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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 147/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 147/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11 febbraio 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 19 febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] ncorporante Controparte_1 Controparte_2
[...]
(C.F. – P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
cisurezza, apertura di rappresentante pro tempore, con l'avv. Alfredo Bazoli (PEC credito bancario,
e l'avv. Mauro Gheda (PEC Email_1
anticipazione bancaria,
entrambi del foro di Brescia ed Email_2
conco corrente elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori, giusta bancario, sconto mandato in atti conferito da depositato Controparte_2
bancario unitamente all'atto di citazione in appello sub doc. doc. 1 la cui efficacia cod.: 1 P.IVA_3 risulta confermata dall'atto di fusione per incorporazione di
[...]
in cui ha fatto Controparte_2 Controparte_1
riferimento parte appellante nella memoria depositata in data 14 maggio
2021 (atto rogito notaio in data 26 marzo 2021 rep. 16080, Persona_1
racc. 8638, agevolmente accessibile in internet al sito
– arg. Cass. 8883/20) Email_3
APPELLANTE
c o n t r o
(P.IVA Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Tanza del foro di Lecce P.IVA_4
(PEC con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Email_4
Benedetto Carleschi in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 43 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 217/2021
pubblicata in data 29 gennaio 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis,
accogliere, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in Atti, la
presente impugnazione e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 217/2021
pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, GI Dott.ssa Angelina
2 Baldissera, il 29.01.2021 a definizione del procedimento RG n.
8678/2016, non notificata, accogliendo le domande già spiegate
dall'allora , e dunque: − nel merito, in via preliminare: Controparte_4
dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione di tutte le
rimesse aventi natura solutoria intervenute sul rapporto di conto corrente
n. 6600 ante 16.05.2006, considerando quale dies a quo quello
dell'annotazione del singolo pagamento;
− nel merito, in via principale:
respingere tutte le domande formulate dalla Controparte_3 [...]
poiché infondate, ovvero, con ogni miglior o differente Parte_1
formula e ordinare la restituzione degli importi medio tempore corrisposti
dalla in ragione della Sentenza di prime cure;
− in Controparte_1
via istruttoria: rimettendosi all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia in
merito all'opportunità di eseguire una nuova CTU ovvero di chiamare a
chiarimenti l'Ausiliario nominato dall'Ill.mo Tribunale di Brescia - il
quale, comune, in assenza di gravame Firmato Da: AZ ED
Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: PartitaIVA_5
incidentale svolto ex adverso, non potrà attenersi ai criteri esposti in via
subordinata dalla Controparte in sede di gravame -, si reitera la richiesta
di acquisizione del fascicolo telematico del primo grado di giudizio;
− in
ogni caso, con vittoria del compenso professionale e delle spese per
entrambi i gradi del giudizio.”
Dell'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
3
1. Rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione
della sentenza di primo grado;
2. Ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto RIGETTARE l'appello
perché inammissibile, gradatamente infondato, confermando
integralmente le statuizioni della sentenza n. 217/2021, resa il 29 gennaio
2021 dal Tribunale di Brescia nella causa civile di primo grado iscritta al
R.G. n. 8678/2016 dalla Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera;
3. In subordine, in via gradatamente subordinata e nella eventuale ipotesi
che venga ammessa nuova CTU econometrica, si chiede che la disposta
ctu nche il calcolo delle presunte rimesse solutorie sulla base Per_2
del saldo ricalcolato, e non sul saldo banca (cfr. Cass. civ., Sez. I, Cons.
relatore Fidanzia, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
ha convenuto, innanzi al Tribunale di Brescia, Parte_2
l'istituto perché 1) fosse accertata Controparte_5
la nullità del contratto di conto corrente n. 000000006600 e di tutti i conti ad esso collegati e correlati (c/c 94080, c/c 7622, c/c 93089, c/c 8312)
intrattenuti fra le parti per inosservanza della prova scritta;
2) fosse accertata la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 117 e 118 TUB,
delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e del conto corrente n. 000000006600 nonché di tutti i conti ad esso correlati e collegati e perché, conseguentemente, fosse dichiarata l'inefficacia delle 4 variazioni dell'interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni disponibilità fondi, delle altre commissioni,
delle spese, della capitalizzazione degli interessi, dell'applicazione di interessi ultralegali non validamente pattuiti, di interessi usurari e delle remunerazioni a qualsiasi titolo indebitamente addebitate dalla banca convenuta nonché perché, conseguentemente, la banca convenuta fosse condannata a restituirle le somme indebitamente addebitate oltre agli interessi legali creditori ed al maggior danno con capitalizzazione annuale a favore del correntista. La società attrice ha, altresì, chiesto che fosse accertata la parziale nullità del contratto di mutuo chirografario stipulato
inter partes in ragione dell'applicazione di competenze ed interessi usurari;
in via subordinata la società attrice ha chiesto che fosse accertata la difformità fra il tasso di interesse contrattuale pattuito e quello di fatto applicato e fosse, conseguentemente, dichiarata la nullità della clausola dell'interesse ultralegale, fosse ricalcolato l'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore e fosse eliminato ogni anatocismo. In via di ulteriore subordine la società attrice ha chiesto che fosse accertata l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in ragione del riferimento al parametro Euribor ed alla violazione della normativa antitrust e che,
conseguentemente, la banca convenuta fosse condannata a restituirle gli interessi e le competenze percepiti. La società attrice ha infine chiesto che fosse accertato l'esatto saldo dare/avere tra le parti con rifusione delle spese di lite. A sostegno delle pretese azionate la società attrice ha allegato che essa aveva intrattenuto presso la convenuta un complesso rapporto
5 bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c 000000006600; che il rapporto di affidamento aveva avuto origine in data 13 maggio 1998 ed era stato estinto in data 15
febbraio 2013; che al c/c 000000006600 risultavano collegati, il c/c 94080,
il c/c 7622, il c/c 93089 ed il c/c 8312; che essa aveva richiesto alla banca
ex art. 119 TUB documentazione specificamente individuata;
che essa aveva inutilmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
che in data 14 maggio 2009 essa aveva stipulato con l'Istituto
[...]
un mutuo chirografario dell'importo di € 90.000,00; che i CP_5
tassi di interesse pattuiti con tale contratto, pur non sembrando usurari,
erano eccessivamente onerosi in quanto risultavano celati costi occulti;
che, in ogni caso, l'interesse pattuito era collegato al parametro Euribor e quindi doveva essere considerato nullo per violazione della normativa antitrust;
che essa intendeva promuovere l'azione di nullità parziale del contratto e l'azione di accertamento del saldo finale con diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute.
