 Contr Oltre le mura che operava presso il reparto di psichiatria della negli anni 2005- 2006; v. anche teste ); come anche l'episodio della lettera alla ricorrente Tes_3 redatta dal (recapitata tramite la teste ) da cui comunque si _2 Tes_2 evinceva una pregressa relazione tra i due (cfr. lettera del luglio 2005 trascritta in atti); infine le pressioni esercitate dal per il trasferimento di _2
, fidanzato della , dipendente di una ditta con appalto Persona_2 Pt_1 Contr all'interno della (v. – tra gli atti del processo penale - la nota del 24.10.2005 per ottenerne la destinazione ad altra sede, per generica incompatibilità ambientale). 3.Dagli episodi confermati, secondo il collegio di appello, non era stato possibile desumere la sussistenza di una fattispecie di mobbing: la Suprema Corte ha sollecitato una rivalutazione dei singoli fatti per verificare se dagli stessi fosse derivata comunque una lesione della salute e della dignità della lavoratrice. Il mobbing resta ormai definitivamente escluso, mentre gli altri episodi persecutori posti in essere dal , accertati in giudizio (ed invero non specificamente _2 contestati dal nella difesa in questo grado), vanno esaminati CP_5 singolarmente ma sempre in relazione agli altri per la loro rilevanza in termini di violazione del disposto di cui agli artt. 2087 e 2043 c.c.. Osserva al riguardo il collegio che lo scambio di messaggi via cellulare, soprattutto tenuto conto dell'epoca in cui era avvenuto (l'anno 2005 in cui non era neppure in uso whattsapp né, in generale, la diffusione di questi strumenti di comunicazione rapida era così invasiva e dominante nella vita quotidiana) appare già indicativo di un atteggiamento pressante – se non persecutorio – del nei confronti _2 della . I messaggi inviati dal primo, per quanto emerso in sede penale (v. Pt_1 perizia fonica del dr. , erano stati 5.574 – la maggior parte dei quali in Per_3
5 forma anonima, come sottolineato dal consulente nominato in quella sede;
ben più ridotto era stato il numero di quelli dell'infermiera (867, verosimilmente in risposta, in via prevalente): per ogni messaggio inviato in risposta, cioè, la in media ne Pt_1 aveva ricevuti più di 6 dal molestatore (v. relazione peritale allegata agli atti del processo penale- doc. 11 nel primo fascicolo depositato presso il Tribunale). L'episodio dell'effrazione dell'armadietto, già sminuito nella sentenza cassata, non appare neppure sicuramente riconducibile al resistente. Evidentemente produttivo di effetti per la reputazione della con ricadute di Pt_1 imbarazzo e mortificazione, è l'episodio riferito dal teste relativamente Tes_4 al racconto dell'inverosimile (ed infatti mai confermato da alcuno) tentativo di violenza sessuale perpetrato dalla ricorrente in danno del La _2 divulgazione di un tale racconto riconduce ad un unico scopo, di screditare l'infermiera nel suo ambiente di lavoro. Significative infine le ingerenze del per il trasferimento di _2 PE
, fidanzato della , dipendente di una ditta con appalto all'interno della
[...] Pt_1 Contr
Seppure vi fosse stata una pregressa relazione tra la ricorrente ed il primario, le pressioni esercitate da quest'ultimo per ottenere l'allontanamento dalla struttura del fidanzato (dell'epoca) della denotano un preoccupante tentativo di Pt_1 interferenza con la successiva vita personale e sentimentale di costei. A ciò si aggiunge poi la considerazione del fatto che il (v. atti del _2 processo penale) aveva sollecitato – con nota del 13.10.2005 (doc.18) e del 18.10.2005 (doc.19)- il provvedimento di trasferimento della stessa ricorrente, pur definita “professionalmente ineccepibile”, per un “risvolto caratteriale” che non le consentiva di controllare adeguatamente i propri comportamenti: ciò era avvenuto all'esito delle accuse ricevute. Contr Il trasferimento della ricorrente era stato disposto dall' nel 2007, con provvedimento dichiarato illegittimo con efficacia di giudicato. 4. Le conseguenze di tali eventi sono descritti nella relazione del CTU: sebbene parte ricorrente lamenti l'insufficienza del quesito posto dal Tribunale, deve rilevarsi che il perito ha comunque condotto una valutazione complessiva delle ricadute dei fatti in oggetto sulle condizioni di salute e sul benessere psichico della ricorrente che, all'esito della visita effettuata e della disamina della documentazione sanitaria, era stata giudicata affetta da: Disturbo ansioso – depressivo con tratti di somatizzazione di grado lieve - moderato ( disturbo dell'adattamento cronico con umore misto). Le conclusioni peritali resistono alle argomentazioni espresse nell'atto di riassunzione: sono sorrette da adeguata motivazione espressa in base alla documentazione esibita ed all'esame obiettivo. Il perito aveva riscontrato un malessere psichico prevalentemente soggettivo, configurante un quadro di sofferenza morale, turbamento, disagio psicologico, secondario ad avvenimenti spiacevoli e dolorosi vissuti, per il particolare significato che assumono per il soggetto, con una intensità e una durata sproporzionate, rispetto alla normale e comune reazione di fronte alle contrarietà della vita. Nella specie tali cause erano state ricondotte dalla ricorrente ad una condizione conflittualità con il Dirigente Medico Psichiatra del suo reparto, precedente al contestato trasferimento. Il disturbo psicologico lamentato dalla ricorrente – ad avviso del perito- appariva collegato all'intera vicenda descritta (interpretata e vissuta dalla ricorrente come vessatoria, prevaricatoria e persecutoria con conseguenti sentimenti di frustrazioni, tensioni ed altri fenomeni stressanti) che al singolo evento
6 trasferimento, che poteva costituire una << occasione >> di aggravamento, in una personalità già turbata e stressata. Il disturbo infatti era già stato diagnosticato nel 2005, due anni prima dell'avvenuto trasferimento, come comprovato dai certificati medici del 29/11/2005 del D.S.M. dell'ASL AV1 e del 1/12/2005 del Prof. Per_1
.
