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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1734/2022, pubblicata il 10 maggio
2022, iscritto al n. 5295/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
, (c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Cristallino (c.f. C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L' , con atto di citazione in appello notificato alla il 12 dicembre 2022, ha Parte_2 CP_1 impugnato la sentenza n. 1734/2022 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10 maggio 2022, con la quale veniva rigettata la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 4506/2018 emesso dallo stesso Tribunale, che la obbligava a pagare alla odierna appellata la somma di € 16.257,55 oltre interessi, a titolo di saldo CP_1 residuo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie rientranti nella branca di Patologia Clinica eseguite nel periodo tra luglio e novembre del 2014 in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale in regime di Part accreditamento con l' ed in virtù del contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Part In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione dell – circa la non debenza del credito reclamato in ragione del superamento del tetto di spesa e della conseguente Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.), Part determinata con la Deliberazione dell' n. 940/2020, a seguito dell'annullamento da parte del TAR Part Campania Napoli – con la sentenza n. 1228/2020 – della Deliberazione dell' n. 697/2018 che aveva il Part medesimo oggetto – motivando che l'ultima Deliberazione dell' doveva essere disapplicata poiché emessa in elusione del giudicato amministrativo.
La costituitasi nel giudizio di gravame l'11 maggio 2023, ha chiesto il rigetto dell'appello e in CP_1 Part subordine, poiché la stessa Deliberazione dell' n. 940/2020 era stata da essa impugnata, a sua volta, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha domandato la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., in attesa della definizione del giudizio instaurato con tale ricorso. Nel merito ha richiesto il rigetto dell'appello e la condanna della controparte alle spese del giudizio con distrazione in favore dell'avv.
Cristallino.
Superata la prima udienza di comparizione innanzi al Collegio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.2.2025.
Con la nota depositata il 20 novembre 2024 la ha depositato la procura alle liti, come disposto CP_1 dalla Corte, ha prodotto in giudizio il parere del Consiglio di Stato n. 1302/2023, nonché il conforme decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2023, con cui è stato ritenuto infondato il suo ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica ed ha dichiarato la “rinuncia al giudizio e agli atti del processo, nonché al Decreto ingiuntivo opposto”, precisando che “sussisterebbero giuste e comprovate ragioni per una equa compensazione delle spese di lite”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni delll'11.2.2025 la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Part Con la comparsa conclusionale del 17 febbraio 2025, l' “nel prendere atto della rinuncia formalizzata dalla società appellata”, ha chiesto alla Corte di: “1. Dichiarare cessata la materia del contendere;
2. In subordine, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare il d.i. n.4506/2018”. Non si è opposta alla compensazione delle spese.
Tanto premesso, deve procedersi in coerenza con quanto richiesto dalle parti.
In particolare, si osserva che, poiché la creditrice in ragione dell'intervenuto decreto del Presidente CP_1 della Repubblica, ha reso – per il tramite del proprio procuratore, munito di procura alle liti attributiva di tutte le facoltà previste dalla legge, senza escludere quella di rinunciare all'azione – una dichiarazione di “rinuncia al giudizio [….] nonché al Decreto ingiuntivo opposto”, tale manifestazione di volontà deve essere qualificata come rinuncia all'azione e, conseguentemente, alla relativa pretesa creditoria oggetto di espressa rinunzia. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come richiesta in via principale anche Part dalla ella memoria conclusionale.
Ed infatti, alla fattispecie in esame può applicarsi il principio espresso reiteratamente dai giudici di legittimità
( ex multis, Cass. Ord. n. 19845 del 2019) secondo il quale “La cessazione della materia del contendere non equivale a rinuncia ma ne costituisce -piuttosto- l'effetto. Infatti per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio- l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche
d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza
n.12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2,
Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv. 412092)). Nel caso in esame le parti si sono date atto reciprocamente del fatto che è sopravvenuto un fatto ( la definizione del ricorso amministrativo) che ha determinato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ed hanno sottoposto alla Corte conclusioni conformi in tal senso.
Part Più specificamente, le parti concordemente – la implicitamente - hanno ritenuto che il decreto del Part Presidente della Repubblica, che ha dichiarato infondato il ricorso proposto avverso la Deliberazione n.
940/2020, qualificabile come un factum principis, ha modificato radicalmente il contesto giuridico in cui la controversia si era originata, inducendo la parte creditrice a rinunciare al decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto a sostegno della propria pretesa creditoria, circostanza che, a sua volta, ha portato la controparte a richiedere, in via principale, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
In siffatta fattispecie, l'espressa rinunzia della al decreto ingiuntivo implica automaticamente anche CP_1 la caducazione della sentenza impugnata avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4506/2018 del Tribunale di Napoli Nord ( n. 13446/2018 R.G.); tale nuovo assetto pattizio voluto dalle parti comporta la cessazione della materia del contendere e giustifica ampiamente la richiesta compensazione delle spese di lite.