Si è costituita la società che, in Controparte_5
via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate dalla società attrice essendo stata l'apertura di credito stipulata solo in data 22
gennaio 2005 con conseguente natura solutoria di tutte le rimesse annotate in conto corrente nel decennio anteriore in presenza di saldo negativo e di tutte le nel periodo dal 22 maggio 2004 al 16 Parte_3
maggio 2006; nel merito ha rilevato che, avendo controparte esercitato un'azione di ripetizione, l'onere probatorio della fondatezza delle pretese
6 azionate incombeva sulla stessa;
che nei contratti stipulati fra le parti era stata sempre prevista la possibilità di modifica unilaterale ex art. 118 TUB;
che nessuna delle modifiche unilaterali era mai stata contestata dalla società attrice;
che nei contratti di apertura di credito risultavano specificamente pattuiti gli interessi, le commissioni, il criterio di pari periodicità della capitalizzazione, le valute e gli oneri applicati;
che, in particolare e con specifico riferimento all'anatocismo, essa aveva pubblicato i criteri e le modalità di applicazione degli interessi sulla G.U.
del 26 giugno 2000 ed aveva comunicato le stesse alla clientela mediante affissione nei locali della Banca nonché mediante comunicazione unitamente all'estratto conto;
che la stipula per iscritto della Commissione
di Massimo Scoperto come della Commissione di Istruttoria Veloce, come della Commissione Disponibilità Fondi era pienamente legittima;
che le domande formulate in relazione all'illegittima applicazione di valute,
spese ed oneri correlati alla gestione del rapporto erano oltremodo generiche non essendo stato indicato alcun elemento dal quale poter far discendere l'illegittimità lamentata;
che, dal tenore dell'atto avversario,
non sembrava lamentato il superamento del tasso soglia per l'usura ma che essa, in via subordinata, chiedeva l'eventuale compensazione delle somme ritenute a credito della società attrice con il proprio maggior credito;
che le contestazioni di pattuizione di un tasso usurario con il contratto di mutuo chirografario acceso in data 14 gennaio 2009 risultavano smentite per
tabulas; che il saggio degli interessi moratori non poteva essere raffrontato al tasso soglia per l'usura degli interessi corrispettivi;
che quand'anche si
7 fosse voluto effettuare tale raffronto si sarebbe dovuto aumentare l'importo del tasso soglia per l'usura degli interessi corrispettivo del quoziente 2,10 rilevato dalla Banca d'Italia; che il piano di ammortamento alla francese risultava pienamente legittimo.
I Procuratori delle parti sono stati autorizzati al deposito delle memorie ex
art. 183 sesto comma c.p.c. e, senza espletamento di alcun incombente istruttorio, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 217/2021 pubblicata in data 29 gennaio 2021 il Tribunale
di Brescia ha accertato e rideterminato il saldo del conto corrente fra le parti nell'importo a credito della società attrice di € 114.576,63 ed ha condannato la convenuta a restituire alla società attrice tale importo CP_4
con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo nonché a rifonderle le spese di lite sulla base delle seguenti valutazioni:
- ha parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione dando applicazione al conteggio predisposto dal C.T.U. con specifica indicazione delle rimesse ripristinatorie non prescritte;
- ha accolto le domande azionate dalla società attrice nei limiti di quanto riconosciuto dal C.T.U.;
- ha dato atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di accertamento della natura usuraria del tasso di interesse pattuito con il contratto di mutuo chirografario pattuito fra le parti.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società
[...]
[...] che ha articolato otto motivi di appello ed ha Parte_4
chiesto che, in via preliminare, fosse sospesa la provvisoria esecuzione della decisione impugnata.
Si è costituita la società Controparte_6
resistendo al gravame avversario.
All'udienza del 19 maggio 2021 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata. All'udienza del 20
settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica;
con ordinanza in data 7 dicembre 2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per un'integrazione della C.T.U., le cui risultanze venivano tenute ferme per il resto, al fine di rideterminare il saldo dare/avere fra le parti a) escludendo ogni rilevanza a qualsivoglia “fido di fatto”, b)
valutando come prescritte tutte le rimesse effettuate prima del 29 aprile
2005 e tutte le competenze addebitate il 30 giugno 2005, il 30 settembre
2005, il 31 dicembre 2005 ed il 31 marzo 2006, c) valutando la legittimità
della capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ipotesi di previsione della stessa nei contratti formalizzati fra le parti e documentati in atti,
limitatamente alle somme ad essi relativi, d) non operando la rideterminazione dei tassi creditori a favore della correntista (odierna appellata).
All'udienza del giorno 19 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per essersi il Giudice limitato ad “aderire alle
conclusioni a cui è pervenuto il consulente, in quanto esaustive e
motivate” e senza indicare alcuna motivazione giuridica a sostegno della decisione adottata: la censura, più che di nullità della sentenza, si duole dell'omissione della motivazione, fattispecie che non integra un motivo di nullità della sentenza di primo grado ma che impone a questo Collegio di indicare le ragioni logico-giuridiche-tecniche che fondano la decisione:
nel caso in esame la valutazione specifica delle singole censure sollevate da parte appellata in primo grado sarà svolta da questo Collegio nell'esame dei motivi di appello svolti dalla società (dunque, Controparte_1
cfr. infra)
Con il secondo motivo di gravame l'Istituto di credito appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver respinto la domanda in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice/odierna appellata, che non ha documentato l'intero andamento del rapporto: la censura non può essere condivisa alla luce dell'orientamento espresso sul punto dalla Giurisprudenza di legittimità.
In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che: “laddove manchi
documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal
caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a
suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o
commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente
10 documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche
per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in
caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o
dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi,
non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla
recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi
per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cfr. Cass. n.
1763/2024).