[...]
L'entità del disturbo, così come rilevato alla visita peritale, era stata ritenuta di grado lieve - moderato, consistente in un malessere prevalentemente soggettivo, in apparente via di risoluzione (per il graduale appianamento delle condizioni che lo avevano determinato) con scarsa influenza sul comportamento esteriore del soggetto (ben controllato) e sull'effettuazione delle attività ordinarie della vita quotidiana, lavorativa ed extra lavorativa. La stessa lavoratrice, in anamnesi, aveva riferito un senso di sfiducia e di sconforto, che aveva determinato una riduzione dello slancio vitale, con una certa contrazione degli interessi coltivati, ed interferenza nelle relazioni sociali e nel campo affettivo – sentimentale, su cui aveva inciso l'ultima vicenda dell'ingiusto trasferimento. La stima finale era stata di una invalidità del 7% - 8%. La relazione specialistica di indagine psicologica effettuata sulla perizianda in data 12/10/2013 presso l' da cui risultava la presenza di un Parte_4
<> disturbo ansioso – depressivo, era stata confutata dal CTU sulla base delle evidenze della visita espletata: le risultanze dell'esame obiettivo non sono in contestazione in questa sede. Ad avviso del collegio dunque la disamina è utile per la valutazione oggetto della presente fase rescindente, avendo il CTU determinato le ricadute della conflittualità con il dr. a fare data da epoca anteriore al trasferimento e fino a _2 quest'ultimo come occasione di aggravamento. E del resto la parte ricorrente in riassunzione ha dedotto che il Tribunale aveva errato laddove non aveva considerato l'accertamento del C.T.U. circa l'anteriorità, rispetto al trasferimento, della stressante situazione conflittuale vissuta in ambito lavorativo dalla Pt_1
Superflua pertanto appare l'ulteriore istruttoria sollecitata dalla difesa della . Pt_1
5. Accertate le condotte, la condizione psicofisica della lavoratrice ed il nesso causale, devono quindi individuarsi le responsabilità: se quella del è _2 connessa ai comportamenti dallo stesso personalmente assunti, deve invece separatamente valutarsi quella del datore di lavoro, come si evince del resto dalle indicazioni della Suprema Corte che ha rimesso a questo Collegio il compito di valutare se i fatti “fossero ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro, con conseguente responsabilità del medesimo, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili”. Contr Secondo la tesi della ricorrente, la non avrebbe preso opportuni provvedimenti per porre rimedio alla situazione conflittuale determinatasi, anzi aveva assecondato il comportamento prevaricatorio e persecutorio del primario. Contr Affermazioni, queste, che sono state contestate dall' che non ha negato l'esistenza di un rapporto teso e conflittuale tra la ricorrente ed il suo Primario, invero noto a tutti nel reparto, ma lo aveva attribuito a ragioni di carattere personale, se non addirittura di natura sentimentale, con incomprensioni, fraintendimenti maldicenze, critiche e calunnie reciproche, incrementate da pettegolezzi (v. per es. le lettere anonime agli atti). Gli opportuni provvedimenti amministrativi e giudiziari che erano stati da essa datrice di volta in volta assunti si erano rivelati privi di effetti risolutivi.
7 La valutazione della Corte di Appello sul punto era stata nel senso di ritenere non Contr provata la responsabilità della datrice di lavoro per gli episodi attribuiti al
[...]