In conclusione, la Corte, preso atto della volontà comune delle parti di addivenire all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito della rinuncia all'azione creditoria espressa dalla CP_1
e conseguente integrale caducazione della sentenza di primo grado, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, determinata dalla caducazione della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo n. 4506/2018 e della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' il 12 dicembre 2022, Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 1734/2022, pubblicata il 10 maggio 2022, premessa l'estinzione della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025
Il Presidente relatore
Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1734/2022, pubblicata il 10 maggio
2022, iscritto al n. 5295/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
, (c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Cristallino (c.f. C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L' , con atto di citazione in appello notificato alla il 12 dicembre 2022, ha Parte_2 CP_1 impugnato la sentenza n. 1734/2022 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10 maggio 2022, con la quale veniva rigettata la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 4506/2018 emesso dallo stesso Tribunale, che la obbligava a pagare alla odierna appellata la somma di € 16.257,55 oltre interessi, a titolo di saldo CP_1 residuo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie rientranti nella branca di Patologia Clinica eseguite nel periodo tra luglio e novembre del 2014 in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale in regime di Part accreditamento con l' ed in virtù del contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Part In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione dell – circa la non debenza del credito reclamato in ragione del superamento del tetto di spesa e della conseguente Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.), Part determinata con la Deliberazione dell' n. 940/2020, a seguito dell'annullamento da parte del TAR Part Campania Napoli – con la sentenza n. 1228/2020 – della Deliberazione dell' n. 697/2018 che aveva il Part medesimo oggetto – motivando che l'ultima Deliberazione dell' doveva essere disapplicata poiché emessa in elusione del giudicato amministrativo.
La costituitasi nel giudizio di gravame l'11 maggio 2023, ha chiesto il rigetto dell'appello e in CP_1 Part subordine, poiché la stessa Deliberazione dell' n. 940/2020 era stata da essa impugnata, a sua volta, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha domandato la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., in attesa della definizione del giudizio instaurato con tale ricorso. Nel merito ha richiesto il rigetto dell'appello e la condanna della controparte alle spese del giudizio con distrazione in favore dell'avv.
Cristallino.
Superata la prima udienza di comparizione innanzi al Collegio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.2.2025.
Con la nota depositata il 20 novembre 2024 la ha depositato la procura alle liti, come disposto CP_1 dalla Corte, ha prodotto in giudizio il parere del Consiglio di Stato n. 1302/2023, nonché il conforme decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2023, con cui è stato ritenuto infondato il suo ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica ed ha dichiarato la “rinuncia al giudizio e agli atti del processo, nonché al Decreto ingiuntivo opposto”, precisando che “sussisterebbero giuste e comprovate ragioni per una equa compensazione delle spese di lite”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni delll'11.2.2025 la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Part Con la comparsa conclusionale del 17 febbraio 2025, l' “nel prendere atto della rinuncia formalizzata dalla società appellata”, ha chiesto alla Corte di: “1. Dichiarare cessata la materia del contendere;
2. In subordine, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare il d.i. n.4506/2018”. Non si è opposta alla compensazione delle spese.
Tanto premesso, deve procedersi in coerenza con quanto richiesto dalle parti.
In particolare, si osserva che, poiché la creditrice in ragione dell'intervenuto decreto del Presidente CP_1 della Repubblica, ha reso – per il tramite del proprio procuratore, munito di procura alle liti attributiva di tutte le facoltà previste dalla legge, senza escludere quella di rinunciare all'azione – una dichiarazione di “rinuncia al giudizio [….] nonché al Decreto ingiuntivo opposto”, tale manifestazione di volontà deve essere qualificata come rinuncia all'azione e, conseguentemente, alla relativa pretesa creditoria oggetto di espressa rinunzia. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come richiesta in via principale anche Part dalla ella memoria conclusionale.
Ed infatti, alla fattispecie in esame può applicarsi il principio espresso reiteratamente dai giudici di legittimità
( ex multis, Cass. Ord. n. 19845 del 2019) secondo il quale “La cessazione della materia del contendere non equivale a rinuncia ma ne costituisce -piuttosto- l'effetto. Infatti per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio- l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche
d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza
n.12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2,
Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv. 412092)). Nel caso in esame le parti si sono date atto reciprocamente del fatto che è sopravvenuto un fatto ( la definizione del ricorso amministrativo) che ha determinato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ed hanno sottoposto alla Corte conclusioni conformi in tal senso.
Part Più specificamente, le parti concordemente – la implicitamente - hanno ritenuto che il decreto del Part Presidente della Repubblica, che ha dichiarato infondato il ricorso proposto avverso la Deliberazione n.
940/2020, qualificabile come un factum principis, ha modificato radicalmente il contesto giuridico in cui la controversia si era originata, inducendo la parte creditrice a rinunciare al decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto a sostegno della propria pretesa creditoria, circostanza che, a sua volta, ha portato la controparte a richiedere, in via principale, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
In siffatta fattispecie, l'espressa rinunzia della al decreto ingiuntivo implica automaticamente anche CP_1 la caducazione della sentenza impugnata avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4506/2018 del Tribunale di Napoli Nord ( n. 13446/2018 R.G.); tale nuovo assetto pattizio voluto dalle parti comporta la cessazione della materia del contendere e giustifica ampiamente la richiesta compensazione delle spese di lite.
In conclusione, la Corte, preso atto della volontà comune delle parti di addivenire all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito della rinuncia all'azione creditoria espressa dalla CP_1
e conseguente integrale caducazione della sentenza di primo grado, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, determinata dalla caducazione della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo n. 4506/2018 e della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' il 12 dicembre 2022, Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 1734/2022, pubblicata il 10 maggio 2022, premessa l'estinzione della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025
Il Presidente relatore
Caterina Molfino