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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 218/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 218/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a ME (PZ) in [...] Parte_1 C.F._1
1.11.1995 e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA TANCREDI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rapolla C.F._2
(PZ) alla piazza Principe Umberto n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.7.1988 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO DI CIOMMO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Lavello C.F._4
1 R.G. N. 218/2021
(PZ) alla via Miglioli n. 9 presso lo studio del difensore, pec: :
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ER ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio civile in Lavello (PZ) il 29.10.2019, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (5.5.2020). Per_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito, il quale non aveva alcuna occupazione e in passato aveva effettuato solo lavori saltuari, sicché non aveva provveduto al sostentamento materiale della famiglia ed era divenuto aggressivo nei suoi confronti ogni qualvolta gli aveva rappresentato che mancavano le risorse economiche per soddisfare le esigenze familiari;
le discussioni erano terminate con il marito che «ricattava i suoceri pretendendo di essere mantenuto da loro».
Inoltre, la ricorrente ha allegato che il marito «aveva il vizio delle scommesse sportive e faceva abuso di alcol», che più volte «era stata aggredita e minacciata dal marito con delle bottiglie di birra in mano, mentre era ubriaco e più specificatamente era stata minacciata di farla ammazzare unitamente ai suoi genitori da alcuni parenti di Margherita di Savoia». Tanto vero che, «dopo l'ennesima lite con il marito e le sue continue aggressioni verbali e a volte fisiche, addirittura con il lancio degli oggetti che incontrava sulla sua traiettoria, incurante finanche della presenza del bambino in casa, in data 02/01/2021 la Sig.ra si era vista costretta a chiedere aiuto alla Pt_1 madre che così l'aveva accompagnata presso la caserma dei Carabinieri di Rapolla, per sporgere querela contro il Successivamente i militi, dopo aver sentito CP_1 anche il in caserma, lo avevano invitato ad allontanarsi dalla abitazione CP_1 coniugale. Da quel giorno la Sig.ra unitamente al bambino si era trasferita a Pt_1 casa dei suoi genitori che amorevolmente avevano prestato ogni forma di assistenza e
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affetto alla figlia e al nipote, provvedendo a soddisfare ogni loro esigenza, cosicché la
Sig.ra e il piccolo avevano potuto recuperare serenità vivendo in Pt_1 Per_1 condizioni di benessere psico-fisico, grazie anche all'ausilio dei Servizi Sociali del
Comune di Rapolla, a cui spesso quest'ultima si era rivolta per chiedere consiglio».
Per l'effetto, la ricorrente ha formulato la seguente domanda:
«l'On.le Tribunale di Potenza voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi
e per colpa del disporre Parte_1 Controparte_1 CP_1
l'affido esclusivo del figlio minore alla madre fissando la sua collocazione Per_1 stabile presso la residenza materna in Rapolla alla Via ME, 209 e al contempo, chiede imporsi a carico di la corresponsione di assegno mensile Controparte_1 di mantenimento per la moglie e per il figlio dell'importo di € 500,00 di cui 250,00 per la moglie e 250,00 per il figlio».
II costituitosi in giudizio, non si è opposto alla Controparte_1 domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni, anche in ordine alla fine del rapporto coniugale, formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie «indolente e irresponsabile».
Segnatamente, il resistente ha dedotto: «Sin dall'inizio dell'unione, la Pt_1 aveva trascurato i suoi doveri di moglie, tenendo comportamenti in spregio agli obblighi di assistenza e convivenza propri del rapporto di coniugio, determinandone il fallimento. Sebbene più volte richiestole di interessarsi di più alle necessità della famiglia, la ricorrente, infatti, aveva continuato a rimanere assente, impiegando la maggior parte del tempo in telefonate e frequentazioni dei social. […]
[...]
, sin dall'inizio, aveva improntato il rapporto di coniugio a imposizioni Parte_1 frequenti di punti di vista e di comportamenti, cui il resistente si era adeguato. […] Il resistente, comunque, per il bene del minore ed al fine di salvaguardare l'unione familiare, aveva sempre tenuto un comportamento di accondiscendenza, subendo
l'atteggiamento prevaricatore e ricattatorio della coniuge la quale, ritenendolo una completa nullità, gli aveva impedito ogni forma di dissenso. L'atteggiamento della coniuge anzi descritto, del resto, ben lo si poteva evincere dal tenore del contenuto di numerosi screenshots relativi ai messaggi inviati dal 08 gennaio al 07 febbraio 2021
(i messaggi scritti a sinistra provenivano dalla coniuge , quelli Parte_1
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scritti a destra provenivano dall'istante), che si depositavano (doc.n.3). Dai citati documenti emergeva, in modo ineccepibile, il carattere iroso ed ingiurioso e di continuo provocatorio della stessa, di fronte al quale, spesso durante la convivenza, il resistente si era trovato impotente a reagire, anche nelle circostanze in cui era stata la sig.ra a ricorrere alla violenza ed alle minacce anche di morte, atteggiamento Pt_1 che appariva lontano da quello “ docile e sottomesso alla assunta personalità forte e dominante del marito”, attribuitale in ricorso e da terzi».
A ciò doveva aggiungersi che «la ricorrente teneva un atteggiamento poco decoroso ed irrispettoso degli obblighi incombenti ad una moglie e madre. Pur non essendo separata, intratteneva con terzi estranei “amicizie particolari”, come comprovato da una foto dalla stessa pubblicata sul suo profilo social instagram, che la ritraeva in un inconfutabile “atteggiamento affettivo” (doc.3 Bis)».
Per l'effetto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando:
«-che i coniugi vengano autorizzati a vivere separati;
-che venga attribuita la responsabilità della separazione alla ricorrente, atteso che è venuta meno agli obblighi contratti con il matrimonio e ha dedotto a sostegno della sua domanda, circostanze non vere;
-che, anche col provvedimento presidenziale provvisorio, venga disposto l'affido esclusivo del figlio minore al resistente, con collocazione, presso la casa della genitrice, , in Lavello, alla via Roma 167, ove Parte_2 CP_1 domicilia;
[...]