In merito a tale ipotesi, la Suprema Corte ha meglio precisato in parte motiva che “laddove manchi documentazione riguardante uno o più
periodi intermedi, anche in tal caso, egli (il correntista: n.d.r.), se sostiene
che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore
importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o
pagamento di interessi ultra-legali non pattuiti e/o commissioni di
massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la
corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà
utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di
acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di
azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza
chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non
ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla
recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha
provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto
immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere
11 corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui
ricominciano ad essere presenti gli estratti conto. In questo modo, dunque,
il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona
sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito
intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti
conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista”.
Sempre nella parte motiva la Corte ha evidenziato che il Giudice “ben può
valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente,
senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle
singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le
risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse,
da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari
(cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del
2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per
la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle
operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta
valutazione di idoneità degli estratti da ultimo conto del dettaglio delle
movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla
citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una
valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice medesimo),
oppure anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal
database dalla banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di
home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed 12 esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile
dal proprio archivio (cartaceo o digitale)”.
L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere che la produzione incompleta degli estratti conto non comporti automaticamente il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito se è possibile ricostruire l'andamento del rapporto per mezzo di altre prove documentali oppure attraverso l'espletamento della C.T.U.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha disposto un'ampia ed approfondita C.T.U. che ha permesso di ricostruire l'andamento del rapporto anche mediante operazioni di ricongiunzione contabile pienamente rispondenti ai principi di diritto espressi dal Supremo Collegio
che, pertanto e con specifico riferimento ai quesiti – come posti al C.T.U.
– sono integralmente condivisi da questo Collegio salvo le precisazioni che seguiranno.
Con il terzo ed il quarto motivo di censura la banca appellante lamenta il fatto che il Giudice di primo grado, nel valutare la C.T.U., abbia ritenuto applicabile alla ricostruzione del saldo dare/avere fra le parti, la soluzione che ha tenuto conto dei cd. “affidamenti di fatto” ossia della concessione di aperture di credito in assenza di forma scritta escludendo l'operatività
della prescrizione tempestivamente eccepita dalla banca appellante: le doglianze risultano fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito esplicitati. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che In tema
di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto
13 corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è
onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando
riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di
apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima
dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993,
o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima
disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo
avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del
citato d.lgs., la nullità stessa.” (cfr. Cass. 34997/23): nel caso di specie il rapporto fra le parti è originato in data 13 maggio 1998 con la conseguenza che era già in vigore la disposizione di cui all'art. 117, terzo comma, TUB
e con l'ulteriore conseguenza che non potrebbe in nessun caso essere fornita per presunzioni la prova dell'affidamento; ne discende che, in assenza di un valido affidamento, ogni rimessa della società deve essere qualificata come solutoria e non ripristinatoria in quanto è finalizzata ad estinguere la posizione di credito dell'istituto bancario e non a ripristinare una disponibilità che la banca non ha formalmente concesso. In senso contrario non vale far leva sul disposto dell'art. 127, secondo comma,
TUB che individua un'ipotesi di nullità di protezione che non si attaglia al caso di specie in quanto – ammessa la nullità dell'apertura di credito – la natura delle rimesse resta necessariamente solutoria. Ne discende che devono ritenersi prescritte le rimesse effettuate dalla società appellata anteriormente al 1° aprile 2006.
Con il quinto motivo di appello l' credito censura la sentenza di Parte_5 14 primo grado lamentando il vizio di ultra petizione in punto di interessi creditori: in particolare l'appellante ha evidenziato come il criterio di calcolo per la rideterminazione del saldo dare/avere fra le parti, adottato dal C.T.U. e condiviso dal Giudice di primo grado, prevedesse la previa epurazione dal conto corrente di tutte le poste passive ritenute illegittime e successivamente il conteggio degli interessi creditori a favore della correntista al saggio BOT pur in assenza di qualsiasi contestazione in ordine all'originaria pattuizione ed applicazione nonché, comunque, di richiesta in tal senso da parte della società attrice odierna appellata: la doglianza risulta fondata e merita accoglimento. Invero nelle conclusioni rassegnate in primo grado l'odierna società appellata si è limitata a chiedere la rideterminazione degli interessi debitori (punto 2 conclusioni pag. 64 – atto di citazione in primo grado) ed il riconoscimento degli
“interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata
utilizzazione del maggior credito cfr. SS.UU. sentenza 16 luglio 2008, n.
19499)” con la conseguenza che la pronuncia del Giudice di primo grado,
sul punto, risulta extra petita atteso che il saldo sostitutivo di cui all'art. 117 TUB non costituisce interesse legale e che, nel caso di specie, non essendo stata censurata la legittimità degli interessi creditori convenzionalmente pattuiti, il relativo credito dell'odierna società
appellata deve essere calcolato sulla base di tale parametro.
Con il sesto motivo di gravame l'Istituto bancario appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha valutato l'integrale illegittimità della capitalizzazione degli interessi per difetto di 15 prova in ordine agli adempimenti richiesti dalla delibera CICR 9 febbraio
2000: la censura risulta infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Invero l'anatocismo (che nel caso di specie si è verificato sul solo c/c 6600
sul quale sono confluite competenze e spese degli altri conti intrattenuti fra le parti) incontra il divieto legale di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. Corte
Cost. 425/00) e trova un'eccezione nel sistema bancario nell'ipotesi in cui siano state rispettate tutte le prescrizioni poste dalla delibera CICR sopra menzionata che, con riguardo ai rapporti sorti in epoca precedente all'entrata in vigore della delibera, all'art. 7 recita “
1. Le condizioni
applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data in
vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in
questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a
decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni
contrattuale non comportino un peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, le banche egli intermediari finanziari, entro il
medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere
all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere
fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione
utile e comunque, entro il 31 dicembre 2000”: il tenore letterale della norma impone di ritenere che la modalità della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e della comunicazione scritta al cliente entro il 31
dicembre 2000 (nel caso di specie la comunicazione è stata effettuata con l'estratto conto del 31 marzo 2001 e quindi tardivamente) è idonea a
16 legittimare la capitalizzazione degli interessi solo nell'ipotesi in cui, da un lato, stabilisca la pari periodicità per interessi attivi e passiva e, d'altro lato, non comporti un “peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate”; nel caso di specie, in forza del divieto di cui all'art. 1283 c.c.,
le clausole pattizie inerenti la capitalizzazione degli interessi erano radicalmente nulle e quindi inefficaci (cfr. Cass. SS.UU. 21095/04) con la conseguenza che la modalità individuata dal secondo comma dell'art. 7
risulta inapplicabile in quanto comporta necessariamente un peggioramento delle condizioni precedentemente applicabili al rapporto fra le parti (da nessuna capitalizzazione a capitalizzazione con pari periodicità – cfr. Cass. 9140/20 “In ragione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le
clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi
prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono
radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di
comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR
teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali
contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di
capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione
formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”). L'applicazione alla presente fattispecie dei principi che precedono impone di ritenere che nessuna capitalizzazione degli interessi possa essere applicata nei rapporti fra le parti nel periodo anteriore al 22 gennaio 2004 (data in cui è stato
17 perfezionato un contratto di apertura di credito che prevede espressamente la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità – doc. 5 di parte appellante – fascicolo di primo grado).
