Sentenza 14 novembre 1985
Massime • 1
L'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta è riservata, dall'art. 213 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ai soggetti indicati alle lettere a) e C) dell'art. 205 dello stesso d.P.R. e, pertanto, non compete ai compartecipanti familiari ed ai piccoli coloni. Tale esclusione non è stata eliminata dalla equiparazione disposta dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguardante solo la materia delle assicurazioni i.N.P.S. ed i.N.A.M. ed è invece venuta meno, con effetto dall'1 gennaio 1982, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982 n. 251 (norme in materia di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che ha espressamente esteso alle persone di cui alla lett. B) del citato art. 205 il diritto alla anzidetta indennità e che, avendo contenuto innovativo e non meramente interpretativo, è insuscettibile di applicazione retroattiva. ( V 2817/85, mass n 440579; ( V 6680/83, mass n 431402; ( V 6391/82, mass n 424014).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/1985, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1985 |
Testo completo
L'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta è riservata, dall'art. 213 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ai soggetti indicati alle lettere a) e C) dell'art. 205 dello stesso d.P.R. e, pertanto, non compete ai compartecipanti familiari ed ai piccoli coloni. Tale esclusione non è stata eliminata dalla equiparazione disposta dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguardante solo la materia delle assicurazioni i.N.P.S. ed i.N.A.M. ed è invece venuta meno, con effetto dall'1 gennaio 1982, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982 n. 251 (norme in materia di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che ha espressamente esteso alle persone di cui alla lett. B) del citato art. 205 il diritto alla anzidetta indennità e che, avendo contenuto innovativo e non meramente interpretativo, è insuscettibile di applicazione retroattiva. ( V 2817/85, mass n 440579; ( V 6680/83, mass n 431402; ( V 6391/82, mass n 424014).*