-che, solo in via del tutto subordinata, e anche con provvedimento provvisorio, che venga concesso al resistente di tenere con sé il figlio: dalle ore 18,00 alle CP_1 ore 22,00, per almeno 4 giorni la settimana, nel periodo estivo;
dalle ore 17,00 alle ore 21,00, per almeno 4 giorni la settimana, nel rimanente periodo dell'anno; continuativamente:
-compatibilmente con le esigenze e necessità del minore, a settimane alterne, dalle ore
6,00 del sabato e sino alle ore 22,00 della domenica immediatamente successiva;
nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasquetta; durante il periodo estivo, per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni
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nel mese di agosto, dal 1 al 15 ovvero dal 16 al 30, ad anni alterni, da concordarsi tra
i coniugi entro il 20 giugno precedente;
previo accordo, il coniuge potrà tenere con sé la minore anche in giorni diversi dal sabato, nel corso della settimana».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale, con ordinanza del 25.5.2021, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre e incontri padre- figlio per due giorni alla settimana in presenza degli operatori dei Servizi Sociali, nonché determinando in euro 150,00 al mese il contributo di mantenimento (ordinario) per il figlio dovuto dal padre alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e parimenti in euro 150,00 al mese l'assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie. Ha poi incaricato i Servizi Sociali del Comune di Rapolla (PZ) di monitorare e relazionare sui rapporti familiari con cadenza bimestrale e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV In data 10.8.2021 si è costituito in giudizio per il resistente l'Avv. Fabio Di
Ciommo, in sostituzione dell'Avv. Luigi Lomio, rinunciatario al mandato.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 16.3.2022 è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con esclusione dei capitoli 1), 7) e 9), ed è stata fissata l'udienza del 21.9.2022. per l'assunzione della prova orale.
All'udienza da ultimo indicata è stata escussa la testimone di parte ricorrente e, attesa la rinuncia della ricorrente all'escussione dell'ulteriore testimone Parte_3 indicato negli scritti difensivi ( ) e la conseguente richiesta della difesa Testimone_1 della ricorrente di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 26.4.2023.
All'udienza da ultimo indicata, esaminata la relazione dei Servizi Sociali dalla quale risultava che il resistente nei mesi di febbraio e marzo 2023 aveva partecipato agli incontri di visita al minore in maniera più assidua, sebbene persistessero le
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difficoltà puntualmente descritte nella nota del 14.4.2023 proveniente dai Servizi
Sociali del Comune di Rapolla, e ritenuto che il comportamento (da ultimo) assunto dal padre con riguardo al figlio necessitava di essere ulteriormente monitorato, al fine dell'emissione dei provvedimenti definitivi, è stato disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuassero nell'attività di monitoraggio e di aggiornamento del regime di frequentazione padre-figlio.
Alla luce dell'esame della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Rapolla
(PZ) da ultimo depositata in atti il 3.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno ritualmente depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
V Sulla domanda di separazione personale e sulle reciproche domande di addebito.
La domanda di separazione personale deve essere accolta atteso che non vi è alcuna possibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro come risulta dalla pacifica circostanza della mancata coabitazione sin dall'introduzione del giudizio.
Avuto riguardo alle reciproche domande di addebito, necessita preliminarmente osservare, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le
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circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro è stato più volte ribadito che «le violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14465; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2023, n. 15144).
Orbene, si ritiene che le deduzioni poste a fondamento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente abbiano trovato riscontro nella fase istruttoria. Invero, la testimone , escussa all'udienza del 21.9.2022, ha dichiarato che il resistente Parte_3
-in preda all'ira- diventava violento, scaraventava oggetti contro persone (e segnatamente contro la stessa teste) e cose, profferiva parole offensive e volgari, del tipo “zoccola”. La teste ha riferito che il resistente scagliò contro di lei -nel giugno/luglio 2019- la scopa elettrica sul pianerottolo e che, durante un litigio con la moglie, lanciò dal balcone un tavolino di plastica. La testimone ha poi riferito che il resistente le impedì di avere contatti con la figlia-ricorrente e con il minore.
Puntualizzando che abita nello stesso stabile ove era sita la casa coniugale, la testimone ha dichiarato che in diverse occasioni si recò a casa della figlia, posto al piano sottostante a quello ove insiste la sua abitazione, poiché la figlia aveva chiesto aiuto in quanto terrorizzata dall'aggressività del marito;
che diverse volte erano stati contattati i Carabinieri per le violenze poste in essere dal marito nei confronti della moglie (e della stessa teste) nonché dal primo nei confronti del bambino, circostanza quest'ultima avvenuta una sola volta. La testimone ha poi dichiarato che il resistente era dedito al gioco d'azzardo e di aver effettuate ricariche sulla carta Postepay del resistente poiché quest'ultimo diceva di aver urgente bisogno di soldi e per evitare discussioni con la
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ricorrente. Da ultimo, la teste ha riferito che la ricorrente non si era mai recata al Pronto
Soccorso per le aggressioni subite dal marito, in quanto aveva paura delle minacce.
Dall'esame complessivo della deposizione testimoniale risulta che la moglie ha vissuto in un clima familiare teso a causa delle condotte maltrattanti del marito, il quale
-iroso- lanciava oggetti contro cose e persone, profferiva parole offensive e volgari, tentava a isolare la moglie dai suoi (di lei) affetti familiari, muoveva nei confronti della moglie violenza attesi i tenuti comportamenti aggressivi, non badava alle necessità economiche della famiglia preferendo sperperare denari nel gioco d'azzardo, a tal fine chiedendo soldi alla suocera, che esaudiva le sue richieste al solo fine di evitare litigi tra i coniugi.
Per tali ragioni, si ritiene che la domanda in disamina meriti accoglimento e che, conseguentemente, la separazione debba essere addebitata al resistente.
Di contro, avuto riguardo alla domanda di addebito formulata dal marito, risulta dirimente osservare che la stessa non ha trovato alcun riscontro probatorio, atteso che nessuna efficacia dimostrativa può essere ricondotta alla riproduzione di cui all'allegato 3 bis all'atto di costituzione in giudizio del 12.4.2021, che il resistente non ha inteso articolare prove orali nelle forme di cui all'art. 244 c.p.c. Talché, la domanda in esame deve essere respinta.