Con il settimo motivo di gravame la Banca appellante censura l'erroneità
della sentenza impugnata per aver acriticamente aderito alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. che, da un lato, ha ritenuto non comprovata la pattuizione del tasso applicato sugli anticipi S.B.F. concessi dalla banca e,
d'altro lato, ha ritenuto l'indeterminatezza della pattuizione relativa alla
C.M.S. Quanto al primo profilo emarginato si osserva che il contratto di apertura di credito del 22 gennaio 2004 individua il tasso di interesse da applicare all'apertura di credito, il cui limite massimo è fissato in €
100.000,00, nella misura del 8,6250% annuo, mentre per gli “Anticipi di
PTF Commerciale presentato al SBF” è fissato il limite massimo di €
450.000,00 (di gran lunga superiore rispetto a quello dell'apertura di credito) con la dicitura “Util. per apert. Cred. in c/c e nei limiti ptf comm.”
che, ad avviso di questa Corte, induce a ritenere che il tasso di interesse applicato agli anticipi S.B.F. sia determinabile per relationem e debba essere individuato in quello applicabile all'apertura di credito alla quale è
fatto espresso riferimento (in sostanza si deve ritenere che, a fronte della presentazione di titoli S.B.F. il limite massimo dell'apertura di credito,
fissato in € 100.000,00, potesse essere aumentato di € 450.000,00 per la presentazione di titoli S.B.F. che hanno una tempistica predeterminata:
ordinariamente 60 – 90 – 120 gg fattura ed individuano un credito della correntista). Ne discende che tale profilo di censura deve essere condiviso. 18 Quanto al secondo profilo si osserva che nei contratti di apertura di credito in atti (cfr. doc. 5 di parte appellante – fascicolo di primo grado – in data
22 gennaio 2004, 28 ottobre 2004, 14 luglio 2006 e 8 gennaio 2009) è
prevista l'applicazione della C.M.S. della quale risulta indicata esclusivamente la relativa misura percentuale. Il Supremo Collegio in fattispecie esattamente identica a quella oggetto del presente giudizio ha chiarito che “In tema di conto corrente bancario, è nulla per
indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la
commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura
percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale
percentuale deve essere calcolata.” (cfr. Cass. 19825/22) con la conseguenza che non si può che aderire al ragionamento tecnico scientifico operato dal C.T.U. e fatto proprio dal Giudice di primo grado.
In senso contrario non vale far leva sul contenuto dell'estratto conto del
29 dicembre 2006, che ai sensi dell'art. 118 TUB, contiene la modificazione unilaterale delle condizioni di contratto in quanto, come sopra emarginato, non può essere modificata unilateralmente una clausola nulla e come tale inefficace. Ne discende che tale profilo di censura non può essere condiviso.
Dalle considerazioni che precedono discende che ai fini della rideterminazione del saldo dare/avere fra le parti occorre avere riguardo alle risultanze dell'Allegato 2 all'integrazione della C.T.U. disposta in appello e dunque deve essere accertato un saldo positivo a favore della società correntista di € 26.861,51 alla data del 15 febbraio 2013. Su tale 19 importo devono computarsi gli interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo dovendosi qualificare le indebite trattenute come sorrette da buona fede. Discende altresì che la sentenza impugnata deve essere riformata rideterminando il saldo del conto corrente n. 6600, alla data del 15 febbraio 2013, in € 26.861,51 e che la appellante deve essere condannata a pagare tale somma alla società CP_4
appellata con gli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del in relazione alle quali avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza,
alla rinuncia da parte appellata della domanda di accertamento della usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo chirografario ed alla prevalente soccombenza dell'Istituto di credito appellante si ritiene la sussistenza di ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite di parte appellata nella misura di ½ avuto riguardo al valore della causa dichiarato dalla società appellata nella nota di iscrizione a ruolo in primo grado (da € 52.000,01 ad € 260.000,00). Tali
spese avuto riguardo anche alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate per l'intero – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – per il primo grado in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione e/o 20 istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale nonché per il secondo grado in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale;
tali spese restano quindi a carico di parte appellante nella misura del 50%, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Tanza che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. In
ragione della reciproca parziale soccombenza restano a carico di entrambe le parti in via solidale e con ripartizione interna nella misura del 50% le spese di C.T.U. liquidate come da separati decreti essendo stato l'incombente istruttorio determinato in misura uguale dalle posizioni difensive assunte da entrambe le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma della sentenza n. 217/21 del Tribunale di Brescia accerta che il saldo del conto corrente n. 6600 in € 26.861,51, alla data del 15 febbraio
2013, ammontava ad € 26.861,512 e per l'effetto condanna che la CP_4
appellante pagare alla società appellata tale somma con gli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) compensa per metà le spese di lite di parte appellata per ambo i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese
21 generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e che pone per la residua metà a carico di parte appellante con distrazione in favore dell'avv.
Antonio Tanza antistatario;
3) pone a carico di entrambe le parti in via solidale e nel riparto interno nella misura del 50% ciascuna le spese di C.T.U. liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli
22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 147/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 147/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11 febbraio 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 19 febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] ncorporante Controparte_1 Controparte_2
[...]
