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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/10/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4641/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAZZELLA Parte_1 C.F._1 GUERINO, elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 17, ARIANO IRPINO, presso il difensore avv. GAZZELLA GUERINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRUOLO Controparte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COLLEVACCINO 16, BENEVENTO, presso il difensore avv. CIRUOLO MICHELE
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero ha concluso con parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.8.2002, in Panni (FG), (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2002), con , con le relative statuizioni accessorie. Controparte_1 Si costituiva il resistente non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. pagina 1 di 2 Adottati i provvedimenti necessari ed urgenti, rimesse le parti dinanzi al G.i. all'udienza del 22.10.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con sentenza distinta al n. 2454/2023, pubblicata il 11.10.2023, ormai passata in cosa giudicata. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le parti hanno raggiunto l'accordo puntualmente riportato nella scrittura privata allegata al verbale di udienza del 22.10.2025, in parte qua da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge. Poiché i patti non sono contrari a norme imperative né contrari all'interesse del figlio minore della coppia, peraltro ascoltato in fase presidenziale, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti con la scrittura privata anzidetta, nei termini riportati. Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) pronunzia, secondo le condizioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 29.8.2002, in Panni (FG), (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2002), tra
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PANNI (FG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; c) compensa le spese di giudizio. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente relatore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4641/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAZZELLA Parte_1 C.F._1 GUERINO, elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 17, ARIANO IRPINO, presso il difensore avv. GAZZELLA GUERINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRUOLO Controparte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COLLEVACCINO 16, BENEVENTO, presso il difensore avv. CIRUOLO MICHELE
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero ha concluso con parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.8.2002, in Panni (FG), (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2002), con , con le relative statuizioni accessorie. Controparte_1 Si costituiva il resistente non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. pagina 1 di 2 Adottati i provvedimenti necessari ed urgenti, rimesse le parti dinanzi al G.i. all'udienza del 22.10.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con sentenza distinta al n. 2454/2023, pubblicata il 11.10.2023, ormai passata in cosa giudicata. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le parti hanno raggiunto l'accordo puntualmente riportato nella scrittura privata allegata al verbale di udienza del 22.10.2025, in parte qua da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge. Poiché i patti non sono contrari a norme imperative né contrari all'interesse del figlio minore della coppia, peraltro ascoltato in fase presidenziale, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti con la scrittura privata anzidetta, nei termini riportati. Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) pronunzia, secondo le condizioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 29.8.2002, in Panni (FG), (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2002), tra
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PANNI (FG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; c) compensa le spese di giudizio. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente relatore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2