, anche in considerazione del fatto che “i dirigenti dell'azienda…. non _2 potevano presidiare il reparto quotidianamente”: compulsati da entrambe le parti, come si evince dalla prova documentale, avevano anche invitato il _2 ad avviare un procedimento disciplinare contro la , in quanto a sua volta da Pt_1 lui accusata di comportamenti vessatori nei suoi confronti;
di contro tuttavia il primario – nella già sopra citata missiva – aveva ritenuto di non procedere, sostenendo la validità professionale della (come confermato anche nel libero Pt_1 Contr interrogatorio). Quindi aveva avviato essa iniziative disciplinari e giudiziarie a carico del , risoltesi senza effetto. _2
Nella stessa missiva il primario aveva sollecitato un allontanamento della dal Pt_1 Contr reparto, disposto dalla circa due anni dopo con nota prot. 16475 del 29.1.2007 e dichiarato illegittimo con statuizione ormai irrevocabile. Osserva dunque il collegio che le condotte accertate restano collocate in un ristretto ambito temporale rispetto al quale si può comprendere che i tempi di intervento dell'Amministrazione- per la sua struttura burocratica e le esigenze di verifica dei fatti e delle rispettive responsabilità – non siano stati particolarmente rapidi. Tuttavia nella specie tali interventi, quando sono stati attuati, sono risultati oltre che tardivi, privi di adeguatezza ed efficacia o, addirittura, illegittimi. Contr Seppur vero che la si era trovata di fronte a reciproche denunce/querele in sede penale del primario e dell'infermiera, oltre che a segnalazioni provenienti da entrambe le parti, con obiettiva difficoltà di dirimere la questione, non può non tenersi conto del fatto che essa avrebbe dovuto provvedere a limitare le tensioni interne al reparto, adottando se del caso opportune misure cautelative – anche provvisorie, nelle more di una determinazione definitiva - sia per la tutela della salute e del benessere della lavoratrice che per le ricadute sull'organizzazione e sulla funzionalità della struttura oltre che per l'immagine aziendale (v. nota del dr.
in data 16.11.2005 in cui era stata già segnalata la grave situazione di Per_4 tensione ambientale creatasi presso lo SPDC). In particolare si rileva che - riguardato nel più ampio lasso temporale culminato nel trasferimento, dichiarato illegittimo con la sentenza di primo grado non Contr definitiva – il comportamento della non ha contribuito in alcun modo a rasserenare la situazione lavorativa ed il contesto relazionale all'interno del reparto di psichiatria. Dapprima temporeggiando, sollecitando da un lato il a _2 valutare l'opportunità di procedere disciplinarmente nei confronti della Pt_1 dall'altro mettendo in campo azioni nei confronti dello stesso (v. CP_5 contestazione di addebito del 4.11.2005); infine adottando – dopo lungo tempo - un provvedimento di trasferimento non sorretto da adeguate e legittime giustificazioni, la parte datoriale non ha dato alcun contributo alla composizione di quella condizione degradata che si stava configurando nel reparto di psichiatria e che era stata sottolineata anche nella sentenza di appello. Le determinazioni assunte con riguardo al trasferimento della sono state anzi Pt_1 censurate dal Tribunale di Benevento nella sentenza non definitiva n. 995/2013 in data 24 maggio 2013 (e sul punto si è ormai formato il giudicato) in termini netti, Contr affermandosi che la non aveva “avuto il coraggio di assumersi la responsabilità di disporre un tra ento per incompatibilità ambientale ovvero di natura disciplinare”, preferendo la “scorciatoia” del contestato provvedimento
“immotivato”.
8 Contr La responsabilità dell' va quindi affermata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi, e che (da ultimo, Cass. n. 15957 del 7.6.2024; Cass. n. 3822 del 12.2.2024; n. 4664 del 21.2.2024) un ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.” (v. in motivazione Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 gennaio 2025, n. 123) . 6. La pretesa risarcitoria, alla luce della prospettazione di parte ricorrente sin dai gradi precedenti, si colloca nell'ambito di applicazione dell'art.2087 c.c. che – come ribadito nella sentenza rescindente – “obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità e i diritti fondamentali, la cui tutela trova diretto riscontro nella Carta costituzionale agli artt. 2, 3 e 32 Cost…..