(C.F. – P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
cisurezza, apertura di rappresentante pro tempore, con l'avv. Alfredo Bazoli (PEC credito bancario,
e l'avv. Mauro Gheda (PEC Email_1
anticipazione bancaria,
entrambi del foro di Brescia ed Email_2
conco corrente elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori, giusta bancario, sconto mandato in atti conferito da depositato Controparte_2
bancario unitamente all'atto di citazione in appello sub doc. doc. 1 la cui efficacia cod.: 1 P.IVA_3 risulta confermata dall'atto di fusione per incorporazione di
[...]
in cui ha fatto Controparte_2 Controparte_1
riferimento parte appellante nella memoria depositata in data 14 maggio
2021 (atto rogito notaio in data 26 marzo 2021 rep. 16080, Persona_1
racc. 8638, agevolmente accessibile in internet al sito
– arg. Cass. 8883/20) Email_3
APPELLANTE
c o n t r o
(P.IVA Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Tanza del foro di Lecce P.IVA_4
(PEC con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Email_4
Benedetto Carleschi in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 43 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 217/2021
pubblicata in data 29 gennaio 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis,
accogliere, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in Atti, la
presente impugnazione e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 217/2021
pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, GI Dott.ssa Angelina
2 Baldissera, il 29.01.2021 a definizione del procedimento RG n.
8678/2016, non notificata, accogliendo le domande già spiegate
dall'allora , e dunque: − nel merito, in via preliminare: Controparte_4
dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione di tutte le
rimesse aventi natura solutoria intervenute sul rapporto di conto corrente
n. 6600 ante 16.05.2006, considerando quale dies a quo quello
dell'annotazione del singolo pagamento;
− nel merito, in via principale:
respingere tutte le domande formulate dalla Controparte_3 [...]
poiché infondate, ovvero, con ogni miglior o differente Parte_1
formula e ordinare la restituzione degli importi medio tempore corrisposti
dalla in ragione della Sentenza di prime cure;
− in Controparte_1
via istruttoria: rimettendosi all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia in
merito all'opportunità di eseguire una nuova CTU ovvero di chiamare a
chiarimenti l'Ausiliario nominato dall'Ill.mo Tribunale di Brescia - il
quale, comune, in assenza di gravame Firmato Da: AZ ED
Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: PartitaIVA_5
incidentale svolto ex adverso, non potrà attenersi ai criteri esposti in via
subordinata dalla Controparte in sede di gravame -, si reitera la richiesta
di acquisizione del fascicolo telematico del primo grado di giudizio;
− in
ogni caso, con vittoria del compenso professionale e delle spese per
entrambi i gradi del giudizio.”
Dell'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
3
1. Rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione
della sentenza di primo grado;
2. Ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto RIGETTARE l'appello
perché inammissibile, gradatamente infondato, confermando
integralmente le statuizioni della sentenza n. 217/2021, resa il 29 gennaio
2021 dal Tribunale di Brescia nella causa civile di primo grado iscritta al
R.G. n. 8678/2016 dalla Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera;
3. In subordine, in via gradatamente subordinata e nella eventuale ipotesi
che venga ammessa nuova CTU econometrica, si chiede che la disposta
ctu nche il calcolo delle presunte rimesse solutorie sulla base Per_2
del saldo ricalcolato, e non sul saldo banca (cfr. Cass. civ., Sez. I, Cons.
relatore Fidanzia, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
ha convenuto, innanzi al Tribunale di Brescia, Parte_2
l'istituto perché 1) fosse accertata Controparte_5
la nullità del contratto di conto corrente n. 000000006600 e di tutti i conti ad esso collegati e correlati (c/c 94080, c/c 7622, c/c 93089, c/c 8312)
intrattenuti fra le parti per inosservanza della prova scritta;
2) fosse accertata la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 117 e 118 TUB,
delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e del conto corrente n. 000000006600 nonché di tutti i conti ad esso correlati e collegati e perché, conseguentemente, fosse dichiarata l'inefficacia delle 4 variazioni dell'interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni disponibilità fondi, delle altre commissioni,
delle spese, della capitalizzazione degli interessi, dell'applicazione di interessi ultralegali non validamente pattuiti, di interessi usurari e delle remunerazioni a qualsiasi titolo indebitamente addebitate dalla banca convenuta nonché perché, conseguentemente, la banca convenuta fosse condannata a restituirle le somme indebitamente addebitate oltre agli interessi legali creditori ed al maggior danno con capitalizzazione annuale a favore del correntista. La società attrice ha, altresì, chiesto che fosse accertata la parziale nullità del contratto di mutuo chirografario stipulato
inter partes in ragione dell'applicazione di competenze ed interessi usurari;
in via subordinata la società attrice ha chiesto che fosse accertata la difformità fra il tasso di interesse contrattuale pattuito e quello di fatto applicato e fosse, conseguentemente, dichiarata la nullità della clausola dell'interesse ultralegale, fosse ricalcolato l'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore e fosse eliminato ogni anatocismo. In via di ulteriore subordine la società attrice ha chiesto che fosse accertata l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in ragione del riferimento al parametro Euribor ed alla violazione della normativa antitrust e che,
conseguentemente, la banca convenuta fosse condannata a restituirle gli interessi e le competenze percepiti. La società attrice ha infine chiesto che fosse accertato l'esatto saldo dare/avere tra le parti con rifusione delle spese di lite. A sostegno delle pretese azionate la società attrice ha allegato che essa aveva intrattenuto presso la convenuta un complesso rapporto
5 bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c 000000006600; che il rapporto di affidamento aveva avuto origine in data 13 maggio 1998 ed era stato estinto in data 15
febbraio 2013; che al c/c 000000006600 risultavano collegati, il c/c 94080,
il c/c 7622, il c/c 93089 ed il c/c 8312; che essa aveva richiesto alla banca
ex art. 119 TUB documentazione specificamente individuata;
che essa aveva inutilmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
che in data 14 maggio 2009 essa aveva stipulato con l'Istituto
[...]
un mutuo chirografario dell'importo di € 90.000,00; che i CP_5
tassi di interesse pattuiti con tale contratto, pur non sembrando usurari,
erano eccessivamente onerosi in quanto risultavano celati costi occulti;
che, in ogni caso, l'interesse pattuito era collegato al parametro Euribor e quindi doveva essere considerato nullo per violazione della normativa antitrust;
che essa intendeva promuovere l'azione di nullità parziale del contratto e l'azione di accertamento del saldo finale con diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute.
