Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza breve 20 giugno 2023
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Scala, Luigi Varotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in via Dante, 23;
nei confronti
di: -OMISSIS- non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:
1) per quanto di ragione, del provvedimento, in corso di perfezionamento, di ammissione al Corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di medico capo della Polizia di Stato con decorrenza 1° luglio 2022, sulla base della graduatoria di merito approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 luglio 2022, provvedimento non conosciuto;
2) per quanto di ragione, della graduatoria di merito relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al Corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di medico capo della Polizia di Stato con decorrenza 1° luglio 2022, approvata dal Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 22 luglio 2022,
3) per quanto di ragione, della proposta di graduatoria di merito predisposta, in data sconosciuta, dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato,
4) del quaderno di scrutinio compilato, in data sconosciuta, dalla predetta Commissione, nella parte in cui ha attribuito all'odierna ricorrente un punteggio ingiustificatamente basso nella categoria V,
5) della scheda personale di scrutinio della ricorrente, predisposta, in data sconosciuta, dalla già menzionata Commissione, nella parte in cui ha attribuito un punteggio ingiustificatamente basso nella categoria V,
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, relativo allo scrutinio per merito comparativo in discorso,
nonché per il riconoscimento
del diritto a ottenere l'attribuzione di un maggiore punteggio relativamente alla categoria V, comunque utile ai fini di un miglior posizionamento nella graduatoria di merito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 25 gennaio 2023, per l'annullamento
oltre che dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, anche, per quanto di ragione, dello stato matricolare Mod. 29 P.S.C. della ricorrente, comunicato in data -OMISSIS- unitamente alla nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, prot. n. -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/11/2023, per:
l’annullamento dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti e, segnatamente:
- per quanto di ragione, della scheda di scrutinio della ricorrente;
- per quanto di ragione, del verbale del Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 22 luglio 2022, in cui è approvata la graduatoria di merito relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al Corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di medico capo della Polizia di Stato con decorrenza 1° luglio 2022, approvata;
- per quanto di ragione, dei verbali della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, del 1° luglio 2022 e del 12 luglio 2022, in cui sono approvate le schede di scrutinio, comunicati in data 26 luglio 2022, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, relativo allo scrutinio per merito comparativo in discorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.2.2024 per:
l’annullamento oltre che dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti anche, per quanto di ragione, del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 26 ottobre 2023, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/32 del 6 dicembre 2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la dottoressa nominata in epigrafe impugnava procedimento e provvedimenti relativi allo scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’anno 2022 per la nomina a medico capo, e la conseguente graduatoria di merito. Il ricorso non era munito di istanza cautelare.
Con ordinanza collegiale n. 52/2023 veniva accolta l’istanza di accesso agli atti ex articolo 116, comma 2, c.p.a, istanza depositata nel fascicolo telematico in data 2.12.2022.
La ricorrente depositava quindi motivi aggiunti in data 25 gennaio 2023, 23 novembre 2023 e 29 febbraio 2024, con i quali impugnava atti del procedimento via via messi a diposizione dall’Amministrazione a seguito dell’accesso di cui sopra e, da ultimo, il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 26 ottobre 2023, con il cui all’art. 3 veniva approvata la graduatoria di merito dei medici principali ammessi al corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di medico capo della Polizia di Stato.
Nessuna istanza di prelievo per una sollecita fissazione della udienza di merito è stata depositata nel fascicolo processuale dalla ricorrente.
In applicazione delle misure P.N.R.R. per la Giustizia amministrativa, trattandosi di ricorso triennale, lo stesso veniva quindi iscritto all’odierno ruolo aggiunto per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione del merito della causa.
Con nota depositata in data odierna nel fascicolo telematico, il difensore della ricorrente ha dichiarato che la stessa non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito.
Di tanto non resta al Collegio che dare atto, dichiarando quindi l’improcedibilità del ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese del giudizio tra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.