VI Sulle domande concernenti la prole.
Circa il regime di affidamento del figlio minorenne Persona_2
(5.5.2020), attualmente di anni 5, si osserva che:
- nel quadro delle norme dettate dagli articoli 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, ord., 8.5.2024, n. 12474;
Cass. civ., sez. I, ent. 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. I, sent., 17.12.2009);
- in tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore
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affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 17.6.2025, n. 16280);
- sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura -morale e materiale- del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Nel caso in esame, dalle relazioni inoltrate dai Servizi Sociali del Comune di
Rapolla risulta quanto segue.
Alla data del 13.10.2021, il padre ha comunicato agli operatori sociali di poter incontrare il figlio solo nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a causa di esigenze lavorative. Successivamente, gli incontri padre-figlio sono stati calendarizzati per le giornate del lunedì e del giovedì, a partire dal 17.6.2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il padre, nonostante le diverse sollecitazioni degli operatori sociali, sia telefoniche che mediante comunicazioni cartacee, non ha partecipato agli incontri fissati. Dopo, grazie all'intervento del difensore del resistente e previa organizzazione di nuovo incontro padre-figlio, il resistente ha partecipato con maggiore costanza agli incontri a far data dal 12.7.2021, mancando agli stessi solo sporadicamente per motivi lavorativi.
Alla data del 16.11.2021 risulta che gli incontri padre-figlio si sono tenuti, tuttavia, il padre ha annullato la maggior parte degli incontri dichiarando agli operatori sociali di non poter presenziare per motivi di lavoro, ossia per necessità di lavorare per sostenere economicamente il figlio. Di contro, la ricorrente ha sempre riferito di non aver mai ricevuto alcunché dal marito a titolo di mantenimento. Gli operatori sociali, circa il rapporto padre-figlio, hanno relazionato della continua necessità di suggerire al padre modi di comportarsi con il figlio, sia nell'immediato sia avuto riguardo all'immaginare l'incontro, sembrando il padre non completamente coinvolto, come se
«dovesse assolvere un dovere prescritto da qualcun altro». Sulla madre, invece, si legge che quest'ultima ha sempre preparato una borsa con i giochi da utilizzare durante gli incontri padre-figlio. Sul padre si legge che i menzionati suoi comportamenti hanno
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permesso di comprendere l'importanza della prima esperienza paterna, dall'altro -però- hanno consentito di valutare una certa superficialità del padre, una relativa inconsapevolezza del ruolo paterno per la crescita armoniosa del minore. Gli operatori sociali hanno poi segnalato comportamenti inadeguati del resistente, il quale ha continuato a rivolgersi ai Carabinieri di Rapolla lamentando in modo impreciso e confuso sgarbi da parte dei Servizi Sociali, così come era avvenuto in data 8.11.2011 al termine di un incontro padre-figlio.
Alla data del 22.11.2021 emerge che il padre ha comunicato ai Servizi Sociali la sua impossibilità a partecipare agli incontri calendarizzati, come da note versate in atti.
Alla data del 31.3.2022 risulta che il padre non ha più partecipato agli incontri padre-figlio calendarizzati, non ha comunicato alcunché agli operatori sociali circa la sua disponibilità a partecipare agli appuntamenti con il figlio e non ha fornito alcuna giustificazione, come da calendari degli incontri che seguono.
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Alla data del 31.5.2022 emerge che il padre ha continuato a non partecipare agli incontri e a non comunicare la sua assenza, cosa che -soprattutto- ha determinato malessere nel piccolo , il quale ha atteso inutilmente l'arrivo del padre, come Per_1 da calendari che seguono.
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Risulta poi in atti (vedasi le relazioni di aggiornamento trasmesse periodicamente dai Servizi Sociali del Comune di Rapolla) che il padre ha continuato a essere assente agli incontri calendarizzati per i mesi di giugno e luglio 2022, settembre e ottobre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023.
Alla data del 18.4.2023 emerge che il padre ha partecipato agli incontri fissati con il figlio come da calendari che si riportano:
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Alla data del 4.7.2023 risulta il comportamento discontinuo paterno con riguardo agli incontri padre-figlio calendarizzati per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Dalle ulteriori relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Rapolla emerge che gli incontri padre-figlio sono stati sospesi per i mesi di luglio e agosto 2023, a seguito della comunicazione del legale del resistente circa l'impossibilità del padre di presenziare agli incontri in quanto fuori sede. I Servizi Sociali sono rimasti in attesa di comunicazione/istanza da parte del padre di ripresa degli incontri, comunicazione che non è arrivata sino al 28.11.2023. In data 29.11.2023 il padre ha chiesto di riprendere gli incontri con il figlio e, sebbene siano stati riprogrammati due incontri a settimana in orario maggiormente favorevole alle esigenze paterne, vi è stata una scarsa partecipazione paterna, atteso che su 32 incontri solo due sono stati effettuati. La maggior parte di tali incontri non si è svolta a causa del comportamento paterno. Emerge poi che dal 30.4.2024 al 30.7.2024 non si è tenuto alcun incontro padre-figlio per l'assenza del padre, il quale non ha fornito alcuna spiegazione circa la sua mancata partecipazione, e ciò sino al 30.9.2024. In data 9.10.2024 è stato relazionato che il padre si è più volte presentato presso la scuola dell'infanzia del figlio con la compagna nell'intento di portare la merenda al bambino. Il figlio non ha riconosciuto il padre, atteso che non vedeva il padre da molti mesi, e in un secondo incontro ha avuto reazioni emotive, talché è stato necessario l'intervento dei Servizi Sociali e della scuola.
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Poi, sino al 3.12.2024 e fino a quando la causa è stata rimessa alla fase decisoria, gli incontri padre-figlio non hanno avuto luogo. Nelle ultime relazioni dei Servizi Sociali si legge che il resistente ha contattato il difensore della ricorrente, alla quale avrebbe riferito di non poter incontrare il figlio e di esser disponibile ad avere contatti solo telefonici quando ne avrebbe la necessità.