Si è costituita la società che, in Controparte_5
via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate dalla società attrice essendo stata l'apertura di credito stipulata solo in data 22
gennaio 2005 con conseguente natura solutoria di tutte le rimesse annotate in conto corrente nel decennio anteriore in presenza di saldo negativo e di tutte le nel periodo dal 22 maggio 2004 al 16 Parte_3
maggio 2006; nel merito ha rilevato che, avendo controparte esercitato un'azione di ripetizione, l'onere probatorio della fondatezza delle pretese
6 azionate incombeva sulla stessa;
che nei contratti stipulati fra le parti era stata sempre prevista la possibilità di modifica unilaterale ex art. 118 TUB;
che nessuna delle modifiche unilaterali era mai stata contestata dalla società attrice;
che nei contratti di apertura di credito risultavano specificamente pattuiti gli interessi, le commissioni, il criterio di pari periodicità della capitalizzazione, le valute e gli oneri applicati;
che, in particolare e con specifico riferimento all'anatocismo, essa aveva pubblicato i criteri e le modalità di applicazione degli interessi sulla G.U.
del 26 giugno 2000 ed aveva comunicato le stesse alla clientela mediante affissione nei locali della Banca nonché mediante comunicazione unitamente all'estratto conto;
che la stipula per iscritto della Commissione
di Massimo Scoperto come della Commissione di Istruttoria Veloce, come della Commissione Disponibilità Fondi era pienamente legittima;
che le domande formulate in relazione all'illegittima applicazione di valute,
spese ed oneri correlati alla gestione del rapporto erano oltremodo generiche non essendo stato indicato alcun elemento dal quale poter far discendere l'illegittimità lamentata;
che, dal tenore dell'atto avversario,
non sembrava lamentato il superamento del tasso soglia per l'usura ma che essa, in via subordinata, chiedeva l'eventuale compensazione delle somme ritenute a credito della società attrice con il proprio maggior credito;
che le contestazioni di pattuizione di un tasso usurario con il contratto di mutuo chirografario acceso in data 14 gennaio 2009 risultavano smentite per
tabulas; che il saggio degli interessi moratori non poteva essere raffrontato al tasso soglia per l'usura degli interessi corrispettivi;
che quand'anche si
7 fosse voluto effettuare tale raffronto si sarebbe dovuto aumentare l'importo del tasso soglia per l'usura degli interessi corrispettivo del quoziente 2,10 rilevato dalla Banca d'Italia; che il piano di ammortamento alla francese risultava pienamente legittimo.
I Procuratori delle parti sono stati autorizzati al deposito delle memorie ex
art. 183 sesto comma c.p.c. e, senza espletamento di alcun incombente istruttorio, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 217/2021 pubblicata in data 29 gennaio 2021 il Tribunale
di Brescia ha accertato e rideterminato il saldo del conto corrente fra le parti nell'importo a credito della società attrice di € 114.576,63 ed ha condannato la convenuta a restituire alla società attrice tale importo CP_4
con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo nonché a rifonderle le spese di lite sulla base delle seguenti valutazioni:
- ha parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione dando applicazione al conteggio predisposto dal C.T.U. con specifica indicazione delle rimesse ripristinatorie non prescritte;
- ha accolto le domande azionate dalla società attrice nei limiti di quanto riconosciuto dal C.T.U.;
- ha dato atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di accertamento della natura usuraria del tasso di interesse pattuito con il contratto di mutuo chirografario pattuito fra le parti.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società
[...]
[...] che ha articolato otto motivi di appello ed ha Parte_4
chiesto che, in via preliminare, fosse sospesa la provvisoria esecuzione della decisione impugnata.
Si è costituita la società Controparte_6
resistendo al gravame avversario.
All'udienza del 19 maggio 2021 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata. All'udienza del 20
settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica;
con ordinanza in data 7 dicembre 2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per un'integrazione della C.T.U., le cui risultanze venivano tenute ferme per il resto, al fine di rideterminare il saldo dare/avere fra le parti a) escludendo ogni rilevanza a qualsivoglia “fido di fatto”, b)
valutando come prescritte tutte le rimesse effettuate prima del 29 aprile
2005 e tutte le competenze addebitate il 30 giugno 2005, il 30 settembre
2005, il 31 dicembre 2005 ed il 31 marzo 2006, c) valutando la legittimità
della capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ipotesi di previsione della stessa nei contratti formalizzati fra le parti e documentati in atti,
limitatamente alle somme ad essi relativi, d) non operando la rideterminazione dei tassi creditori a favore della correntista (odierna appellata).
All'udienza del giorno 19 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per essersi il Giudice limitato ad “aderire alle
conclusioni a cui è pervenuto il consulente, in quanto esaustive e
motivate” e senza indicare alcuna motivazione giuridica a sostegno della decisione adottata: la censura, più che di nullità della sentenza, si duole dell'omissione della motivazione, fattispecie che non integra un motivo di nullità della sentenza di primo grado ma che impone a questo Collegio di indicare le ragioni logico-giuridiche-tecniche che fondano la decisione:
nel caso in esame la valutazione specifica delle singole censure sollevate da parte appellata in primo grado sarà svolta da questo Collegio nell'esame dei motivi di appello svolti dalla società (dunque, Controparte_1
cfr. infra)
Con il secondo motivo di gravame l'Istituto di credito appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver respinto la domanda in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice/odierna appellata, che non ha documentato l'intero andamento del rapporto: la censura non può essere condivisa alla luce dell'orientamento espresso sul punto dalla Giurisprudenza di legittimità.
In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che: “laddove manchi
documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal
caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a
suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o
commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente
10 documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche
per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in
caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o
dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi,
non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla
recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi
per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cfr. Cass. n.
1763/2024).
