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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2025, n. 36434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36434 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR ES nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE di APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CR LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 19 febbraio 2025 la Corte d’appello di Torino, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta all’imputata TI ES in relazione ai reati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, previo rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa, di sostituzione della pena inflitta all’imputata con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 36434 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 07/10/2025 2 Rassegnava che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva affermando che la sostituzione era incompatibile con le esigenze di prevenzione speciale della pena e che non era possibile formulare una prognosi favorevole in relazione all’adempimento da parte dell’imputata delle prescrizioni di cui all’art. 59 della legge n. 689/1981, avuto riguardo ai precedenti penali gravanti sulla medesima. Evidenziava che i detti precedenti avevano ad oggetto reati tutti commessi in epoca anteriore all’anno 2002, ciò che rendeva prive di significato le affermazioni contenute nella sentenza impugnata secondo le quali la TI non aveva tratto alcun insegnamento dalle precedenti esperienze carcerarie, non aveva compreso la gravità delle azioni compiute e non aveva manifestato alcuna intenzione di modificare la propria condotta. Assumeva che il notevole lasso di tempo intercorso fra i fatti richiamati nel certificato del casellario giudiziale e il reato qui in trattazione era dimostrativo del fatto che l’imputata aveva cercato di tenere una condotta rispettosa delle regole ed era in grado di attenersi alle prescrizioni inerenti alle invocate pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (così, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01). Si è ritenuto, in particolare, che il giudice possa respingere la richiesta di applicazione di pena sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi 3 indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (v. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01). Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia reso una motivazione immune dai vizi denunciati, avendo il giudice di merito fatto adeguato riferimento ai precedenti penali a carico dell’imputata, dai quali, ancorché risalenti nel tempo, ha tratto congruamente elementi negativi in ordine alla prognosi relativa alla finalità rieducativa della pena sostitutiva e al contenimento del rischio di recidiva, considerando in maniera non manifestamente illogica né contraddittoria il loro numero e la loro gravità (a pag. 6 del provvedimento impugnato si dà conto, in particolare, del fatto che la TI è stata condannata per due episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per una pluralità di fatti di rapina, ricettazione e lesione personale). 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL VI DR GR
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CR LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 19 febbraio 2025 la Corte d’appello di Torino, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta all’imputata TI ES in relazione ai reati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, previo rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa, di sostituzione della pena inflitta all’imputata con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 36434 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 07/10/2025 2 Rassegnava che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva affermando che la sostituzione era incompatibile con le esigenze di prevenzione speciale della pena e che non era possibile formulare una prognosi favorevole in relazione all’adempimento da parte dell’imputata delle prescrizioni di cui all’art. 59 della legge n. 689/1981, avuto riguardo ai precedenti penali gravanti sulla medesima. Evidenziava che i detti precedenti avevano ad oggetto reati tutti commessi in epoca anteriore all’anno 2002, ciò che rendeva prive di significato le affermazioni contenute nella sentenza impugnata secondo le quali la TI non aveva tratto alcun insegnamento dalle precedenti esperienze carcerarie, non aveva compreso la gravità delle azioni compiute e non aveva manifestato alcuna intenzione di modificare la propria condotta. Assumeva che il notevole lasso di tempo intercorso fra i fatti richiamati nel certificato del casellario giudiziale e il reato qui in trattazione era dimostrativo del fatto che l’imputata aveva cercato di tenere una condotta rispettosa delle regole ed era in grado di attenersi alle prescrizioni inerenti alle invocate pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (così, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01). Si è ritenuto, in particolare, che il giudice possa respingere la richiesta di applicazione di pena sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi 3 indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (v. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01). Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia reso una motivazione immune dai vizi denunciati, avendo il giudice di merito fatto adeguato riferimento ai precedenti penali a carico dell’imputata, dai quali, ancorché risalenti nel tempo, ha tratto congruamente elementi negativi in ordine alla prognosi relativa alla finalità rieducativa della pena sostitutiva e al contenimento del rischio di recidiva, considerando in maniera non manifestamente illogica né contraddittoria il loro numero e la loro gravità (a pag. 6 del provvedimento impugnato si dà conto, in particolare, del fatto che la TI è stata condannata per due episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per una pluralità di fatti di rapina, ricettazione e lesione personale). 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL VI DR GR