…..costituendo l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro - il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. straining).” L'azione era stata esercitata per l'accertamento di una condotta mobbizzante Contr nell'ambito del rapporto di lavoro facente capo alla con sottoposizione della ricorrente al potere gerarchico del primario del reparto. Il resistente ha reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale, _2 rilevando che i fatti risalgono al 2005, mentre il ricorso di primo grado era stato depositato nel 2011. Il collegio ritiene infondata l'eccezione in quanto la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in relazione alla pretesa di risarcimento del danno basata sulla responsabilità del datore dall'inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (art. 2087 cod. civ.), si applica la prescrizione decennale (cfr., ad esempio, fr., ad esempio, Cass. n. 19022/2007, n 7272/2011, n 10414/2013) (v. Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 ottobre 2015, n. 19838). 7.Infine, sulla base delle conclusioni del CTU va determinato il danno risarcibile, tenuto conto dell'età della ricorrente all'epoca dei comportamenti ed atteggiamenti vessatori riconosciuti – per le sopra esposte ragioni - quali causa di danno all'integrità psico-fisica. La stima del CTU dell'8% può essere confermata, anche nel più ridotto ambito delle condotte ritenute accertate, in quanto ciò che rileva nella fattispecie è la qualità delle stesse – di contenuto molesto e ad effetto vessatorio – idonee a determinare il disagio psicologico della , soprattutto in considerazione della loro Pt_1 concentrazione in un lasso temporale più ristretto rispetto alla prospettazione e,
9 pertanto, intenso;
con l'ulteriore “occasione” di aggravamento rappresentata dall'illegittimo trasferimento. Gli episodi accertati, sin dall'elevatissimo numero di SMS, appaiono indicativi di una pressione costante esercitata sulla ricorrente che, in uno con gli altri fatti sopra descritti, costituisce causa sufficiente ed adeguata a determinare la condizione psicopatologica della stessa. Il quadro clinico delineato dal CTU trova corrispondenza nella diagnosi già posta nei referti clinici dell'anno 2005 (quindi in epoca anteriore al trasferimento che era infatti intervenuto su una personalità già turbata e stressata) ed è stato stimato in maniera complessiva tenendo conto anche dell'effetto aggravante del trasferimento (sollecitato dal nel 2005 e _2 Contr disposto illegittimamente dalla nel 2007). In applicazione delle tabelle di Milano deve liquidarsi in favore della ricorrente la somma di euro 15.577,00 per danno biologico, oltre 3.894,00 a titolo di incremento per sofferenza, per un totale complessivo di euro 19.471,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale. Deve escludersi la personalizzazione alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (C. Cass. Ordinanza n. 7513/2018), secondo cui “in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”. Tali condizioni nella specie non ricorrono, non risultando neppure allegate. 8. La valutazione della Suprema Corte in sede rescindente, riguardando comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute, non coinvolge – ad avviso di questo collegio - il profilo del demansionamento e del correlato danno alla professionalità. La parte ricorrente in riassunzione non ha argomentato specificamente al riguardo: il demansionamento – anche per quanto emerge dalla sentenza non definitiva e da quella della Corte di Appello – era riconducibile essenzialmente al trasferimento che non costituisce oggetto di autonoma valutazione nella presente fase, venendo in evidenza solo quale culmine degli episodi accertati, lesivi della dignità e della salute. In ogni caso l'illegittimità del provvedimento di trasferimento non esime dall'allegazione e prova del danno. Le scarne e generiche allegazioni, poi, non hanno neppure trovato riscontro istruttorio (v. testi e ). Posta l'identità professionale tra le Tes_5 Tes_6 mansioni di reparto e quelle di destinazione, già sottolineata dalla Corte di Appello
– nella parte in cui aveva confermato l'illegittimità del trasferimento – non è emersa dall'istruttoria la prova della dequalificazione e della perdita di professionalità, del depauperamento del bagaglio di conoscenze dell'infermiera in quanto adibita a mansioni amministrative, né vi è dimostrazione che, per effetto del trasferimento, la carriera della sia stata compromessa come sostenuto nel ricorso di primo Pt_1 grado. Infine, neppure sono stati allegati elementi concreti indicativi di un danno esistenziale. In conclusione, l'appello della va accolto per quanto di ragione;
riformandosi Pt_1 parzialmente la sentenza definitiva di primo grado (essendo quella non definitiva
10 ormai passata in giudicato), deve dichiararsi la responsabilità degli appellati per i fatti indicati in motivazione, a titolo di straining. Segue la condanna dei resistenti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale patito da Parte_1 per la complessiva somma di euro 19.471,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese di lite del primo grado restano regolate come disposto nell'originaria sentenza di appello, posto che la relativa statuizione – resa in accoglimento del Contr motivo di gravame incidentale della - non era stata censurata in Cassazione. Le spese del giudizio di appello, di quello davanti alla Suprema Corte e della presente fase di rinvio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, restano compensate per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
la Corte, decidendo in sede di rinvio, così provvede: in parziale riforma della sentenza definitiva impugnata n. 1289/2014 del Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, riconosciuta la responsabilità del _2
e della per i fatti indicati in motivazione, li condanna in solido al CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito da per la Parte_1 complessiva somma di euro 19.471,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al soddisfo;
le spese di lite del giudizio di appello, di quello davanti alla Suprema Corte e della presente fase di rinvio restano compensate per intero tra tutte le parti. Così deciso in Napoli, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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