Ebbene, la discontinuità paterna nella vita del figlio e poi l'assenza, tanto che il minore non ha riconosciuto il padre allorquando questi si è recato presso la scuola dell'infanzia, denotano l'incapacità paterna ad esercitare la responsabilità genitoriale. Le difficoltà legate al ruolo genitoriale, di cui gli operatori sociali hanno riferito nelle prime relazioni, si sono accresciute a causa del comportamento paterno poiché il resistente non ha inteso seriamente impegnarsi negli incontri padre-figlio assicurando la sua presenza.
Il comportamento paterno è risultato lesivo dell'interesse del minore e dell'integrità dello stesso, atteso che ha comportato il mancato riconoscimento del padre da parte di con conseguente reazione emotiva. Di fronte agli sforzi materni e degli Per_1 operatori sociali coinvolti nell'organizzare gli incontri padre-figlio, tenendo sempre presente le esigenze del padre, quest'ultimo non ha inteso rispettare gli impegni assunti, in tal modo divenendo uno sconosciuto agli occhi del figlio.
A ciò si aggiunga che le molteplici deduzioni di inadempimento paterno all'obbligazione di mantenimento non hanno rinvenuto prova contraria, sicché deve concludersi che il padre non ha contribuito nemmeno al mantenimento materiale del figlio, in tal modo dimostrando assoluta inidoneità genitoriale. Tanto a fronte di una madre accudente e presente, disposta a venire incontro alle esigenze del padre nel superiore interesse del figlio e attenta al ruolo genitoriale, come comprovato da quanto riferito dai Servizi Sociali circa il preparare una borsa con dentro giochi per gli incontri padre-figlio.
Per le esposte ragioni, si ritiene che vada disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con sospensione del regime di Per_1 frequentazione padre-figlio, il quale potrà riprendere -nelle forme di cui all'ordinanza presidenziale- solo ove il padre proficuamente frequenti un percorso di sostegno alla genitorialità, in considerazione del disinteresse paterno alla concreta e costante relazione con il figlio, disinteresse che non può riverberarsi sulla serenità del minore a fronte dei molteplici tentativi -negli anni- posti in essere pe recuperare il rapporto padre-figlio.
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Deve -in regime di continuità e stabilità con quanto in essere- confermarsi il collocamento del minore presso la madre. Ne consegue che deve disporsi (o Per_1 meglio confermarsi) l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale, sita in Rapolla alla via ME n. 209.
Passando al profilo attinente all'assegno di mantenimento per la prole, occorre osservare che per effetto del disposto affidamento esclusivo l'assegno unico e universale eventualmente richiesto spetterà integralmente alla madre ai sensi dell'art. 6, comma 4
d.lgs. n. 230/2021.
Ciò posto, rilevato che rispetto all'emanazione dell'ordinanza presidenziale sono trascorsi quattro anni, sicché devono presumersi aumentate le esigenze materiali di vita del figlio in considerazione della crescita, e tenuto conto della totale permanenza del figlio presso la madre, nonché a ragione del fatto che il padre ha più volte dichiarato agli operatori dei Servizi Sociali di non poter presenziare agli incontri padre-figlio prefissati per motivi lavorativi, talché deve presumersi che il padre abbia rinvenuto una qualche occupazione sebbene saltuaria, si giustifica l'aumento dell'assegno di mantenimento per la prole in euro 200,00 al mese, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito con ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie (per il dettaglio delle quali si rimanda al protocollo del
2017 del CNF) si pongono in capo ai genitori nella misura del 50% cadauno.
VII Sull'assegno di mantenimento per la moglie e sulle spese di lite.
La domanda formulata dalla ricorrente volta a ottenere l'assegno per sé deve essere rigettata (fermi per il passato i provvedimenti assunti in corso di causa), atteso che allo stato non risulta una superiorità di forza economica del marito rispetto alla moglie.
Secondo le stesse allegazioni della ricorrente, non vi erano sufficienti risorse economiche per sostenere la famiglia, non emerge che il marito abbia mai avuto stabile occupazione lavorativa, anzi -la ricorrente- ha rappresentato che quest'ultimo pretendeva di essere mantenuto dai suoceri. Sicché non vi sono elementi per ritenere che la moglie sia il coniuge economicamente più debole rispetto al marito.
Le spese di lite (del presente giudizio principale e del sub-procedimento incardinato in corso di causa), secondo soccombenza e ritenuta prevalente quella del
15 R.G. N. 218/2021
resistente in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata nei suoi confronti e il disposto affidamento esclusivo rafforzato del minore alla Per_1 madre, si pongono in capo al resistente.
Esse si liquidano, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, secondo i parametri medi con riguardo allo scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014, in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge, oltre a euro 98,00 a titolo di esborsi quali spese prenotate a debito, con pagamento da eseguirsi a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, atteso che la ricorrente
è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Potenza dell'11.2.2021, in relazione all'istanza presentata in data 25.1.2021.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 218 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._3 hanno contratto matrimonio in Lavello (PZ) il 29.10.2019;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Lavello in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, N. 8, Parte I, Uff. 1);
3) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e-per l'effetto- dichiara che la separazione personale è addebitata a;
Controparte_1
4) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
5) affida il figlio minorenne (5.5.2020) in forma Persona_2 esclusiva rafforzata alla sola madre , la quale assumerà tutte Parte_1 le decisioni di interesse per il minore, anche quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
16 R.G. N. 218/2021
6) dispone che il figlio minorenne (5.5.2020) conviva Persona_2
e sia collocato presso la madre;
Parte_1
7) assegna la casa coniugale alla ricorrente , quale genitrice Parte_1 collocataria del minore, sita in Rapolla (PZ) alla via ME n.209;
8) sospende il regime di frequentazione padre-figlio, invitando il padre a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
9) determina in euro 200,00 mensili e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo dovuto dal padre a titolo di mantenimento indiretto per il figlio Controparte_1
(5.5.2020), da corrispondere alla madre Persona_2 [...]