In merito a tale ipotesi, la Suprema Corte ha meglio precisato in parte motiva che “laddove manchi documentazione riguardante uno o più
periodi intermedi, anche in tal caso, egli (il correntista: n.d.r.), se sostiene
che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore
importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o
pagamento di interessi ultra-legali non pattuiti e/o commissioni di
massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la
corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà
utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di
acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di
azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza
chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non
ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla
recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha
provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto
immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere
11 corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui
ricominciano ad essere presenti gli estratti conto. In questo modo, dunque,
il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona
sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito
intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti
conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista”.
Sempre nella parte motiva la Corte ha evidenziato che il Giudice “ben può
valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente,
senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle
singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le
risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse,
da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari
(cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del
2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per
la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle
operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta
valutazione di idoneità degli estratti da ultimo conto del dettaglio delle
movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla
citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una
valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice medesimo),
oppure anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal
database dalla banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di
home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed 12 esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile
dal proprio archivio (cartaceo o digitale)”.
L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere che la produzione incompleta degli estratti conto non comporti automaticamente il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito se è possibile ricostruire l'andamento del rapporto per mezzo di altre prove documentali oppure attraverso l'espletamento della C.T.U.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha disposto un'ampia ed approfondita C.T.U. che ha permesso di ricostruire l'andamento del rapporto anche mediante operazioni di ricongiunzione contabile pienamente rispondenti ai principi di diritto espressi dal Supremo Collegio
che, pertanto e con specifico riferimento ai quesiti – come posti al C.T.U.
– sono integralmente condivisi da questo Collegio salvo le precisazioni che seguiranno.
Con il terzo ed il quarto motivo di censura la banca appellante lamenta il fatto che il Giudice di primo grado, nel valutare la C.T.U., abbia ritenuto applicabile alla ricostruzione del saldo dare/avere fra le parti, la soluzione che ha tenuto conto dei cd. “affidamenti di fatto” ossia della concessione di aperture di credito in assenza di forma scritta escludendo l'operatività
della prescrizione tempestivamente eccepita dalla banca appellante: le doglianze risultano fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito esplicitati. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che In tema
di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto
13 corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è
onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando
riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di
apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima
dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993,
o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima
disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo
avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del
citato d.lgs., la nullità stessa.” (cfr. Cass. 34997/23): nel caso di specie il rapporto fra le parti è originato in data 13 maggio 1998 con la conseguenza che era già in vigore la disposizione di cui all'art. 117, terzo comma, TUB
e con l'ulteriore conseguenza che non potrebbe in nessun caso essere fornita per presunzioni la prova dell'affidamento; ne discende che, in assenza di un valido affidamento, ogni rimessa della società deve essere qualificata come solutoria e non ripristinatoria in quanto è finalizzata ad estinguere la posizione di credito dell'istituto bancario e non a ripristinare una disponibilità che la banca non ha formalmente concesso. In senso contrario non vale far leva sul disposto dell'art. 127, secondo comma,
TUB che individua un'ipotesi di nullità di protezione che non si attaglia al caso di specie in quanto – ammessa la nullità dell'apertura di credito – la natura delle rimesse resta necessariamente solutoria. Ne discende che devono ritenersi prescritte le rimesse effettuate dalla società appellata anteriormente al 1° aprile 2006.
Con il quinto motivo di appello l' credito censura la sentenza di Parte_5 14 primo grado lamentando il vizio di ultra petizione in punto di interessi creditori: in particolare l'appellante ha evidenziato come il criterio di calcolo per la rideterminazione del saldo dare/avere fra le parti, adottato dal C.T.U. e condiviso dal Giudice di primo grado, prevedesse la previa epurazione dal conto corrente di tutte le poste passive ritenute illegittime e successivamente il conteggio degli interessi creditori a favore della correntista al saggio BOT pur in assenza di qualsiasi contestazione in ordine all'originaria pattuizione ed applicazione nonché, comunque, di richiesta in tal senso da parte della società attrice odierna appellata: la doglianza risulta fondata e merita accoglimento. Invero nelle conclusioni rassegnate in primo grado l'odierna società appellata si è limitata a chiedere la rideterminazione degli interessi debitori (punto 2 conclusioni pag. 64 – atto di citazione in primo grado) ed il riconoscimento degli
“interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata
utilizzazione del maggior credito cfr. SS.UU. sentenza 16 luglio 2008, n.
19499)” con la conseguenza che la pronuncia del Giudice di primo grado,
sul punto, risulta extra petita atteso che il saldo sostitutivo di cui all'art. 117 TUB non costituisce interesse legale e che, nel caso di specie, non essendo stata censurata la legittimità degli interessi creditori convenzionalmente pattuiti, il relativo credito dell'odierna società
appellata deve essere calcolato sulla base di tale parametro.
Con il sesto motivo di gravame l'Istituto bancario appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha valutato l'integrale illegittimità della capitalizzazione degli interessi per difetto di 15 prova in ordine agli adempimenti richiesti dalla delibera CICR 9 febbraio
2000: la censura risulta infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Invero l'anatocismo (che nel caso di specie si è verificato sul solo c/c 6600
sul quale sono confluite competenze e spese degli altri conti intrattenuti fra le parti) incontra il divieto legale di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. Corte
Cost. 425/00) e trova un'eccezione nel sistema bancario nell'ipotesi in cui siano state rispettate tutte le prescrizioni poste dalla delibera CICR sopra menzionata che, con riguardo ai rapporti sorti in epoca precedente all'entrata in vigore della delibera, all'art. 7 recita “
1. Le condizioni
applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data in
vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in
questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a
decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni
contrattuale non comportino un peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, le banche egli intermediari finanziari, entro il
medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere
all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere
fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione
utile e comunque, entro il 31 dicembre 2000”: il tenore letterale della norma impone di ritenere che la modalità della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e della comunicazione scritta al cliente entro il 31
dicembre 2000 (nel caso di specie la comunicazione è stata effettuata con l'estratto conto del 31 marzo 2001 e quindi tardivamente) è idonea a
16 legittimare la capitalizzazione degli interessi solo nell'ipotesi in cui, da un lato, stabilisca la pari periodicità per interessi attivi e passiva e, d'altro lato, non comporti un “peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate”; nel caso di specie, in forza del divieto di cui all'art. 1283 c.c.,
le clausole pattizie inerenti la capitalizzazione degli interessi erano radicalmente nulle e quindi inefficaci (cfr. Cass. SS.UU. 21095/04) con la conseguenza che la modalità individuata dal secondo comma dell'art. 7
risulta inapplicabile in quanto comporta necessariamente un peggioramento delle condizioni precedentemente applicabili al rapporto fra le parti (da nessuna capitalizzazione a capitalizzazione con pari periodicità – cfr. Cass. 9140/20 “In ragione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le
clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi
prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono
radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di
comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR
teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali
contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di
capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione
formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”). L'applicazione alla presente fattispecie dei principi che precedono impone di ritenere che nessuna capitalizzazione degli interessi possa essere applicata nei rapporti fra le parti nel periodo anteriore al 22 gennaio 2004 (data in cui è stato
17 perfezionato un contratto di apertura di credito che prevede espressamente la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità – doc. 5 di parte appellante – fascicolo di primo grado).
