Art. 1. Articolo unico.
Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 , e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di lire 100.000.000 annue la cui copertura sara' assicurata, per l'accresciuta misura di lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata sul fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63 a titolo di aumento del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.
Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 , e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di lire 100.000.000 annue la cui copertura sara' assicurata, per l'accresciuta misura di lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata sul fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63 a titolo di aumento del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.