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì Parte_1 di emissione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa;
10) pone a carico del padre il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie e il restante 50% a carico della madre;
Parte_1
11) rigetta la domanda di mantenimento per la moglie;
12) condanna il resistente alla refusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente , le quali si liquidano in Parte_1 complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 98,00 a titolo di esborsi quali spese prenotate a debito, con pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 218/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a ME (PZ) in [...] Parte_1 C.F._1
1.11.1995 e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA TANCREDI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rapolla C.F._2
(PZ) alla piazza Principe Umberto n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.7.1988 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO DI CIOMMO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Lavello C.F._4
1 R.G. N. 218/2021
(PZ) alla via Miglioli n. 9 presso lo studio del difensore, pec: :
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ER ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio civile in Lavello (PZ) il 29.10.2019, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (5.5.2020). Per_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito, il quale non aveva alcuna occupazione e in passato aveva effettuato solo lavori saltuari, sicché non aveva provveduto al sostentamento materiale della famiglia ed era divenuto aggressivo nei suoi confronti ogni qualvolta gli aveva rappresentato che mancavano le risorse economiche per soddisfare le esigenze familiari;
le discussioni erano terminate con il marito che «ricattava i suoceri pretendendo di essere mantenuto da loro».
Inoltre, la ricorrente ha allegato che il marito «aveva il vizio delle scommesse sportive e faceva abuso di alcol», che più volte «era stata aggredita e minacciata dal marito con delle bottiglie di birra in mano, mentre era ubriaco e più specificatamente era stata minacciata di farla ammazzare unitamente ai suoi genitori da alcuni parenti di Margherita di Savoia». Tanto vero che, «dopo l'ennesima lite con il marito e le sue continue aggressioni verbali e a volte fisiche, addirittura con il lancio degli oggetti che incontrava sulla sua traiettoria, incurante finanche della presenza del bambino in casa, in data 02/01/2021 la Sig.ra si era vista costretta a chiedere aiuto alla Pt_1 madre che così l'aveva accompagnata presso la caserma dei Carabinieri di Rapolla, per sporgere querela contro il Successivamente i militi, dopo aver sentito CP_1 anche il in caserma, lo avevano invitato ad allontanarsi dalla abitazione CP_1 coniugale. Da quel giorno la Sig.ra unitamente al bambino si era trasferita a Pt_1 casa dei suoi genitori che amorevolmente avevano prestato ogni forma di assistenza e
2 R.G. N. 218/2021
affetto alla figlia e al nipote, provvedendo a soddisfare ogni loro esigenza, cosicché la
Sig.ra e il piccolo avevano potuto recuperare serenità vivendo in Pt_1 Per_1 condizioni di benessere psico-fisico, grazie anche all'ausilio dei Servizi Sociali del
Comune di Rapolla, a cui spesso quest'ultima si era rivolta per chiedere consiglio».
Per l'effetto, la ricorrente ha formulato la seguente domanda:
«l'On.le Tribunale di Potenza voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi
e per colpa del disporre Parte_1 Controparte_1 CP_1
l'affido esclusivo del figlio minore alla madre fissando la sua collocazione Per_1 stabile presso la residenza materna in Rapolla alla Via ME, 209 e al contempo, chiede imporsi a carico di la corresponsione di assegno mensile Controparte_1 di mantenimento per la moglie e per il figlio dell'importo di € 500,00 di cui 250,00 per la moglie e 250,00 per il figlio».
II costituitosi in giudizio, non si è opposto alla Controparte_1 domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni, anche in ordine alla fine del rapporto coniugale, formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie «indolente e irresponsabile».
Segnatamente, il resistente ha dedotto: «Sin dall'inizio dell'unione, la Pt_1 aveva trascurato i suoi doveri di moglie, tenendo comportamenti in spregio agli obblighi di assistenza e convivenza propri del rapporto di coniugio, determinandone il fallimento. Sebbene più volte richiestole di interessarsi di più alle necessità della famiglia, la ricorrente, infatti, aveva continuato a rimanere assente, impiegando la maggior parte del tempo in telefonate e frequentazioni dei social. […]
[...]
, sin dall'inizio, aveva improntato il rapporto di coniugio a imposizioni Parte_1 frequenti di punti di vista e di comportamenti, cui il resistente si era adeguato. […] Il resistente, comunque, per il bene del minore ed al fine di salvaguardare l'unione familiare, aveva sempre tenuto un comportamento di accondiscendenza, subendo
l'atteggiamento prevaricatore e ricattatorio della coniuge la quale, ritenendolo una completa nullità, gli aveva impedito ogni forma di dissenso. L'atteggiamento della coniuge anzi descritto, del resto, ben lo si poteva evincere dal tenore del contenuto di numerosi screenshots relativi ai messaggi inviati dal 08 gennaio al 07 febbraio 2021
(i messaggi scritti a sinistra provenivano dalla coniuge , quelli Parte_1
3 R.G. N. 218/2021
scritti a destra provenivano dall'istante), che si depositavano (doc.n.3). Dai citati documenti emergeva, in modo ineccepibile, il carattere iroso ed ingiurioso e di continuo provocatorio della stessa, di fronte al quale, spesso durante la convivenza, il resistente si era trovato impotente a reagire, anche nelle circostanze in cui era stata la sig.ra a ricorrere alla violenza ed alle minacce anche di morte, atteggiamento Pt_1 che appariva lontano da quello “ docile e sottomesso alla assunta personalità forte e dominante del marito”, attribuitale in ricorso e da terzi».
A ciò doveva aggiungersi che «la ricorrente teneva un atteggiamento poco decoroso ed irrispettoso degli obblighi incombenti ad una moglie e madre. Pur non essendo separata, intratteneva con terzi estranei “amicizie particolari”, come comprovato da una foto dalla stessa pubblicata sul suo profilo social instagram, che la ritraeva in un inconfutabile “atteggiamento affettivo” (doc.3 Bis)».
Per l'effetto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando:
«-che i coniugi vengano autorizzati a vivere separati;
-che venga attribuita la responsabilità della separazione alla ricorrente, atteso che è venuta meno agli obblighi contratti con il matrimonio e ha dedotto a sostegno della sua domanda, circostanze non vere;
-che, anche col provvedimento presidenziale provvisorio, venga disposto l'affido esclusivo del figlio minore al resistente, con collocazione, presso la casa della genitrice, , in Lavello, alla via Roma 167, ove Parte_2 CP_1 domicilia;
[...]