Con il settimo motivo di gravame la Banca appellante censura l'erroneità
della sentenza impugnata per aver acriticamente aderito alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. che, da un lato, ha ritenuto non comprovata la pattuizione del tasso applicato sugli anticipi S.B.F. concessi dalla banca e,
d'altro lato, ha ritenuto l'indeterminatezza della pattuizione relativa alla
C.M.S. Quanto al primo profilo emarginato si osserva che il contratto di apertura di credito del 22 gennaio 2004 individua il tasso di interesse da applicare all'apertura di credito, il cui limite massimo è fissato in €
100.000,00, nella misura del 8,6250% annuo, mentre per gli “Anticipi di
PTF Commerciale presentato al SBF” è fissato il limite massimo di €
450.000,00 (di gran lunga superiore rispetto a quello dell'apertura di credito) con la dicitura “Util. per apert. Cred. in c/c e nei limiti ptf comm.”
che, ad avviso di questa Corte, induce a ritenere che il tasso di interesse applicato agli anticipi S.B.F. sia determinabile per relationem e debba essere individuato in quello applicabile all'apertura di credito alla quale è
fatto espresso riferimento (in sostanza si deve ritenere che, a fronte della presentazione di titoli S.B.F. il limite massimo dell'apertura di credito,
fissato in € 100.000,00, potesse essere aumentato di € 450.000,00 per la presentazione di titoli S.B.F. che hanno una tempistica predeterminata:
ordinariamente 60 – 90 – 120 gg fattura ed individuano un credito della correntista). Ne discende che tale profilo di censura deve essere condiviso. 18 Quanto al secondo profilo si osserva che nei contratti di apertura di credito in atti (cfr. doc. 5 di parte appellante – fascicolo di primo grado – in data
22 gennaio 2004, 28 ottobre 2004, 14 luglio 2006 e 8 gennaio 2009) è
prevista l'applicazione della C.M.S. della quale risulta indicata esclusivamente la relativa misura percentuale. Il Supremo Collegio in fattispecie esattamente identica a quella oggetto del presente giudizio ha chiarito che “In tema di conto corrente bancario, è nulla per
indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la
commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura
percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale
percentuale deve essere calcolata.” (cfr. Cass. 19825/22) con la conseguenza che non si può che aderire al ragionamento tecnico scientifico operato dal C.T.U. e fatto proprio dal Giudice di primo grado.
In senso contrario non vale far leva sul contenuto dell'estratto conto del
29 dicembre 2006, che ai sensi dell'art. 118 TUB, contiene la modificazione unilaterale delle condizioni di contratto in quanto, come sopra emarginato, non può essere modificata unilateralmente una clausola nulla e come tale inefficace. Ne discende che tale profilo di censura non può essere condiviso.
Dalle considerazioni che precedono discende che ai fini della rideterminazione del saldo dare/avere fra le parti occorre avere riguardo alle risultanze dell'Allegato 2 all'integrazione della C.T.U. disposta in appello e dunque deve essere accertato un saldo positivo a favore della società correntista di € 26.861,51 alla data del 15 febbraio 2013. Su tale 19 importo devono computarsi gli interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo dovendosi qualificare le indebite trattenute come sorrette da buona fede. Discende altresì che la sentenza impugnata deve essere riformata rideterminando il saldo del conto corrente n. 6600, alla data del 15 febbraio 2013, in € 26.861,51 e che la appellante deve essere condannata a pagare tale somma alla società CP_4
appellata con gli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del in relazione alle quali avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza,
alla rinuncia da parte appellata della domanda di accertamento della usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo chirografario ed alla prevalente soccombenza dell'Istituto di credito appellante si ritiene la sussistenza di ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite di parte appellata nella misura di ½ avuto riguardo al valore della causa dichiarato dalla società appellata nella nota di iscrizione a ruolo in primo grado (da € 52.000,01 ad € 260.000,00). Tali
spese avuto riguardo anche alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate per l'intero – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – per il primo grado in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione e/o 20 istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale nonché per il secondo grado in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale;
tali spese restano quindi a carico di parte appellante nella misura del 50%, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Tanza che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. In
ragione della reciproca parziale soccombenza restano a carico di entrambe le parti in via solidale e con ripartizione interna nella misura del 50% le spese di C.T.U. liquidate come da separati decreti essendo stato l'incombente istruttorio determinato in misura uguale dalle posizioni difensive assunte da entrambe le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma della sentenza n. 217/21 del Tribunale di Brescia accerta che il saldo del conto corrente n. 6600 in € 26.861,51, alla data del 15 febbraio
2013, ammontava ad € 26.861,512 e per l'effetto condanna che la CP_4
appellante pagare alla società appellata tale somma con gli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) compensa per metà le spese di lite di parte appellata per ambo i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese
21 generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e che pone per la residua metà a carico di parte appellante con distrazione in favore dell'avv.
Antonio Tanza antistatario;
3) pone a carico di entrambe le parti in via solidale e nel riparto interno nella misura del 50% ciascuna le spese di C.T.U. liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli
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