-che, solo in via del tutto subordinata, e anche con provvedimento provvisorio, che venga concesso al resistente di tenere con sé il figlio: dalle ore 18,00 alle CP_1 ore 22,00, per almeno 4 giorni la settimana, nel periodo estivo;
dalle ore 17,00 alle ore 21,00, per almeno 4 giorni la settimana, nel rimanente periodo dell'anno; continuativamente:
-compatibilmente con le esigenze e necessità del minore, a settimane alterne, dalle ore
6,00 del sabato e sino alle ore 22,00 della domenica immediatamente successiva;
nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasquetta; durante il periodo estivo, per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni
4 R.G. N. 218/2021
nel mese di agosto, dal 1 al 15 ovvero dal 16 al 30, ad anni alterni, da concordarsi tra
i coniugi entro il 20 giugno precedente;
previo accordo, il coniuge potrà tenere con sé la minore anche in giorni diversi dal sabato, nel corso della settimana».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale, con ordinanza del 25.5.2021, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre e incontri padre- figlio per due giorni alla settimana in presenza degli operatori dei Servizi Sociali, nonché determinando in euro 150,00 al mese il contributo di mantenimento (ordinario) per il figlio dovuto dal padre alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e parimenti in euro 150,00 al mese l'assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie. Ha poi incaricato i Servizi Sociali del Comune di Rapolla (PZ) di monitorare e relazionare sui rapporti familiari con cadenza bimestrale e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV In data 10.8.2021 si è costituito in giudizio per il resistente l'Avv. Fabio Di
Ciommo, in sostituzione dell'Avv. Luigi Lomio, rinunciatario al mandato.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 16.3.2022 è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con esclusione dei capitoli 1), 7) e 9), ed è stata fissata l'udienza del 21.9.2022. per l'assunzione della prova orale.
All'udienza da ultimo indicata è stata escussa la testimone di parte ricorrente e, attesa la rinuncia della ricorrente all'escussione dell'ulteriore testimone Parte_3 indicato negli scritti difensivi ( ) e la conseguente richiesta della difesa Testimone_1 della ricorrente di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 26.4.2023.
All'udienza da ultimo indicata, esaminata la relazione dei Servizi Sociali dalla quale risultava che il resistente nei mesi di febbraio e marzo 2023 aveva partecipato agli incontri di visita al minore in maniera più assidua, sebbene persistessero le
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difficoltà puntualmente descritte nella nota del 14.4.2023 proveniente dai Servizi
Sociali del Comune di Rapolla, e ritenuto che il comportamento (da ultimo) assunto dal padre con riguardo al figlio necessitava di essere ulteriormente monitorato, al fine dell'emissione dei provvedimenti definitivi, è stato disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuassero nell'attività di monitoraggio e di aggiornamento del regime di frequentazione padre-figlio.
Alla luce dell'esame della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Rapolla
(PZ) da ultimo depositata in atti il 3.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno ritualmente depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
V Sulla domanda di separazione personale e sulle reciproche domande di addebito.
La domanda di separazione personale deve essere accolta atteso che non vi è alcuna possibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro come risulta dalla pacifica circostanza della mancata coabitazione sin dall'introduzione del giudizio.
Avuto riguardo alle reciproche domande di addebito, necessita preliminarmente osservare, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le
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circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro è stato più volte ribadito che «le violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14465; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2023, n. 15144).
Orbene, si ritiene che le deduzioni poste a fondamento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente abbiano trovato riscontro nella fase istruttoria. Invero, la testimone , escussa all'udienza del 21.9.2022, ha dichiarato che il resistente Parte_3
-in preda all'ira- diventava violento, scaraventava oggetti contro persone (e segnatamente contro la stessa teste) e cose, profferiva parole offensive e volgari, del tipo “zoccola”. La teste ha riferito che il resistente scagliò contro di lei -nel giugno/luglio 2019- la scopa elettrica sul pianerottolo e che, durante un litigio con la moglie, lanciò dal balcone un tavolino di plastica. La testimone ha poi riferito che il resistente le impedì di avere contatti con la figlia-ricorrente e con il minore.
Puntualizzando che abita nello stesso stabile ove era sita la casa coniugale, la testimone ha dichiarato che in diverse occasioni si recò a casa della figlia, posto al piano sottostante a quello ove insiste la sua abitazione, poiché la figlia aveva chiesto aiuto in quanto terrorizzata dall'aggressività del marito;
che diverse volte erano stati contattati i Carabinieri per le violenze poste in essere dal marito nei confronti della moglie (e della stessa teste) nonché dal primo nei confronti del bambino, circostanza quest'ultima avvenuta una sola volta. La testimone ha poi dichiarato che il resistente era dedito al gioco d'azzardo e di aver effettuate ricariche sulla carta Postepay del resistente poiché quest'ultimo diceva di aver urgente bisogno di soldi e per evitare discussioni con la
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ricorrente. Da ultimo, la teste ha riferito che la ricorrente non si era mai recata al Pronto
Soccorso per le aggressioni subite dal marito, in quanto aveva paura delle minacce.
Dall'esame complessivo della deposizione testimoniale risulta che la moglie ha vissuto in un clima familiare teso a causa delle condotte maltrattanti del marito, il quale
-iroso- lanciava oggetti contro cose e persone, profferiva parole offensive e volgari, tentava a isolare la moglie dai suoi (di lei) affetti familiari, muoveva nei confronti della moglie violenza attesi i tenuti comportamenti aggressivi, non badava alle necessità economiche della famiglia preferendo sperperare denari nel gioco d'azzardo, a tal fine chiedendo soldi alla suocera, che esaudiva le sue richieste al solo fine di evitare litigi tra i coniugi.
Per tali ragioni, si ritiene che la domanda in disamina meriti accoglimento e che, conseguentemente, la separazione debba essere addebitata al resistente.
Di contro, avuto riguardo alla domanda di addebito formulata dal marito, risulta dirimente osservare che la stessa non ha trovato alcun riscontro probatorio, atteso che nessuna efficacia dimostrativa può essere ricondotta alla riproduzione di cui all'allegato 3 bis all'atto di costituzione in giudizio del 12.4.2021, che il resistente non ha inteso articolare prove orali nelle forme di cui all'art. 244 c.p.c. Talché, la domanda in esame deve essere respinta.
VI Sulle domande concernenti la prole.
Circa il regime di affidamento del figlio minorenne Persona_2
(5.5.2020), attualmente di anni 5, si osserva che:
- nel quadro delle norme dettate dagli articoli 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, ord., 8.5.2024, n. 12474;
Cass. civ., sez. I, ent. 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. I, sent., 17.12.2009);
- in tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore
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affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 17.6.2025, n. 16280);
- sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura -morale e materiale- del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Nel caso in esame, dalle relazioni inoltrate dai Servizi Sociali del Comune di
Rapolla risulta quanto segue.
Alla data del 13.10.2021, il padre ha comunicato agli operatori sociali di poter incontrare il figlio solo nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a causa di esigenze lavorative. Successivamente, gli incontri padre-figlio sono stati calendarizzati per le giornate del lunedì e del giovedì, a partire dal 17.6.2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il padre, nonostante le diverse sollecitazioni degli operatori sociali, sia telefoniche che mediante comunicazioni cartacee, non ha partecipato agli incontri fissati. Dopo, grazie all'intervento del difensore del resistente e previa organizzazione di nuovo incontro padre-figlio, il resistente ha partecipato con maggiore costanza agli incontri a far data dal 12.7.2021, mancando agli stessi solo sporadicamente per motivi lavorativi.
Alla data del 16.11.2021 risulta che gli incontri padre-figlio si sono tenuti, tuttavia, il padre ha annullato la maggior parte degli incontri dichiarando agli operatori sociali di non poter presenziare per motivi di lavoro, ossia per necessità di lavorare per sostenere economicamente il figlio. Di contro, la ricorrente ha sempre riferito di non aver mai ricevuto alcunché dal marito a titolo di mantenimento. Gli operatori sociali, circa il rapporto padre-figlio, hanno relazionato della continua necessità di suggerire al padre modi di comportarsi con il figlio, sia nell'immediato sia avuto riguardo all'immaginare l'incontro, sembrando il padre non completamente coinvolto, come se
«dovesse assolvere un dovere prescritto da qualcun altro». Sulla madre, invece, si legge che quest'ultima ha sempre preparato una borsa con i giochi da utilizzare durante gli incontri padre-figlio. Sul padre si legge che i menzionati suoi comportamenti hanno
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permesso di comprendere l'importanza della prima esperienza paterna, dall'altro -però- hanno consentito di valutare una certa superficialità del padre, una relativa inconsapevolezza del ruolo paterno per la crescita armoniosa del minore. Gli operatori sociali hanno poi segnalato comportamenti inadeguati del resistente, il quale ha continuato a rivolgersi ai Carabinieri di Rapolla lamentando in modo impreciso e confuso sgarbi da parte dei Servizi Sociali, così come era avvenuto in data 8.11.2011 al termine di un incontro padre-figlio.
Alla data del 22.11.2021 emerge che il padre ha comunicato ai Servizi Sociali la sua impossibilità a partecipare agli incontri calendarizzati, come da note versate in atti.
Alla data del 31.3.2022 risulta che il padre non ha più partecipato agli incontri padre-figlio calendarizzati, non ha comunicato alcunché agli operatori sociali circa la sua disponibilità a partecipare agli appuntamenti con il figlio e non ha fornito alcuna giustificazione, come da calendari degli incontri che seguono.
10 R.G. N. 218/2021
Alla data del 31.5.2022 emerge che il padre ha continuato a non partecipare agli incontri e a non comunicare la sua assenza, cosa che -soprattutto- ha determinato malessere nel piccolo , il quale ha atteso inutilmente l'arrivo del padre, come Per_1 da calendari che seguono.
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Risulta poi in atti (vedasi le relazioni di aggiornamento trasmesse periodicamente dai Servizi Sociali del Comune di Rapolla) che il padre ha continuato a essere assente agli incontri calendarizzati per i mesi di giugno e luglio 2022, settembre e ottobre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023.
Alla data del 18.4.2023 emerge che il padre ha partecipato agli incontri fissati con il figlio come da calendari che si riportano:
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Alla data del 4.7.2023 risulta il comportamento discontinuo paterno con riguardo agli incontri padre-figlio calendarizzati per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Dalle ulteriori relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Rapolla emerge che gli incontri padre-figlio sono stati sospesi per i mesi di luglio e agosto 2023, a seguito della comunicazione del legale del resistente circa l'impossibilità del padre di presenziare agli incontri in quanto fuori sede. I Servizi Sociali sono rimasti in attesa di comunicazione/istanza da parte del padre di ripresa degli incontri, comunicazione che non è arrivata sino al 28.11.2023. In data 29.11.2023 il padre ha chiesto di riprendere gli incontri con il figlio e, sebbene siano stati riprogrammati due incontri a settimana in orario maggiormente favorevole alle esigenze paterne, vi è stata una scarsa partecipazione paterna, atteso che su 32 incontri solo due sono stati effettuati. La maggior parte di tali incontri non si è svolta a causa del comportamento paterno. Emerge poi che dal 30.4.2024 al 30.7.2024 non si è tenuto alcun incontro padre-figlio per l'assenza del padre, il quale non ha fornito alcuna spiegazione circa la sua mancata partecipazione, e ciò sino al 30.9.2024. In data 9.10.2024 è stato relazionato che il padre si è più volte presentato presso la scuola dell'infanzia del figlio con la compagna nell'intento di portare la merenda al bambino. Il figlio non ha riconosciuto il padre, atteso che non vedeva il padre da molti mesi, e in un secondo incontro ha avuto reazioni emotive, talché è stato necessario l'intervento dei Servizi Sociali e della scuola.
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Poi, sino al 3.12.2024 e fino a quando la causa è stata rimessa alla fase decisoria, gli incontri padre-figlio non hanno avuto luogo. Nelle ultime relazioni dei Servizi Sociali si legge che il resistente ha contattato il difensore della ricorrente, alla quale avrebbe riferito di non poter incontrare il figlio e di esser disponibile ad avere contatti solo telefonici quando ne avrebbe la necessità.
Ebbene, la discontinuità paterna nella vita del figlio e poi l'assenza, tanto che il minore non ha riconosciuto il padre allorquando questi si è recato presso la scuola dell'infanzia, denotano l'incapacità paterna ad esercitare la responsabilità genitoriale. Le difficoltà legate al ruolo genitoriale, di cui gli operatori sociali hanno riferito nelle prime relazioni, si sono accresciute a causa del comportamento paterno poiché il resistente non ha inteso seriamente impegnarsi negli incontri padre-figlio assicurando la sua presenza.
Il comportamento paterno è risultato lesivo dell'interesse del minore e dell'integrità dello stesso, atteso che ha comportato il mancato riconoscimento del padre da parte di con conseguente reazione emotiva. Di fronte agli sforzi materni e degli Per_1 operatori sociali coinvolti nell'organizzare gli incontri padre-figlio, tenendo sempre presente le esigenze del padre, quest'ultimo non ha inteso rispettare gli impegni assunti, in tal modo divenendo uno sconosciuto agli occhi del figlio.
A ciò si aggiunga che le molteplici deduzioni di inadempimento paterno all'obbligazione di mantenimento non hanno rinvenuto prova contraria, sicché deve concludersi che il padre non ha contribuito nemmeno al mantenimento materiale del figlio, in tal modo dimostrando assoluta inidoneità genitoriale. Tanto a fronte di una madre accudente e presente, disposta a venire incontro alle esigenze del padre nel superiore interesse del figlio e attenta al ruolo genitoriale, come comprovato da quanto riferito dai Servizi Sociali circa il preparare una borsa con dentro giochi per gli incontri padre-figlio.
Per le esposte ragioni, si ritiene che vada disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con sospensione del regime di Per_1 frequentazione padre-figlio, il quale potrà riprendere -nelle forme di cui all'ordinanza presidenziale- solo ove il padre proficuamente frequenti un percorso di sostegno alla genitorialità, in considerazione del disinteresse paterno alla concreta e costante relazione con il figlio, disinteresse che non può riverberarsi sulla serenità del minore a fronte dei molteplici tentativi -negli anni- posti in essere pe recuperare il rapporto padre-figlio.
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Deve -in regime di continuità e stabilità con quanto in essere- confermarsi il collocamento del minore presso la madre. Ne consegue che deve disporsi (o Per_1 meglio confermarsi) l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale, sita in Rapolla alla via ME n. 209.
Passando al profilo attinente all'assegno di mantenimento per la prole, occorre osservare che per effetto del disposto affidamento esclusivo l'assegno unico e universale eventualmente richiesto spetterà integralmente alla madre ai sensi dell'art. 6, comma 4
d.lgs. n. 230/2021.
Ciò posto, rilevato che rispetto all'emanazione dell'ordinanza presidenziale sono trascorsi quattro anni, sicché devono presumersi aumentate le esigenze materiali di vita del figlio in considerazione della crescita, e tenuto conto della totale permanenza del figlio presso la madre, nonché a ragione del fatto che il padre ha più volte dichiarato agli operatori dei Servizi Sociali di non poter presenziare agli incontri padre-figlio prefissati per motivi lavorativi, talché deve presumersi che il padre abbia rinvenuto una qualche occupazione sebbene saltuaria, si giustifica l'aumento dell'assegno di mantenimento per la prole in euro 200,00 al mese, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito con ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie (per il dettaglio delle quali si rimanda al protocollo del
2017 del CNF) si pongono in capo ai genitori nella misura del 50% cadauno.
VII Sull'assegno di mantenimento per la moglie e sulle spese di lite.
La domanda formulata dalla ricorrente volta a ottenere l'assegno per sé deve essere rigettata (fermi per il passato i provvedimenti assunti in corso di causa), atteso che allo stato non risulta una superiorità di forza economica del marito rispetto alla moglie.
Secondo le stesse allegazioni della ricorrente, non vi erano sufficienti risorse economiche per sostenere la famiglia, non emerge che il marito abbia mai avuto stabile occupazione lavorativa, anzi -la ricorrente- ha rappresentato che quest'ultimo pretendeva di essere mantenuto dai suoceri. Sicché non vi sono elementi per ritenere che la moglie sia il coniuge economicamente più debole rispetto al marito.
Le spese di lite (del presente giudizio principale e del sub-procedimento incardinato in corso di causa), secondo soccombenza e ritenuta prevalente quella del
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resistente in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata nei suoi confronti e il disposto affidamento esclusivo rafforzato del minore alla Per_1 madre, si pongono in capo al resistente.
Esse si liquidano, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, secondo i parametri medi con riguardo allo scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014, in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge, oltre a euro 98,00 a titolo di esborsi quali spese prenotate a debito, con pagamento da eseguirsi a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, atteso che la ricorrente
è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Potenza dell'11.2.2021, in relazione all'istanza presentata in data 25.1.2021.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 218 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._3 hanno contratto matrimonio in Lavello (PZ) il 29.10.2019;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Lavello in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, N. 8, Parte I, Uff. 1);
3) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e-per l'effetto- dichiara che la separazione personale è addebitata a;
Controparte_1
4) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
5) affida il figlio minorenne (5.5.2020) in forma Persona_2 esclusiva rafforzata alla sola madre , la quale assumerà tutte Parte_1 le decisioni di interesse per il minore, anche quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
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6) dispone che il figlio minorenne (5.5.2020) conviva Persona_2
e sia collocato presso la madre;
Parte_1
7) assegna la casa coniugale alla ricorrente , quale genitrice Parte_1 collocataria del minore, sita in Rapolla (PZ) alla via ME n.209;
8) sospende il regime di frequentazione padre-figlio, invitando il padre a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
9) determina in euro 200,00 mensili e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo dovuto dal padre a titolo di mantenimento indiretto per il figlio Controparte_1
(5.5.2020), da corrispondere alla madre Persona_2 [...]
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì Parte_1 di emissione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa;
10) pone a carico del padre il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie e il restante 50% a carico della madre;
Parte_1
11) rigetta la domanda di mantenimento per la moglie;
12) condanna il resistente alla refusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente , le quali si liquidano in Parte_1 complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 98,00 a titolo di esborsi quali spese prenotate a debito, con pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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